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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 699/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
, rappresentati e difesi unitamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Riccardo Lopardi del foro di L'Aquila e dall'avv. Andrea De Lauretis del foro di Teramo in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello con domicilio eletto in
Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Nazionale, n. 519, presso il secondo difensore
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Teramo alla Via V. Comi n. 18 presso lo studio del suo CP_1
procuratore avv. Franco Propato del foro di Teramo che lo rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi in calce alla compara di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHE'
, , E CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Mario Cheng Chi Chang del foro di Teramo, con domicilio eletto presso il suo studio in
Isola del Gran Sasso (TE) alla Via S. Antonio n. 4
ALTRI APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 492 pubblicata in data 23.5.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< … nel merito
a) riformare integralmente la sentenza n. 492/2023, pronunciata dal Tribunale di Teramo il
22.05.2023, pubblicata il 23.05.2023, nel giudizio distinto a R.G. 104/2015;
b) per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte da e Parte_1 Parte_1 con l'atto di citazione datato 30.12.2014, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- Accertare e dichiarare che la particella n. 728, foglio 7, Catasto del Comune di Isola del Gran
Sasso è di proprietà comune anche di e;
Parte_1 Parte_1
- accertare e dichiarare la comproprietà in favore ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_1
della strada di accesso identificata con la particella n. 674, foglio n. 7, Catasto del Comune di
[...]
Isola del Gran Sasso, ovvero, in subordine l'esistenza di una servitù di passaggio in capo ai fondi dei ricorrenti sulla strada stessa con ogni mezzo;
- accertare e dichiarare la inesistenza in natura della particella n. 676, foglio 7, N.C.T. del Comune di Isola del Gran Sasso;
- ordinare all'Agenzia del Territorio di Teramo di procedere alla modificazione e/o integrazione degli intestatari delle particelle catastali così come accertate in corso di causa, esonerandola da ogni eventuale responsabilità;
- condannare i convenuti, ognuno per quanto di propria competenza, all'immediato rilascio degli immobili risultanti in testa ai ricorrenti ed a risarcire gli stessi di tutti i danni subiti anche in ordine al mancato godimento degli immobili medesimi per l'ammontare che il Giudice riterrà di giustizia;
- condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite del procedimento di mediazione espletato, del giudizio di primo grado e del presente grado di impugnazione. …>>
Appellato CP_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e competenze di avvocato.>>.
Appellati , e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- rigettare l'appello, giacché infondato per le argomentazioni tutte esposte in narrativa, confermando per l'effetto la sentenza gravata;
In ogni caso con vittoria di spese di lite … >>
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano innanzi al Tribunale di Teramo, Parte_1 Parte_1 CP_1
, e per sentire dichiarare:
[...] CP_2 Controparte_3 CP_5 CP_4
- la comproprietà anche degli attori della particella n. 728, foglio 7, Catasto del Comune di
Isola del Gran Sasso;
- la comproprietà anche degli attori della strada di accesso identificata con la particella n. 674, foglio n. 7, Catasto del Comune di Isola del Gran Sasso, ovvero, in subordine, l'esistenza di una servitù di passaggio in capo agli attori sulla strada stessa con ogni mezzo;
- l'inesistenza in natura della particella n. 676, foglio 7, N.C.T. del Comune di Isola del Gran
Sasso; ordinando all'Agenzia del Territorio di Teramo di procedere alla modificazione e/o integrazione degli intestatari delle particelle catastali così come accertate in corso di causa, esonerandola da ogni eventuale responsabilità e condannando i convenuti, ognuno per quanto di propria competenza, all'immediato rilascio degli immobili risultanti in testa agli attori e a risarcire gli stessi di tutti i danni subiti anche in ordine al mancato godimento degli immobili medesimi per l'ammontare ritenuto di giustizia, il tutto con il favore delle spese.
1.1. A sostegno delle predette domande gli attori esponevano:
- di essere proprietari di beni immobili siti nel Comune di Isola del Gran Sasso, località San
Giovanni ad Insulam, distinti con le particelle 555, 554, 553 e parte della 176 (ed altre), foglio 7, C.U. dello stesso Comune;
- che i beni in questione pervenivano agli attori a seguito di donazione, successione ed atto di affranco da parte della di Teramo;
CP_6
- che, in seguito al sisma del 2009, affidavano ad un tecnico incarico per l'ottenimento delle certificazioni urbanistiche;
- che il tecnico incaricato, nell'espletamento dei compiti a lui affidati, rilevava delle anomalie e delle incongruenze tra lo stato dei luoghi e la situazione catastale degli immobili;
- che, in particolare, la particella 676, foglio 7, intestata a CP_2 Controparte_3
e era inesistente in natura poiché creata a seguito di frazionamenti eseguiti sulla carta, in CP_1 assenza di supporto cartaceo validato dall'Ufficio Tecnico Erariale;
- che la particella n. 674, foglio 7, derivante dalla particella n. 338 e frazionata dopo la stipula dell'atto di affrancazione per Notar del 12.6.2002, risultava intestata ai soli Per_1 CP_2
e benché di proprietà comune;
Controparte_3 CP_1
3 - che tale particella risultava iscritta al catasto terreni come seminativo anziché come strada carrabile, peraltro utilizzata da tempo immemore come via d'accesso dalla strada pubblica alla proprietà degli attori;
- che la particella 728 fg. 7, nonostante di proprietà comune, era stata interclusa dal comproprietario e riaperta a seguito di provvedimento del Tribunale;
CP_2
- che gli attori avevano diritto ad agire in rivendica delle descritte unità immobiliari, al fine di accertare la titolarità del diritto e di recuperare il bene nella disponibilità altrui;
- che la situazione di grave incertezza creatasi tra le varie proprietà comportava, altresì, un danno derivante dal mancato pacifico godimento degli immobili.
1.2. I convenuti, costituitisi in giudizio, resistevano agli avversi assunti.
1.3. Respinte le richieste di prova, il Tribunale con la sopraindicata sentenza ha rigettato tutte le domande condannando gli attori al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti. In estrema sintesi, è stata ritenuta la carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento della proprietà della particella 728 essendo indiscussa la proprietà della stessa e/o alcuna preclusione all'esercizio del diritto, l'assenza di prova della proprietà della particella 674 (cioè la strada) e, infine,
l'inammissibilità ed infondatezza sia della confessoria servitutis avente ad oggetto la stessa particella
674 sia della domanda di accertamento dell'inesistenza della particella 676.
2. Avverso tale decisione, gli attori e hanno proposto Parte_1 Parte_1
appello sulla base dei motivi di seguito riassunti.
2.1. Il rigetto delle richieste di prova non è motivato ed è erroneo avendo gli attori formulato capitoli di prova, ammissibili e aventi ad oggetto circostanze rilevanti ai fini del decidere. Del pari, la ctu non è stata ingiustamente ammessa. Altresì, errata è la non ammissione della comunicazione dall'Agenzia delle Entrate, Area Servizi Catastali e Cartografici del 30.12.2019 (prot. 6659), pervenuta il 9.1.2020, depositata dagli attori con le note di trattazione scritta del 31.10.2022 avendo essa lo scopo di comprovare la domanda di accertamento proposta e di fornire conferme, anche ai fini dell'ammissione della ctu, in riferimento al lamentato stato di incertezza e difformità tra lo stato di fatto ed i frazionamenti nel tempo depositati oltreché dello stato dei luoghi in relazione alle particelle in contesa;
trattasi per di più di documento formatosi dopo lo spirare del termini istruttori.
2.2. Gli attori, anziché un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. – come ritenuto erroneamente dal Tribunale che ha poi concluso per la mancanza d'interesse ad agire per la particella
728 e la carenza di prova per le particelle 674 e 676 – hanno proposto un'azione di accertamento la quale beneficia di un regime probatorio diverso e più favorevole rispetto alla cd. probatio diabolica.
L'onere probatorio, considerato che le particelle di cui si discute sono in possesso degli attori, doveva
4 ritenersi assolto, tenuto anche conto che tutte le parti hanno un comune dante causa, l'Istituto per il sostentamento del . Pt_2
2.3. Il Tribunale, violando gli artt. 949 c.c. e 100 c.p.c., ha semplicisticamente sostenuto vi fosse una carenza di interesse ad agire nella domanda di rivendica della particella 728, mentre il diritto di comproprietà era sempre stato contestato dai convenuti, come documentato negli atti di causa, pur se gli stessi, nel costituirsi in giudizio, avevano dichiarato tutt'altro. Ciò, però, non vuol dire che vi sia stata carenza di interesse ad agire ma, piuttosto, dimostra il pieno riconoscimento delle ragioni dagli odierni appellanti avvenuto in corso di causa in virtù proprio del principio di non contestazione. Circa
l'inesistenza di preclusioni all'esercizio del diritto di proprietà avendo i convenuti, anche in corso di causa, mantenuto un atteggiamento ostruzionistico verso gli attori;
a riguardo viene in considerazione l'apposizione da parte dei convenuti sulla stessa particella di fioriere e vasi, nonché le ripetute soste dianzi a detta area dei veicoli di loro proprietà; atti, questi ultimi, lesivi e limitativi del godimento delle porzioni di proprietà comune anche degli appellanti, come dimostrato pure dalla produzione fotografica allegata alla seconda memoria ex art 183, 6 comma, c.p.c., della quale, però, il giudice di prime cure non ha tenuto conto.
2.4. Quanto alla particella 674, è stato erroneamente ritenuto che la stessa non sia stata oggetto di affrancazione se non da parte dei convenuti – appellati e In realtà, CP_2 CP_4
la particella 388 (che già comprendeva la 674) era stata già alienata da ai nipoti, tra i CP_7 quali padre dell'attore – appellante Tale atto costituisce il necessario e Persona_2 Parte_1 sufficiente fondamento dell'azione di accertamento, con ridotto onere probatorio rispetto all'azione di rivendicazione. Nell'atto notarile del 12.06.2002 a firma del Notaio erano i convenuti a non Per_1 poter procedere all'affrancazione di detta particella con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del
Clero, in assenza del necessario titolo di coloni miglioratari. Oltretutto, la circostanza che la particella sia in comproprietà è testimoniata dal fatto che tutti i lavori per la sistemazione della medesima, la realizzazione delle fognature, la installazione delle tubazioni di acqua e gas e l'intervenuto pagamento del canone di accesso alla Provincia siano stati ripartiti in quote eguali tra tutti i comproprietari ivi compresi gli odierni appellanti, come da documentazione prodotta. Ove ciò non fosse, ad ogni buon conto, gli appellanti, in primo grado, avevano agito per sentir dichiarare avvenuta l'usucapione della servitù di passaggio in favore dei fondi di loro proprietà. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto generica la domanda senza considerare che, invece, gli attori avevano dato un quadro chiaro della situazione di fatto e che i convenuti non avevano contestato che la particella n. 674 sia l'unica via che garantisce l'accesso alla proprietà esclusiva degli appellanti dalla strada pubblica. Né poteva
5 qualificarsi la domanda come tesa alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex articolo
1051 c.c., come ritenuto errando dal Tribunale.
2.5. La domanda avente ad oggetto l'erroneo accatastamento della particella 676, anch'essa di proprietà e nel possesso degli appellanti, è stata erroneamente respinta, malgrado si tratti di un fondo inesistente in natura. Il suo accatastamento è stato effettuato a seguito di una serie di frazionamenti eseguiti “sulla carta” non correttamente verificati dall'Ufficio del territorio che, tra l'altro, avrebbe potuto verificare la diversi estratti di mappa non presentavano la firma da parte dei richiedenti, con il risultato di generare una discordanza tra lo stato dei luoghi e la situazione catastale e celerebbe anche l'intento di non far risultare che un fabbricato degli appellati non è a distanza di legge dal confine.
Ad oggi, per la particella 676 non è riconosciuta la proprietà esclusiva ai convenuti, attesa anche la annotazione catastale secondo cui “non vi è discordanza tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso per atti passaggi intermedi non esistenti”. Il Tribunale ha ritenuto il difetto di interesse perché il Catasto ha solo valenza tributaria e sussidiaria, a ciò non toglie che sussista l'interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. onde far modificare e/o rettificare le indicazioni catastali riguardo un bene proprio degli appellanti. La imprecisione dei confini della particella 676 è confermata anche dal sopraccitato provvedimento emesso in autotutela dall' Controparte_8
il 30.12.2019 (prot. 6659) ove si fa presente che le porzioni di proprietà di cui alla particella 676 sono affette da evidenti difformità sia tra lo stato di fatto ed i frazionamenti nel tempo depositati sia nello stato dei luoghi, tanto che l'Agenzia ha proceduto ad una nuova georeferenziazione del foglio 7 del
Comune di Isola del Gran Sasso.
2.6. Alla luce dei predetti motivi, sono fondate anche le domande di restituzione e risarcimento ingiustamente respinte dal giudice di prime cure.
2.7. La liquidazione delle spese legali sulla base del valore indeterminabile è errata poiché si sarebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 10 c.p.c. e dell'art. 5 del d.m. 55/2014 e, quindi, fare riferimento al reddito dominicale dei terreni per cui è causa, chiaramente evincibile dagli atti (di conseguenza il valore era, tenuto conto della domanda risarcitoria, compreso entro l'importo pari ad
€ 20.000,00). Pertanto, la liquidazione delle spese legali è risultata eccessiva e dovrà essere ridotta tenendo anche conto che la fase istruttoria (essendo stata la causa rinviata direttamente all'udienza di precisazione delle conclusioni) non è stata espletata.
3. Gli appellati si sono costituiti mediante deposito di comparsa, resistendo agli avversi assunti.
4. Sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato
6 dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 27.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. I primi tre motivi di appello – che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi – sono infondati.
5.1. E' incontestato che la particella 728 è di proprietà ed è posseduta anche degli appellanti.
Ciò è stato affermato, sia nel primo che del presente grado del giudizio, dagli appellati univocamente e in maniera argomentata sulla base dei titoli in atti. Del resto, è pacifico che è una corte comune a servizio delle proprietà tanto degli appellanti quanto degli appellati (peraltro in conformità alla stessa individuazione catastale).
5.2. A riguardo, non rileva il documento prodotto dagli appellanti con le note di trattazione del
31.10.2022 nel corso del giudizio di primo grado che non risulta concernere la particella in parola e/o attenere a profili petitori controversi con le parti appellate.
5.3. Non è neppure vero che, con nota del 27.9.2012, il legale di contestò la Parte_1
proprietà degli appellanti visto che la missiva, sotto il profilo della proprietà, non menziona la predetta particella avente funzione di corte comune e, quanto alla corte comune, fa riferimento, invece, solo alla apposizione di fioriere e al parcheggio delle autovetture cioè a questioni inerenti al compossesso.
5.4. Gli asseriti atteggiamenti ostruzionistici degli appellati oggetto dell'ordinanza del 7.7.2014 del Tribunale di Teramo e ripetuti, secondo gli appellanti, anche in seguito, concernono l'esercizio del possesso da parte dei medesimi e non attengono alla proprietà della corte comune (del resto, anche nella citata ordinanza possessoria la proprietà comune dell'area ed il suo compossesso sono dati per presupposti).
5.5. Né la prova testimoniale richiesta avrebbe potuto fornire, dal punto di vista in esame, alcun nuovo elemento obiettivo rilevante ai fini della decisione.
5.6. Dunque, la valutazione del giudice di prime cure al difetto d'interesse ad agire degli attori, in assenza di una situazione d'incertezza oggettiva e di avverse pretese petitorie e, quindi, della non configurabilità di un possibile risultato utile e giuridicamente apprezzabile per gli stessi attori all'esito del giudizio, è senz'altro condivisibile. Ciò assorbe e rende inutile ogni valutazione in ordine alla interpretazione della domanda, di mero accertamento e di rivendicazione, perché, come è evidente, è carente il predetto interesse sia nella prima evenienza che a fortiori nella seconda.
6. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
6.1. Circa la proprietà della particella 674, la domanda degli attori, anche volendola qualificare come domanda di accertamento della proprietà valorizzando il petitum iniziale nonché la circostanza che il bene è pacificamente anche nella disponibilità materiale degli attori – sicché non è evidente il
7 fine recuperatorio –, è tuttavia soggetta ai medesimi oneri probatori della domanda di rivendicazione
(così, di recente, Cass. 24050/2022 <In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa.>>; in precedenza, analogamente, Cass. 1210/2017 < Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes">>). Nella specie, inoltre, al contrario di quanto sostengono gli appellanti, le controparti affermano il loro esclusivo possesso come proprietari rilevando come non vi sia un titolo comune di provenienza, come è, peraltro, tra le parti pacifico e pure affermato nella sentenza gravata, sul punto non contestata.
6.2. Ciò posto, a proposito della cd. probatio diabolica, è noto che la effettiva portata dell'onere probatorio della parte attrice va stabilita avuto riguardo alla peculiarità della singola controversia e, in particolare, al contenuto delle difese della parte convenuta. Nel caso in esame, come si è detto, i convenuti, odierni appellati, contestano il titolo di provenienza degli appellanti – sostenendo che il loro dante causa non fosse proprietario del bene e, di conseguenza, non glielo ha certo trasferito, ed evidenziando altresì che il proprio titolo di proprietà esclusiva deriva dalle richieste di affranco in data 15.12.1999 da parte di in data 22.6.2000 (per la quota ½) e in data 3.5.2011 di CP_4
(per la quota ½) accolte dall' Sostentamento del con CP_2 CP_9 Parte_3
decreti nn. 043 e 014 del 2002 – e, più in generale, affermano di possedere il bene, nella sua attuale conformazione, da epoca precedente al proprio titolo (ossia, possideo quia possideo).
6.3. Dunque, al contrario di quanto sostengono le parti appellanti – le quali hanno stigmatizzato l'inidoneità degli atti citati dalla controparte dimenticando che la contestazione, per essere tale e così assolvere alla definizione del thema probandum, non è necessario che sia fondata –, poiché le parti avverse hanno contestato in modo radicale il diritto di comproprietà azionato in giudizio, l'onere probatorio a carico della parte attrice non subisce alcuna attenuazione (sul tema, tra le più recenti, cfr.
Cass. sent. 28865/2021 proprio nell'ipotesi in cui non sia stato riconosciuto dal convenuto, neppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa, all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere;
nello stesso senso, a contrario, Cass. ord. 25865/2021). Tra
8 l'altro, gli appellanti non hanno neppure specificamente dedotto di avere posseduto ad immagine di proprietà il bene – e prima di loro il dante causa – né lo hanno provato sicché non è valido neppure il riferimento a titoli risalenti ad un tempo sufficiente ad usucapire cioè, di regola, a più di un ventennio.
6.4. Ebbene tale onere probatorio non è stato assolto dalle parti attrici, odierna appellanti poiché costoro, limitandosi ad allegare semplicemente l'acquisto dal dante causa con atto del CP_7
15.5.1950 (il quale prevarrebbe, secondo gli appellanti, sui predetti successivi decreti di affranco), non hanno provato il diritto di proprietà dei medesimi e dei loro danti causa sino a risalire ad un atto di acquisto a titolo originario.
6.5. Ciò detto, la domanda subordinata tesa all'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù di passaggio sulla particella n. 674 in questione, costituente una strada, è, invece, fondata. Invero, il giudice di prime cure, nel ritenere tale domanda inammissibile per genericità nonché per omessa specificazione della effettiva interclusione del fondo, ha trascurato che il fondo, oggetto della servitù
(pacificamente costituente una strada), è individuato per tramite della sua identificazione catastale ed ha equivocato la richiesta attorea che non è volta alla costituzione di una servitù coattiva bensì di una servitù volontaria acquistata per effetto di usucapione ultraventennale.
6.6. Ciò chiarito, si osserva che l'esercizio del possesso ad usucapionem è incontroverso. A tale riguardo, è sufficiente evidenziare come nell'atto di citazione di primo grado gli attori deducevano di utilizzare da tempo immemore la strada in questione con ogni mezzo come via di accesso alla loro proprietà dalla pubblica via, e di avere sempre concorso a sostenere le spese per la sua manutenzione, sia ordinaria che straordinaria allegando la relativa documentazione contabile. Tali circostanze di fatto, precisamente dedotte, non sono state mai contestate dai convenuti, odierni appellati i quali si sono limitati ad affermare, in primo e secondo grado, l'inammissibilità della domanda per le ragioni di rito poi erroneamente riprese nella sentenza gravata. Ne segue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti posti a fondamento della domanda vanno ritenuti provati (comunque, gli attori, avevano chiesto, in primo grado, ammettersi la prova testimoniale in ordine all'esercizio del possesso in parola;
v. seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Sul punto, pertanto, la sentenza gravata va riformata nel senso anzidetto.
7. Il quinto motivo di appello è infondato.
7.1. Va premesso che gli appellanti hanno fatto riferimento, oltre che alla irregolarità e alla inesattezza dell'accatastamento della particella 676, anche alla volontà degli appellati di non fare risaltare, tramite detto accatastamento, la distanza non a confine di un fabbricato e, quindi, la volontà di legittimare la costruzione (v. p. 2 appello), ma l'allegazione di tale circostanza di fatto è nuova e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non essendo stata specificamente dedotta negli atti
9 introduttivi del giudizio di primo grado (v. atto di citazione, relazione tecnica del ctp arch.
[...]
del 13.8.2013 e memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) Per_3
7.2. Ciò posto, la domanda degli appellanti avente ad oggetto la particella 676 è stata formulata in modo equivoco. Essa, in modo contraddittorio, da un lato parrebbe tesa a far valere la proprietà esclusiva degli appellanti – domanda, fermamente contestata dagli appellati e CP_2 CP_4
rispetto alla quale valgono le medesime considerazioni circa l'onere probatorio da assolvere e,
[...]
nel caso di specie, pacificamente non assolto – e, dall'altro lato, è però esplicitamente volta a far dichiarare l'inesistenza in natura della predetta particella.
7.3. A tale ultimo riguardo, condividendosi in buona sostanza la valutazione del Tribunale, si osserva che la domanda, intesa nel secondo senso sopra illustrato, non può essere accolta in quanto è inconcepibile l'accertamento dell'inesistenza di un fondo corrispondente ad una particella catastale.
Se ad una particella catastale non corrisponde un fondo – che, allora, andrebbe sussunto in altra particella come, nel caso di specie, peraltro sostengono gli appellanti – la domanda si traduce, a ben vedere, nell'accertamento della erroneità dell'accatastamento. Poiché quest'ultimo, tuttavia, non ha valore decisivo e prevalente, ma soltanto meramente indiziario, ai fini dell'individuazione dei beni immobili, dei diritti esistenti sugli stessi e sui confini dei medesimi, è chiaro che, nel senso già sopra illustrato, gli appellanti non hanno alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. A ciò va aggiunto che le parti possono chiedere la rettifica dell'accatastamento all'Agenzia del Territorio la quale decide con provvedimento reclamabile;
proprio il provvedimento sopraccitato del 30.12.2019 ha dato riscontro parzialmente favorevole alle richieste degli appellanti.
8. Alla luce di quanto esposto innanzi esposto, risulta infondato anche il sesto motivo relativo alle domande di restituzione e risarcimento proposte dagli appellanti.
9. Infine, il settimo motivo di appello è infondato.
9.1. Invero, tenuto conto che, oltre alle domande di rivendicazione e/o accertamento nonché di usucapione e di restituzione (il cui valore può essere stabilito ai sensi dell'art. 10 c.p.c. come da dichiarazione ai fini del contributo unificato), gli appellanti hanno avanzato anche una domanda per il risarcimento del danno avente ad oggetto un quantum mai specificato (v. atto di citazione in primo grado e successivi scritti difensivi), il valore complessivo della controversia, ai fini della liquidazione delle spese processuali, non poteva che essere ritenuto indeterminabile. Ne segue che la decisione del
Tribunale non è censurabile. In ogni caso, la censura è superata dalla necessità di dover nuovamente regolare le spese in conseguenza della riforma parziale della sentenza di primo grado.
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (precisamente di una delle due censure formulate con il quarto motivo) ed in parziale riforma della sentenza appellata – la quale, per il resto,
10 s'intende confermata –, va accolta la domanda di usucapione della servitù di passaggio, pedonale e veicolare, sulla particella 674.
11. L'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
11.1. Vi è soccombenza reciproca poiché, mentre la domanda di usucapione è stata accolta, le restanti, autonome e distinte sono state respinte. Tale soccombenza reciproca, apprezzati sia il numero delle domande respinte ed accolte sia la loro diversa rilevanza, non è però paritaria e, di conseguenza, considerato il loro diverso peso, si ritiene di compensare le spese di lite, del primo e del presente grado del giudizio, nella sola misura di 1/2.
11.2. Le spese processuali sono liquidate, per intero, come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione tariffario indeterminabile
(complessità bassa), valori medi.
12. Deve disporsi la trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2643 c.c. e 6 del
D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:
1) dichiara che gli appellanti e hanno acquistato per Parte_1 Parte_1
intervenuta usucapione ordinaria la servitù di passaggio con ogni mezzo sul terreno (negli atti di causa, denominato anche “strada”) distinto al foglio 7, particella 674 del Catasto del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE);
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato la metà delle spese CP_1
del primo grado del giudizio (liquidate per l'intero in € 7.616,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente grado di giudizio (liquidate, per l'intero, in € 9.991,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso), che per il resto sono compensate;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati CP_2 CP_3
, e la metà delle spese del primo grado del giudizio (liquidate per
[...] CP_5 CP_4
l'intero in € 7.616,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente grado di giudizio (liquidate, per l'intero, in € 9.991,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso), che per il resto sono compensate;
4) ordina la trascrizione del capo 1) della presente sentenza a cura del competente Conservatore dei registri immobiliari.
11 Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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