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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2947/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sesto San NN - Piazza Martiri Della Resistenza 20 20099 Sesto San NN MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 20/02/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo a maggiori pretese per IMU in relazione all'anno di imposta 2019 (oltre sanzioni e interessi di mora) con riguardo ad alcune porzioni di un grosso compendio immobiliare (sito in Indirizzo_1) in parte ogg etto di locazione.
La parte privata sollevava una serie di eccezioni preliminari (difetto di motivazione, mancata allegazione della documentazione richiamata) e ribadiva: il diritto all'esenzione per una parte degli immobili che costituivano beni-merce ed erano iscritti a bilancio quali rimanenze;
la mancata considerazione della avvenuta vendita di alcuni immobili nel 2019; l'eccesso di TASI pretesa per gli immobili per i quali la locazione era terminata nel 2019.
Il COMUNE si costituiva replicava e chiedeva il rigetto del ricorso ricordando anche le pronunce favorevoli emesse per altri anni di imposta sia in primo che in secondo grado.
La Corte ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione e rigettato il ricorso nel merito, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite per € 4.000.
Propone appello la contribuente. Ricorda di avere costruito con mezzi propri gli immobili di cui all'avviso di accertamento. Aggiunge che, nel 2019, alcuni erano stati locati ma altri erano sfitti e così anche l'edificio di Indirizzo_1 : tutte le unità immobiliari di quell'edificio sono beni- merce e sono iscritte a bilancio nelle rimanenze, peraltro solo alcune erano locate e non altre. Si
2 lamenta anche l'omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in primo grado (carenza di motivazione, difetto di prova, violazione dell'art. 7 Statuto dei contribuenti: mancata allegazione di atti richiamati).
Si è costituito il COMUNE (con funzionario interno) e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Quanto alle eccezioni preliminari riproposte, esse sono infondate. La motivazione dell'atto impugnato contiene l'esplicitazione della natura della pretesa, dei riferimenti relativi al an
(presupposti in fatto e riferimenti normativi) e al quantum tali da consentire alla contribuente di comprendere in termini adeguati le ragioni poste a fondamento della pretesa, senza che si sia verificata alcuna compromissioni dei diritti di difesa. Peraltro tutti i dati rilevanti derivano da documenti di provenienza della stessa contribuente: richiesta di permessi a costruire, dichiarazioni
IMU, comunicazione fine lavori, contratti di locazione e contratti di compravendita tutti registrati, versamenti effettuati (
3 Deve soprattutto ribadirsi che l'imposta è pretesa dall'ente comunale solo con riguardo alle unità immobiliari che erano interessate da contratti di locazione (regolarmente registrati all'AE) che, proprio per questa ragione, erano escluse dalla esenzione. D'altronde, la contribuente ha chiaramente riconosciuto che gli immobili in parte sono stati concessi in locazione e la norma (art. 2 comma 2 lett a) DL 102/2013) esclude dall'esenzione IMU gli immobili costruiti dall'impresa per la vendita ma poi concessi in locazione, senza che rilevi la circostanza che la parte li avesse iscritti in bilancio fra le rimanenze. Non è stata peraltro fornita prova adeguata e rigorosa della avvenuta vendita di immobili ulteriori rispetto a quelli che l'ente ha già considerato come venduti e sui quali non pretende imposta a titolo di IMU dalla contribuente, né dei relativi tempi di perfezionamento dei contratti di vendita.
In ordine alla quantificazione, l'imposta è stata calcolata analiticamente in corrispondenza di ogni singola unità immobiliare, tanto che per quelle sfitte è indicato il valore zero come importo dovuto;
sono evidenziati tutti i calcoli dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione.
Per il resto, ogni riferimento alla TASI e al suo versamento, in termini corretti o meno, è ultroneo perché qui si parla solo dell'IMU.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 6.500, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
6.500, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 27 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
AN ON NN ZI
4
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2947/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sesto San NN - Piazza Martiri Della Resistenza 20 20099 Sesto San NN MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 20/02/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo a maggiori pretese per IMU in relazione all'anno di imposta 2019 (oltre sanzioni e interessi di mora) con riguardo ad alcune porzioni di un grosso compendio immobiliare (sito in Indirizzo_1) in parte ogg etto di locazione.
La parte privata sollevava una serie di eccezioni preliminari (difetto di motivazione, mancata allegazione della documentazione richiamata) e ribadiva: il diritto all'esenzione per una parte degli immobili che costituivano beni-merce ed erano iscritti a bilancio quali rimanenze;
la mancata considerazione della avvenuta vendita di alcuni immobili nel 2019; l'eccesso di TASI pretesa per gli immobili per i quali la locazione era terminata nel 2019.
Il COMUNE si costituiva replicava e chiedeva il rigetto del ricorso ricordando anche le pronunce favorevoli emesse per altri anni di imposta sia in primo che in secondo grado.
La Corte ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione e rigettato il ricorso nel merito, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite per € 4.000.
Propone appello la contribuente. Ricorda di avere costruito con mezzi propri gli immobili di cui all'avviso di accertamento. Aggiunge che, nel 2019, alcuni erano stati locati ma altri erano sfitti e così anche l'edificio di Indirizzo_1 : tutte le unità immobiliari di quell'edificio sono beni- merce e sono iscritte a bilancio nelle rimanenze, peraltro solo alcune erano locate e non altre. Si
2 lamenta anche l'omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in primo grado (carenza di motivazione, difetto di prova, violazione dell'art. 7 Statuto dei contribuenti: mancata allegazione di atti richiamati).
Si è costituito il COMUNE (con funzionario interno) e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Quanto alle eccezioni preliminari riproposte, esse sono infondate. La motivazione dell'atto impugnato contiene l'esplicitazione della natura della pretesa, dei riferimenti relativi al an
(presupposti in fatto e riferimenti normativi) e al quantum tali da consentire alla contribuente di comprendere in termini adeguati le ragioni poste a fondamento della pretesa, senza che si sia verificata alcuna compromissioni dei diritti di difesa. Peraltro tutti i dati rilevanti derivano da documenti di provenienza della stessa contribuente: richiesta di permessi a costruire, dichiarazioni
IMU, comunicazione fine lavori, contratti di locazione e contratti di compravendita tutti registrati, versamenti effettuati (
3 Deve soprattutto ribadirsi che l'imposta è pretesa dall'ente comunale solo con riguardo alle unità immobiliari che erano interessate da contratti di locazione (regolarmente registrati all'AE) che, proprio per questa ragione, erano escluse dalla esenzione. D'altronde, la contribuente ha chiaramente riconosciuto che gli immobili in parte sono stati concessi in locazione e la norma (art. 2 comma 2 lett a) DL 102/2013) esclude dall'esenzione IMU gli immobili costruiti dall'impresa per la vendita ma poi concessi in locazione, senza che rilevi la circostanza che la parte li avesse iscritti in bilancio fra le rimanenze. Non è stata peraltro fornita prova adeguata e rigorosa della avvenuta vendita di immobili ulteriori rispetto a quelli che l'ente ha già considerato come venduti e sui quali non pretende imposta a titolo di IMU dalla contribuente, né dei relativi tempi di perfezionamento dei contratti di vendita.
In ordine alla quantificazione, l'imposta è stata calcolata analiticamente in corrispondenza di ogni singola unità immobiliare, tanto che per quelle sfitte è indicato il valore zero come importo dovuto;
sono evidenziati tutti i calcoli dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione.
Per il resto, ogni riferimento alla TASI e al suo versamento, in termini corretti o meno, è ultroneo perché qui si parla solo dell'IMU.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 6.500, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
6.500, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 27 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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