TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 1050/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1050/2025 tra:
, CP_1 elettivamente domiciliata in Alatri, Via Vinciguerra Sisto 1, presso lo Studio dell'Avv. Gatta Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_2
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha proposto CP_2 opposizione all'avviso di addebito n. 34720240001387513000, formato il 09 ottobre 2024, per presunta omissione contribuzione relativa al periodo 01/2022- 12/2023 per l'importo di €4.667,81 stante l'avvenuta cancellazione della posizione del ricorrente da parte dell' dalla gestione artigiani, con effetto retroattivo dal CP_2
30.05.2019.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_2 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a cancellare CP_2 la posizione del ricorrente dalla gestione artigiani relativamente al periodo ottobre 2022 - settembre 2023 in data 26.11.2024 con decorrenza retroattiva al 30.05.20219 e di aver proceduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato (come da relazione di sede allegata alla memoria, al. n. 1).
All'udienza del 29/07/2025 e 10.09.2025, svolte mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto sgravio del provvedimento di addebito impugnato nel presente giudizio e dell'avvenuta cancellazione della posizione del ricorrente con effetto retroattivo e ha, pertanto, chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle CP_2 spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 29.7.2025 e 10.09.2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuto sgravio da parte dell' dell'avviso di addebito oggetto di giudizio dichiara CP_2 cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'oggeto del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l' notificato l'avviso di addebito oggetto di giudizio, CP_2 imponendo dunque alla parte di presentare la presente opposizione nei termini di legge, e disponendone l'annullamento solo successivamente, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , in persona del rispettivo legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1050/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_2 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1050/2025 tra:
, CP_1 elettivamente domiciliata in Alatri, Via Vinciguerra Sisto 1, presso lo Studio dell'Avv. Gatta Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_2
Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha proposto CP_2 opposizione all'avviso di addebito n. 34720240001387513000, formato il 09 ottobre 2024, per presunta omissione contribuzione relativa al periodo 01/2022- 12/2023 per l'importo di €4.667,81 stante l'avvenuta cancellazione della posizione del ricorrente da parte dell' dalla gestione artigiani, con effetto retroattivo dal CP_2
30.05.2019.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_2 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto a cancellare CP_2 la posizione del ricorrente dalla gestione artigiani relativamente al periodo ottobre 2022 - settembre 2023 in data 26.11.2024 con decorrenza retroattiva al 30.05.20219 e di aver proceduto allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato (come da relazione di sede allegata alla memoria, al. n. 1).
All'udienza del 29/07/2025 e 10.09.2025, svolte mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto sgravio del provvedimento di addebito impugnato nel presente giudizio e dell'avvenuta cancellazione della posizione del ricorrente con effetto retroattivo e ha, pertanto, chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle CP_2 spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 29.7.2025 e 10.09.2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'avvenuto sgravio da parte dell' dell'avviso di addebito oggetto di giudizio dichiara CP_2 cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'oggeto del contendere.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, avendo l' notificato l'avviso di addebito oggetto di giudizio, CP_2 imponendo dunque alla parte di presentare la presente opposizione nei termini di legge, e disponendone l'annullamento solo successivamente, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , in persona del rispettivo legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 1050/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di Frosinone al pagamento in favore del CP_2 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore