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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. ER ON - Pres. Rel.
Dott.ssa Silvia Maria Russo - Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1544/2025 r.g. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GI NA (c.f. – pec: ) e C.F._2 Email_1
IN UT (c.f. – pec: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio 15/A appellante contro
(c.f. ), rappresentata in primo grado dall'Avv. Donato Controparte_1 C.F._4
IL RU del Foro di Milano (C.F. ) e dall'Avv. Alessandro C.F._5
ED del Foro di Roma (C.F. ), con elezione di domicilio digitale C.F._6 all'indirizzo PEC Email_3
appellata contumace
FATTO e DIRITTO
1.- con precetto notificato in data 11/6/2024, intimava a Controparte_1 [...] il pagamento di € 35.401,04, di cui € 33.361,42, in linea capitale, per assegni di Parte_1
pagina 1 di 6 mantenimento dovuti in forza di titolo costituito dal decreto di omologa della separazione personale, e € 2.039,62 per interessi.
2.- L'intimato proponeva opposizione al precetto davanti al Tribunale di Lodi deducendo di essere debitore del minor importo di euro 29.813,18, essendo il residuo credito, relativo a somme dovute dall'ottobre 2018 al maggio 2019, prescritto.
3.- La convenuta, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di nullità parziale dell'atto di precetto. Non contestava, infatti, l'eccepita parziale prescrizione del credito e chiedeva la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
4.- Il Tribunale, con sentenza n. 201/2025 del 16/4/2025, dichiarava la nullità parziale del precetto per l'importo di euro 5.587,86, oltre interessi, e rideterminava l'importo dovuto dall'opponente in euro 29.813,18. Quanto alle spese del giudizio, osservava che era ravvisabile reciproca soccombenza in quanto “l'attore aveva eccepito la prescrizione parte del credito”, mentre la convenuta aveva “comunque chiesto la condanna dell'attore al restante importo non pagato”. Dichiarava, pertanto, compensate le spese per un quarto e condannava l'opponente a rimborsare all'opposta i residui tre quarti
5.- Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1 dolendosi del capo di condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistere una soccombenza reciproca tra le parti nonostante l'accoglimento integrale della domanda volta a far dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto e a ottenere la rideterminazione del credito esecutivo nella minor somma di euro 29.813,18.
5.1- Secondo l'appellante, la statuizione sulle spese viola il criterio della soccombenza, nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità della soccombenza reciproca in assenza di domande contrapposte e di un effettivo rigetto, anche solo parziale, delle pretese attoree. Osserva che l'opposizione all'esecuzione è stata integralmente accolta con l'affermazione del diritto della creditrice di agire in via esecutiva nella misura indicata dall'opponente.
6.- All'udienza del 4/11/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 350 c.p.c., è stata preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello. All'esito dell'udienza, l'istruttore ha invitato l'appellante a precisare le conclusioni e ha disposto il rinvio della causa all'udienza odierna per pagina 2 di 6 la decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. All'odierna udienza è comparso il difensore dell'appellata, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il giorno
1/12/2025, chiedendo il rigetto dell'appello. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
7.- Deve preliminarmente essere rilevata l'ammissibilità della costituzione dell'appellata, effettuata il giorno 1/12/2025, ovvero in data successiva all'udienza del 4/11/2025 all'esito della quale, come sopra esposto, il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha fissato l'udienza per la decisione a seguito di discussione orale con termine per il deposito di note conclusionali fino al 26/11/2025.
7.1- Come noto, la costituzione del convenuto dichiarato contumace è regolata, anche per il giudizio d'appello, dall'art. 293 c.p.c., che, così come riformulato dal D. Lgs. n. 164/2024, consente la costituzione del contumace “in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. Stante la chiara formulazione della disposizione appena citata, ove il procedimento in grado di appello segua il modulo di cui all'art. 352 c.p.c., la costituzione dell'appellato è inammissibile se avviene dopo l'ordinanza con la quale il giudice istruttore abbia fissato l'udienza di remissione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini perentori per il deposito delle note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Analogamente, nel caso di applicazione dell'art. 350-bis c.p.c., deve ritenersi inammissibile la costituzione dell'appellato successiva al momento in cui il giudice istruttore, ritenuta la causa di pronta soluzione e di ridotta complessità, fatte precisare le conclusioni e assegnato un termine per il deposito di note conclusionali, abbia fissato l'udienza di discussione davanti al collegio. Non vi è ragione di ritenere diversamente, posto che l'art. 350-bis c.p.c. descrive soltanto un diverso modulo procedimentale per il passaggio dalla fase istruttoria a quella decisionale. Orbene, fissata l'udienza davanti al collegio deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., non sia più consentita la costituzione dell'appellato. D'altronde, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la preclusione posta dall'art. 293 c.p.c., alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio – ovvero, oggi, successivo al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione - risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle
pagina 3 di 6 parti e l'esercizio della funzione decisoria” impedendo che l'intervento tardivo possa alterare il corretto svolgimento del processo (Cass. civ. n. 5648/1994). Alla luce di tali considerazioni, nel caso in esame la costituzione di parte appellata, intervenuta solo in data 1/12/2025, allorquando il giudice istruttore aveva già fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. verbale ud. 4/11/2025), è da considerarsi inammissibile, dovendosi, del resto, rilevare che l'appellata non ha chiesto di (né anche solo prospettato ragioni per) essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
8.- Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è fondato.
9.- È necessario premettere, in diritto, che, secondo condivisibile insegnamento del S.C., in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (Cass. n. 20374/2016).
9.1 Tale principio è stato confermato dalle Sezioni unite del S.C. con la sentenza n.
32601/2022 richiamata dall'appellata. Proprio con riferimento a una ipotesi di accoglimento solo parziale di un'opposizione a precetto, infatti, la S.C., con detta sentenza, ha affermato il principio secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (nella specie posta all'esame della Corte si trattava, appunto, di accoglimento parziale di un'opposizione a precetto) non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande.
9.2 In altri termini, in caso di opposizione a precetto, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. n. 15376/2022) e la domanda ha per oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere in via esecutiva. Se tale domanda viene accolta, anche in misura solo parziale (se, cioè, è accertato che il creditore non ha diritto di procedere esecutivamente o ha diritto di procedere per un importo inferiore a quello precettato) non è ravvisabile soccombenza a carico dell'attore-opponente (ma a carico del convenuto-opposto) e, in caso di accoglimento solo parziale, può semmai giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
pagina 4 di 6 10. Nel caso in esame l'opponente ha eccepito l'estinzione del credito del quale
[...] ha intimato il pagamento con il precetto oggetto di opposizione limitatamente CP_1 all'importo di € 5.587,86 e ha, quindi, contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata per l'importo eccedente la somma di € 29.813,18. L'opposizione - la cui fondatezza non è stata contestata dall'opposta - è stata integralmente accolta. In capo all'opponente, quindi, non è ravvisabile alcuna soccombenza, neppure parziale, dovendosi per contro ritenere integralmente soccombente la creditrice che ha dato causa alla lite con l'intimazione di pagamento di una somma eccedente quella dovuta nei termini in precedenza specificati. Il Tribunale, in ultima analisi, è incorso in errore laddove ha ritenuto soccombente
(sia pure parzialmente) l'odierno appellante, non potendosi del resto fare a meno di osservare che la stessa in primo grado non aveva chiesto la condanna della controparte alla CP_1 rifusione delle spese, ma aveva domandato la compensazione delle spese o, in subordine, in casi di ritenuta sua soccombenza, di “graduarle” in considerazione delle circostanze di causa.
12.- In applicazione del criterio della soccombenza e non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, le spese del primo grado di giudizio devono dunque essere poste a carico dell'odierna appellata nella misura determinata in dispositivo sulla base del valore della causa corrispondente al disputatum, e cioè alla parte di credito contestata dall'opponente, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisione e minimi per la fase di trattazione non essendo stata svolta istruttoria.
13.- Anche le spese del grado, liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri prossimi ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni oggetto di causa, seguono la soccombenza. Nella liquidazione si ha riguardo al valore della causa corrispondente all'importo delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass. n. 18465/2024, secondo cui, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello).
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza dal Tribunale di Lodi n. 201/2025 del 16 aprile 2025, in Parte_1
pagina 5 di 6 accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
a. condanna a rimborsare a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA, se dovuta, CPA;
b. condanna a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello, che liquida in € 1.600,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%),
IVA, se dovuta, CPA.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
ER ON
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Agostino Araneo.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. ER ON - Pres. Rel.
Dott.ssa Silvia Maria Russo - Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1544/2025 r.g. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GI NA (c.f. – pec: ) e C.F._2 Email_1
IN UT (c.f. – pec: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio 15/A appellante contro
(c.f. ), rappresentata in primo grado dall'Avv. Donato Controparte_1 C.F._4
IL RU del Foro di Milano (C.F. ) e dall'Avv. Alessandro C.F._5
ED del Foro di Roma (C.F. ), con elezione di domicilio digitale C.F._6 all'indirizzo PEC Email_3
appellata contumace
FATTO e DIRITTO
1.- con precetto notificato in data 11/6/2024, intimava a Controparte_1 [...] il pagamento di € 35.401,04, di cui € 33.361,42, in linea capitale, per assegni di Parte_1
pagina 1 di 6 mantenimento dovuti in forza di titolo costituito dal decreto di omologa della separazione personale, e € 2.039,62 per interessi.
2.- L'intimato proponeva opposizione al precetto davanti al Tribunale di Lodi deducendo di essere debitore del minor importo di euro 29.813,18, essendo il residuo credito, relativo a somme dovute dall'ottobre 2018 al maggio 2019, prescritto.
3.- La convenuta, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di nullità parziale dell'atto di precetto. Non contestava, infatti, l'eccepita parziale prescrizione del credito e chiedeva la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
4.- Il Tribunale, con sentenza n. 201/2025 del 16/4/2025, dichiarava la nullità parziale del precetto per l'importo di euro 5.587,86, oltre interessi, e rideterminava l'importo dovuto dall'opponente in euro 29.813,18. Quanto alle spese del giudizio, osservava che era ravvisabile reciproca soccombenza in quanto “l'attore aveva eccepito la prescrizione parte del credito”, mentre la convenuta aveva “comunque chiesto la condanna dell'attore al restante importo non pagato”. Dichiarava, pertanto, compensate le spese per un quarto e condannava l'opponente a rimborsare all'opposta i residui tre quarti
5.- Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1 dolendosi del capo di condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistere una soccombenza reciproca tra le parti nonostante l'accoglimento integrale della domanda volta a far dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto e a ottenere la rideterminazione del credito esecutivo nella minor somma di euro 29.813,18.
5.1- Secondo l'appellante, la statuizione sulle spese viola il criterio della soccombenza, nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità della soccombenza reciproca in assenza di domande contrapposte e di un effettivo rigetto, anche solo parziale, delle pretese attoree. Osserva che l'opposizione all'esecuzione è stata integralmente accolta con l'affermazione del diritto della creditrice di agire in via esecutiva nella misura indicata dall'opponente.
6.- All'udienza del 4/11/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 350 c.p.c., è stata preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello. All'esito dell'udienza, l'istruttore ha invitato l'appellante a precisare le conclusioni e ha disposto il rinvio della causa all'udienza odierna per pagina 2 di 6 la decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. All'odierna udienza è comparso il difensore dell'appellata, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il giorno
1/12/2025, chiedendo il rigetto dell'appello. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
7.- Deve preliminarmente essere rilevata l'ammissibilità della costituzione dell'appellata, effettuata il giorno 1/12/2025, ovvero in data successiva all'udienza del 4/11/2025 all'esito della quale, come sopra esposto, il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha fissato l'udienza per la decisione a seguito di discussione orale con termine per il deposito di note conclusionali fino al 26/11/2025.
7.1- Come noto, la costituzione del convenuto dichiarato contumace è regolata, anche per il giudizio d'appello, dall'art. 293 c.p.c., che, così come riformulato dal D. Lgs. n. 164/2024, consente la costituzione del contumace “in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. Stante la chiara formulazione della disposizione appena citata, ove il procedimento in grado di appello segua il modulo di cui all'art. 352 c.p.c., la costituzione dell'appellato è inammissibile se avviene dopo l'ordinanza con la quale il giudice istruttore abbia fissato l'udienza di remissione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini perentori per il deposito delle note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Analogamente, nel caso di applicazione dell'art. 350-bis c.p.c., deve ritenersi inammissibile la costituzione dell'appellato successiva al momento in cui il giudice istruttore, ritenuta la causa di pronta soluzione e di ridotta complessità, fatte precisare le conclusioni e assegnato un termine per il deposito di note conclusionali, abbia fissato l'udienza di discussione davanti al collegio. Non vi è ragione di ritenere diversamente, posto che l'art. 350-bis c.p.c. descrive soltanto un diverso modulo procedimentale per il passaggio dalla fase istruttoria a quella decisionale. Orbene, fissata l'udienza davanti al collegio deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., non sia più consentita la costituzione dell'appellato. D'altronde, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la preclusione posta dall'art. 293 c.p.c., alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio – ovvero, oggi, successivo al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione - risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle
pagina 3 di 6 parti e l'esercizio della funzione decisoria” impedendo che l'intervento tardivo possa alterare il corretto svolgimento del processo (Cass. civ. n. 5648/1994). Alla luce di tali considerazioni, nel caso in esame la costituzione di parte appellata, intervenuta solo in data 1/12/2025, allorquando il giudice istruttore aveva già fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. verbale ud. 4/11/2025), è da considerarsi inammissibile, dovendosi, del resto, rilevare che l'appellata non ha chiesto di (né anche solo prospettato ragioni per) essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
8.- Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è fondato.
9.- È necessario premettere, in diritto, che, secondo condivisibile insegnamento del S.C., in tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente (Cass. n. 20374/2016).
9.1 Tale principio è stato confermato dalle Sezioni unite del S.C. con la sentenza n.
32601/2022 richiamata dall'appellata. Proprio con riferimento a una ipotesi di accoglimento solo parziale di un'opposizione a precetto, infatti, la S.C., con detta sentenza, ha affermato il principio secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (nella specie posta all'esame della Corte si trattava, appunto, di accoglimento parziale di un'opposizione a precetto) non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande.
9.2 In altri termini, in caso di opposizione a precetto, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass. n. 15376/2022) e la domanda ha per oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere in via esecutiva. Se tale domanda viene accolta, anche in misura solo parziale (se, cioè, è accertato che il creditore non ha diritto di procedere esecutivamente o ha diritto di procedere per un importo inferiore a quello precettato) non è ravvisabile soccombenza a carico dell'attore-opponente (ma a carico del convenuto-opposto) e, in caso di accoglimento solo parziale, può semmai giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
pagina 4 di 6 10. Nel caso in esame l'opponente ha eccepito l'estinzione del credito del quale
[...] ha intimato il pagamento con il precetto oggetto di opposizione limitatamente CP_1 all'importo di € 5.587,86 e ha, quindi, contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata per l'importo eccedente la somma di € 29.813,18. L'opposizione - la cui fondatezza non è stata contestata dall'opposta - è stata integralmente accolta. In capo all'opponente, quindi, non è ravvisabile alcuna soccombenza, neppure parziale, dovendosi per contro ritenere integralmente soccombente la creditrice che ha dato causa alla lite con l'intimazione di pagamento di una somma eccedente quella dovuta nei termini in precedenza specificati. Il Tribunale, in ultima analisi, è incorso in errore laddove ha ritenuto soccombente
(sia pure parzialmente) l'odierno appellante, non potendosi del resto fare a meno di osservare che la stessa in primo grado non aveva chiesto la condanna della controparte alla CP_1 rifusione delle spese, ma aveva domandato la compensazione delle spese o, in subordine, in casi di ritenuta sua soccombenza, di “graduarle” in considerazione delle circostanze di causa.
12.- In applicazione del criterio della soccombenza e non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, le spese del primo grado di giudizio devono dunque essere poste a carico dell'odierna appellata nella misura determinata in dispositivo sulla base del valore della causa corrispondente al disputatum, e cioè alla parte di credito contestata dall'opponente, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisione e minimi per la fase di trattazione non essendo stata svolta istruttoria.
13.- Anche le spese del grado, liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri prossimi ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni oggetto di causa, seguono la soccombenza. Nella liquidazione si ha riguardo al valore della causa corrispondente all'importo delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass. n. 18465/2024, secondo cui, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello).
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza dal Tribunale di Lodi n. 201/2025 del 16 aprile 2025, in Parte_1
pagina 5 di 6 accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
a. condanna a rimborsare a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA, se dovuta, CPA;
b. condanna a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di appello, che liquida in € 1.600,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%),
IVA, se dovuta, CPA.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
ER ON
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Agostino Araneo.
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