TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1011 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 24/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione riportandosi al ricorso e alle conclusioni del CTU con vittoria di spese nonchè per l'avv. CP_1
GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo ed insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI 32 CHIETI con CP_1 P.IVA_1
l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO ( ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2024 - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento della malattia professionale consistente in CP_1
”spondiloartrosi del tratto lombare del rachide” e lamentando che l'Istituto aveva confermato la precedente valutazione nella stessa misura del 12% – adiva l'intestato
Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al 18%. L' si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. CP_1
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha ritneuto che Ebbene, a parere Persona_1
del sottoscritto, per quanto attiene l'affezione a carico del tunnel carpale non si può addivenire a conclusioni diverse da quelle già precedentemente riscontrate dai sanitari dell'Istituto Assicuratore mentre il complesso menomativo derivante dalla malattia professionale a carico della colonna lombo-sacrale appare meritevole di maggiore attenzione valutativa poiché gli accertamenti in atti (vedi in particolare l'esame RMN del 30 luglio 2021 “…Spondiloartrosi ed artrosi interapofisaria. Si segnala ipointensità di segnale, nelle immagini T2-dipendenti, dei dischi intersomatici compresi nello studio come per fenomeni degenerativi, con disidratazione del nucleo:
a livello L2-L3 e L3-L4 si associa riduzione di spessore. Si documentano protrusioni discali mediane ad ampio raggio localizzate a livello dei dischi intersomatici compresi tra L1 ed L5: ne derivano modeste impronte sul sacco durale con maggiore evidenza
a livello di L3-L4 e L4-L5. Sempre a tali livelli si segnalano alterazioni algodistrofiche in fase attiva in corrispondenza del midollo osseo limitrofo alle limitanti somatiche contrapposte…”) unitamente all'obiettività clinica riscontrata, determinano,
d'insieme considerati, un quadro menomativo più importante di quello precedentemente valutato. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il sottoscritto ritiene che sulla base degli elementi clinico-documentali in atti, il danno biologico permanente del sig. scaturito dalle due affezioni può essere oggi Pt_1
ragionevolmente elevato dall'11% al 13%, per il maggior quadro menomativo a carico della colonna lombo-sacrale. La decorrenza assicurativa, può essere fatta risalire all'epoca della RM del 2021 (luglio)”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale. L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento e non vi sono ragioni per disporre il rinovo della CTU come chiesto dalla resistente.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento dalla data della domanda di aggravamento.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio ed il riconoscimento di una danno biologico di poco superiore a quanto accertato dall' vanno liquidate come in dispositivo CP_1
nella misura dei 2/3 e per la restante frazione vanno compensate.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è affetto per la malattia professionale denunciata con una riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura del 13% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento;
- condanna, di conseguenza, l a corrispondere al ricorrente un capitale CP_1
commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento, oltre agli interessi legali;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del difensore antistatario di CP_1
parte ricorrente dei 2/3 delle spese processuali, ovvero al pagamento della somma di €
1.866,72 oltre iva cpa e spese generali, e le compensa per la restante frazione;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 24 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza