CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6361/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al competente Ass.to Regione Sicilia in data
09.09.2025, depositato in data 12.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 9520259009738355/000, notificata in data 10/6/2025, per la complessiva somma di € 671,62 a titolo di
"Tasse automobilistiche Regione Siciliana” per l'anno 2017, di cui alla prodromica cartella di pagamento n.
29520200011011847000, parimenti impugnata, indicata come notificata in data 3/5/2022.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico – violazione della corretta sequenza procedimentale;
2. prescrizione del credito.
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per l'AdER nel termine perentorio posto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
La Regione Sicilia si è costituita tardivamente il 13.01.2026 chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria eccependo la tardività ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente farsi richiamo al disposto dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed alla natura perentoria che la S.C. riconosce al termine ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
Ciò premesso, non può che rilevarsi l'assenza di riscontri in ordine alla notifica della cartella di pagamento intimata, con illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento.
Va osservato, infatti, che l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, riconosce che la nullità/omissione della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la illegittimità degli stessi, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6361/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al competente Ass.to Regione Sicilia in data
09.09.2025, depositato in data 12.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 9520259009738355/000, notificata in data 10/6/2025, per la complessiva somma di € 671,62 a titolo di
"Tasse automobilistiche Regione Siciliana” per l'anno 2017, di cui alla prodromica cartella di pagamento n.
29520200011011847000, parimenti impugnata, indicata come notificata in data 3/5/2022.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico – violazione della corretta sequenza procedimentale;
2. prescrizione del credito.
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per l'AdER nel termine perentorio posto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
La Regione Sicilia si è costituita tardivamente il 13.01.2026 chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria eccependo la tardività ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente farsi richiamo al disposto dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed alla natura perentoria che la S.C. riconosce al termine ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
Ciò premesso, non può che rilevarsi l'assenza di riscontri in ordine alla notifica della cartella di pagamento intimata, con illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento.
Va osservato, infatti, che l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, riconosce che la nullità/omissione della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la illegittimità degli stessi, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore.