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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati: dott. Augusto Sabatini dott. Marisa Salvo dott. Antonietta Bonanno ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.598 /2022 , vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...], CodiceFiscale_1 in Messina, via Eduardo Boner 76, presso lo studio del sottoscritto Avv. Vito Antonio Isgrò, che lo rappresenta e difende in virtù della procura stesa su foglio separato e congiunto all' atto introduttivo, Pec: ; Email_1
Appellante E
residente in [...]
90 C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
S.Teresa di Riva, via F. Crispi n. 131, presso lo studio professionale dell'Avv. Paolo Giovanni Turiano che la rappresenta e difende per procura in atti PEC: , Email_2
Appellata
Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.204\2022 emessa il 02.02.2022 pubblicata in pari data . Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18.08.2022 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la sua domanda finalizzata ad accertare l'inadempimento di e dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_1 appalto con la stessa stipulato con la condanna a corrispondergli la somma di E.22.000,00 a titolo di danno emergente ed E 5.400,00 di lucro cessante, o in subordine la somma di E 22.000,00 a titolo di indennità per arricchimento senza causa. Il primo giudice, seppur ha accolto la domanda riconvenzionale di parte convenuta la quale aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danno per carenza di prova. In conseguenza della reciproca soccombenza ha compensato le spese processuali tra le parti L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 23.11.2022 si è costituita
, la quale ha eccepito la inammissibilità del Controparte_1 gravame e nel merito ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto;
ha proposto altresì appello incidentale ed ha chiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento danni. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 16.12.2022 la causa veniva rinviata alla data del 01.07.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la qualificazione giuridica attribuita dal giudice al contratto stipulato tra le parte, ritenuto dal primo giudice, ad avviso dell'appellante erroneamente, un contratto di appalto piuttosto che un contratto d'opera. Conseguentemente avrebbe errato il primo giudice a fare ricadere sul gli obblighi previsti per la figura dell'appaltatore che CP_2 non trovano applicazione invece per quella dell'artigiano e del piccolo imprenditore. Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice, senza verificare le posizioni contrattuali delle parti e la rilevanza degli inadempimenti, ha ritenuto legittimo il rifiuto della committente al pagamento dei lavori e non ha valutato che quando la Committente ha eccepito l'inadempimento del essa era già inadempiente all'obbligo di pagare il prezzo, CP_2 pattuito per stadi di avanzamento. Rileva l'appellante, che infatti la committente s'era rifiutata di adempiere la propria obbligazione di pagamento, adducendo che il non aveva eseguito le opere a regola d'arte quando queste Pt_1 no ancora state ultimate, integrando un comportamento contrario a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., in quanto tale disposizione consente ai contraenti di rifiutare l'adempimento della propria obbligazione - se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria - “...salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”. Pertanto ritiene l'appellante che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla non è fondata e andava rigettata. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che le opere realizzate dal Pt_1 fossero difformi e presentassero i vizi riscontrati dal CTU nella consulenza preventiva. Afferma l'appellante che le difformità dell'opera rispetto al progetto ( l'accorpamento del vano e la ricostruzione di parte della vecchia muratura ) << non potessero rilevare quale fatto integrante l'inadempimento del come invece statuito dal primo Giudice, non Pt_1 costituendo quel gen fformità contemplate dall'art. 2226 c.c. imputabili al prestatore d'opera che integrano una forma d'inadempimento, bensì opere richieste dalla committente, eseguite conformemente alle sue indicazioni ed alle regole della buona tecnica che, in quanto non previste nel progetto assentito, necessitavano di una variante che la stessa s'é rifiutata di presentare>>
Esse quindi non costituivano difformità urbanistiche imputabili a colpa od errori del bensì modifiche dell'opera eseguite su richiesta e nell'interesse Pt_1 della committente. Anche con riguardo ai vizi indicati dal CTU nella relazione, essi ad avviso dell'appellante non sono imputabili alla realizzazione non a regola d'arte delle opere e per i quali è responsabile il Pt_1
Afferma infatti che A) per il rivestimento in pietra degli ambienti interni, non è imputabile al la inosservanza dei criteri generali della tecnica relativi al Pt_1 lavoro affidatogli, in quanto era stato indotto ad eseguire l'opera quale nudus minister per le insistenze della committente che era stata informata dell'inidoneità (anche igienica) della finitura interna in pietra, ma aveva ugualmente insistito affinché fosse realizzata con tali caratteristiche;
B) le infiltrazioni d'acqua riscontrate al primo piano, sono riconducibili alla sospensione dei lavori e non a cattiva realizzazionedelle opere, poiché il al momento della sospensione, Pt_1 doveva ancora completare una serie di interventi nell'immobile necessari ad impedire il verificarsi dei lamentati fenomeni;
c) la errata collocazione della soglia in corrispondenza dell'ingresso principale del piano terra che, secondo il c.t.u., favorirebbe lo scolo verso l'interno delle acque meteoriche, è anch' essa imputabile alla sospensione dei lavori che non ha consentito l'installazione di una porta munita di gocciolatoio aggettante;
D) la tipologia di impianto per lo smaltimento delle acque nere definita dal c.t.u. “anomala”, coincide, invece, con le indicazioni del progetto e quindi la anomalia non è imputabile a Pt_1
Chiede quindi l'appellante, che la Corte, verificata la infondatezza delle eccezioni di parte appellata e la insussistenza che responsabilità dell'appellante nella esecuzione dei lavori, accolga la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della committente e la condanni al risarcimento dei danni.
Con il quarto motivo l'appellante ripropone le domande risarcitorie non accolte dal primo giudice e chiede in via progressiva la domanda di condanna della alle somme CP_1 di :
- E. 27.400,00 a titolo di risarcimento per danno emergente ( E.22.000,00) e lucro cessante ( E.5400,00) previa risoluzione per inadempimento della;
CP_1
- In via gradata E.22.000,00 a titolo di restituzione della prestazione per la risoluzione contrattuale congiuntamente richiesta dalle parti
- In via ulteriormente gradata la condanna all'indennizzo per ingiustificato arricchimento nella misura di E. 22.000,00 . Con l'appello incidentale parte appellata ha censurato la statuizione del primo giudice con cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento dell'appaltatore, ritenendo che parte convenuta non avesse fornito la prova dei danni richiesti. Ha affermato che la prova dei danni risultava dalla stessa relazione della CTU che ha evidenziato i danni e si evincevano anche dai provvedimenti amministrativi con cui la ha subito un CP_1 ordine di demolizione delle opere abusive.
*** In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellante avverso l'appello incidentale in quanto tardivo e redatto in violazione delle statuizioni contenute nell'' art 342 cpc. Le eccezioni sono entrambe infondate. L'appello incidentale tardivo è ammissibile . Chiarisce la Cassazione che “ in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale( Cass. 10477\2024). Quindi va rigettata l'eccezione di tardività proposta. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata da parte appellante sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame incidentale . Passando all'esame del gravame principale, rileva la Corte come primo motivo è infondato. Con la statuizione impugnata con il primo motivo, il Tribunale, qualificando il contratto stipulato tra le parti come un contratto di appalto, ha applicato alla fattispecie in esame quei principi giuridici in materia di appalto secondo i quali “ l'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo ( cass. civ. 17819\21) L'appellante censura l'applicazione del predetto principio sostenendo che il contratto posto in essere dalle parti in lite va qualificato non come appalto ma come contratto d'opera, poiché l'esecuzione dell'opera commissionata è avvenuta, non con l'organizzazione di una media o grande impresa a cui l'obbligato è proposto, ma con il lavoro del coadiuvato da componenti Pt_1 della sua famiglia. Pertanto afferma l'appellante che non sono applicabili all'odierno appellante nell'esecuzione dell'opera commissionata gli obblighi “ di conformarsi, nell'attuare l'opera affidatagli, alle regole d'arte, ossia alle conoscenze tecnico- scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all'esecuzione nel momento storico e nel luogo in cui l'opera deve essere realizzata;
regole tecniche che riguardano principalmente la sicurezza, la stabilità e l' utilizzabilità dell'opera ma che possono concernere anche l'aspetto estetico” ( Cass. civ. citata ). Ritiene la Corte, che come ha affermato il primo giudice con motivazione che si condivide, il contratto in esame deve essere ricondotto alla fattispecie dell'appalto e non a quello d'opera. La differenza tra i due contratti risiede nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto mentre, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. In altre parole, la differenza sostanziale tra le due tipologie contrattuali consiste nel fatto che, nel contratto d'appalto, l'esecuzione dell'opera avviene mediante un'organizzazione di media e grande Impresa mentre, nel contratto d'opera, avviene, invece, con il prevalente lavoro dell'obbligato. La giurisprudenza di legittimità si è costantemente attenuta a tali principi per tracciare le differenze tra la due figure ed ha affermato a tal proposito che “ la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di un corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi le esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., ed il contratto d'appalto postulando un'organizzazione di media e grande impresa cui l'obbligato è preposto” ( Cass. Civ., Sez. II, 16.11.2017, n. 27258).
Secondo il menzionato art. 2083 c.c. è definito il piccolo imprenditore “..il coltivatore diretto del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia”. Nel caso in esame lo stesso si qualifica imprenditore Pt_1 disponendo di una media impresa cui è preposto e non ha fornito la prova contraria di appartenere alla categoria dell'artigiano o piccolo imprenditore, a nulla valendo la circostanza che nell'organizzazione dell'Impresa vi era anche il fratello. Peraltro come evidenzia parte appellata dalla corrispondenza tra l'appellata e l'appellante questi si qualifica titolare dell'impresa edile . Conseguentemente incombono su di lui gli obblighi generali cui è tenuto l'appaltatore.
La Corte di Cassazione ha chiarito con la pronuncia n. 17819/2021 che “ l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. Osserva la Corte che comunque la diversa qualificazione del contratto non sarebbe dirimente poiché la Cassazione ha chiarito che anche “Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto” ( Cass. Civ. 30777\2021) Il secondo ed il terzo dei motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione. Nel caso in esame è emerso senza contestazioni che è stata realizzata un'opera difforme dal progetto depositato presso le competenti autorità. I lavori in difformità riguardavano l'ampliamento del tetto in previsione dell'installazione dei pannelli solari, la esecuzione della scala che si sarebbe dovuta posizionare accanto alla porta d'ingresso, l'apertura del varco eseguito per il collegamento dell'edificio con un vano acquistato dall'appellata in un momento successivo. Tali interventi non potevano essere realizzati senza la preventiva presentazione di variante al progetto in corso d'opera. Orbene non risulta che l'appellante, a cui incombe, come sopra illustrato, l'obbligo di verificare la regolarità delle opere da realizzare e la conformità con il progetto, abbia rilevato che esse fossero difformi e si sia rifiutato di eseguirle, per essere esente da responsabilità. Non è stata poi fornita la prova che proprio quei lavori difformi fossero stati oggetto di disposizioni impartite dalla Arcidiacono. Inoltre anche in merito ai vizi dell'opere, non solo la relazione del CTU è esaustiva sulle criticità e sulla imputabilità al ma la Pt_1 circostanza dedotta dall'appellante, che taluni vizi siano riconducibili alla sospensione dei lavori e alla mancata esecuzione di parti di essi non risulta provata rimanendo solo una affermazione inidonea a supportare la dedotta realizzazione dei lavori, sino alla sospensione, a regola d'arte. Non avendo parte appellata offerto tale prova deve essere confermata la statuizione di inadempimento del con rigetto Pt_1 della domanda di risarcimento dei danni . Va altresì rigettata la domanda subordinata formulata da parte attrice di indebito arricchimento avendo essa domanda carattere sussidiario .
La Corte di Cassazione, infatti, con una recente decisione, ha avuto modo di affermare che “ l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria fondata su un titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento” ( Cass. Civ., Sez. III, 11.5.2022, n. 14944). Non merita accoglimento neanche la domanda riconvenzionale dell'appellata . Afferma l'appellata che il primo giudice ha errato a rigettare la domanda di risarcimento ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno . Deduce l'appellata che << il danno subito emerge in maniera molto chiara dal contenuto della relazione di consulenza e viene efficacemente compendiato in quella frase, contenuta a pag 14, nella quale l'Ing. afferma che “ stante che il fabbricato è Per_1 soggetto a sequestro giudiziario ed a ordinanza di demolizione e messa in pristino di quanto abusivamente realizzato (dove l'accertato è minoritario rispetto agli abusi effettivi ) risulta a parere del CTU assolutamente fuorviante potere procedere ad una quantificazione delle opere eseguite” >> . Aggiunge poi che, << a seguito dell'avvenuto asporto da parte del di numeroso materiale dal cantiere (materiale poi rinvenuto Pt_1 dal CTU nel deposito della Ditta ), per rendere in qualche modo abitabile l'immobile è stato necessario eseguire ulteriori lavori, previo acquisto dei relativi materiali. Le opere da ultimare, quindi, non erano solo quelle elencate dall'Ing. ma altre ancora Per_1 giacchè dovevano essere opportunamente realizzate le seguenti lavorazioni: tetto e soffitti per evitare le infiltrazioni nella camera da letto e nel bagno a I° piano, la grondaia e il frontalino in rame, completare i due bagni, installare il pavimento, sanitari e la rubinetteria, le due porte di ingresso e quattro finestrelle, tre porte a scrigno, le vetrate al primo piano, il lucernaio del bagno a I° piano, effettuare l'intonaco del primo e secondo piano, mettere a dimora le piastrelle della cucina e del pavimento del terrazzo, effettuare la fuga delle pietre a regola d'arte, trattare i pavimenti e sostituire le travi fradice e marce, installare la cassetta ENEL, il boiler e la cappa acquistati dall'appellata, sistemare e certificare l'impianto idraulico ed installare il condizionatore al primo piano>>. Conclude quindi che le opere realizzate dall'appaltatore non possono essere quantificate nella misura dell'80% di quanto commissionato ferma restando, comunque, l'inutilizzabilità dell'intera opera nel suo complesso. Chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in E. 50.000,00 oltre a quelli morali. La domanda come ha correttamente evidenziato il primo giudice è priva di supporto probatorio e deve essere rigettata. Statuisce la Cassazione che “ il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” ( Cass. civ. 3689\25). Nel caso in esame parte appellata, che prima d'ora non aveva contestato che le opere realizzate dal fossero da quantificare Pt_1 nella percentuale dell'80% rispetto a quanto commissionate, non ha fornito la prova che per completare i lavori non eseguiti da avesse subito un danno economico. Pt_1 Né possono costituire prova del danno patrimoniale gli onorari dei professionisti che la ha dovuto corrispondere nella CP_1 vicenda in esame, non essendo gli interventi dei professionisti strettamente riconducibili ai comportamenti del ma alle Pt_1 scelte della stessa . CP_1
La domanda va quindi rigettata. Le spese di lite del presente giudizio stante la reciproca soccombenza delle parti possono essere interamente compensate tra esse .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n.204\2022 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 90000298\2011 così decide:
- Rigetta l'appello principale
- Rigetta l'appello incidentale
- Compensa interamente le spese tra le parti
- Da atto che l'appellante e l'appellata in quanto soccombenti ut supra sono entrambi tenuti al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati: dott. Augusto Sabatini dott. Marisa Salvo dott. Antonietta Bonanno ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.598 /2022 , vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...], CodiceFiscale_1 in Messina, via Eduardo Boner 76, presso lo studio del sottoscritto Avv. Vito Antonio Isgrò, che lo rappresenta e difende in virtù della procura stesa su foglio separato e congiunto all' atto introduttivo, Pec: ; Email_1
Appellante E
residente in [...]
90 C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
S.Teresa di Riva, via F. Crispi n. 131, presso lo studio professionale dell'Avv. Paolo Giovanni Turiano che la rappresenta e difende per procura in atti PEC: , Email_2
Appellata
Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.204\2022 emessa il 02.02.2022 pubblicata in pari data . Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18.08.2022 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la sua domanda finalizzata ad accertare l'inadempimento di e dichiarare la risoluzione del contratto di Controparte_1 appalto con la stessa stipulato con la condanna a corrispondergli la somma di E.22.000,00 a titolo di danno emergente ed E 5.400,00 di lucro cessante, o in subordine la somma di E 22.000,00 a titolo di indennità per arricchimento senza causa. Il primo giudice, seppur ha accolto la domanda riconvenzionale di parte convenuta la quale aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danno per carenza di prova. In conseguenza della reciproca soccombenza ha compensato le spese processuali tra le parti L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 23.11.2022 si è costituita
, la quale ha eccepito la inammissibilità del Controparte_1 gravame e nel merito ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto;
ha proposto altresì appello incidentale ed ha chiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento danni. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 16.12.2022 la causa veniva rinviata alla data del 01.07.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la qualificazione giuridica attribuita dal giudice al contratto stipulato tra le parte, ritenuto dal primo giudice, ad avviso dell'appellante erroneamente, un contratto di appalto piuttosto che un contratto d'opera. Conseguentemente avrebbe errato il primo giudice a fare ricadere sul gli obblighi previsti per la figura dell'appaltatore che CP_2 non trovano applicazione invece per quella dell'artigiano e del piccolo imprenditore. Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice, senza verificare le posizioni contrattuali delle parti e la rilevanza degli inadempimenti, ha ritenuto legittimo il rifiuto della committente al pagamento dei lavori e non ha valutato che quando la Committente ha eccepito l'inadempimento del essa era già inadempiente all'obbligo di pagare il prezzo, CP_2 pattuito per stadi di avanzamento. Rileva l'appellante, che infatti la committente s'era rifiutata di adempiere la propria obbligazione di pagamento, adducendo che il non aveva eseguito le opere a regola d'arte quando queste Pt_1 no ancora state ultimate, integrando un comportamento contrario a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., in quanto tale disposizione consente ai contraenti di rifiutare l'adempimento della propria obbligazione - se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria - “...salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”. Pertanto ritiene l'appellante che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla non è fondata e andava rigettata. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che le opere realizzate dal Pt_1 fossero difformi e presentassero i vizi riscontrati dal CTU nella consulenza preventiva. Afferma l'appellante che le difformità dell'opera rispetto al progetto ( l'accorpamento del vano e la ricostruzione di parte della vecchia muratura ) << non potessero rilevare quale fatto integrante l'inadempimento del come invece statuito dal primo Giudice, non Pt_1 costituendo quel gen fformità contemplate dall'art. 2226 c.c. imputabili al prestatore d'opera che integrano una forma d'inadempimento, bensì opere richieste dalla committente, eseguite conformemente alle sue indicazioni ed alle regole della buona tecnica che, in quanto non previste nel progetto assentito, necessitavano di una variante che la stessa s'é rifiutata di presentare>>
Esse quindi non costituivano difformità urbanistiche imputabili a colpa od errori del bensì modifiche dell'opera eseguite su richiesta e nell'interesse Pt_1 della committente. Anche con riguardo ai vizi indicati dal CTU nella relazione, essi ad avviso dell'appellante non sono imputabili alla realizzazione non a regola d'arte delle opere e per i quali è responsabile il Pt_1
Afferma infatti che A) per il rivestimento in pietra degli ambienti interni, non è imputabile al la inosservanza dei criteri generali della tecnica relativi al Pt_1 lavoro affidatogli, in quanto era stato indotto ad eseguire l'opera quale nudus minister per le insistenze della committente che era stata informata dell'inidoneità (anche igienica) della finitura interna in pietra, ma aveva ugualmente insistito affinché fosse realizzata con tali caratteristiche;
B) le infiltrazioni d'acqua riscontrate al primo piano, sono riconducibili alla sospensione dei lavori e non a cattiva realizzazionedelle opere, poiché il al momento della sospensione, Pt_1 doveva ancora completare una serie di interventi nell'immobile necessari ad impedire il verificarsi dei lamentati fenomeni;
c) la errata collocazione della soglia in corrispondenza dell'ingresso principale del piano terra che, secondo il c.t.u., favorirebbe lo scolo verso l'interno delle acque meteoriche, è anch' essa imputabile alla sospensione dei lavori che non ha consentito l'installazione di una porta munita di gocciolatoio aggettante;
D) la tipologia di impianto per lo smaltimento delle acque nere definita dal c.t.u. “anomala”, coincide, invece, con le indicazioni del progetto e quindi la anomalia non è imputabile a Pt_1
Chiede quindi l'appellante, che la Corte, verificata la infondatezza delle eccezioni di parte appellata e la insussistenza che responsabilità dell'appellante nella esecuzione dei lavori, accolga la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della committente e la condanni al risarcimento dei danni.
Con il quarto motivo l'appellante ripropone le domande risarcitorie non accolte dal primo giudice e chiede in via progressiva la domanda di condanna della alle somme CP_1 di :
- E. 27.400,00 a titolo di risarcimento per danno emergente ( E.22.000,00) e lucro cessante ( E.5400,00) previa risoluzione per inadempimento della;
CP_1
- In via gradata E.22.000,00 a titolo di restituzione della prestazione per la risoluzione contrattuale congiuntamente richiesta dalle parti
- In via ulteriormente gradata la condanna all'indennizzo per ingiustificato arricchimento nella misura di E. 22.000,00 . Con l'appello incidentale parte appellata ha censurato la statuizione del primo giudice con cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento dell'appaltatore, ritenendo che parte convenuta non avesse fornito la prova dei danni richiesti. Ha affermato che la prova dei danni risultava dalla stessa relazione della CTU che ha evidenziato i danni e si evincevano anche dai provvedimenti amministrativi con cui la ha subito un CP_1 ordine di demolizione delle opere abusive.
*** In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellante avverso l'appello incidentale in quanto tardivo e redatto in violazione delle statuizioni contenute nell'' art 342 cpc. Le eccezioni sono entrambe infondate. L'appello incidentale tardivo è ammissibile . Chiarisce la Cassazione che “ in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale( Cass. 10477\2024). Quindi va rigettata l'eccezione di tardività proposta. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata da parte appellante sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame incidentale . Passando all'esame del gravame principale, rileva la Corte come primo motivo è infondato. Con la statuizione impugnata con il primo motivo, il Tribunale, qualificando il contratto stipulato tra le parti come un contratto di appalto, ha applicato alla fattispecie in esame quei principi giuridici in materia di appalto secondo i quali “ l'appaltatore deve assolvere al proprio obbligo osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo ( cass. civ. 17819\21) L'appellante censura l'applicazione del predetto principio sostenendo che il contratto posto in essere dalle parti in lite va qualificato non come appalto ma come contratto d'opera, poiché l'esecuzione dell'opera commissionata è avvenuta, non con l'organizzazione di una media o grande impresa a cui l'obbligato è proposto, ma con il lavoro del coadiuvato da componenti Pt_1 della sua famiglia. Pertanto afferma l'appellante che non sono applicabili all'odierno appellante nell'esecuzione dell'opera commissionata gli obblighi “ di conformarsi, nell'attuare l'opera affidatagli, alle regole d'arte, ossia alle conoscenze tecnico- scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all'esecuzione nel momento storico e nel luogo in cui l'opera deve essere realizzata;
regole tecniche che riguardano principalmente la sicurezza, la stabilità e l' utilizzabilità dell'opera ma che possono concernere anche l'aspetto estetico” ( Cass. civ. citata ). Ritiene la Corte, che come ha affermato il primo giudice con motivazione che si condivide, il contratto in esame deve essere ricondotto alla fattispecie dell'appalto e non a quello d'opera. La differenza tra i due contratti risiede nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto mentre, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. In altre parole, la differenza sostanziale tra le due tipologie contrattuali consiste nel fatto che, nel contratto d'appalto, l'esecuzione dell'opera avviene mediante un'organizzazione di media e grande Impresa mentre, nel contratto d'opera, avviene, invece, con il prevalente lavoro dell'obbligato. La giurisprudenza di legittimità si è costantemente attenuta a tali principi per tracciare le differenze tra la due figure ed ha affermato a tal proposito che “ la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di un corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi le esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., ed il contratto d'appalto postulando un'organizzazione di media e grande impresa cui l'obbligato è preposto” ( Cass. Civ., Sez. II, 16.11.2017, n. 27258).
Secondo il menzionato art. 2083 c.c. è definito il piccolo imprenditore “..il coltivatore diretto del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia”. Nel caso in esame lo stesso si qualifica imprenditore Pt_1 disponendo di una media impresa cui è preposto e non ha fornito la prova contraria di appartenere alla categoria dell'artigiano o piccolo imprenditore, a nulla valendo la circostanza che nell'organizzazione dell'Impresa vi era anche il fratello. Peraltro come evidenzia parte appellata dalla corrispondenza tra l'appellata e l'appellante questi si qualifica titolare dell'impresa edile . Conseguentemente incombono su di lui gli obblighi generali cui è tenuto l'appaltatore.
La Corte di Cassazione ha chiarito con la pronuncia n. 17819/2021 che “ l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto – va sottolineato – ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. Osserva la Corte che comunque la diversa qualificazione del contratto non sarebbe dirimente poiché la Cassazione ha chiarito che anche “Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto” ( Cass. Civ. 30777\2021) Il secondo ed il terzo dei motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione. Nel caso in esame è emerso senza contestazioni che è stata realizzata un'opera difforme dal progetto depositato presso le competenti autorità. I lavori in difformità riguardavano l'ampliamento del tetto in previsione dell'installazione dei pannelli solari, la esecuzione della scala che si sarebbe dovuta posizionare accanto alla porta d'ingresso, l'apertura del varco eseguito per il collegamento dell'edificio con un vano acquistato dall'appellata in un momento successivo. Tali interventi non potevano essere realizzati senza la preventiva presentazione di variante al progetto in corso d'opera. Orbene non risulta che l'appellante, a cui incombe, come sopra illustrato, l'obbligo di verificare la regolarità delle opere da realizzare e la conformità con il progetto, abbia rilevato che esse fossero difformi e si sia rifiutato di eseguirle, per essere esente da responsabilità. Non è stata poi fornita la prova che proprio quei lavori difformi fossero stati oggetto di disposizioni impartite dalla Arcidiacono. Inoltre anche in merito ai vizi dell'opere, non solo la relazione del CTU è esaustiva sulle criticità e sulla imputabilità al ma la Pt_1 circostanza dedotta dall'appellante, che taluni vizi siano riconducibili alla sospensione dei lavori e alla mancata esecuzione di parti di essi non risulta provata rimanendo solo una affermazione inidonea a supportare la dedotta realizzazione dei lavori, sino alla sospensione, a regola d'arte. Non avendo parte appellata offerto tale prova deve essere confermata la statuizione di inadempimento del con rigetto Pt_1 della domanda di risarcimento dei danni . Va altresì rigettata la domanda subordinata formulata da parte attrice di indebito arricchimento avendo essa domanda carattere sussidiario .
La Corte di Cassazione, infatti, con una recente decisione, ha avuto modo di affermare che “ l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria fondata su un titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento” ( Cass. Civ., Sez. III, 11.5.2022, n. 14944). Non merita accoglimento neanche la domanda riconvenzionale dell'appellata . Afferma l'appellata che il primo giudice ha errato a rigettare la domanda di risarcimento ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno . Deduce l'appellata che << il danno subito emerge in maniera molto chiara dal contenuto della relazione di consulenza e viene efficacemente compendiato in quella frase, contenuta a pag 14, nella quale l'Ing. afferma che “ stante che il fabbricato è Per_1 soggetto a sequestro giudiziario ed a ordinanza di demolizione e messa in pristino di quanto abusivamente realizzato (dove l'accertato è minoritario rispetto agli abusi effettivi ) risulta a parere del CTU assolutamente fuorviante potere procedere ad una quantificazione delle opere eseguite” >> . Aggiunge poi che, << a seguito dell'avvenuto asporto da parte del di numeroso materiale dal cantiere (materiale poi rinvenuto Pt_1 dal CTU nel deposito della Ditta ), per rendere in qualche modo abitabile l'immobile è stato necessario eseguire ulteriori lavori, previo acquisto dei relativi materiali. Le opere da ultimare, quindi, non erano solo quelle elencate dall'Ing. ma altre ancora Per_1 giacchè dovevano essere opportunamente realizzate le seguenti lavorazioni: tetto e soffitti per evitare le infiltrazioni nella camera da letto e nel bagno a I° piano, la grondaia e il frontalino in rame, completare i due bagni, installare il pavimento, sanitari e la rubinetteria, le due porte di ingresso e quattro finestrelle, tre porte a scrigno, le vetrate al primo piano, il lucernaio del bagno a I° piano, effettuare l'intonaco del primo e secondo piano, mettere a dimora le piastrelle della cucina e del pavimento del terrazzo, effettuare la fuga delle pietre a regola d'arte, trattare i pavimenti e sostituire le travi fradice e marce, installare la cassetta ENEL, il boiler e la cappa acquistati dall'appellata, sistemare e certificare l'impianto idraulico ed installare il condizionatore al primo piano>>. Conclude quindi che le opere realizzate dall'appaltatore non possono essere quantificate nella misura dell'80% di quanto commissionato ferma restando, comunque, l'inutilizzabilità dell'intera opera nel suo complesso. Chiede quindi il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in E. 50.000,00 oltre a quelli morali. La domanda come ha correttamente evidenziato il primo giudice è priva di supporto probatorio e deve essere rigettata. Statuisce la Cassazione che “ il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” ( Cass. civ. 3689\25). Nel caso in esame parte appellata, che prima d'ora non aveva contestato che le opere realizzate dal fossero da quantificare Pt_1 nella percentuale dell'80% rispetto a quanto commissionate, non ha fornito la prova che per completare i lavori non eseguiti da avesse subito un danno economico. Pt_1 Né possono costituire prova del danno patrimoniale gli onorari dei professionisti che la ha dovuto corrispondere nella CP_1 vicenda in esame, non essendo gli interventi dei professionisti strettamente riconducibili ai comportamenti del ma alle Pt_1 scelte della stessa . CP_1
La domanda va quindi rigettata. Le spese di lite del presente giudizio stante la reciproca soccombenza delle parti possono essere interamente compensate tra esse .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n.204\2022 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 90000298\2011 così decide:
- Rigetta l'appello principale
- Rigetta l'appello incidentale
- Compensa interamente le spese tra le parti
- Da atto che l'appellante e l'appellata in quanto soccombenti ut supra sono entrambi tenuti al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini