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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 22.10.2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1252/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Maria Buco, Parte_1 con il quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei
[...] P.IVA_1 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena, n. 55 Resistenti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 21.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
nelle annualità di seguito riportate: Controparte_1
- a.s. 2018\2019: presso l'istituto comprensivo di NI (GR), in qualità di docente di scuola primaria, ha stipulato quattro contratti decorrenti rispettivamente dal 14.12.2018 al 16.1.2019, dal 17.1.2019 al 16.5.2019, dal 17.5.2019 al 7.6.2019, dall'8.6.2019 all'11.6.2019, tutti per 24 ore settimanali di attività;
- a.s. 2020\2021: in qualità di docente d'infanzia, ha concluso un contratto presso la scuola primaria di Casalnuovo di Napoli “ ” decorrente dal Per_1
23.9.2020 al 30.6.2021, per 25 ore settimanali;
- a.s. 2021\2022: in forza di un contratto concluso presso l'istituto comprensivo di Acerra “Ferrajolo - Siani”, in qualità di docente di scuola primaria, dal 7.9.2021 al 30.6.2022, per 24 ore settimanali di docenza;
1 Ha rappresentato di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost. Tutto ciò premesso, ha così concluso: «1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 condannare il al pagamento della somma Controparte_1 di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il
[...]
, in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti Controparte_1 ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Maria Buco quale anticipatario anche delle spese». Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito il , il quale, CP_1 preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo, e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, insistendo per il rigetto del ricorso.
2 In particolare, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale CP_1 del beneficio relativamente agli anni più risalenti. All'odierna udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il GL, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è fondata nei limiti di seguito esplicati. Preliminarmente va verificata la giurisdizione del Tribunale. Al riguardo occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che «va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Venendo al merito la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente
3 comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Occorre dunque verificare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE): «1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis». Orbene, sulla questione è dapprima intervenuta la Corte di Giustizia, che ha statuito, al punto 48 della sua ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
(Carta elettronica) (C-450/21, EU:C:2022:411), che la clausola 4 Controparte_1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi a tale titolo. Successivamente, si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023). In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
4 «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico». Secondo i giudici di legittimità, la normativa, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che
5 l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025, causa C-268/24, ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva». Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente «una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo» alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che «nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo
[…] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate». Ha dunque affermato che «i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò
6 per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata», aggiungendo, peraltro, che «i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua». Ha, infine, dichiarato: «Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato». In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico. Venendo al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato, in qualità di docente di scuola primaria o di infanzia, per l'a.s. 2018/2019 più contratti prestando la propria attività da dicembre 2018 fino all'11.6.2019 per 24 ore settimanali;
per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha concluso due contratti decorrenti da settembre fino al termine delle attività didattiche, rispettivamente, per 25 e 24 ore a settimana di docenza. Ebbene, con riferimento all'a.s. 2018/2019 deve ritenersi prescritto il diritto al beneficio per cui è causa, così come correttamente eccepito dal CP_1 resistente. La Corte di Cassazione, come visto, ha chiarito che «l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
7 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» [Cass., n. 29961/2023]. L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Orbene, nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida inviata in data 13 febbraio 2024, quando il quinquennio era già decorso (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo), sicché deve ritenersi che il credito relativo sia estinto per prescrizione. Quanto alle restanti annualità, la parte ha documentato lo svolgimento di una supplenza temporanea (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura di un posto di insegnamento non vacante che si è reso di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); sicché alcun dubbio sussiste circa il riconoscimento per detti anni della carta elettronica. La domanda va, pertanto, accolta, con riferimento agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, risultando che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico essendo stata documentata la conclusione di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2022 (cfr. stato matricolare e curriculum giuridico, all. 0 al ricorso). Il deposito del ricorso in epoca antecedente all'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, per quanto attiene alle c.d. supplenze brevi, unitamente alla reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 22.10.2025 Il Gl Dott. Francesco Fucci
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