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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1401/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 1312/2020 del 6.2.2020, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
in persona del Parte_1
Direttore generale l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Capriati, P.IVA_1
(c.f. n. ) per mandato in calce all'atto di appello nel fascicolo telematico, C.F._1 giusta delibera del D.G. n. 212 del 28.2.2020, ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto procuratore, in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia 28, n. fax 0810323797 e indirizzo PEC
; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. n. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. n. , quali genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] C.F._3 sulla figlia minore (nata il [...], c.f. n. ), Persona_1 C.F._4
1 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cammisa (c.f. n. ), giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, allegata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore, in Giugliano in Campania
Napoli, in Strada Statale 7 bis Km 18,600, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni attinenti al presente procedimento al n. fax 0815061042 e indirizzo PEC
Email_2
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2015, e , Controparte_1 Controparte_2 in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , convenivano davanti al Persona_1
Tribunale di Napoli, l' chiedendo di: Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' Controparte_3
nei confronti della minore per il grave e colpevole
[...] Persona_1 inadempimento della prestazione medico – professionale resa e per l'effetto: condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti subiti per l'ingiusta lesione a titolo di danno biologico, di danno non patrimoniale risarcibile e morale nella misura indicata dalla dott.ssa in seno alla CTU resa nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e in premessa Persona_2 quantificato, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che codesto On. Tribunale vorrà accertata in corso di causa, determinata con riferimento ai valori correnti alla data della emananda sentenza, oltre interessi dal sorgere di ogni credito al saldo ed indennizzo anche in via risarcitoria per svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento, maggiore danno nonché interessi anche su tali importi dal sorgere di ogni credito al saldo ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi della domanda al soddisfo” con vittoria di spese del giudizio ed anche della preventiva fase di ATP, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Deducevano in fatto che:
- Nella notte tra il 10 e 11 dicembre 2001, veniva ricoverata al Controparte_2 di Napoli dove partoriva due gemelle: e e alle 3,35 Parte_1 Persona_1 Persona_3 la prima partorita, pre – termine, da parto gemellare, veniva posta in incubatrice, con monitoraggio cardio – respiratorio;
2 - verso le 8,00 aveva una crisi respiratoria, caratterizzata da apnee, per cui le veniva prescritta una terapia per infusione endovenosa di caffeina e calcio gluconato, ma alle 9,00, rilevato che l'accesso venoso presentava dei problemi e, dovendo somministrare la necessaria terapia in infusione, si applicava un catetere della vena ombelicare;
- Il giorno seguente, nel braccio del tentato accesso venoso si riscontrava una “escara sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro” che veniva medicata e sottoposta al chirurgo plastico il quale prescriveva garze di fitostimolina, con le quali la situazione aveva miglioramenti;
- La piccola veniva dimessa il 7 gennaio 2002 con diagnosi di “neonata pretermine da gravidanza gemellare nata da parto spontaneo, crisi di apnea, ipocalcemia, sepsi da stafilococco epidermidis”, senza alcuna menzione della lesione cutanea del braccio sinistro, che persisteva;
- A residuava una vasta lesione cicatriziale retraente con notevole danno Persona_1 estetico ed algia nei movimenti di flesso estensione del gomito.
Con lettera raccomandata del 8.2.2011, i genitori, in rappresentanza della figlia minore chiedevano all'Ospedale Cardarelli il risarcimento dei danni. La struttura, in data 25.2.2011, apriva la pratica del sinistro e notiziava la senza dar seguito alle richieste. Controparte_4
Non addivenendo ad una soluzione bonaria, gli istanti, in data 14.11.2011, esperivano l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ad esito del quale la CTU dott.
[...] rassegnava le conclusioni, accertando che aveva riportato una Per_2 Persona_1 lesione all'arto superiore sinistro per “lo stravaso di una sostanza (probabilmente caffeina) che le veniva somministrata per infusione endovenosa”, da attribuire alla negligenza del personale ospedaliero che non si avvedeva tempestivamente della fuoriuscita dalla vena cubitale del farmaco, cagionandole infine un danno biologico del 6 – 7 % comprensivo delle dinamiche relazionali e danni psicologici, senza invalidità temporanea, né ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Chiedevano quindi il risarcimento del danno come indicato, secondo le tabelle milanesi con la personalizzazione.
Fallito anche il tentativo di mediazione, agivano quindi con il presente giudizio.
Si costituiva l'Ospedale Cardarelli contestando l'avversa domanda. In particolare escludeva la correlazione eziologica tra la vasta lesione cicatriziale e l'escara rilevata il 12.12.2001, e che si era risolta all'atto delle dimissioni, come indicato in cartella, in cui il chirurgo plastico, convocato per il problema cagionato dalla infusione in endovena al braccio, in data 31.12.2001 annotava: “le aree
3 sono guarite. Non abbisogna di medicazione”. Contestava la CTU effettuata nel corso dell'ATP proprio per non aver considerato che la lesione potesse avere altre cause diverse e successive al ricovero, ritenendo che tale cicatrice, di circa 20 cm era del tutto incompatibile con quanto accaduto Con nella il 12.12.2001, considerate le dimensioni della neonata (circa 40cm di lunghezza complessiva), per cui l'escara doveva avere le dimensioni non superiori ad uno – due centimetri.
Peraltro, neanche lo stravaso del farmaco iniettato era da ritenersi certo, posto che non annotato in cartella clinica e solo ipotizzato dal CTU, mentre nella cartella clinica, in data 11.12.2001 - e non
12.12.2001 come detto dal CTU - era annotato: “notevole difficoltà all'accesso venoso, non è stato possibile per la notevole fragilità vasale inserire catetere centrale per via percutanea. Si cateterizza la vena ombelicare”.
Peraltro volendo ammettere la persistenza della escara all'atto delle dimissioni, nessuna prova vi era della corretta cura della stessa e delle visite eseguite, successivamente, per risolvere il problema dopo le dimissioni. Ribadiva ancora che il chirurgo plastico, in cartella, aveva indicato la completa guarigione della escara.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e in via istruttoria il rinnovo della CTU.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva richiamata la CTU., dott.ssa al fine di Per_2 rispondere alle osservazioni alla relazione già resa in sede di ATP, con particolare riferimento alla causalità alternativa e, depositato l'elaborato, senza altra istruttoria, il giudice riservava la decisione sulle conclusioni delle parti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1312/2020 del 6.2.2020 così statuiva: “accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di , in persona dei CP_6 Persona_1 genitori titolari della responsabilità genitoriale e Controparte_1 Controparte_2 della somma complessiva di € 6.717,00 oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti in parte motiva”, condannando l'ospedale al rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., del giudizio di primo grado, come liquidate in dispositivo, e ponendo a suo carico esclusivo le spese per gli accertamenti tecnici eseguiti nella fase cautelare e di merito.
Il giudice riconosciuta la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dall'ospedale, sia per fatto proprio, sia per quello delle prestazioni svolte dai sanitari all'interno della struttura, ex art. 1228
c.c., con le conseguenze in tema di riparto di oneri probatori, riteneva che la paziente, tramite i suoi rappresentanti e genitori, avesse dimostrato l'esistenza del contratto e l'insorgenza della patologia, allegandone la causa nell'inadempimento dei sanitari. L'inadempimento dei medici risultava poi
4 emerso nel corso degli accertamenti tecnici, sia in fase di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia in esito al richiamo del consulente nel giudizio di merito. Riteneva, quindi, la dott.ssa Per_2 sussistere tale lesione all'arto sinistro della bambina, cagionato dallo “stravaso di una sostanza
(probabilmente caffeina) che le veniva somministrata per infusione endovenosa, addebitando ai sanitari che la ebbero in cura di non essersi accorti tempestivamente della fuoriuscita del farmaco dalla vena cubitale”, dichiarazioni a cui il giudice aveva aderito pedissequamente.
In ordine alle pertinenti osservazioni dell'ospedale sulla possibile causalità alternativa e sulla mancata prova delle cure e trattamenti eseguiti sui presunti esiti cicatriziali, il giudice si riportava ancora alle risposte rese dal medesimo CTU dott.ssa nel giudizio di merito, in cui Per_2 descriveva in primis la cicatrice diversamente, da quanto detto nell'ATP, in tali termini: “sulla superficie volare dell'avambraccio si apprezza una area cutanea discromica lunga 13 cm che circonda un esito cicatriziale bottoniforme di circa 3 cm per 4 cm, a margini irregolari, normocromica ma rilevata, riferita parestetica da cui si irradiano ulteriori plurimi esiti cicatriziali sottili e piani che si estendono lungo la superficie volare dell'avambraccio”, e ribadiva la riconducibilità allo stravaso del farmaco nella fase neonatale, ribadendo: la certezza del verificarsi dello stravaso, a fronte del quale l'indicazione in cartella come notevole difficoltà dell'accesso venoso, segnalava proprio il mancato rilievo da parte dei sanitari dello stravaso medesimo fino alla formazione dell'escara. Rispondeva alle osservazioni sulla incompatibilità dimensionale della cicatrice di cm 20 rilevata in sede di ATP, come l'azione del farmaco stravasato potesse seguire lentamente, anche quattro settimane successivamente all'evento. Inoltre, ridimensionava quanto detto in ATP, spiegando che “area di 20 cm” si riferiva all'area cutanea interessata da vari esiti cicatriziali, e non ad una cicatrice lunga 20 cm (peraltro evidenziava che le fotografie allegate alla perizia in sede di ATP non erano più presenti agli atti). Ridefiniva il danno estetico nel 5%, anziché nel 6 – 7 % come fatto nella prima relazione.
Riteneva il giudice sufficienti le risposte rese ed anche quelle aggiuntive sulle ulteriori osservazioni alla perizia e quindi accertava il danno estetico, il esso di causalità con il paventato inadempimento, ritenendo l'ipotesi della causalità alternativa priva di supporto probatorio ed argomentativo.
Riteneva di liquidare il danno del 5% con le tabelle previste dall'art. 138 e 139 del D.lgs 209/2005 come richiamate dalla legge Balduzzi, in quanto l'irretroattività della legge non escludeva l'utilizzo dei meri criteri di liquidazione sopravvenuti (Cass. 2433/2000).
Avverso questa pronuncia, proponeva appello l' Parte_1
in persona del d.g.p.t., chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e nel
[...]
5 merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, “rigettare la domanda proposta dai sigg.
e , in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2 genitoriale sulla minore , perché inammissibile, nulla, improcedibile e, comunque, Persona_1 infondata in fatto e in diritto;
condannare in ogni caso, la controparte al pagamento in favore della convenuta delle spese, dei diritti, degli onorari del presente giudizio”, anche con vittoria di spese dell'appello.
Con unico ed articolato motivo, l'appellante deduceva la illogicità, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza. In particolare, evidenziava come gli attori non avessero assolto all'onere, su loro incombente, nell'individuare sufficientemente e qualificare i fatti materiali lesivi del diritto, del tutto mancante nell'atto introduttivo dell'ATP, di tal che gli accertamenti tecnici risultavano essere stati esplorativi, tanto che nella successiva citazione, gli attori facevano proprie le risultanze degli accertamenti preliminari. Pertanto, ritenendo, che l'attore è tenuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee di cagionare il danno lamentato, ritenevano la carenza negli atti attorei della causa petendi. Ribadivano, inoltre, di aver dato prova dell'esatto adempimento, perché l'infusione di caffeina era trattamento consigliato ed opportuno nel caso di specie, e la escara venutasi a determinare per il difficile accesso venoso, e non per lo stravaso del medicinale, al 31.12.2001, come annotazione in cartella, era guarita.
Inoltre gli accertamenti e la relazione del CTU non avevano mai superato la deduzione di incompatibilità logica tra la cicatrice – in ATP descritta come di lunghezza di 20 cm., e nella successiva perizia ridotta a 13 cm – non era compatibile con le dimensioni della neonata, lunga complessivamente 40 cm., tenuto conto il parere del consulente di parte appellante, secondo cui il tessuto cicatriziale non segue l'accrescimento corporeo, di tal che, con un braccio di 11 cm., non era possibile prospettare una cicatrice superiore alle dimensioni di 1 – 2 cm, esiti cicatriziali, dichiarati guariti.
Peraltro gli appellanti evidenziavano alcuni travisamenti da parte del CTU sul contenuto della documentazione sanitaria: l'erronea indicazione di un'escara estesa, mentre non erano date le dimensioni della stessa, il rilievo della presenza della lesione in data 12.12.2001, anziché come correttamente annotato, il 11.12.2001. Riteneva inoltre il CTP trattarsi non di stravaso del farmaco ma delle conseguenze della mera rottura del vaso, troppo fragile nella neonata, ad indurre l'apposizione del catetere ombelicale, e la mancata annotazione in cartella delle conseguenze tipiche dello stravaso, descritte dalla CTU: infiammazione, vesciche, ulcerazione e necrosi, la
6 mancata considerazione d'altra parte della annotazione del 31.12.2001, da parte del chirurgo plastico, dell'avvenuta guarigione delle aree cicatriziali.
In subordine proponeva un a riduzione del quantum, posto che la descrizione della cicatrice, non più della lunghezza di 20 cm., ma 13 cm. come area complessiva, avrebbe dovuto indurre ad una riduzione del danno, non di un solo punto, da 6 – 7 %, indicati in ATP al solo 5% della successiva integrazione.
Si costituivano e , quali genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_2 potestà genitoriale sulla figlia minore , i quali contestavano l'avverso gravame. In Persona_1 particolare, ritenevano la sentenza esente da vizi, ritenendo i fatti accertati come incontrovertibili, come corrette le valutazioni della consulente che ripercorrevano nell'atto di costituzione, chiedendo il rigetto del gravame ed anche della chiesta sospensiva.
Con ordinanza del 14.1.2021 il Collegio dell'ottava sezione civile di questa Corte, a cui la causa era inizialmente assegnata, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo non fondato il fumus e inesistente un apprezzabile rischio conseguente all'esecuzione della pronuncia, stante la condanna dell'ospedale ad importi piuttosto modesti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni, poi differite.
Successivamente, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della
Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data
22.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano. Alla udienza del 23.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante
Cartabia) di giorni 40 per le memorie conclusionali (depositate da entrambe le parti) e successivi 20 per repliche (depositate da entrambe le parti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con totale riforma della sentenza impugnata.
Il motivo principale a fondamento del gravame, muove sull'assunto secondo cui parte attrice non ha assolto all'onere su di essa incombente di individuare sufficientemente e qualificare i fatti materiali lesivi del diritto, e di provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della
7 patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee di cagionare il danno lamentato.
In punto di diritto, recependo la granitica giurisprudenza sul punto, nelle cause di responsabilità contrattuale sanitaria, l'attore deve provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento di una situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova patologia, secondo il criterio del “più probabile che non”, spettando ai convenuti dimostrare l'assenza di inadempimento o nesso causale per essere l'evento ad essi non imputabile, imprevedibile o inevitabile (ex plurimis Cass. 27142/2024, Cass. 21511/2024, Cass. 13038/2024,
Cass. 26907/2020, Cass. 28911/2019, Cass. 3704/2018, Cass. SSUU 577/2008).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ed anche alla luce delle valutazioni tecniche del CTU, residuano incertezze sulla produzione del danno e sulla connessione eziologica con la condotta qualificata indicata;
apparendo, di contro, solidi elementi a fondamento del corretto adempimento della prestazione.
In particolare, è dato certo che nella notte tra il giorno 10 ed 11 dicembre 2001 Controparte_2
partoriva due gemelle, di cui alle 3,35 del 11 dicembre veniva trasferita nel
[...] Persona_1
Con reparto , in quanto pretermine con problemi respiratori e veniva collocata in incubatrice con monitoraggio cardiocircolatorio.
Dalla cartella clinica, emerge che alle 8,00 avendo una crisi di apnea, necessitava l'infusione di caffeina, glucosio e calcio gluconato, e quindi, alle 9,00, rilevata “notevole difficoltà all'accesso venoso, non è stato possibile per la notevole fragilità vasale”, si optava per un catetere ombelicale.
Il giorno successivo alle ore 6,00 si constatava la presenza di una escara nella faccia anteriore dell'arto superiore sinistro e si procedeva a medicazione, ricorrendo alla consulenza del chirurgo plastico, eseguendo medicazioni frequenti, fino alla indicazione nel certificato di consulenza specialistica (allegato alla cartella) in data 31.12.2001: “le aree sono guarite. Non abbisogna di medicazione”. In data 7 gennaio 2002 la piccola veniva dimessa, e nel foglio di dimissioni non vi era alcun riferimento alla lesione all'arto superiore.
Non può non essere valutato che da questo momento in poi, nessuna documentazione medica è stata allegata e non esistono fotografie, rappresentanti la lesione subita dalla neonata, durante il ricovero ospedaliero conseguente al parto e la sua evoluzione in epoca successiva fino alla richiesta risarcitoria quasi dieci anni dopo. Nessun riferimento esiste alle eventuali terapie e/o consulenze acquisite in questo lasso temporale, sebbene il CTU abbia citato nell'accertamento preventivo, un
8 “peregrinare di ospedale in ospedale per sottoporsi alle cure del caso” di cui, tuttavia, non vi è alcun riscontro documentale.
Nel settembre 2012, dunque, dopo quasi dieci anni, veniva introdotto un procedimento di ATP dai genitori, quali rappresentanti della minore . Persona_1
La consulente, Dott.ssa in questa relazione concludeva nei seguenti termini: “dati i nefasti Per_2 esiti della fuoriuscita extravenosa dei farmaci iniettati, che la costringevano a peregrinare di ospedale in ospedale per sottoporsi alle cure del caso, alla piccola ne è Persona_1 derivata una vasta lesione cicatriziale retraente”. La documentazione medica allegata, tuttavia, come da elenco redatto dalla stessa consulente consta unicamente della cartella clinica (ed allegata consulenza specialistica), di cui si è fatta menzione, e di una CTP del dott. del 26.1.2011 Per_4
(qui non versata in atti). La consulente eseguiva un esame obiettivo locale in cui rilevava: “esteso esito cicatriziale sulla superficie volare del braccio dell'avambraccio interessante una superficie cutanea di circa 20 cm. Caratterizzato da una parte rotondeggiante, lievemente ipertrofica, di circa 3 cm di diametro, in corrispondenza della piega cubitale da cui si dipartono plurimi esiti cicatriziali, a forma irregolare, leggermente rilevanti ed ipertrofici”. Nel conseguente paragrafo “considerazioni medico legali” si dava atto della somministrazione di caffeina per infusione (dalle 8,00 del
11.12.2001) e si riferiva, erroneamente, che solo il 12.12.2001 (e non il 11.12.2001 come evidentemente riscontrabile dalla lettura della cartella clinica) rilevando la difficoltà di accesso venoso si procedeva a catetere ombelicale, rilevando, in pari data (questa volta, esattamente il
12.12.2001) una escare sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro. Dichiarava a questo punto il CTU: “l'iniezione fuori vena di detta sostanza può ritenersi senz'altro causa della necrosi cutanea che ha interessato una estesa porzione della superficie volare del braccio e dell'avambraccio esitando un complesso cicatriziale piuttosto esteso, di circa 20 cm. di lunghezza”. Riteneva ciò ricollegato alla difficoltà di accesso venoso che qui correttamente indica nel giorno 11.12.2001.
Proseguiva: “allo stato, a distanza di 11 anni dall'evento traumatico residua un esteso esito cicatriziale all'arto superiore sinistro, lungo circa 20 cm. ipocromico e ipertrofico”. Riteneva infine di addebitare al personale della struttura il non essersi accorti tempestivamente della fuoriuscita dalla vena cubitale del farmaco.
Il consulente riferiva l'allegazione di fotografie dello stato obiettivo al momento della visita, ma dette fotografie non risultavano allegate alla perizia, e secondo la consulente sarebbero andate smarrite (non è possibile ritenere che siano quelle allegate al fascicolo di parte appellata in questo grado, mancando qualsiasi riferimento alla provenienza dell'allegato, risultante quindi tardivo).
9 Sulla scorta delle difese avanzate dalla convenuta nella fase di merito, richiamata la consulente, questa eseguiva una integrazione tecnica volta a dare risposta alle osservazioni del nosocomio, in data 15.5.2017. Nella introduzione della nuova relazione dichiarava che “mancano e non vi è più traccia delle n. 2 fotografie relative agli esti cicatriziali al braccio che erano state acquisite all'epoca e da me allegate all'elaborato peritale”, e scatta 3 nuove fotografie, al momento della visita, allegate. Nell'esame obiettivo locale così descriveva la cicatrice: “sulla superficie volare dell'avambraccio si apprezza un'area cutanea discromica lunga 13 cm. che circonda un esito cicatriziale bottoniforme di circa 4 cm x 3 cm., a margini irregolari, normocromica ma rilevata, riferita parestetica da cui si irradiano ulteriori plurimi esiti cicatriziali sottili e piani che si estendono lungo la superficie volare dell'avambraccio” (dalla foto 1, si intravede una cicatrice lineare della lunghezza indicata sull'avambraccio con linee intersecanti la linea principale).
In esito rassegnava le seguenti conclusioni sul caso di : “riportava lesioni all'arto Persona_1 superiore sinistro per lo stravaso di una sostanza (probabilmente caffeina) che le veniva somministrata per infusione endovenosa. È da addebitare al personale della struttura ospedaliera di non essersi accorti tempestivamente della fuoriuscita dalla vena cubitale del farmaco” e alla luce delle condizioni della cicatrice nel 2017, riduceva a 5% il danno biologico, prima stimato nel 6 – 7
%.
In risposta ai successivi rilievi aggiungeva: “la rottura di un vaso, mentre di esegue una terapia infusiva provoca ovviamente la fuoriuscita del farmaco che in quel momento veniva iniettato” ed ancora “l'errata condotta del sanitario (…) non è stata ravvisata nel fatto che si sia lacerato il vaso, ma nel fatto che non è stato preso alcun provvedimento terapeutico al momento dell'evento traumatico per ridurre gli effetti dello stravaso. Il personale sanitario si è accorto dell'accaduto solo il giorno dopo, quando sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro veniva constatata la presenza di una escara”. Deduceva inoltre che la guarigione annotata in data 30.12.2001 non esclude che siano residuati postumi cicatriziali, risultando raro che una necrosi dei tessuti guarisca senza postumi.
Sulle incongruenze dimensionali, la dott.ssa concludeva: “per quanto poi riguarda le Per_2 dimensioni della cicatrice abbiamo già ampiamente spiegato che i 20 cm indicati nella nostra precedente relazione si riferivano all'area cutanea interessata dai plurimi esiti cicatriziali, ma non è stata descritta alcuna cicatrice lunga 20 cm.. Si ribadisce che sono residuati plurimi esiti cicatriziali compresi in un'area discromica cutanea complessivamente di circa 13 cm. (anzichè 20 cm. come era apprezzabile 5 anni or sono) comprensiva di una cicatrice bottoniforme ed ipertrofica di 3 cm. per 4 cm. e di alcuni esiti cicatriziali sottili e piani estesi a raggiera. Pertanto non si capisce il
10 motivo per il quale l'avv. Capriati continua a soffermarsi su questo punto. (…). Parimenti privi di fondamento scientifico sono le argomentazioni che l'avv. Capriati riporta nel tentativo di dubitare sulle ben note modificazioni morfocromatiche che le cicatrici possono avere anche a distanza di anni, assolutamente imprevedibili, ancor più nei giovani in fase di crescita”.
Ad esito dell'esame dello scarno compendio probatorio, e delle valutazioni peritali che si sono letteralmente riportate al fine di non travisarne il contenuto, osserva questa Corte che accogliendo il motivo di gravame si evidenziano gravi lacune probatorie sull'accertata responsabilità.
In primis, non essendo mai stata messa in discussione la veridicità della cartella clinica, appare non sussistere l'inadempimento dei sanitari, poiché non vi è dubbio che le difficoltà dell'accesso venoso con applicazione del catetere ombelicale sono state constatate e risolte alle ore 9,00 del 11.12.2001, dopo aver indicato la terapia infusionale alle ore 8,00 del medesimo giorno, mentre solo in data successiva si formava l'escara (come deduce il CTU, questa si può formare nell'arco di 4 settimane successive all'evento). Alla rilevazione della escara, non solo seguiva un'immediata medicazione, ma si richiedeva la consulenza del chirurgo plastico. Dunque la cartella clinica, di cui non è mai stata contestata la veridicità sul punto, ma solo erroneamente letta dalla dott.ssa dimostra Per_2
l'esatto adempimento, posto che la consulente stessa osservava “l'errata condotta del sanitario (…) non è stata ravvisata nel fatto che si sia lacerato il vaso, ma nel fatto che non è stato preso alcun provvedimento terapeutico al momento dell'evento traumatico per ridurre gli effetti dello stravaso.
Il personale sanitario si è accorto dell'accaduto solo il giorno dopo, quando sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro veniva constatata la presenza di una escara”. Dunque deve ritenersi che la rottura del vaso durante l'accesso venoso sia solo una complicanza non imputabile, mentre la responsabilità che doveva essere collegata alla mancanza di tempestivo rimedio è sconfessata dagli atti, avendo i sanitari abbandonato immediatamente l'accesso venoso (in un tempo non noto ma inferiore ad un'ora, posta la prescrizione della terapia infusionale alle 8,00 e il ricorso al catetere ombelicale alle 9,00).
In secondo luogo, vi è una carenza probatoria del danno, non pienamente risolta. Ed infatti, a fronte delle logiche, lineari e ferme deduzioni della dott.ssa per l'Ospedale secondo Per_5 Parte_1 cui: (cfr. note in risposta alla relazione di ATP) “la lunghezza di una neonata prematura nata alla
33° settimana + 2 giorni e del peso di poco più di 1500 gr. È stimabile in circa 11 cm. e che l'area interessata dalla necrosi tessutale a livello della fovea del gomito, estesa al terzo distale del braccio ed al terzo prossimale dell'avambraccio non poteva essere superiore a 3 cm.”, e le osservazioni, per cui il tessuto cicatriziale non segue l'accrescimento corporeo e nel tempo non tende ad estendersi, le risposte della dott.ssa non comportano superamento e smentita delle dette deduzioni. Per_2
11 La stessa consulente, a dire il vero, non afferma il contrario, né allega letteratura medica in tal senso, ovvero non afferma che il tessuto cicatriziale segua la crescita, né d'altra parte afferma che maggiore era la dimensione della originaria cicatrice. Si limita a dichiarare in modo laconico che le cicatrici, soprattutto in giovane età, subiscono modificazione imprevedibili.
Sul primo assunto (la cicatrice cresce con la crescita della persona), d'altra parte, pesa l'evidenza empirica della riduzione della cicatrice dal 2012 al 2017.
Sul secondo (la cicatrice era già originariamente di tali dimensioni), pesa l'assoluta mancanza di reperti fotografici o diagnostici dal 2001 al 2011.
Ma peraltro la consulente pare quasi ridimensionare le sue conclusioni, nella parte in cui risponde ai rilievi osservando che “abbiamo già ampiamente spiegato che i 20 cm indicati nella nostra precedente relazione si riferivano all'area cutanea interessata dai plurimi esiti cicatriziali, ma non è stata descritta alcuna cicatrice lunga 20 cm.. Si ribadisce che sono residuati plurimi esiti cicatriziali compresi in un'area discromica cutanea complessivamente di circa 13 cm. (anzichè 20 cm. come era apprezzabile 5 anni or sono) comprensiva di una cicatrice bottoniforme ed ipertrofica di 3 cm. per 4 cm. e di alcuni esiti cicatriziali sottili e piani estesi a raggiera”, peraltro facendo riferimento ad un'area comprensiva di plurimi esiti cicatriziali, senza specificare se tutti riportabili alla lesione per cui è causa o aventi altra genesi.
Pertanto ritiene questo Collegio che la non tranquillizzante prova sul danno e sul nesso eziologico, e d'altra parte, la errata valutazione dei tempi di risoluzione del problema e, dunque, la verosimile correttezza dell'intervento dei sanitari, esclude la responsabilità dell' per il Controparte_6 sinistro in oggetto.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza interamente riformata, con rigetto della domanda.
La piena riforma della decisione involge anche le spese di lite. Tuttavia, la difficoltà tecnico – scientifiche nell'accertamento dei fatti e l'esistenza della patologia inducono a compensare per metà le spese di lite, condannando gli appellati al pagamento in favore del della residua metà, Parte_1 liquidata secondo i parametri indicati dal DM 55/2014, nei medi, nello scaglione individuato dal valore accertato (dunque fino ad € 26.000,00), incluse le spese dell'ATP.
Parimenti le spese di Consulenza sia nella fase ex art. 696 bis c.p.c. che nel primo grado di giudizio vengono poste a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M.
12 Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall' in persona del l.r.p.t. Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 1312/2020, nei confronti di e Controparte_1
per , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, Controparte_2 Persona_1 così decide:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e per Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
[... ;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna e Controparte_1 Controparte_2
per al pagamento in favore dell'
[...] Persona_1 Controparte_6 della residua metà che liquida in € 2.600,00 per compensi (metà del totale importo di €
5.200,00), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, oltre € 1.200,00 per compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (metà dell'intero importo di € 2.400,00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Compensa per metà le spese del presente grado e condanna e Controparte_1 [...]
per , al pagamento della residua metà in favore Controparte_2 Persona_1 dell' liquidata in € 177,50 per spese vive (pari alla metà del CU di € Controparte_6
355,00) ed € 3.000,00 (pari alla metà di € 6.000,00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1401/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 1312/2020 del 6.2.2020, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
in persona del Parte_1
Direttore generale l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Capriati, P.IVA_1
(c.f. n. ) per mandato in calce all'atto di appello nel fascicolo telematico, C.F._1 giusta delibera del D.G. n. 212 del 28.2.2020, ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto procuratore, in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia 28, n. fax 0810323797 e indirizzo PEC
; Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. n. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. n. , quali genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] C.F._3 sulla figlia minore (nata il [...], c.f. n. ), Persona_1 C.F._4
1 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cammisa (c.f. n. ), giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, allegata nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto procuratore, in Giugliano in Campania
Napoli, in Strada Statale 7 bis Km 18,600, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni attinenti al presente procedimento al n. fax 0815061042 e indirizzo PEC
Email_2
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.10.2015, e , Controparte_1 Controparte_2 in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , convenivano davanti al Persona_1
Tribunale di Napoli, l' chiedendo di: Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' Controparte_3
nei confronti della minore per il grave e colpevole
[...] Persona_1 inadempimento della prestazione medico – professionale resa e per l'effetto: condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni tutti subiti per l'ingiusta lesione a titolo di danno biologico, di danno non patrimoniale risarcibile e morale nella misura indicata dalla dott.ssa in seno alla CTU resa nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e in premessa Persona_2 quantificato, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che codesto On. Tribunale vorrà accertata in corso di causa, determinata con riferimento ai valori correnti alla data della emananda sentenza, oltre interessi dal sorgere di ogni credito al saldo ed indennizzo anche in via risarcitoria per svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento, maggiore danno nonché interessi anche su tali importi dal sorgere di ogni credito al saldo ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi della domanda al soddisfo” con vittoria di spese del giudizio ed anche della preventiva fase di ATP, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Deducevano in fatto che:
- Nella notte tra il 10 e 11 dicembre 2001, veniva ricoverata al Controparte_2 di Napoli dove partoriva due gemelle: e e alle 3,35 Parte_1 Persona_1 Persona_3 la prima partorita, pre – termine, da parto gemellare, veniva posta in incubatrice, con monitoraggio cardio – respiratorio;
2 - verso le 8,00 aveva una crisi respiratoria, caratterizzata da apnee, per cui le veniva prescritta una terapia per infusione endovenosa di caffeina e calcio gluconato, ma alle 9,00, rilevato che l'accesso venoso presentava dei problemi e, dovendo somministrare la necessaria terapia in infusione, si applicava un catetere della vena ombelicare;
- Il giorno seguente, nel braccio del tentato accesso venoso si riscontrava una “escara sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro” che veniva medicata e sottoposta al chirurgo plastico il quale prescriveva garze di fitostimolina, con le quali la situazione aveva miglioramenti;
- La piccola veniva dimessa il 7 gennaio 2002 con diagnosi di “neonata pretermine da gravidanza gemellare nata da parto spontaneo, crisi di apnea, ipocalcemia, sepsi da stafilococco epidermidis”, senza alcuna menzione della lesione cutanea del braccio sinistro, che persisteva;
- A residuava una vasta lesione cicatriziale retraente con notevole danno Persona_1 estetico ed algia nei movimenti di flesso estensione del gomito.
Con lettera raccomandata del 8.2.2011, i genitori, in rappresentanza della figlia minore chiedevano all'Ospedale Cardarelli il risarcimento dei danni. La struttura, in data 25.2.2011, apriva la pratica del sinistro e notiziava la senza dar seguito alle richieste. Controparte_4
Non addivenendo ad una soluzione bonaria, gli istanti, in data 14.11.2011, esperivano l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ad esito del quale la CTU dott.
[...] rassegnava le conclusioni, accertando che aveva riportato una Per_2 Persona_1 lesione all'arto superiore sinistro per “lo stravaso di una sostanza (probabilmente caffeina) che le veniva somministrata per infusione endovenosa”, da attribuire alla negligenza del personale ospedaliero che non si avvedeva tempestivamente della fuoriuscita dalla vena cubitale del farmaco, cagionandole infine un danno biologico del 6 – 7 % comprensivo delle dinamiche relazionali e danni psicologici, senza invalidità temporanea, né ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Chiedevano quindi il risarcimento del danno come indicato, secondo le tabelle milanesi con la personalizzazione.
Fallito anche il tentativo di mediazione, agivano quindi con il presente giudizio.
Si costituiva l'Ospedale Cardarelli contestando l'avversa domanda. In particolare escludeva la correlazione eziologica tra la vasta lesione cicatriziale e l'escara rilevata il 12.12.2001, e che si era risolta all'atto delle dimissioni, come indicato in cartella, in cui il chirurgo plastico, convocato per il problema cagionato dalla infusione in endovena al braccio, in data 31.12.2001 annotava: “le aree
3 sono guarite. Non abbisogna di medicazione”. Contestava la CTU effettuata nel corso dell'ATP proprio per non aver considerato che la lesione potesse avere altre cause diverse e successive al ricovero, ritenendo che tale cicatrice, di circa 20 cm era del tutto incompatibile con quanto accaduto Con nella il 12.12.2001, considerate le dimensioni della neonata (circa 40cm di lunghezza complessiva), per cui l'escara doveva avere le dimensioni non superiori ad uno – due centimetri.
Peraltro, neanche lo stravaso del farmaco iniettato era da ritenersi certo, posto che non annotato in cartella clinica e solo ipotizzato dal CTU, mentre nella cartella clinica, in data 11.12.2001 - e non
12.12.2001 come detto dal CTU - era annotato: “notevole difficoltà all'accesso venoso, non è stato possibile per la notevole fragilità vasale inserire catetere centrale per via percutanea. Si cateterizza la vena ombelicare”.
Peraltro volendo ammettere la persistenza della escara all'atto delle dimissioni, nessuna prova vi era della corretta cura della stessa e delle visite eseguite, successivamente, per risolvere il problema dopo le dimissioni. Ribadiva ancora che il chirurgo plastico, in cartella, aveva indicato la completa guarigione della escara.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e in via istruttoria il rinnovo della CTU.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva richiamata la CTU., dott.ssa al fine di Per_2 rispondere alle osservazioni alla relazione già resa in sede di ATP, con particolare riferimento alla causalità alternativa e, depositato l'elaborato, senza altra istruttoria, il giudice riservava la decisione sulle conclusioni delle parti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1312/2020 del 6.2.2020 così statuiva: “accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di , in persona dei CP_6 Persona_1 genitori titolari della responsabilità genitoriale e Controparte_1 Controparte_2 della somma complessiva di € 6.717,00 oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti in parte motiva”, condannando l'ospedale al rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., del giudizio di primo grado, come liquidate in dispositivo, e ponendo a suo carico esclusivo le spese per gli accertamenti tecnici eseguiti nella fase cautelare e di merito.
Il giudice riconosciuta la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dall'ospedale, sia per fatto proprio, sia per quello delle prestazioni svolte dai sanitari all'interno della struttura, ex art. 1228
c.c., con le conseguenze in tema di riparto di oneri probatori, riteneva che la paziente, tramite i suoi rappresentanti e genitori, avesse dimostrato l'esistenza del contratto e l'insorgenza della patologia, allegandone la causa nell'inadempimento dei sanitari. L'inadempimento dei medici risultava poi
4 emerso nel corso degli accertamenti tecnici, sia in fase di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia in esito al richiamo del consulente nel giudizio di merito. Riteneva, quindi, la dott.ssa Per_2 sussistere tale lesione all'arto sinistro della bambina, cagionato dallo “stravaso di una sostanza
(probabilmente caffeina) che le veniva somministrata per infusione endovenosa, addebitando ai sanitari che la ebbero in cura di non essersi accorti tempestivamente della fuoriuscita del farmaco dalla vena cubitale”, dichiarazioni a cui il giudice aveva aderito pedissequamente.
In ordine alle pertinenti osservazioni dell'ospedale sulla possibile causalità alternativa e sulla mancata prova delle cure e trattamenti eseguiti sui presunti esiti cicatriziali, il giudice si riportava ancora alle risposte rese dal medesimo CTU dott.ssa nel giudizio di merito, in cui Per_2 descriveva in primis la cicatrice diversamente, da quanto detto nell'ATP, in tali termini: “sulla superficie volare dell'avambraccio si apprezza una area cutanea discromica lunga 13 cm che circonda un esito cicatriziale bottoniforme di circa 3 cm per 4 cm, a margini irregolari, normocromica ma rilevata, riferita parestetica da cui si irradiano ulteriori plurimi esiti cicatriziali sottili e piani che si estendono lungo la superficie volare dell'avambraccio”, e ribadiva la riconducibilità allo stravaso del farmaco nella fase neonatale, ribadendo: la certezza del verificarsi dello stravaso, a fronte del quale l'indicazione in cartella come notevole difficoltà dell'accesso venoso, segnalava proprio il mancato rilievo da parte dei sanitari dello stravaso medesimo fino alla formazione dell'escara. Rispondeva alle osservazioni sulla incompatibilità dimensionale della cicatrice di cm 20 rilevata in sede di ATP, come l'azione del farmaco stravasato potesse seguire lentamente, anche quattro settimane successivamente all'evento. Inoltre, ridimensionava quanto detto in ATP, spiegando che “area di 20 cm” si riferiva all'area cutanea interessata da vari esiti cicatriziali, e non ad una cicatrice lunga 20 cm (peraltro evidenziava che le fotografie allegate alla perizia in sede di ATP non erano più presenti agli atti). Ridefiniva il danno estetico nel 5%, anziché nel 6 – 7 % come fatto nella prima relazione.
Riteneva il giudice sufficienti le risposte rese ed anche quelle aggiuntive sulle ulteriori osservazioni alla perizia e quindi accertava il danno estetico, il esso di causalità con il paventato inadempimento, ritenendo l'ipotesi della causalità alternativa priva di supporto probatorio ed argomentativo.
Riteneva di liquidare il danno del 5% con le tabelle previste dall'art. 138 e 139 del D.lgs 209/2005 come richiamate dalla legge Balduzzi, in quanto l'irretroattività della legge non escludeva l'utilizzo dei meri criteri di liquidazione sopravvenuti (Cass. 2433/2000).
Avverso questa pronuncia, proponeva appello l' Parte_1
in persona del d.g.p.t., chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e nel
[...]
5 merito: accogliere il proposto appello e, per l'effetto, “rigettare la domanda proposta dai sigg.
e , in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2 genitoriale sulla minore , perché inammissibile, nulla, improcedibile e, comunque, Persona_1 infondata in fatto e in diritto;
condannare in ogni caso, la controparte al pagamento in favore della convenuta delle spese, dei diritti, degli onorari del presente giudizio”, anche con vittoria di spese dell'appello.
Con unico ed articolato motivo, l'appellante deduceva la illogicità, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza. In particolare, evidenziava come gli attori non avessero assolto all'onere, su loro incombente, nell'individuare sufficientemente e qualificare i fatti materiali lesivi del diritto, del tutto mancante nell'atto introduttivo dell'ATP, di tal che gli accertamenti tecnici risultavano essere stati esplorativi, tanto che nella successiva citazione, gli attori facevano proprie le risultanze degli accertamenti preliminari. Pertanto, ritenendo, che l'attore è tenuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee di cagionare il danno lamentato, ritenevano la carenza negli atti attorei della causa petendi. Ribadivano, inoltre, di aver dato prova dell'esatto adempimento, perché l'infusione di caffeina era trattamento consigliato ed opportuno nel caso di specie, e la escara venutasi a determinare per il difficile accesso venoso, e non per lo stravaso del medicinale, al 31.12.2001, come annotazione in cartella, era guarita.
Inoltre gli accertamenti e la relazione del CTU non avevano mai superato la deduzione di incompatibilità logica tra la cicatrice – in ATP descritta come di lunghezza di 20 cm., e nella successiva perizia ridotta a 13 cm – non era compatibile con le dimensioni della neonata, lunga complessivamente 40 cm., tenuto conto il parere del consulente di parte appellante, secondo cui il tessuto cicatriziale non segue l'accrescimento corporeo, di tal che, con un braccio di 11 cm., non era possibile prospettare una cicatrice superiore alle dimensioni di 1 – 2 cm, esiti cicatriziali, dichiarati guariti.
Peraltro gli appellanti evidenziavano alcuni travisamenti da parte del CTU sul contenuto della documentazione sanitaria: l'erronea indicazione di un'escara estesa, mentre non erano date le dimensioni della stessa, il rilievo della presenza della lesione in data 12.12.2001, anziché come correttamente annotato, il 11.12.2001. Riteneva inoltre il CTP trattarsi non di stravaso del farmaco ma delle conseguenze della mera rottura del vaso, troppo fragile nella neonata, ad indurre l'apposizione del catetere ombelicale, e la mancata annotazione in cartella delle conseguenze tipiche dello stravaso, descritte dalla CTU: infiammazione, vesciche, ulcerazione e necrosi, la
6 mancata considerazione d'altra parte della annotazione del 31.12.2001, da parte del chirurgo plastico, dell'avvenuta guarigione delle aree cicatriziali.
In subordine proponeva un a riduzione del quantum, posto che la descrizione della cicatrice, non più della lunghezza di 20 cm., ma 13 cm. come area complessiva, avrebbe dovuto indurre ad una riduzione del danno, non di un solo punto, da 6 – 7 %, indicati in ATP al solo 5% della successiva integrazione.
Si costituivano e , quali genitori esercenti la Controparte_1 Controparte_2 potestà genitoriale sulla figlia minore , i quali contestavano l'avverso gravame. In Persona_1 particolare, ritenevano la sentenza esente da vizi, ritenendo i fatti accertati come incontrovertibili, come corrette le valutazioni della consulente che ripercorrevano nell'atto di costituzione, chiedendo il rigetto del gravame ed anche della chiesta sospensiva.
Con ordinanza del 14.1.2021 il Collegio dell'ottava sezione civile di questa Corte, a cui la causa era inizialmente assegnata, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo non fondato il fumus e inesistente un apprezzabile rischio conseguente all'esecuzione della pronuncia, stante la condanna dell'ospedale ad importi piuttosto modesti, e rinviava per la precisazione delle conclusioni, poi differite.
Successivamente, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della
Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data
22.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano. Alla udienza del 23.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante
Cartabia) di giorni 40 per le memorie conclusionali (depositate da entrambe le parti) e successivi 20 per repliche (depositate da entrambe le parti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con totale riforma della sentenza impugnata.
Il motivo principale a fondamento del gravame, muove sull'assunto secondo cui parte attrice non ha assolto all'onere su di essa incombente di individuare sufficientemente e qualificare i fatti materiali lesivi del diritto, e di provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della
7 patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee di cagionare il danno lamentato.
In punto di diritto, recependo la granitica giurisprudenza sul punto, nelle cause di responsabilità contrattuale sanitaria, l'attore deve provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento di una situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova patologia, secondo il criterio del “più probabile che non”, spettando ai convenuti dimostrare l'assenza di inadempimento o nesso causale per essere l'evento ad essi non imputabile, imprevedibile o inevitabile (ex plurimis Cass. 27142/2024, Cass. 21511/2024, Cass. 13038/2024,
Cass. 26907/2020, Cass. 28911/2019, Cass. 3704/2018, Cass. SSUU 577/2008).
Nel caso di specie, sulla base della documentazione sanitaria in atti, ed anche alla luce delle valutazioni tecniche del CTU, residuano incertezze sulla produzione del danno e sulla connessione eziologica con la condotta qualificata indicata;
apparendo, di contro, solidi elementi a fondamento del corretto adempimento della prestazione.
In particolare, è dato certo che nella notte tra il giorno 10 ed 11 dicembre 2001 Controparte_2
partoriva due gemelle, di cui alle 3,35 del 11 dicembre veniva trasferita nel
[...] Persona_1
Con reparto , in quanto pretermine con problemi respiratori e veniva collocata in incubatrice con monitoraggio cardiocircolatorio.
Dalla cartella clinica, emerge che alle 8,00 avendo una crisi di apnea, necessitava l'infusione di caffeina, glucosio e calcio gluconato, e quindi, alle 9,00, rilevata “notevole difficoltà all'accesso venoso, non è stato possibile per la notevole fragilità vasale”, si optava per un catetere ombelicale.
Il giorno successivo alle ore 6,00 si constatava la presenza di una escara nella faccia anteriore dell'arto superiore sinistro e si procedeva a medicazione, ricorrendo alla consulenza del chirurgo plastico, eseguendo medicazioni frequenti, fino alla indicazione nel certificato di consulenza specialistica (allegato alla cartella) in data 31.12.2001: “le aree sono guarite. Non abbisogna di medicazione”. In data 7 gennaio 2002 la piccola veniva dimessa, e nel foglio di dimissioni non vi era alcun riferimento alla lesione all'arto superiore.
Non può non essere valutato che da questo momento in poi, nessuna documentazione medica è stata allegata e non esistono fotografie, rappresentanti la lesione subita dalla neonata, durante il ricovero ospedaliero conseguente al parto e la sua evoluzione in epoca successiva fino alla richiesta risarcitoria quasi dieci anni dopo. Nessun riferimento esiste alle eventuali terapie e/o consulenze acquisite in questo lasso temporale, sebbene il CTU abbia citato nell'accertamento preventivo, un
8 “peregrinare di ospedale in ospedale per sottoporsi alle cure del caso” di cui, tuttavia, non vi è alcun riscontro documentale.
Nel settembre 2012, dunque, dopo quasi dieci anni, veniva introdotto un procedimento di ATP dai genitori, quali rappresentanti della minore . Persona_1
La consulente, Dott.ssa in questa relazione concludeva nei seguenti termini: “dati i nefasti Per_2 esiti della fuoriuscita extravenosa dei farmaci iniettati, che la costringevano a peregrinare di ospedale in ospedale per sottoporsi alle cure del caso, alla piccola ne è Persona_1 derivata una vasta lesione cicatriziale retraente”. La documentazione medica allegata, tuttavia, come da elenco redatto dalla stessa consulente consta unicamente della cartella clinica (ed allegata consulenza specialistica), di cui si è fatta menzione, e di una CTP del dott. del 26.1.2011 Per_4
(qui non versata in atti). La consulente eseguiva un esame obiettivo locale in cui rilevava: “esteso esito cicatriziale sulla superficie volare del braccio dell'avambraccio interessante una superficie cutanea di circa 20 cm. Caratterizzato da una parte rotondeggiante, lievemente ipertrofica, di circa 3 cm di diametro, in corrispondenza della piega cubitale da cui si dipartono plurimi esiti cicatriziali, a forma irregolare, leggermente rilevanti ed ipertrofici”. Nel conseguente paragrafo “considerazioni medico legali” si dava atto della somministrazione di caffeina per infusione (dalle 8,00 del
11.12.2001) e si riferiva, erroneamente, che solo il 12.12.2001 (e non il 11.12.2001 come evidentemente riscontrabile dalla lettura della cartella clinica) rilevando la difficoltà di accesso venoso si procedeva a catetere ombelicale, rilevando, in pari data (questa volta, esattamente il
12.12.2001) una escare sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro. Dichiarava a questo punto il CTU: “l'iniezione fuori vena di detta sostanza può ritenersi senz'altro causa della necrosi cutanea che ha interessato una estesa porzione della superficie volare del braccio e dell'avambraccio esitando un complesso cicatriziale piuttosto esteso, di circa 20 cm. di lunghezza”. Riteneva ciò ricollegato alla difficoltà di accesso venoso che qui correttamente indica nel giorno 11.12.2001.
Proseguiva: “allo stato, a distanza di 11 anni dall'evento traumatico residua un esteso esito cicatriziale all'arto superiore sinistro, lungo circa 20 cm. ipocromico e ipertrofico”. Riteneva infine di addebitare al personale della struttura il non essersi accorti tempestivamente della fuoriuscita dalla vena cubitale del farmaco.
Il consulente riferiva l'allegazione di fotografie dello stato obiettivo al momento della visita, ma dette fotografie non risultavano allegate alla perizia, e secondo la consulente sarebbero andate smarrite (non è possibile ritenere che siano quelle allegate al fascicolo di parte appellata in questo grado, mancando qualsiasi riferimento alla provenienza dell'allegato, risultante quindi tardivo).
9 Sulla scorta delle difese avanzate dalla convenuta nella fase di merito, richiamata la consulente, questa eseguiva una integrazione tecnica volta a dare risposta alle osservazioni del nosocomio, in data 15.5.2017. Nella introduzione della nuova relazione dichiarava che “mancano e non vi è più traccia delle n. 2 fotografie relative agli esti cicatriziali al braccio che erano state acquisite all'epoca e da me allegate all'elaborato peritale”, e scatta 3 nuove fotografie, al momento della visita, allegate. Nell'esame obiettivo locale così descriveva la cicatrice: “sulla superficie volare dell'avambraccio si apprezza un'area cutanea discromica lunga 13 cm. che circonda un esito cicatriziale bottoniforme di circa 4 cm x 3 cm., a margini irregolari, normocromica ma rilevata, riferita parestetica da cui si irradiano ulteriori plurimi esiti cicatriziali sottili e piani che si estendono lungo la superficie volare dell'avambraccio” (dalla foto 1, si intravede una cicatrice lineare della lunghezza indicata sull'avambraccio con linee intersecanti la linea principale).
In esito rassegnava le seguenti conclusioni sul caso di : “riportava lesioni all'arto Persona_1 superiore sinistro per lo stravaso di una sostanza (probabilmente caffeina) che le veniva somministrata per infusione endovenosa. È da addebitare al personale della struttura ospedaliera di non essersi accorti tempestivamente della fuoriuscita dalla vena cubitale del farmaco” e alla luce delle condizioni della cicatrice nel 2017, riduceva a 5% il danno biologico, prima stimato nel 6 – 7
%.
In risposta ai successivi rilievi aggiungeva: “la rottura di un vaso, mentre di esegue una terapia infusiva provoca ovviamente la fuoriuscita del farmaco che in quel momento veniva iniettato” ed ancora “l'errata condotta del sanitario (…) non è stata ravvisata nel fatto che si sia lacerato il vaso, ma nel fatto che non è stato preso alcun provvedimento terapeutico al momento dell'evento traumatico per ridurre gli effetti dello stravaso. Il personale sanitario si è accorto dell'accaduto solo il giorno dopo, quando sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro veniva constatata la presenza di una escara”. Deduceva inoltre che la guarigione annotata in data 30.12.2001 non esclude che siano residuati postumi cicatriziali, risultando raro che una necrosi dei tessuti guarisca senza postumi.
Sulle incongruenze dimensionali, la dott.ssa concludeva: “per quanto poi riguarda le Per_2 dimensioni della cicatrice abbiamo già ampiamente spiegato che i 20 cm indicati nella nostra precedente relazione si riferivano all'area cutanea interessata dai plurimi esiti cicatriziali, ma non è stata descritta alcuna cicatrice lunga 20 cm.. Si ribadisce che sono residuati plurimi esiti cicatriziali compresi in un'area discromica cutanea complessivamente di circa 13 cm. (anzichè 20 cm. come era apprezzabile 5 anni or sono) comprensiva di una cicatrice bottoniforme ed ipertrofica di 3 cm. per 4 cm. e di alcuni esiti cicatriziali sottili e piani estesi a raggiera. Pertanto non si capisce il
10 motivo per il quale l'avv. Capriati continua a soffermarsi su questo punto. (…). Parimenti privi di fondamento scientifico sono le argomentazioni che l'avv. Capriati riporta nel tentativo di dubitare sulle ben note modificazioni morfocromatiche che le cicatrici possono avere anche a distanza di anni, assolutamente imprevedibili, ancor più nei giovani in fase di crescita”.
Ad esito dell'esame dello scarno compendio probatorio, e delle valutazioni peritali che si sono letteralmente riportate al fine di non travisarne il contenuto, osserva questa Corte che accogliendo il motivo di gravame si evidenziano gravi lacune probatorie sull'accertata responsabilità.
In primis, non essendo mai stata messa in discussione la veridicità della cartella clinica, appare non sussistere l'inadempimento dei sanitari, poiché non vi è dubbio che le difficoltà dell'accesso venoso con applicazione del catetere ombelicale sono state constatate e risolte alle ore 9,00 del 11.12.2001, dopo aver indicato la terapia infusionale alle ore 8,00 del medesimo giorno, mentre solo in data successiva si formava l'escara (come deduce il CTU, questa si può formare nell'arco di 4 settimane successive all'evento). Alla rilevazione della escara, non solo seguiva un'immediata medicazione, ma si richiedeva la consulenza del chirurgo plastico. Dunque la cartella clinica, di cui non è mai stata contestata la veridicità sul punto, ma solo erroneamente letta dalla dott.ssa dimostra Per_2
l'esatto adempimento, posto che la consulente stessa osservava “l'errata condotta del sanitario (…) non è stata ravvisata nel fatto che si sia lacerato il vaso, ma nel fatto che non è stato preso alcun provvedimento terapeutico al momento dell'evento traumatico per ridurre gli effetti dello stravaso.
Il personale sanitario si è accorto dell'accaduto solo il giorno dopo, quando sulla faccia anteriore dell'arto superiore sinistro veniva constatata la presenza di una escara”. Dunque deve ritenersi che la rottura del vaso durante l'accesso venoso sia solo una complicanza non imputabile, mentre la responsabilità che doveva essere collegata alla mancanza di tempestivo rimedio è sconfessata dagli atti, avendo i sanitari abbandonato immediatamente l'accesso venoso (in un tempo non noto ma inferiore ad un'ora, posta la prescrizione della terapia infusionale alle 8,00 e il ricorso al catetere ombelicale alle 9,00).
In secondo luogo, vi è una carenza probatoria del danno, non pienamente risolta. Ed infatti, a fronte delle logiche, lineari e ferme deduzioni della dott.ssa per l'Ospedale secondo Per_5 Parte_1 cui: (cfr. note in risposta alla relazione di ATP) “la lunghezza di una neonata prematura nata alla
33° settimana + 2 giorni e del peso di poco più di 1500 gr. È stimabile in circa 11 cm. e che l'area interessata dalla necrosi tessutale a livello della fovea del gomito, estesa al terzo distale del braccio ed al terzo prossimale dell'avambraccio non poteva essere superiore a 3 cm.”, e le osservazioni, per cui il tessuto cicatriziale non segue l'accrescimento corporeo e nel tempo non tende ad estendersi, le risposte della dott.ssa non comportano superamento e smentita delle dette deduzioni. Per_2
11 La stessa consulente, a dire il vero, non afferma il contrario, né allega letteratura medica in tal senso, ovvero non afferma che il tessuto cicatriziale segua la crescita, né d'altra parte afferma che maggiore era la dimensione della originaria cicatrice. Si limita a dichiarare in modo laconico che le cicatrici, soprattutto in giovane età, subiscono modificazione imprevedibili.
Sul primo assunto (la cicatrice cresce con la crescita della persona), d'altra parte, pesa l'evidenza empirica della riduzione della cicatrice dal 2012 al 2017.
Sul secondo (la cicatrice era già originariamente di tali dimensioni), pesa l'assoluta mancanza di reperti fotografici o diagnostici dal 2001 al 2011.
Ma peraltro la consulente pare quasi ridimensionare le sue conclusioni, nella parte in cui risponde ai rilievi osservando che “abbiamo già ampiamente spiegato che i 20 cm indicati nella nostra precedente relazione si riferivano all'area cutanea interessata dai plurimi esiti cicatriziali, ma non è stata descritta alcuna cicatrice lunga 20 cm.. Si ribadisce che sono residuati plurimi esiti cicatriziali compresi in un'area discromica cutanea complessivamente di circa 13 cm. (anzichè 20 cm. come era apprezzabile 5 anni or sono) comprensiva di una cicatrice bottoniforme ed ipertrofica di 3 cm. per 4 cm. e di alcuni esiti cicatriziali sottili e piani estesi a raggiera”, peraltro facendo riferimento ad un'area comprensiva di plurimi esiti cicatriziali, senza specificare se tutti riportabili alla lesione per cui è causa o aventi altra genesi.
Pertanto ritiene questo Collegio che la non tranquillizzante prova sul danno e sul nesso eziologico, e d'altra parte, la errata valutazione dei tempi di risoluzione del problema e, dunque, la verosimile correttezza dell'intervento dei sanitari, esclude la responsabilità dell' per il Controparte_6 sinistro in oggetto.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza interamente riformata, con rigetto della domanda.
La piena riforma della decisione involge anche le spese di lite. Tuttavia, la difficoltà tecnico – scientifiche nell'accertamento dei fatti e l'esistenza della patologia inducono a compensare per metà le spese di lite, condannando gli appellati al pagamento in favore del della residua metà, Parte_1 liquidata secondo i parametri indicati dal DM 55/2014, nei medi, nello scaglione individuato dal valore accertato (dunque fino ad € 26.000,00), incluse le spese dell'ATP.
Parimenti le spese di Consulenza sia nella fase ex art. 696 bis c.p.c. che nel primo grado di giudizio vengono poste a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M.
12 Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dall' in persona del l.r.p.t. Controparte_6 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 1312/2020, nei confronti di e Controparte_1
per , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, Controparte_2 Persona_1 così decide:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e per Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
[... ;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna e Controparte_1 Controparte_2
per al pagamento in favore dell'
[...] Persona_1 Controparte_6 della residua metà che liquida in € 2.600,00 per compensi (metà del totale importo di €
5.200,00), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, oltre € 1.200,00 per compensi del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (metà dell'intero importo di € 2.400,00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Compensa per metà le spese del presente grado e condanna e Controparte_1 [...]
per , al pagamento della residua metà in favore Controparte_2 Persona_1 dell' liquidata in € 177,50 per spese vive (pari alla metà del CU di € Controparte_6
355,00) ed € 3.000,00 (pari alla metà di € 6.000,00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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