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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice VA Lo EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/12/2025 nel procedimento portante il n. 430 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Esther Cozza parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
DO BA parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, in proprio e in qualità di legale rappresentante della proponeva opposizione avverso Controparte_2 le ordinanze ingiunzione n. 01-002694046 e n. 01-002694047 emesse dall' e CP_1 notificate il 04/03/2025, con cui era stato intimato loro il pagamento della somma di €
7.771,50 a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638,
e ss.mm.ii., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento al periodo dicembre 2014 / febbraio 2015, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/83, ricadendo la responsabilità sulla compagine sociale caratterizzata dalla cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta e rispondendo l'amministratore illimitatamente solo nell'ipotesi di colpa, nella specie non sussistente posto che il
1 mancato versamento contributivo era ascrivibile alla mancanza dei mezzi necessari per provvedervi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che rilevava CP_1
l'infondatezza delle ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa, richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * *
1. Occorre innanzitutto premettere che la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n. 0700.29/10/2021.0154712 del CP_1
29/10/2021, con il quale è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo dicembre 2014 / febbraio 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno precisare che il D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016. In particolare, l'art. 2 del citato
D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n.
153/69, al comma 1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
2 l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
1.1. È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che
“all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
2. Tanto sopra premesso in termini generali, deve rilevarsi come l'omissione di cui si discute rientri tra le fattispecie depenalizzate ad opera del citato D.Lgs. n. 8/2016, non essendo stata superata la soglia di punibilità.
Sotto tale ultimo profilo vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, che, in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato in caso di plurime condotte omissive successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 8/2016, ha precisato che “Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 Euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n.
37232 del 11/05/2016, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già Per_1 perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di
10.000 Euro senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già
3 verificatosi superamento dell'importo di legge sicchè, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, a ben vedere, alla stessa stregua di altre figure criminose una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità (Sez. 3, n. 37232 del
11/05/2016, Lanzoni, cit.)” (Cass. pen. n. 23179/2018) dovendosi far riferimento
“riguardo alla soglia di punibilità, alla somma degli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno e che vanno, quindi, dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre)” (Cass. pen. SS.UU. n. 10424/2018).
2.1. Orbene, precisato in limine che non è in contestazione la rituale notifica degli atti di accertamento da cui trae fondamento la pretesa sanzionatoria, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e a norma dell'art. 3 della medesima disposizione è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, salva la responsabilità solidale della società (art. 6 legge cit.).
Il principio comporta, nondimeno, conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha posta in essere (salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore
4 preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (cfr. Cass. civ. n. 12459/1998; Cass. civ. n. 30766/2018; Cass. civ.
n. 26238/2011).
2.2. Orbene, non potendosi dubitare della natura omissiva della condotta consistente nel mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente e in difetto di prova della circostanza, per vero nemmeno allegata dall'opponente nella sua veste di legale rappresentante, concernente il proprio mancato coinvolgimento nella gestione sociale, il ricorrente deve reputarsi legittimato passivo rispetto alla pretesa sanzionatoria, di guisa che l'opposizione non merita accoglimento.
3. Né rilevano ai presenti fini le allegate difficoltà economiche.
A prescindere da ogni considerazione di merito, basti ricordare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di mancato versamento delle trattenute previdenziali, previsto come illecito penale dall'art. 2, commi 1 e 1 bis, D.L. n.
463 del 1982, conv., con modif., in l. n. 638 del 1983, […]deve poi escludersi che possa validamente invocarsi, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione costituita dalla forza maggiore, l'asserita presenza di difficoltà economiche o crisi di liquidità, quando non venga fornita la prova che queste siano state caratterizzate da assoluta imprevedibilità e che siano state comunque poste in essere tutte le possibili iniziative per farvi fronte, al fine di consentire l'assolvimento del debito” (ex plurimis Cass. pen. n.
39072/2017).
4. Non resta che esaminare la domanda svolta in via subordinata, diretta a ottenere la riduzione del trattamento sanzionatorio.
Richiamate le considerazioni di cui ai punti 1. e ss. al fine di rimarcare la corretta applicazione della novella normativa, deve affermarsi la congruità della sanzione inflitta avuto riguardo all'arco temporale interessato dalla condotta omissiva (3 mesi) e in considerazione della circostanza che non sono stati offerti (e documentati) elementi per una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Conclusivamente si impone il rigetto del ricorso, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
5. Alla soccombenza segue la condanna di parte opponente al pagamento in favore delle dell' delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione CP_1
5 eseguita alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 dai quali non v'è motivo di discostarsi.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 5.400, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/12/2025
Il Giudice
VA Lo EL
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