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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1396/2023
Il Giudice,
-richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.02.2025 mediante deposito di note scritte;
-dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
-provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 1396/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
15.2.2023 da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VENEZIA, CANNAREGIO 5783, presso l'Avv. GIULIANO
MARCHI, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Pagina 1 di 9 ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in MONTEBELLUNA, via DINO BUZZATI 9/int. 3, presso l'Avv.
MARIA CHIARA ANTONELLO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE
IN PRINCIPALITA'
Accertarsi e dichiararsi che il sig. è creditore, nei confronti della Parte_1
convenuta , dell'importo di euro 22.300,00 (ventiduemilatrecento) sorte capitale Controparte_1
e per l'effetto condannarsi la convenuta a restituire il ridetto importo di euro 22.300,00 oltre agli interessi maturati e maturandi.
IN SUBORDINE
Accertarsi e dichiararsi che la ORa non ha diritto a mantenere l'intestazione Controparte_1
dell'autovettura FORD KUGA targata FX148EK n. telaio A106571TV19 e per l'effetto condannarsi la stessa a provvedere ad ogni incombente necessario affinchè la predetta autovettura venga intestata al sig. per averne lo stesso acquistato la proprietà in seguito Controparte_2
a donazione indiretta da parte del fratello Parte_1
IN OGNI CASO Spese e competenze rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio della ORa
e per testimoni sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) “Vero che nei primi giorni del luglio del 2019, mentre il OR , nato a [...]_1
di Neto il 12.11.1983 e residente in [...], stava dipingendo l'appartamento abitato dalla ORa in Casella d'Asolo, quest'ultima chiedeva al OR CP_1 Parte_1
Pagina 2 di 9 che era presente in loco, di concederle in prestito la somma di € 23.000,00 per Pt_1
acquistare un'autovettura Ford, riguardo alla quale aveva chiesto un preventivo da un concessionario in Castelfranco Veneto”.
2) “Vero che, in quell'occasione, la ORa motivava tale sua richiesta di prestito al CP_1
cognato, con il fatto di non poter ricorrere al credito bancario, per pregressi problemi di insolvenza”
3) “Vero che, a fronte della richiesta sub 1), il OR alla presenza Parte_1
del OR (dipintore) e del fratello accettò di prestare alla Testimone_1 Controparte_2
cognata la somma di € 23.000,00 dalla stessa richiestagli, dichiarando che avrebbe provveduto a pagare direttamente il concessionario Ford in Castelfranco”.
4) “Vero che, nell'occasione, il OR fece presente alla ORa Parte_1
che la somma prestata avrebbe dovuto essere restituita entro il 2021”. Si indicano a CP_1
testimoni: il OR di AR (VE) ed il OR residente Testimone_1 Controparte_2
in Asolo.
PER LA CONVENUTA
Accertarsi e dichiararsi che il pagamento dell'importo di euro 22.300,00 eseguito dal OR in favore della concessionaria di Castelfranco Veneto per Parte_1 Pt_2
l'acquisto dell'auto Ford Kuga targata FX148 EK, costituisce donazione indiretta e non un prestito, e per l'effetto respingersi tutte le domande attoree perché palesemente infondate in fatto ed in diritto”. in ogni caso condannarsi l'attore alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle generali ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede l'accertamento di un credito dell'importo Parte_1
di € 22.300,00 nei confronti di , con la conseguente Controparte_1
condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo accertato, oltre interessi e spese del procedimento.
L'attore deduce:
Pagina 3 di 9 - di avere effettuato un prestito in favore della convenuta in occasione dell'acquisto, da parte di questa, dell'autovettura FORD KUGA TG FX148EK, attualmente alla stessa intestata;
- di aver effettuato il versamento tramite bonifico bancario direttamente accreditato nel conto corrente della concessionaria ove la convenuta ha perfezionato l'acquisto;
- di aver sollecitato più volte la convenuta, da ultimo, con raccomandata inviata dal proprio difensore, senza ottenere la restituzione della somma versata.
si è costituita con comparsa di risposta del 10.5.2023 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda, poiché la somma di cui l'attore pretende la restituzione non sarebbe stata versata a titolo di prestito, ma a titolo di donazione indiretta.
La convenuta, innanzi tutto, chiarisce che l'attore è fratello del proprio marito (da cui è attualmente separata) e che poco tempo prima del versamento della somma, oggetto di causa, aveva vinto due milioni di euro con un Parte_1
biglietto del “gratta e vinci”.
Deduce, ancora, la convenuta che:
- l'odierno attore, in ragione della importante vincita, avrebbe deciso di donare un'auto nuova alla famiglia del fratello, all'epoca in ristrettezze economiche (ciò prima che insorgesse la crisi coniugale che avrebbe poi portato alla separazione);
- essendo il fratello sottoposto a numerose procedure esecutive e, quindi, al fine di evitare che potesse divenire oggetto di un'ulteriore pignoramento, la nuova autovettura era stata intestata formalmente alla cognata;
- solo dopo aver preso atto della crisi coniugale insorta e dell'impossibilità dei coniugi di riconciliarsi, l'attore aveva deciso di richiedere alla cognata (pur essendo il mezzo sempre stato ed essendo all'attualità in uso esclusivo del fratello) la
Pagina 4 di 9 restituzione della somma di denaro a suo tempo bonificata direttamente al concessionario per l'acquisto dell'autovettura.
Con ordinanza del 9.6.2023 è stato assegnato termine all'attore per la comunicazione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in quanto condizione di procedibilità del giudizio.
Con successiva ordinanza del 2.12.2023, stante il fallimento della procedura di negoziazione assistita tra le parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. l'attore ha modificato le proprie conclusioni, introducendo, a seguito delle difese svolte dalla convenuta, una domanda subordinata diretta ad accertare che quest'ultima non ha diritto a mantenere l'intestazione dell'autovettura e, per l'effetto, di condanna della stessa “a provvedere ad ogni incombente necessario affinché la predetta autovettura venga intestata al sig. per averne lo stesso acquistato la proprietà in seguito a donazione Controparte_2
indiretta da parte del fratello . Parte_1
Quanto alle memorie istruttorie, solo l'attore ha chiesto l'ammissione di prove orali su circostanze, tuttavia, tardivamente introdotte in giudizio, oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., e quindi inammissibili.
Con ordinanza del 6.1.2025, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281-sexies c.p.c.
Scaduto il detto termine la causa viene decisa.
***
Le domande sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Pagina 5 di 9 Risulta pacifico, perché documentalmente provato, che l'acquisto dell'autovettura
è avvenuto attraverso il pagamento del prezzo direttamente al concessionario venditore, effettuato dall'attore.
Secondo parte attrice la prova del pagamento del prezzo dell'auto è sufficiente a configurare il mutuo della somma pagata in favore della convenuta e il conseguente obbligo di restituzione.
Parte convenuta, di contro, ritiene integrata la fattispecie della donazione indiretta mediante adempimento del terzo (art. 1180 c.c.).
Tuttavia, la stessa parte ammette che tale donazione sarebbe stata indirizzata al marito e che l'autovettura le venne intestata solo formalmente, in quanto questi era all'epoca sottoposto a procedure esecutive e, comunque, si trovava in una situazione gravemente debitoria.
Bisogna concludere, sul punto, che la donazione indiretta in favore della convenuta, seppur astrattamente configurabile nel caso in esame, avrebbe come elemento costitutivo un animus donandi non riferibile al donatario formalmente individuato.
Con riferimento alla domanda principale, la prova documentale del pagamento del prezzo dell'auto non è tuttavia sufficiente a provare il titolo di tale erogazione di denaro (che l'attore, in principalità, individua in un contratto di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione).
Com'è noto, infatti, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi (...). Potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo
Pagina 6 di 9 giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass.
35959/2021, in motivazione).
Non avendo l'attore provato, né ritualmente richiesto di provare, la sussistenza di un accordo con la convenuta per la restituzione della somma erogata per l'acquisto dell'auto, la domanda formulata in via principale deve essere rigettata.
Deve essere parimenti rigettata, perché infondata, anche la domanda svolta in via subordinata.
Sul piano processuale e sotto il profilo dell'ammissibilità, va innanzitutto premesso che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. S.U. 12310/15).
Nel merito, nella complessa fattispecie oggetto di causa si rilevano i diversi rapporti di quattro soggetti giuridici: la concessionaria, la convenuta, l'attore e il di lui fratello.
Innanzitutto è da ritenersi integrata la fattispecie della donazione indiretta della somma di denaro corrispondente al prezzo dell'autovettura: questa può ritenersi sussistere tra i due fratelli, poiché l'animus donandi dell'odierno attore è - seguendo la prospettazione della convenuta, su cui si fonda l'introduzione della domanda attoria in via subordinata - rivolto al proprio fratello in difficoltà economiche.
Pagina 7 di 9 Risulta, inoltre, documentalmente la compravendita tra la concessionaria e l'odierna convenuta, alla quale è legittimamente intestata l'automobile.
Meno evidente e riscontrabile attraverso la ricostruzione, anche in via presuntiva, della comune intenzione delle parti, è la sussistenza di una interposizione reale tra la convenuta e il di lei marito nel contratto di compravendita.
Com'è noto, l'interposizione reale si verifica quando un soggetto, non volendo palesarsi come dominus di un certo affare, incarica un altro di trattare e concludere in nome proprio il contratto (es.: acquistare un bene): in quest'ultimo caso l'alienante non partecipa agli accordi tra acquirente (persona interposta) e interponente, cosicché l'alienazione non è simulata, ma realmente voluta per come dichiarato dalle parti e gli effetti dell'atto si producono regolarmente in capo all'acquirente, restando indifferente per l'alienante che quest'ultimo non intenda acquistare per sé, ma per conto di un terzo, con cui l'alienante non entra in rapporto e verso il quale né assume obblighi né acquista diritti.
La fattispecie, quindi, s'inquadra nella figura della cosiddetta rappresentanza indiretta: l'alienazione tra la concessionaria e la convenuta è effettivamente voluta, ma vi è un altro negozio tra la convenuta e il marito (mandato senza rappresentanza), in forza del quale la convenuta ha acquistato l'autovettura per conto del marito, che non poteva acquistare per non rischiare l'esecuzione da parte dei creditori.
La domanda formulata in via subordinata dall'attore, pertanto, deve essere rigettata per carenza di interesse ad agire, poiché legittimato ad agire per ottenere l'intestazione del mezzo in capo a sé, reale destinatario della liberalità del fratello, sarebbe soltanto il marito della convenuta, che però non è parte del presente giudizio.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Pagina 8 di 9 Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, ai minimi per la fase “istruttoria/trattazione”, esauritasi con il solo deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. ed a valori intermedi tra minimi e medi per le altre fasi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa, che non ha presentato profili di complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta le domande proposte, anche in via subordinata, dall'attore;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida Controparte_1
in € 3.388,50 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Treviso, 28 marzo 2025
Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
Pagina 9 di 9
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1396/2023
Il Giudice,
-richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.02.2025 mediante deposito di note scritte;
-dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
-provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 1396/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
15.2.2023 da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VENEZIA, CANNAREGIO 5783, presso l'Avv. GIULIANO
MARCHI, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Pagina 1 di 9 ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in MONTEBELLUNA, via DINO BUZZATI 9/int. 3, presso l'Avv.
MARIA CHIARA ANTONELLO, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE
IN PRINCIPALITA'
Accertarsi e dichiararsi che il sig. è creditore, nei confronti della Parte_1
convenuta , dell'importo di euro 22.300,00 (ventiduemilatrecento) sorte capitale Controparte_1
e per l'effetto condannarsi la convenuta a restituire il ridetto importo di euro 22.300,00 oltre agli interessi maturati e maturandi.
IN SUBORDINE
Accertarsi e dichiararsi che la ORa non ha diritto a mantenere l'intestazione Controparte_1
dell'autovettura FORD KUGA targata FX148EK n. telaio A106571TV19 e per l'effetto condannarsi la stessa a provvedere ad ogni incombente necessario affinchè la predetta autovettura venga intestata al sig. per averne lo stesso acquistato la proprietà in seguito Controparte_2
a donazione indiretta da parte del fratello Parte_1
IN OGNI CASO Spese e competenze rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio della ORa
e per testimoni sui seguenti capitoli: Controparte_1
1) “Vero che nei primi giorni del luglio del 2019, mentre il OR , nato a [...]_1
di Neto il 12.11.1983 e residente in [...], stava dipingendo l'appartamento abitato dalla ORa in Casella d'Asolo, quest'ultima chiedeva al OR CP_1 Parte_1
Pagina 2 di 9 che era presente in loco, di concederle in prestito la somma di € 23.000,00 per Pt_1
acquistare un'autovettura Ford, riguardo alla quale aveva chiesto un preventivo da un concessionario in Castelfranco Veneto”.
2) “Vero che, in quell'occasione, la ORa motivava tale sua richiesta di prestito al CP_1
cognato, con il fatto di non poter ricorrere al credito bancario, per pregressi problemi di insolvenza”
3) “Vero che, a fronte della richiesta sub 1), il OR alla presenza Parte_1
del OR (dipintore) e del fratello accettò di prestare alla Testimone_1 Controparte_2
cognata la somma di € 23.000,00 dalla stessa richiestagli, dichiarando che avrebbe provveduto a pagare direttamente il concessionario Ford in Castelfranco”.
4) “Vero che, nell'occasione, il OR fece presente alla ORa Parte_1
che la somma prestata avrebbe dovuto essere restituita entro il 2021”. Si indicano a CP_1
testimoni: il OR di AR (VE) ed il OR residente Testimone_1 Controparte_2
in Asolo.
PER LA CONVENUTA
Accertarsi e dichiararsi che il pagamento dell'importo di euro 22.300,00 eseguito dal OR in favore della concessionaria di Castelfranco Veneto per Parte_1 Pt_2
l'acquisto dell'auto Ford Kuga targata FX148 EK, costituisce donazione indiretta e non un prestito, e per l'effetto respingersi tutte le domande attoree perché palesemente infondate in fatto ed in diritto”. in ogni caso condannarsi l'attore alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle generali ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede l'accertamento di un credito dell'importo Parte_1
di € 22.300,00 nei confronti di , con la conseguente Controparte_1
condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo accertato, oltre interessi e spese del procedimento.
L'attore deduce:
Pagina 3 di 9 - di avere effettuato un prestito in favore della convenuta in occasione dell'acquisto, da parte di questa, dell'autovettura FORD KUGA TG FX148EK, attualmente alla stessa intestata;
- di aver effettuato il versamento tramite bonifico bancario direttamente accreditato nel conto corrente della concessionaria ove la convenuta ha perfezionato l'acquisto;
- di aver sollecitato più volte la convenuta, da ultimo, con raccomandata inviata dal proprio difensore, senza ottenere la restituzione della somma versata.
si è costituita con comparsa di risposta del 10.5.2023 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda, poiché la somma di cui l'attore pretende la restituzione non sarebbe stata versata a titolo di prestito, ma a titolo di donazione indiretta.
La convenuta, innanzi tutto, chiarisce che l'attore è fratello del proprio marito (da cui è attualmente separata) e che poco tempo prima del versamento della somma, oggetto di causa, aveva vinto due milioni di euro con un Parte_1
biglietto del “gratta e vinci”.
Deduce, ancora, la convenuta che:
- l'odierno attore, in ragione della importante vincita, avrebbe deciso di donare un'auto nuova alla famiglia del fratello, all'epoca in ristrettezze economiche (ciò prima che insorgesse la crisi coniugale che avrebbe poi portato alla separazione);
- essendo il fratello sottoposto a numerose procedure esecutive e, quindi, al fine di evitare che potesse divenire oggetto di un'ulteriore pignoramento, la nuova autovettura era stata intestata formalmente alla cognata;
- solo dopo aver preso atto della crisi coniugale insorta e dell'impossibilità dei coniugi di riconciliarsi, l'attore aveva deciso di richiedere alla cognata (pur essendo il mezzo sempre stato ed essendo all'attualità in uso esclusivo del fratello) la
Pagina 4 di 9 restituzione della somma di denaro a suo tempo bonificata direttamente al concessionario per l'acquisto dell'autovettura.
Con ordinanza del 9.6.2023 è stato assegnato termine all'attore per la comunicazione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in quanto condizione di procedibilità del giudizio.
Con successiva ordinanza del 2.12.2023, stante il fallimento della procedura di negoziazione assistita tra le parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. l'attore ha modificato le proprie conclusioni, introducendo, a seguito delle difese svolte dalla convenuta, una domanda subordinata diretta ad accertare che quest'ultima non ha diritto a mantenere l'intestazione dell'autovettura e, per l'effetto, di condanna della stessa “a provvedere ad ogni incombente necessario affinché la predetta autovettura venga intestata al sig. per averne lo stesso acquistato la proprietà in seguito a donazione Controparte_2
indiretta da parte del fratello . Parte_1
Quanto alle memorie istruttorie, solo l'attore ha chiesto l'ammissione di prove orali su circostanze, tuttavia, tardivamente introdotte in giudizio, oltre il termine perentorio di cui all'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., e quindi inammissibili.
Con ordinanza del 6.1.2025, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281-sexies c.p.c.
Scaduto il detto termine la causa viene decisa.
***
Le domande sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Pagina 5 di 9 Risulta pacifico, perché documentalmente provato, che l'acquisto dell'autovettura
è avvenuto attraverso il pagamento del prezzo direttamente al concessionario venditore, effettuato dall'attore.
Secondo parte attrice la prova del pagamento del prezzo dell'auto è sufficiente a configurare il mutuo della somma pagata in favore della convenuta e il conseguente obbligo di restituzione.
Parte convenuta, di contro, ritiene integrata la fattispecie della donazione indiretta mediante adempimento del terzo (art. 1180 c.c.).
Tuttavia, la stessa parte ammette che tale donazione sarebbe stata indirizzata al marito e che l'autovettura le venne intestata solo formalmente, in quanto questi era all'epoca sottoposto a procedure esecutive e, comunque, si trovava in una situazione gravemente debitoria.
Bisogna concludere, sul punto, che la donazione indiretta in favore della convenuta, seppur astrattamente configurabile nel caso in esame, avrebbe come elemento costitutivo un animus donandi non riferibile al donatario formalmente individuato.
Con riferimento alla domanda principale, la prova documentale del pagamento del prezzo dell'auto non è tuttavia sufficiente a provare il titolo di tale erogazione di denaro (che l'attore, in principalità, individua in un contratto di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione).
Com'è noto, infatti, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi (...). Potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo
Pagina 6 di 9 giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass.
35959/2021, in motivazione).
Non avendo l'attore provato, né ritualmente richiesto di provare, la sussistenza di un accordo con la convenuta per la restituzione della somma erogata per l'acquisto dell'auto, la domanda formulata in via principale deve essere rigettata.
Deve essere parimenti rigettata, perché infondata, anche la domanda svolta in via subordinata.
Sul piano processuale e sotto il profilo dell'ammissibilità, va innanzitutto premesso che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. S.U. 12310/15).
Nel merito, nella complessa fattispecie oggetto di causa si rilevano i diversi rapporti di quattro soggetti giuridici: la concessionaria, la convenuta, l'attore e il di lui fratello.
Innanzitutto è da ritenersi integrata la fattispecie della donazione indiretta della somma di denaro corrispondente al prezzo dell'autovettura: questa può ritenersi sussistere tra i due fratelli, poiché l'animus donandi dell'odierno attore è - seguendo la prospettazione della convenuta, su cui si fonda l'introduzione della domanda attoria in via subordinata - rivolto al proprio fratello in difficoltà economiche.
Pagina 7 di 9 Risulta, inoltre, documentalmente la compravendita tra la concessionaria e l'odierna convenuta, alla quale è legittimamente intestata l'automobile.
Meno evidente e riscontrabile attraverso la ricostruzione, anche in via presuntiva, della comune intenzione delle parti, è la sussistenza di una interposizione reale tra la convenuta e il di lei marito nel contratto di compravendita.
Com'è noto, l'interposizione reale si verifica quando un soggetto, non volendo palesarsi come dominus di un certo affare, incarica un altro di trattare e concludere in nome proprio il contratto (es.: acquistare un bene): in quest'ultimo caso l'alienante non partecipa agli accordi tra acquirente (persona interposta) e interponente, cosicché l'alienazione non è simulata, ma realmente voluta per come dichiarato dalle parti e gli effetti dell'atto si producono regolarmente in capo all'acquirente, restando indifferente per l'alienante che quest'ultimo non intenda acquistare per sé, ma per conto di un terzo, con cui l'alienante non entra in rapporto e verso il quale né assume obblighi né acquista diritti.
La fattispecie, quindi, s'inquadra nella figura della cosiddetta rappresentanza indiretta: l'alienazione tra la concessionaria e la convenuta è effettivamente voluta, ma vi è un altro negozio tra la convenuta e il marito (mandato senza rappresentanza), in forza del quale la convenuta ha acquistato l'autovettura per conto del marito, che non poteva acquistare per non rischiare l'esecuzione da parte dei creditori.
La domanda formulata in via subordinata dall'attore, pertanto, deve essere rigettata per carenza di interesse ad agire, poiché legittimato ad agire per ottenere l'intestazione del mezzo in capo a sé, reale destinatario della liberalità del fratello, sarebbe soltanto il marito della convenuta, che però non è parte del presente giudizio.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Pagina 8 di 9 Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, ai minimi per la fase “istruttoria/trattazione”, esauritasi con il solo deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. ed a valori intermedi tra minimi e medi per le altre fasi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa, che non ha presentato profili di complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta le domande proposte, anche in via subordinata, dall'attore;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida Controparte_1
in € 3.388,50 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Treviso, 28 marzo 2025
Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
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