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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.ta e difesa dall'avv. GIANNICO BRUNO Parte_1
- OPPONENTE -
E
e per essa, nella qualità di Controparte_1 mandataria, , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. BOCCAGNA
ROBERTO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.3.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole in
[...] data 26.2.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente il difetto di legittimazione attiva della creditrice precettante, la prescrizione del diritto di credito nei confronti della medesima opponente, l'abusività della clausola, contenuta nel mutuo azionato, di deroga
1 all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza della creditrice dall'azione verso l'attrice/garante.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, sulla questione della competenza per territorio del Giudice adito sollevata da parte opponente, occorre dire che è principio consolidato in materia di opposizioni al precetto quello per cui il debitore precettato ben può proporre opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni in altro luogo, come in effetti avvenuto nel caso di specie.
La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio da parte del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione è ritenuta formalità non essenziale e, comunque, radica la competenza del giudice dell'esecuzione ed esclude il foro sussidiario del luogo di notifica del precetto solo se, in caso di contestazione di tale competenza territoriale, il creditore dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione (cfr. Cass. 12976/2004; 9670/2008;
Corte Cost. 480/2005).
Assodato che il precetto non è in alcun modo inficiato né dalla mancanza di detta elezione di domicilio né, come nella fattispecie, da un'elezione in luogo che mai potrebbe essere quello dell'esecuzione, trattandosi di situazioni che trovano la loro disciplina normativa nell'art. 480 comma 3 c.p.c., nel caso di specie, il creditore ha espressamente accettato la competenza per territorio del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla presente controversia.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento con riferimento all'eccezione di prescrizione
2 del credito, il che rende superfluo esaminare le ulteriori doglianze in virtù del principio della ragione più liquida.
Invero, come evidenziato dalla opponente, la garanzia prestata da quest'ultima nell'ambito del contratto di mutuo dell'8.8.2006 configura a ben vedere un contratto autonomo di garanzia, come si evince, in particolare, dall'art. 7 del contratto laddove è scritto: “La predetta “Parte fidejussoria”, si obbliga a pagare alla Banca, in contanti,
a prima richiesta della medesima, fatta anche mediante semplice lettera raccomandata e senza costituzione in mora,
e con espressa rinunzia a sollevare ogni contestazione, eccezione o riserva, tutto quanto dovuto dalla “Parte
Mutuataria” per capitale, interessi, anche di mora ed accessori, nel caso che la medesima mancasse al CP_3 puntuale adempimento degli obblighi assunti … La “Parte fidejussoria” dichiara che la presente fideiussione rimarrà ferma e valida anche nell'eventualità che le somme incassate dalla in pagamento delle obbligazioni CP_4 garantite dovessero essere restituite a seguito di revoca, nullità o annullamento dei pagamenti stessi. La fidejussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi dell'invalidità dell'obbligazione principale (art. 1939
C.C.) e di impossibilità della surrogazione della “Parte fidejussoria” nei diritti della Banca per fatto del creditore (art. 1955 C.C.) … La fideiussione resterà inoltre in vita sino alla completa estinzione di ogni debito della “Parte Mutuataria” comunque dipendente dal finanziamento, senza che la MPS BANCA PER L'IMPRESA S.p.A. sia tenuta ad escutere la “Parte Mutuataria” in via giudiziale o stragiudiziale, anche dopo la scadenza delle sue obbligazioni, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 C.C.”
La clausola “a prima richiesta”, come correttamente sostenuto da parte opposta, non assume da sola carattere
3 decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, ma, nel caso di specie, essa risulta abbinata alla clausola “senza eccezioni” ed all'espressa deroga agli artt. 1939 c.c. sulla validità della fideiussione e 1955 c.c. sulla liberazione del fideiussore per fatto del creditore, emergendo, dunque, una relazione causale tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia che configura non già un vincolo di solidarietà ma un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.
Nello stesso senso milita anche l'art. 13 del Capitolato delle condizioni generali, allegato al contratto di mutuo, laddove si dice che “I terzi garanti rinunciano ad esercitare qualsiasi diritto od azione che possa risultare pregiudizievole dei diritti della Banca fintantoché questa non sia stata completamente soddisfatta di ogni suo credito nei confronti della parte mutuataria”.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia” e “l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (cfr. Cass. 8874/2021), da ciò discendendo che
“al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art.
1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma
4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale,
4 come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” (cfr. Cass. 32402/2019).
Tale principio è stato ribadito anche più di recente dalla
Cassazione, secondo cui “In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri” (cfr. Cass. 26508/2024).
Nel caso che ci occupa, considerando sia la risoluzione del contratto di mutuo, presuntivamente avvenuta nei primi mesi del 2013 (ma della quale non è stata fornita alcuna prova) sia la dichiarazione di fallimento del debitore principale
(IMEI SRL) avvenuta il 23.5.2013, dalla quale senz'altro discende lo scioglimento del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 55 comma 2 LF (secondo cui “I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento”), al momento della notifica del precetto opposto (26.2.2024) il credito azionato risultava già prescritto nei confronti della opponente/garante, in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione rispetto a lei.
Sul dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale, benché sia vero, come affermato da parte opposta, che nel contratto di mutuo l'obbligazione di pagare i ratei è unica e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, ciò vale nella situazione per
5 così dire fisiologica, non potendosi non tener conto in relazione alla decorrenza della prescrizione della risoluzione del contratto o del fallimento del debitore principale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “La scadenza automatica dei debiti del fallito determinata dalla disposizione dell'art 55 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n.267) - la quale scadenza opera tanto per le obbligazioni soggette a termine ma non ancora scadute, quanto per le obbligazioni per le quali non e previsto un termine - spiega ogni effetto proprio di essa, ivi compreso quello di cui all'art. 1957 cod.civ., poiché la detta disposizione, con la dizione ai fini del concorso, ha voluto specificare lo intento di raggiungere una omogeneità della massa passiva, quanto alla esigibilità dei crediti concorrenti, ma non ha voluto affatto limitare le conseguenze connaturali al fatto giuridico della scadenza di una obbligazione” (cfr. Cass.
2393/1968; 24296/2017).
Occorre aggiungere che non vi è dubbio che il garante autonomo, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, possa proporre non solo le eccezioni relative alla nullità del contratto-base o di sue clausole dipendente da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, bensì anche la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, le eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quelle relative all'inesistenza del rapporto garantito ed infine quelle che ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, come appunto la prescrizione del credito nei rapporti tra creditore e garante (cfr. Cass. SU 3947/2010; Cass. 8874/2021 già
6 citata;
Cass. 10786/2024, richiamata anche da parte opposta).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in virtù del principio della ragione più liquida.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c. e, per l'effetto,
B) Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito nei confronti della opponente;
C) Condanna la opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.287,00, di cui € 1.241,00 per spese ed € 12.046,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Bruno Giannico, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.ta e difesa dall'avv. GIANNICO BRUNO Parte_1
- OPPONENTE -
E
e per essa, nella qualità di Controparte_1 mandataria, , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. BOCCAGNA
ROBERTO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.3.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole in
[...] data 26.2.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente il difetto di legittimazione attiva della creditrice precettante, la prescrizione del diritto di credito nei confronti della medesima opponente, l'abusività della clausola, contenuta nel mutuo azionato, di deroga
1 all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza della creditrice dall'azione verso l'attrice/garante.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, sulla questione della competenza per territorio del Giudice adito sollevata da parte opponente, occorre dire che è principio consolidato in materia di opposizioni al precetto quello per cui il debitore precettato ben può proporre opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni in altro luogo, come in effetti avvenuto nel caso di specie.
La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio da parte del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione è ritenuta formalità non essenziale e, comunque, radica la competenza del giudice dell'esecuzione ed esclude il foro sussidiario del luogo di notifica del precetto solo se, in caso di contestazione di tale competenza territoriale, il creditore dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione (cfr. Cass. 12976/2004; 9670/2008;
Corte Cost. 480/2005).
Assodato che il precetto non è in alcun modo inficiato né dalla mancanza di detta elezione di domicilio né, come nella fattispecie, da un'elezione in luogo che mai potrebbe essere quello dell'esecuzione, trattandosi di situazioni che trovano la loro disciplina normativa nell'art. 480 comma 3 c.p.c., nel caso di specie, il creditore ha espressamente accettato la competenza per territorio del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla presente controversia.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di accoglimento con riferimento all'eccezione di prescrizione
2 del credito, il che rende superfluo esaminare le ulteriori doglianze in virtù del principio della ragione più liquida.
Invero, come evidenziato dalla opponente, la garanzia prestata da quest'ultima nell'ambito del contratto di mutuo dell'8.8.2006 configura a ben vedere un contratto autonomo di garanzia, come si evince, in particolare, dall'art. 7 del contratto laddove è scritto: “La predetta “Parte fidejussoria”, si obbliga a pagare alla Banca, in contanti,
a prima richiesta della medesima, fatta anche mediante semplice lettera raccomandata e senza costituzione in mora,
e con espressa rinunzia a sollevare ogni contestazione, eccezione o riserva, tutto quanto dovuto dalla “Parte
Mutuataria” per capitale, interessi, anche di mora ed accessori, nel caso che la medesima mancasse al CP_3 puntuale adempimento degli obblighi assunti … La “Parte fidejussoria” dichiara che la presente fideiussione rimarrà ferma e valida anche nell'eventualità che le somme incassate dalla in pagamento delle obbligazioni CP_4 garantite dovessero essere restituite a seguito di revoca, nullità o annullamento dei pagamenti stessi. La fidejussione avrà piena efficacia anche nell'ipotesi dell'invalidità dell'obbligazione principale (art. 1939
C.C.) e di impossibilità della surrogazione della “Parte fidejussoria” nei diritti della Banca per fatto del creditore (art. 1955 C.C.) … La fideiussione resterà inoltre in vita sino alla completa estinzione di ogni debito della “Parte Mutuataria” comunque dipendente dal finanziamento, senza che la MPS BANCA PER L'IMPRESA S.p.A. sia tenuta ad escutere la “Parte Mutuataria” in via giudiziale o stragiudiziale, anche dopo la scadenza delle sue obbligazioni, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 C.C.”
La clausola “a prima richiesta”, come correttamente sostenuto da parte opposta, non assume da sola carattere
3 decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, ma, nel caso di specie, essa risulta abbinata alla clausola “senza eccezioni” ed all'espressa deroga agli artt. 1939 c.c. sulla validità della fideiussione e 1955 c.c. sulla liberazione del fideiussore per fatto del creditore, emergendo, dunque, una relazione causale tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia che configura non già un vincolo di solidarietà ma un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.
Nello stesso senso milita anche l'art. 13 del Capitolato delle condizioni generali, allegato al contratto di mutuo, laddove si dice che “I terzi garanti rinunciano ad esercitare qualsiasi diritto od azione che possa risultare pregiudizievole dei diritti della Banca fintantoché questa non sia stata completamente soddisfatta di ogni suo credito nei confronti della parte mutuataria”.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia” e “l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (cfr. Cass. 8874/2021), da ciò discendendo che
“al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art.
1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma
4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale,
4 come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” (cfr. Cass. 32402/2019).
Tale principio è stato ribadito anche più di recente dalla
Cassazione, secondo cui “In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri” (cfr. Cass. 26508/2024).
Nel caso che ci occupa, considerando sia la risoluzione del contratto di mutuo, presuntivamente avvenuta nei primi mesi del 2013 (ma della quale non è stata fornita alcuna prova) sia la dichiarazione di fallimento del debitore principale
(IMEI SRL) avvenuta il 23.5.2013, dalla quale senz'altro discende lo scioglimento del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 55 comma 2 LF (secondo cui “I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento”), al momento della notifica del precetto opposto (26.2.2024) il credito azionato risultava già prescritto nei confronti della opponente/garante, in mancanza di prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione rispetto a lei.
Sul dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale, benché sia vero, come affermato da parte opposta, che nel contratto di mutuo l'obbligazione di pagare i ratei è unica e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, ciò vale nella situazione per
5 così dire fisiologica, non potendosi non tener conto in relazione alla decorrenza della prescrizione della risoluzione del contratto o del fallimento del debitore principale.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “La scadenza automatica dei debiti del fallito determinata dalla disposizione dell'art 55 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n.267) - la quale scadenza opera tanto per le obbligazioni soggette a termine ma non ancora scadute, quanto per le obbligazioni per le quali non e previsto un termine - spiega ogni effetto proprio di essa, ivi compreso quello di cui all'art. 1957 cod.civ., poiché la detta disposizione, con la dizione ai fini del concorso, ha voluto specificare lo intento di raggiungere una omogeneità della massa passiva, quanto alla esigibilità dei crediti concorrenti, ma non ha voluto affatto limitare le conseguenze connaturali al fatto giuridico della scadenza di una obbligazione” (cfr. Cass.
2393/1968; 24296/2017).
Occorre aggiungere che non vi è dubbio che il garante autonomo, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, possa proporre non solo le eccezioni relative alla nullità del contratto-base o di sue clausole dipendente da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, bensì anche la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, le eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quelle relative all'inesistenza del rapporto garantito ed infine quelle che ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, come appunto la prescrizione del credito nei rapporti tra creditore e garante (cfr. Cass. SU 3947/2010; Cass. 8874/2021 già
6 citata;
Cass. 10786/2024, richiamata anche da parte opposta).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, restando assorbita ogni ulteriore doglianza in virtù del principio della ragione più liquida.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c. e, per l'effetto,
B) Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito nei confronti della opponente;
C) Condanna la opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.287,00, di cui € 1.241,00 per spese ed € 12.046,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Bruno Giannico, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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