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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente
BANDIERA EL PATRIZIA, Relatore
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2011 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRAP 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRAP 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25/03/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500005387000, notificata il 24/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, relativa all'autovettura Mercedes GLE 350 DE 4MATIC TG. Targa_1
Il preavviso di fermo è fondato su quattordici cartelle di pagamento per un importo complessivo di
€ 24.471,10, relative a tributi di diversa natura (IRPEF, IRAP, tassa automobilistica, TARI) per gli anni dal
2011 al 2020, notificate tra il 2016 e il 2024.
Il ricorrente ha dedotto:
La strumentalità del veicolo all'attività d'impresa, documentata dall'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili e dalla circostanza che si tratta dell'unica autovettura in uso;
L'omessa trasparenza nella procedura di riscossione;
La prescrizione dei tributi.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si è costituita contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sostenuto che tutte le cartelle sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive per mancata impugnazione, che la mera iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili non è sufficiente a dimostrare la strumentalità, e che non sussiste alcuna prescrizione.
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di competenza di altri enti e sostenendo che eventuali vizi del merito della pretesa fiscale andavano sollevati mediante impugnazione delle cartelle, ormai definitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della legittimazione passiva della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate deve essere risolta distinguendo tra i diversi tributi oggetto delle cartelle. Per i tributi di competenza di altri enti
(tassa automobilistica, TARI), sussiste effettivamente il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, che non ha emesso gli atti impositivi presupposti. Per i tributi erariali (IRPEF, IRAP), invece, la legittimazione sussiste in quanto l'Ufficio è l'ente impositore.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla natura strumentale del veicolo oggetto di fermo amministrativo. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che il debitore possa dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione per evitare l'iscrizione del fermo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la strumentalità del bene deve essere interpretata restrittivamente. Come affermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025, "ai fini della prova della strumentalità del veicolo necessaria per escludere il fermo, non era sufficiente l'acquisto del bene con fattura come 'strumentale' nonché l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili".
La giurisprudenza di merito ha precisato che il requisito della strumentalità deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'iscrizione del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili e ha dichiarato che si tratta dell'unica autovettura in uso. Tuttavia, non ha fornito elementi specifici circa l'attività d'impresa esercitata e la necessità del veicolo per il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività.
La mera iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili, pur costituendo un elemento di rilievo, non è di per sé sufficiente a dimostrare la strumentalità del bene. Come chiarito dalla giurisprudenza, occorre provare
"l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa".
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre distinguere tra i diversi tributi in base ai rispettivi termini prescrizionali.
Per i tributi erariali (IRPEF, IRAP), si applica il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., come confermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 15281 del 9 giugno 2025, secondo cui "il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP e IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, atteso che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario".
Per la tassa automobilistica, invece, si applica il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.L. n. 953 del 1982.
Nel caso di specie, tutte le cartelle sono state notificate entro i termini prescrizionali e la loro mancata impugnazione le ha rese definitive. La notifica delle cartelle ha inoltre efficacia interruttiva della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine dalla data di notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MOLLACE FRANCESCO, Presidente
BANDIERA EL PATRIZIA, Relatore
PASTORE ANDREA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2000/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2011 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 TASSA AUTO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRPEF-ALTRO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRAP 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRAP 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005387000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25/03/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500005387000, notificata il 24/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, relativa all'autovettura Mercedes GLE 350 DE 4MATIC TG. Targa_1
Il preavviso di fermo è fondato su quattordici cartelle di pagamento per un importo complessivo di
€ 24.471,10, relative a tributi di diversa natura (IRPEF, IRAP, tassa automobilistica, TARI) per gli anni dal
2011 al 2020, notificate tra il 2016 e il 2024.
Il ricorrente ha dedotto:
La strumentalità del veicolo all'attività d'impresa, documentata dall'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili e dalla circostanza che si tratta dell'unica autovettura in uso;
L'omessa trasparenza nella procedura di riscossione;
La prescrizione dei tributi.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si è costituita contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sostenuto che tutte le cartelle sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive per mancata impugnazione, che la mera iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili non è sufficiente a dimostrare la strumentalità, e che non sussiste alcuna prescrizione.
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di competenza di altri enti e sostenendo che eventuali vizi del merito della pretesa fiscale andavano sollevati mediante impugnazione delle cartelle, ormai definitive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della legittimazione passiva della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate deve essere risolta distinguendo tra i diversi tributi oggetto delle cartelle. Per i tributi di competenza di altri enti
(tassa automobilistica, TARI), sussiste effettivamente il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, che non ha emesso gli atti impositivi presupposti. Per i tributi erariali (IRPEF, IRAP), invece, la legittimazione sussiste in quanto l'Ufficio è l'ente impositore.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla natura strumentale del veicolo oggetto di fermo amministrativo. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che il debitore possa dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione per evitare l'iscrizione del fermo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la strumentalità del bene deve essere interpretata restrittivamente. Come affermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025, "ai fini della prova della strumentalità del veicolo necessaria per escludere il fermo, non era sufficiente l'acquisto del bene con fattura come 'strumentale' nonché l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili".
La giurisprudenza di merito ha precisato che il requisito della strumentalità deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'iscrizione del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili e ha dichiarato che si tratta dell'unica autovettura in uso. Tuttavia, non ha fornito elementi specifici circa l'attività d'impresa esercitata e la necessità del veicolo per il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività.
La mera iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili, pur costituendo un elemento di rilievo, non è di per sé sufficiente a dimostrare la strumentalità del bene. Come chiarito dalla giurisprudenza, occorre provare
"l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa".
Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre distinguere tra i diversi tributi in base ai rispettivi termini prescrizionali.
Per i tributi erariali (IRPEF, IRAP), si applica il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., come confermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 15281 del 9 giugno 2025, secondo cui "il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP e IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, atteso che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario".
Per la tassa automobilistica, invece, si applica il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.L. n. 953 del 1982.
Nel caso di specie, tutte le cartelle sono state notificate entro i termini prescrizionali e la loro mancata impugnazione le ha rese definitive. La notifica delle cartelle ha inoltre efficacia interruttiva della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine dalla data di notificazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.