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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 25.2.2025 assente i procuratori allontanatisi dall'aula visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 14150/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Giulia Margherita Castiglioni CP_1
APPELLATO
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Crescenzo Perrina Controparte_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17642/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 25.2.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, la sig.ra ha proposto Pt_1
opposizione avverso la cartella di pagamento 097 2022 0160157372000, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada.
1 Costituitesi e l' , all'udienza del 26.9.2023 la CP_1 Controparte_3 ricorrente ha chiesto lo “stralcio” della documentazione prodotta dall'ente impositore, essendosi costituita tardivamente. CP_1
Il giudice di Pace, con la sentenza n. 17642/2023, premesso che la produzione degli atti di accertamento non è soggetta a termine perentorio, ha respinto il ricorso.
La sig.ra ha proposto appello, affermando che la documentazione depositata da Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile perché tardiva ed irritualmente acquisita al processo in quanto non analiticamente elencata nell'indice atti- documenti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 ed 87 disp.att. c.p.c. Su tali presupposti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento, stante la inesistenza della notifica dei verbali di accertamento presupposti con conseguente decadenza ex art. 201 c.d.s.
Le controparti hanno chiesto di respingere l'appello.
2. Sui motivi di appello
L'appello è privo di fondamento.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- le opposizioni, anche recuperatorie, sono disciplinate dagli articoli 6 e. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011;
- nelle controversie della specie, il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 15887 del 13/06/2019:”Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” e Cass. sent. n.
9545/2018: “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione”);
- da ciò consegue che la trasmissione tardiva di atti correlati all'accertamento, compresi quelli relativi alle notifiche, non li rende inutilizzabili;
-del pari infondato è il secondo motivo di appello: ed infatti l'eventuale produzione in difformità rispetto ai principi fissati dagli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c., rende irrituale la compiuta produzione, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso
2 conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (cfr. Cass. ord. n. 15969/2024);
- nel caso di specie, non è stata formulata, in primo grado, alcuna specifica opposizione alla produzione asseritamente avvenuta in violazione degli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. (avendo la parte sollevata la diversa, ed infondata, eccezione di tardività);
- da ciò consegue la piena utilizzabilità della documentazione, e, per conseguenza, l'infondatezza dell'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria.
Da respingere è la richiesta ex art. 96 cpc, in assenza di evidenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'appello.
2) Condanna , a rimborsare a ed alla Parte_1 CP_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida, per ciascuna Controparte_4
delle parti appellate, in 250,00 euro per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 25.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 25.2.2025 assente i procuratori allontanatisi dall'aula visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 14150/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Giulia Margherita Castiglioni CP_1
APPELLATO
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Crescenzo Perrina Controparte_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17642/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 25.2.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, la sig.ra ha proposto Pt_1
opposizione avverso la cartella di pagamento 097 2022 0160157372000, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada.
1 Costituitesi e l' , all'udienza del 26.9.2023 la CP_1 Controparte_3 ricorrente ha chiesto lo “stralcio” della documentazione prodotta dall'ente impositore, essendosi costituita tardivamente. CP_1
Il giudice di Pace, con la sentenza n. 17642/2023, premesso che la produzione degli atti di accertamento non è soggetta a termine perentorio, ha respinto il ricorso.
La sig.ra ha proposto appello, affermando che la documentazione depositata da Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile perché tardiva ed irritualmente acquisita al processo in quanto non analiticamente elencata nell'indice atti- documenti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 ed 87 disp.att. c.p.c. Su tali presupposti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento, stante la inesistenza della notifica dei verbali di accertamento presupposti con conseguente decadenza ex art. 201 c.d.s.
Le controparti hanno chiesto di respingere l'appello.
2. Sui motivi di appello
L'appello è privo di fondamento.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- le opposizioni, anche recuperatorie, sono disciplinate dagli articoli 6 e. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011;
- nelle controversie della specie, il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio (cfr. ex multis Cass. Sent. n. 15887 del 13/06/2019:”Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione” e Cass. sent. n.
9545/2018: “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione”);
- da ciò consegue che la trasmissione tardiva di atti correlati all'accertamento, compresi quelli relativi alle notifiche, non li rende inutilizzabili;
-del pari infondato è il secondo motivo di appello: ed infatti l'eventuale produzione in difformità rispetto ai principi fissati dagli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c., rende irrituale la compiuta produzione, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso
2 conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (cfr. Cass. ord. n. 15969/2024);
- nel caso di specie, non è stata formulata, in primo grado, alcuna specifica opposizione alla produzione asseritamente avvenuta in violazione degli articoli 74 ed 87 disp. att. c.p.c. (avendo la parte sollevata la diversa, ed infondata, eccezione di tardività);
- da ciò consegue la piena utilizzabilità della documentazione, e, per conseguenza, l'infondatezza dell'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria.
Da respingere è la richiesta ex art. 96 cpc, in assenza di evidenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'appello.
2) Condanna , a rimborsare a ed alla Parte_1 CP_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida, per ciascuna Controparte_4
delle parti appellate, in 250,00 euro per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 25.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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