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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10975/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCIA LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto di “a) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_2
l'assegno ordinario di invalidità civile;
domanda presentata il 28/04/2022, (n° 3930924911356), il cui requisito sanitario è stato accertato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità CP_ Civile, con decorrenza maggio 2022; b) condannare l al pagamento in favore di Pt_2
al dell'assegno ordinario di invalidità civile con decorrenza maggio 2022 in poi, o altra data
[...] di decorrenza che il Sig. Giudice riterrà opportuno assegnare, detratte le somme mensili percepite CP_ a titolo di prestazione dell'Assegno Ordinario;
c) condannare l' al pagamento della somma di €
4.019,56 a titolo di differenza della prestazione dell'Assegno di Invalidità Civile e l'Assegno ordinario a far data dal maggio 2022 all'ottobre 2023, il tutto come calcolato sopra al n.9)”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente – già titolare di assegno di prestazione di invalidità ordinaria con decorrenza luglio
1996 – è stato riconosciuto invalido civile al 75% dal 28.04.2022; le due prestazioni sono tra di loro incompatibili ex art. 3 co. 1 L. 407/90, salva la facoltà dell'interessato di optare per la prestazione più favorevole;
al riguardo, la giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che “è la prestazione per l'invalidità civile incompatibile con le altre ed è, quindi, quella che deve essere sospesa in presenza di altre prestazioni. Limite alla sospensione è l'esercizio del diritto di opzione con l'adempimento delle comunicazioni prescritte nelle modalità e termini stabiliti dal
1 decreto indicato nel terzo comma. Il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553 prevede l'obbligo degli assistiti a presentare annualmente una dichiarazione reddituale (art. 1); ove risulti incompatibilità a sensi dell'art. 3 del d.l. n. 73 del 1988 è prevista la revoca della provvidenza economica (art. 2); inoltre entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento contente la concessione di trattamenti incompatibili i titolari di assegno mensile sono tenuti a denunciarli.
L'art. 5 disciplina il diritto all'opzione prevedendo che essa sia accompagnata dalla rinuncia al trattamento incompatibile;
stabilisce, inoltre, al quarto comma che la prefettura concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione del trattamento cui si è rinunziato avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/10/2004, n. 19909). Con tale sentenza, la S.C. ha stabilito che “Il diritto alla conservazione delle prestazioni pensionistiche di invalidità civile nel caso di contemporanea fruizione di altre prestazioni con essa incompatibili ai sensi dell'art. 3, L. 407/1990, come modificato dall'art. 12, secondo comma, L. 412/1991, presuppone il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione e l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3 citato, nelle modalità e nei termini di cui al D.M. n. 335 del 1992. In mancanza,
l'erogazione della prestazione più favorevole resta incompatibile con le altre prestazioni indicate dalla norma citata e deve essere sospesa sino alla cessazione di altre erogazioni”.
Tanto premesso, nel caso di specie non risulta che il diritto all'opzione sia stato esercitato nel rispetto delle modalità innanzi indicate dalla S.C., previste dal DM 553/92: con riferimento alla relativa dichiarazione (all. 6) non vi è infatti prova che essa fosse stata trasmessa all , in CP_1 quanto nella relata di invio a mezzo PEC di tale dichiarazione (prodotta in forma cartacea) è indicato come mittente il patronato e come destinatario tale ”; a ciò si aggiunga Persona_1 che la dichiarazione non contiene alcuna rinuncia al trattamento incompatibile. Ne consegue che l ha correttamente continuato ad erogare la prestazione di invalidità ordinaria. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
Lecce, lì 07/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10975/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCIA LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto di “a) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_2
l'assegno ordinario di invalidità civile;
domanda presentata il 28/04/2022, (n° 3930924911356), il cui requisito sanitario è stato accertato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità CP_ Civile, con decorrenza maggio 2022; b) condannare l al pagamento in favore di Pt_2
al dell'assegno ordinario di invalidità civile con decorrenza maggio 2022 in poi, o altra data
[...] di decorrenza che il Sig. Giudice riterrà opportuno assegnare, detratte le somme mensili percepite CP_ a titolo di prestazione dell'Assegno Ordinario;
c) condannare l' al pagamento della somma di €
4.019,56 a titolo di differenza della prestazione dell'Assegno di Invalidità Civile e l'Assegno ordinario a far data dal maggio 2022 all'ottobre 2023, il tutto come calcolato sopra al n.9)”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente – già titolare di assegno di prestazione di invalidità ordinaria con decorrenza luglio
1996 – è stato riconosciuto invalido civile al 75% dal 28.04.2022; le due prestazioni sono tra di loro incompatibili ex art. 3 co. 1 L. 407/90, salva la facoltà dell'interessato di optare per la prestazione più favorevole;
al riguardo, la giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che “è la prestazione per l'invalidità civile incompatibile con le altre ed è, quindi, quella che deve essere sospesa in presenza di altre prestazioni. Limite alla sospensione è l'esercizio del diritto di opzione con l'adempimento delle comunicazioni prescritte nelle modalità e termini stabiliti dal
1 decreto indicato nel terzo comma. Il decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553 prevede l'obbligo degli assistiti a presentare annualmente una dichiarazione reddituale (art. 1); ove risulti incompatibilità a sensi dell'art. 3 del d.l. n. 73 del 1988 è prevista la revoca della provvidenza economica (art. 2); inoltre entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento contente la concessione di trattamenti incompatibili i titolari di assegno mensile sono tenuti a denunciarli.
L'art. 5 disciplina il diritto all'opzione prevedendo che essa sia accompagnata dalla rinuncia al trattamento incompatibile;
stabilisce, inoltre, al quarto comma che la prefettura concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione del trattamento cui si è rinunziato avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/10/2004, n. 19909). Con tale sentenza, la S.C. ha stabilito che “Il diritto alla conservazione delle prestazioni pensionistiche di invalidità civile nel caso di contemporanea fruizione di altre prestazioni con essa incompatibili ai sensi dell'art. 3, L. 407/1990, come modificato dall'art. 12, secondo comma, L. 412/1991, presuppone il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione e l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3 citato, nelle modalità e nei termini di cui al D.M. n. 335 del 1992. In mancanza,
l'erogazione della prestazione più favorevole resta incompatibile con le altre prestazioni indicate dalla norma citata e deve essere sospesa sino alla cessazione di altre erogazioni”.
Tanto premesso, nel caso di specie non risulta che il diritto all'opzione sia stato esercitato nel rispetto delle modalità innanzi indicate dalla S.C., previste dal DM 553/92: con riferimento alla relativa dichiarazione (all. 6) non vi è infatti prova che essa fosse stata trasmessa all , in CP_1 quanto nella relata di invio a mezzo PEC di tale dichiarazione (prodotta in forma cartacea) è indicato come mittente il patronato e come destinatario tale ”; a ciò si aggiunga Persona_1 che la dichiarazione non contiene alcuna rinuncia al trattamento incompatibile. Ne consegue che l ha correttamente continuato ad erogare la prestazione di invalidità ordinaria. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
Lecce, lì 07/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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