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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4728 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 11/10/1974,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Cecchetto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Voglia l'intestato Tribunale, preso atto della perdurante volontà delle parti procedere alla separazione personale, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori e manterranno la residenza presso l'abitazione di Sovizzo (VI),
via Pasubio n. 92 ove abiteranno con la madre;
Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli nella maniera più ampia possibile, nel rispetto delle esigenze e degli impegni sia dei figli che dell'altro genitore.
In caso di divergenze, il padre potrà vedere e tenere con sè i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
- durante un pomeriggio a settimana dal termine del proprio orario lavorativo sino alla sera dopocena;
- durante due fine settimana alterni al mese, dal venerdì prima di cena sino alla domenica sera dopo cena.
3) Durante i periodi di vacanza scolastica i figli trascorreranno con ciascun genitore
7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente il giorno di
Natale e, l'anno successivo, San Silvestro;
3 giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il Lunedì
dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo di chiusura
2 delle scuole da giugno a settembre, periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno, così come da concordarsi tra i genitori sarà la permanenza dei figli durante altri ponti e festività.
4) Il sig. corrisponderà alla madre, OR , sul Parte_2 Parte_1
conto corrente che verrà comunicato, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ogni figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025. L'importo verrà
automaticamente aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese i genitori dichiarano di voler far riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
6) Nessuna richiesta in merito all'assegnazione della ex casa coniugale sita in
Sovizzo, via Pasubio n. 92 in quanto la stessa è di proprietà della OR Parte_1
che vi risiede coi figli;
[...]
7) Nessuna reciproca pretesa di carattere economico tra i coniugi, atteso che gli stessi hanno redditi propri da lavoro dipendente e sono economicamente autosufficienti.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Sovizzo (VI) in data 02.10.2005, che l'unione
3 era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che
4 limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Sovizzo (VI) in data 02.10.2005 con atto trascritto al n. 16,
[...]
parte II, serie A, anno 2005 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sovizzo
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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