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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.605 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Urbino in via Antonio Baldeschi n. 5
E il sig.re , nato il [...] ad [...], residente a [...]in Parte_2
via Antonio Baldeschi n. 5, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Autilia Cavezza.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c.
(separazione)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 30/11/2024, i ricorrenti, esponevano: “Le parti contraevano matrimonio secondo il rito concordatario - scegliendo il regime della separazione dei beni - in data 9/07/2022 in Ascoli Piceno (atto di matrimonio anno 2022 parte 2 serie A n. 46 del Comune di Ascoli Piceno) (all. n. 1 Estratto atto di matrimonio);
- dal matrimonio non sono nati figli;
I coniugi fino a luglio 2023 hanno vissuto a Sondrio in via Bertacchia, 24 e dal luglio 2023 vivono presso l'abitazione familiare sita ad Urbino in via Antonio Baldeschi n. 5 (All. n. 2
Stato di Famiglia e Contestuale Certificato di residenza)
l'immobile de qua è condotta in locazione con contratto d'affitto intestato al sig.re
Pt_2
i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Il rapporto coniugale si è, dunque, progressivamente deteriorato, tanto che può dirsi venuta meno quella comunione spirituale e materiale che è il fondamento di ogni matrimonio e pertanto la frattura del rapporto coniugale è del tutto insanabile;
nessun tentativo volto a recuperare il rapporto di coniugio ha avuto esito positivo ed è, pertanto, interesse delle parti separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
“i coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
– dichiarare la separazione personale fra i coniugi che hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 9/07/2022 in Ascoli Piceno (atto di matrimonio anno 2022 parte 2 serie A n. 46 del Comune di Ascoli Piceno) scegliendo il regime della separazione dei beni;
– comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Ascoli Piceno di trascrivere
l'emananda sentenza di omologa di separazione consensuale a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
– la casa familiare sita in Urbino in via Antonio Baldeschi n. 5 resterà nelle disponibilità del sig.re cui è intestato il contratto d'affitto con tutti gli arredi;
Parte_2
– i coniugi vivranno separati mantenendo l'obbligo di reciproco rispetto;
– i coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e che pertanto alcun assegno di mantenimento dovrà essere determinato;
– le parti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni questione relativa a beni
mobili;
– spese legali compensate”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data
16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 05 febbraio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 09/07/2022 in Ascoli Piceno, Parte_2 Atto di Matrimonio Anno 2022 Parte 2 Serie A N. 46 del Comune di Ascoli Piceno alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate nella parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli Piceno (AP);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 21.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 605 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Urbino in via Antonio Baldeschi n. 5
E il sig.re , nato il [...] ad [...], residente a [...]in Parte_2
via Antonio Baldeschi n. 5, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Autilia Cavezza.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c.
(separazione)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 30/11/2024, i ricorrenti, esponevano: “Le parti contraevano matrimonio secondo il rito concordatario - scegliendo il regime della separazione dei beni - in data 9/07/2022 in Ascoli Piceno (atto di matrimonio anno 2022 parte 2 serie A n. 46 del Comune di Ascoli Piceno) (all. n. 1 Estratto atto di matrimonio);
- dal matrimonio non sono nati figli;
I coniugi fino a luglio 2023 hanno vissuto a Sondrio in via Bertacchia, 24 e dal luglio 2023 vivono presso l'abitazione familiare sita ad Urbino in via Antonio Baldeschi n. 5 (All. n. 2
Stato di Famiglia e Contestuale Certificato di residenza)
l'immobile de qua è condotta in locazione con contratto d'affitto intestato al sig.re
Pt_2
i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Il rapporto coniugale si è, dunque, progressivamente deteriorato, tanto che può dirsi venuta meno quella comunione spirituale e materiale che è il fondamento di ogni matrimonio e pertanto la frattura del rapporto coniugale è del tutto insanabile;
nessun tentativo volto a recuperare il rapporto di coniugio ha avuto esito positivo ed è, pertanto, interesse delle parti separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
“i coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
– dichiarare la separazione personale fra i coniugi che hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 9/07/2022 in Ascoli Piceno (atto di matrimonio anno 2022 parte 2 serie A n. 46 del Comune di Ascoli Piceno) scegliendo il regime della separazione dei beni;
– comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Ascoli Piceno di trascrivere
l'emananda sentenza di omologa di separazione consensuale a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
– la casa familiare sita in Urbino in via Antonio Baldeschi n. 5 resterà nelle disponibilità del sig.re cui è intestato il contratto d'affitto con tutti gli arredi;
Parte_2
– i coniugi vivranno separati mantenendo l'obbligo di reciproco rispetto;
– i coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente e che pertanto alcun assegno di mantenimento dovrà essere determinato;
– le parti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni questione relativa a beni
mobili;
– spese legali compensate”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data
16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 05 febbraio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 09/07/2022 in Ascoli Piceno, Parte_2 Atto di Matrimonio Anno 2022 Parte 2 Serie A N. 46 del Comune di Ascoli Piceno alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate nella parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ascoli Piceno (AP);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 21.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone