Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1831/2022 R.G.L., promossa
D A
, nata a [...] il [...] CF quivi Parte_1 C.F._1 residente e quivi pure elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Rampulla
: C.F - PEC: CP_1 P.IVA_1 C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, Via G. Cusmano, 1 Controparte_2
Cod. fiscale e P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_2 Controparte_3 nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
Paola Ferrara con studio in Mussomeli (CL) Via Caltanissetta n. 21, (C.F.
, P.I. ), del Foro di , giusta delibera C.F._4 P.IVA_3 CP_2 conferimento incarico n. 0002693 del 15/12/2023, procuratore speciale e difensore, per atto esteso in calce alla presente dichiarazione, nel procedimento n.1831/2022 indirizzo di p.e.c. comunicato al proprio ordine fax 0934992125 Email_2
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 25.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI
1
Per parte ricorrente: “Nel merito, per le ragioni tutte di cui in narrativa, ritenere e dichiarare con qualsiasi utile statuizione che, per il periodo Gennaio 2010 – Dicembre 2015
l' ha violato e/o comunque erroneamente e falsamente applicato le Controparte_4 disposizioni tutte disciplinanti la produttività collettiva che ci occupa in premessa specificate.
Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, che l' ha illegittimamente ed arbitrariamente escluso la Controparte_4
dal meccanismo incentivante previsto dalla contrattazione collettiva. Ritenere e Parte_1 dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta datoriale ed il grave illecito contrattuale perpetrato dalla datrice ha privato la ricorrente della chance di concorrere legittimamente alla produttività collettiva aziendale e di beneficiare del riconoscimento economico da ciò derivante. Ritenere e dichiarare che in conseguenza Cont dell'illecito contrattuale perpetrato dall' , per come in premessa rappresentato, la ha subito un danno alla propria professionalità consistente nella perdita di chance Parte_1
e di ulteriori guadagni Conseguentemente condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Controparte_4 della ricorrente a titolo di risarcimento per danno alla professionalità e perdita di chance della complessiva somma di € 9.000,00, per come in premessa specificata o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Trib. oltre interessi e rivalutazione come per legge . Sempre nel merito, per le ragioni tutte di cui in premessa, ritenere e dichiarare, con qualsiasi utile statuizione, che per il periodo dal 2016 al 2018 la
Sig.ra ha proficuamente contribuito con la propria eseguita prestazione, presso Parte_1
“l'Unità” di propria pertinenza, al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi, proposti, negoziati e concordati da e con l'Azienda nell'ambito della produttività collettiva della datrice. Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, il diritto della Sig.ra alla percezione dei compensi Parte_1 premianti previsti al raggiungimento degli obiettivi collettivi per cui è causa per l'intero periodo che ci occupa, in proporzione all'eseguita prestazione ed alle mansioni dalla stessa Con spiegate, disponendone la condanna dell' al pagamento con qualsiasi utile statuizione.
Per l'effetto Condannare, ancora con qualsiasi utile statuizione, la in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore al pagamento, per le causali tutte di cui in premessa, in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3625,00 per come in premessa specificata o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito
Trib. oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In subordine, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, ritenere e dichiarare sempre con qualsiasi utile statuizione e sempre per le ragioni tutte di cui in narrativa che per il periodo da Gennaio 2016 al Maggio 2018 l' ha violato Controparte_4
e/o comunque erroneamente e falsamente applicato le disposizioni disciplinanti la
2 produttività collettiva che ci occupa in premessa specificate. Ritenere e dichiarare, sempre per le ragioni tutte di cui in premessa e sempre con qualsiasi utile statuizione, che l'
[...]
per il detto arco temporale (2016-2018) ha illegittimamente ed arbitrariamente CP_4 escluso la dal meccanismo incentivante previsto dalla contrattazione collettiva. Parte_1
Ritenere e dichiarare, ancora con qualsiasi utile statuizione, che tale condotta datoriale ed il grave illecito contrattuale perpetrato dalla datrice ha privato la ricorrente della chance di concorrere legittimamente alla produttività collettiva aziendale e di beneficiare del riconoscimento economico da ciò derivante . Ritenere e dichiarare che in conseguenza dell'illecito contrattuale perpetrato la ha subito un danno alla propria Parte_1 professionalità consistente nella perdita di chance e di ulteriori guadagni Conseguentemente condannare, sempre con qualsiasi utile statuizione, l in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento per danno alla professionalità e perdita di chance della complessiva somma di € 3.625,00, per come in premessa specificata o a quell'altro importo maggiore e/o minore che sarà stabilito in corso di causa e/o risulterà provato in corso di giudizio o comunque ritenuto congruo e/o equo dall'adito Trib. oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Cont Per “Nel merito: Per il periodo Gennaio 2010- Dicembre 2015 In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c. del diritto alla corresponsione del compenso reclamato da parte ricorrente per tutte le causali meglio esposte in narrativa;
2) Nel merito rigettare integralmente con qualsivoglia formula o statuizione tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
3) In subordine e nel merito rigettare, con qualsivoglia formula o statuizione tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
4) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento nel merito delle pretese della ricorrente, procedere alla rideterminazione del quantum nei limiti del giusto e del provato;
5) Ritenere e dichiarare nessun danno alla propria professionalità consistente nella perdita di chance , non essendo stato posto in essere nessuno illecito contrattuale;
6) Ritenere e dichiarare illegittima , non provata e pretestuosa la richiesta di risarcimento danni pari a € 9.000,00. Nel merito : Per il periodo 2016/2018. In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c. del diritto alla corresponsione del compenso reclamato da parte ricorrente per tutte le causali meglio esposte in narrativa;
2) Nel merito rigettare integralmente con qualsivoglia formula o statuizione tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
3) Ritenere e dichiarare non dovuto l'importo di € 3.625,00 al lordo delle ritenute di legge, o qualunque altro importo, in quanto oltre non provato ampiamente, approssimativo ed incerto e non dovuto;
4) Ritenere e dichiarare l'assenza di elementi di prova atti a determinare l'effettivo contributo dato dalla NO al Parte_1 raggiungimento dell'obiettivo raggiunto dall'unità operativa come indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
5) Ritenere e dichiarare l'assenza di elementi di prova atti a determinare il quantum debeatur come indicato nel ricorso introduttivo del presente
3 giudizio;
6) Ritenere e dichiarare che nessuna somma di denaro per le motivazioni espresse in ricorso, deve l alla GN;
7) Ritenere e dichiarare la non Controparte_5 Parte_1 violazione dell'art. 36 della Costituzione, non essendo non esistendo, nel nostro ordinamento, alcun principio di parità di trattamento tra lavoratori, vigendo solamente il principio di non discriminazione, in materia di retribuzione;
8) Ritenere e dichiarare la non violazione delle disposizioni disciplinanti la produttività collettiva;
9) Ritenere e dichiarare nessun danno alla propria professionalità consistente nella perdita di chance , non essendo stato posto in essere nessuno illecito contrattuale;
In subordine: Ritenere e dichiarare la non violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni inerenti la produttività collettiva e conseguentemente ritenere e dichiarare la legittimità all'esclusione della ricorrente al sistema premiante;
Ritenere e Cont dichiarare che nessuna condotta illegittima l abbia posto in essere e conseguentemente nessuna privazione della ricorrente a beneficiare della possibilità di concorrere alla produttività collettiva;
Ritenere e dichiarare non dovuto l'importo di € 3.625,00 o di qualunque altra somma per perdita di chance. Rigettare richiesta di nomina CT;
Rigettare richiesta di condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio;
Condannare al pagamento delle spese , diritti e onorari del presente giudizio.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 30/12/2022, la sig.ra ha dedotto: Parte_1
- di essere stata assunta dall' (d'ora in Controparte_2 Cont avanti di ), con contratto di diritto privato a tempo determinato (ex LSU) in CP_2 data 19/10/2004 - successivamente rinnovato con ripetute proroghe fino alla stabilizzazione disposta con deliberazione n. n. 562 del 23/5/2018 - con la mansione di “coadiutore amministrativo”;
- di aver operato dal Gennaio 2010 e sino all'Agosto 2015 presso il Dipartimento di
Riabilitazione e dal Settembre 2015 sino alla data del ricorso presso il Settore Economico e
Finanziario;
- di non aver percepito l'indennità di produttività collettiva per il periodo intercorrente dal 01/01/2010 al 30/11/2018, pur avendo effettivamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti per l'unità operativa presso cui è stata impiegata;
- che l'estromissione dal sistema dei compensi premianti è dipesa unicamente dalla natura e qualità del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda, essendo stato assunto come lavoratore socialmente utile, a tempo determinato;
- che la condotta datoriale ha dato luogo ad un'inammissibile trattamento discriminatorio, contrario dapprima all'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001 e successivamente al disposto dell'art. 25 D.Lgs. 81/2015.
Ritenendo illegittimo e discriminatorio il comportamento dell'Ente, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo:
4 o per il periodo 01/1/2010-31/12/2015 il ristoro del danno da perdita di “chance” Cont cagionato dalla condotta illecita di che, estromettendola arbitrariamente dal sistema incentivante, le ha sottratto la possibilità di conseguire i compensi premianti;
o per il periodo 01/01/2014-30/11/2018 il riconoscimento del diritto a godere dello stesso trattamento retributivo riconosciuto agli assunti a tempo indeterminato, assumendo di aver effettivamente contributo – alla pari di questi ultimi - al raggiungimento degli obiettivi di performance collettiva concernenti l'articolazione organizzativa di assegnazione.
Cont Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, l' si è costituita in giudizio e ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande ex adverso formulate.
Conclusa l'istruttoria, previo deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc.; i difensori hanno insistito nelle conclusioni rassegnate in atti e riportate in epigrafe.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. Prima di esaminare la questione relativa alla spettanza degli emolumenti a titolo di premio di produttività collettiva, occorre vagliare l'esperibilità dell'azione esercitata dalla ricorrente, articolata secondo un doppio petitum, diversamente calibrato sulla base dei diversi periodi temporali dedotti. Cont Segnatamente, dal 01/01/2010 al 31/12/2015 ella lamenta come l' partendo dall'erroneo presupposto che la specialità del rapporto di lavoro a tempo determinato giustificasse una deroga al principio di non discriminazione, le abbia impedito di concorrere in progetti all'origine di riconoscimenti di tipo economico o professionale.
Tale condotta integrerebbe un grave illecito contrattuale fonte:
i) di un pregiudizio alla professionalità, di fatto privando “l'istante della chance di accedere alla più volte cennata produttività e dunque di concorrere legittimamente, e paritariamente agli altri dipendenti a tempo indeterminato, in tale ambito percependo i relativi compensi previsti dalla contrattazione collettiva”;
ii) di un danno derivante dalla perdita della chance di ottenere occasioni di guadagno poiché, in assenza dell'inadempimento, avrebbe potuto beneficiare, con ragionevole certezza, della corresponsione dei compensi incentivanti percepiti dalla totalità dei dipendenti a tempo indeterminato;
iii) tale danno sarebbe equiparabile, nel quantum, a quanto dovuto all'istante a titolo di compenso premiante;
Per il periodo successivo (dal gennaio 2016 al maggio 2018), invece, l'attore rivendica il diritto a godere dello stesso trattamento retributivo riconosciuto agli assunti a tempo indeterminato, sull'assunto di aver effettivamente contribuito – alla pari di questi ultimi - al raggiungimento degli obietti di perfomance collettiva concernenti l'Unità Operativa di
5 assegnazione. In ragione di ciò, anche a lei spetterebbero e non potrebbero essere negati gli emolumenti di natura incentivante.
Sotto tale profilo, richiamandosi ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la giurisprudenza di questo Tribunale che ha deciso casi del tutto analoghi va rilevato che: “in entrambi i periodi sopra focalizzati, la ragione giuridica che permea la pretesa della ricorrente appare intimamente connessa alla violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
Questo principio vieta all'Amministrazione di discernere il trattamento dei lavoratori precari rispetto a quello previsto per i lavoratori stabilizzati, laddove non emergano elementi oggettivi, precisi e concreti che dimostrino l'eterogeneità delle caratteristiche lavorative.
In tale frangente, il fattore che riceve protezione è il lavoro a termine che, di per sé stesso, non può fondare alcuna differenziazione di disciplina.
È questo il dato unificante che abbraccia tutte e due le domande azionate, ivi compresa quella correlata all'arco temporale 01/1/2010-31/12/2015. Quest'ultima è stata tratteggiata in termini risarcitori ma tale formulazione non è accompagnata da apprezzabili profili dicotomici in grado di diversificarla rispetto alla pretesa di natura retributiva azionata per il periodo successivo.
I nocumenti fatti valere sono configurati in ricorso come diretta conseguenza della scelta arbitraria dell'ente convenuto di estromettere i lavoratori a termine dal sistema premiale associato alla produttività collettiva, sull'assunto che <la peculiarit del rapporto di lavoro a tempo determinato in esame potesse rappresentare un alla disciplina dettata dai c.c.n.l. riferimento oltre che al principio generale non discriminazione tra lavoratori e indeterminato dal quadro normativo-giurisprudenziale>>”.
Può notarsi come – anche per il primo periodo– la causa petendi fatta valere dalla Cont ricorrente agganci l'antigiuridicità della condotta di all'inosservanza del divieto di discriminazione. È proprio il profilo discriminatorio a realizzare un comportamento contra ius da parte dell'azienda.
Il focus comune a tutto l'odierno contenzioso, pertanto, non sembra intercettare problematiche di derivazione risarcitoria in senso stretto ma si incentra sull'equiparazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato”.
Come già evidenziato, è la clausola n. 4, infatti, che esclude in generale ed in termini inequivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. Nemmeno la riserva in materia di retribuzioni ex art. 153 n. 5
TFUE può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporti il pagamento di una differenza di retribuzione [cfr. CGUE 08/09/2011 Del Cerro Alonso].
6 È noto infatti che, per costante orientamento, sia della giurisprudenza europea che nazionale, le maggiorazioni retributive costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva [CGUE 09/07/2015
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza richiamata].
Quindi, la domanda fondata sul principio di non discriminazione va ascritta ad una dimensione retributiva e non risarcitoria.
Ciò implica che, per costante giurisprudenza di legittimità, la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore di ruolo, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta (cfr. Cass. 29961/2023; Cass. 10219/2020).
Determinante in tal senso, a parere di chi scrive è che, diversamente opinando, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole (in queto caso sotto il profilo prescrizionale, che invero è l'unica ragione discriminante che ha portato alla formulazione di due diverse domande) rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
Come argomentato dal Tribunale di Caltanissetta nel summenzionato precedente, relativamente alla ricostruzione offerta in ordine al periodo 01/1/2010-31/12/2015, si osserva come la ricorrente “invochi il ristoro della “chance” di ottenere i compensi incentivanti, Cont
“chance” di cui denuncia la perdita a causa della condotta illecita di che arbitrariamente non le ha riconosciuto la possibilità di accedere al sistema premiante.
La ricorrente sostiene in via controfattuale che, ove una simile condotta non fosse stata possa in essere, le predette premialità sarebbero state, <
La ricostruzione sconta alcune perplessità.
Innanzitutto, non sono stati evidenziati elementi indiziari gravi capaci di condurre ad un giudizio di “certezza” circa la spettanza del bene della vita rivendicato (peraltro la locuzione “ragionevole certezza” è intrinsecamente antinomica poiché la certezza non ammette graduazioni di intensità).
Le conclusioni non sarebbero diverse laddove venisse assunto come criterio di valutazione un parametro probabilistico;
mancherebbe anche in questo caso la focalizzazione di quelle circostanze in grado di provare la sussistenza di una plausibile e consistente occasione perduta, da vagliare secondo un modello "atomistico-analitico", fondato sul
7 rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza.
L'esistenza di una concreta ed effettiva probabilità di conseguire il vantaggio economico non potrebbe nemmeno ricavarsi dal fatto che gli incentivi controversi fossero riconosciuti “a pioggia”.
Il suddetto meccanismo - che determina una attribuzione indifferenziata di cespiti economici (in stridente contrasto con il formante legislativo) – postula necessariamente il carattere retributivo dell'emolumento indiscriminatamente distribuito mentre non si addice a poste di carattere risarcitorio (di ciò è cosciente anche la ricorrente che parla, infatti, di
“voce retributiva”).
Invero, in tale situazione, ciò che viene svalutato e diventa sostanzialmente irrilevante è il profilo qualitativo del contributo individuale, poiché non viene richiesta una precisa peculiarità delle mansioni svolte in rapporto all'obiettivo da raggiungere.
Per contro tale aspetto deve essere indagato in presenza di rivendicazioni di natura risarcitoria, specialmente quando si alleghi la lesione di una chance favorevole.
Le coordinate esegetiche ora evidenziate orientano dunque verso una qualificazione unitaria delle domande attoree che devono essere ricondotte ad un'unica ed organica pretesa retributiva”.
3. Tanto premesso, il ricorso è solo parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti che ci si accinge ad esporre.
Si è detto che parte ricorrente rivendica, nel merito il proprio diritto a percepire i premi di produttività collettiva previsti in caso di raggiungimento degli obiettivi di performance da parte dell'unità operativa di appartenenza.
Secondo la prospettazione attorea, l'estromissione da tale sistema premiante è illegittima in quanto fondata sulla discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari.
Questi ultimi, nonostante lo svolgimento di mansioni qualitativamente e quantitativamente corrispondenti a quelle del personale dipendente, sarebbero stati esclusi dall'erogazione degli emolumenti in esame, unicamente, in virtù della natura del loro rapporto di lavoro.
Centrale è qunato disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001 che ha recepito la direttiva
99/70 CE secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La norma afferma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato, oltre che l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine.
8 Più precisamente l'articolo in questione recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La disposizione contiene, oltre all'elencazione di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio europeo di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
La questione controversa attiene dunque alla comparabilità delle prestazioni tra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento.
In proposito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato come, in mancanza di ragioni oggettive, non sia ammessa una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (CGUE 13/9/2007 C-307/05).
La Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza" che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.(v. CGUE sent. 04/07/2006 C-212/04).
La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità”
Tali principi risultano ancora ribaditi, in via generale, dalla pronuncia CGUE 8/9/2011,
C-177/10, attraverso l'affermazione che la Direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti
9 pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”.
Sulla questione è intervenuta anche la Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del
2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”. (Cass. 196/2016).
In conclusione, a parità di mansioni e in mancanza di ragione oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, non sono ammissibili differenziazioni economiche correlate unicamente alla tipologia di contratto di lavoro.
Nei precedenti sopra citati si fa riferimento ai contratti a termine, ma tali principi risultano applicabili a qualsiasi forma contrattuale di lavoro che sia precaria, ivi compresa quale del lavoro socialmente utile che viene qui in rilievo.
In fattispecie sostanzialmente identica, la Suprema Corte ha affermato che “I contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 della clausola
2 dell'Accordo, e dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del merito non può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedere all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse” (vedi Cass. 25672/2017; nello stesso senso, tra le tante,
CdA Caltanissetta, 56/2023).
Si legge nella motivazione della Cassazione che “la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, ...né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità .... di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori
10 socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse”.
Nel caso presente, con riguardo ai diritti e doveri dei contraenti, il contratto sottoscritto tra le parti in data 19/10/2004 (e quelli successivamente stipulati) rinvia, per quanto in esso non espressamente previsto, alla disciplina del C.C.N.L. Sanità nonché alle “norme vigenti in materia di lavoro e in particolare le norme disciplinanti il lavoro a tempo determinato” (cfr. art. 10 del contratto del 30/10/2009.).
Inoltre, vengono attribuiti qualifica e trattamento economico corrispondenti a quelli previsti dal CCNL del settore.
Vi è perciò un'equiparazione del rapporto a termine a quello dei lavoratori a tempo indeterminato presso il medesimo Ente, elemento manifestamente rivelatore della piena comparabilità delle mansioni svolte dalla ricorrente con quelle svolte dai dipendenti assunti a tempo indeterminato e, sotto altro profilo, dell'assenza di ragioni oggettive che giustifichino detta disparità di trattamento.
Viceversa, i contratti non menzionano alcuna legislazione previdenziale e non contengono alcun riferimento all'art. 38 Cost.
Pertanto, “i rapporti instaurati da tali contratti non manifestano alcun elemento tipico del lavoro socialmente utile (in particolare la scissione fra ente utilizzatore delle prestazioni e quello, di regola l che eroga il trattamento economico assistenziale connesso) e CP_6 devono quindi essere qualificati – in conformità, del resto, allo stesso nomen iuris contrattuale – come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con una pubblica amministrazione, soggetti all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché alle norme nazionali attuative. La nota Cont Cont assessoriale depositata dall' e, di conseguenza, l medesima confondono le esigenze in senso lato politiche, sociali ed assistenziali tenute presente dal legislatore regionale nel prevedere la possibilità di stipula dei contratti a termine con la natura del rapporto che con essi si va ad instaurare, che altro non è, appunto, che un rapporto di lavoro subordinato a termine, strutturalmente e soggettivamente diverso dal pregresso rapporto di lavoro socialmente utile e perciò soggetto all'applicazione della normativa succitata” (CdA
Caltanissetta, 53/2023; nello stesso senso, CdA Caltanissetta, 03/2023; id. 288/2022 e
286/2022).
4. Tanto premesso, per verificare se in concreto sussista la predetta discriminazione, può ritenersi documentalmente provato che:
- le mansioni spiegate dalla ricorrente per l'intero periodo di causa attengono alla qualifica di coadiutore amministrativo cat. B [doc. 1 e 2 ric.];
- all'U.O. di appartenenza sono stati assegnati obiettivi nell'ambito della produttività collettiva;
11 - gli obiettivi collettivi di che trattasi sono stati raggiunti e validati da parte dell'OIV
[cfr.all.2 A e 2B.].
Puntualizzato ciò, dall'attività istruttoria espletata emerge chiaramente come la ricorrente sia stata discriminata in quanto dipendente con contratto a tempo determinato e come l'organizzazione delle risorse umane sia stata strutturata assegnando ai lavoratori precari una posizione deteriore anche con riferimento alla remunerazione della prestazione lavorativa.
Ancora, il pieno inserimento di parte ricorrente nella compagine organizzativa dell'azienda e il contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi di perfomance aziendale, a partire dal 2015, è stato riferito dalla teste (cfr. verbale del Testimone_1
29/1/2025).
Sotto tale profilo non osta al riconoscimento del contributo la mancata valutazione della prestazione individuale, posto che la stessa è frutto di una scelta illegittima e discriminatoria dell'Azienda che, pur giovandosi dell'attività dei lavoratori ex LSU come la ricorrente, ha poi ritenuto di estrometterli dal meccanismo remunerativo correlato alla produttività collettiva.
Con riguardo al contributivo offerto dal singolo dipendente, peraltro, giova richiamare – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le puntuali considerazioni svolte dalla Corte
d'appello di Caltanissetta in recenti arresti che si sono occupati della medesima vicenda per cui è causa.
La Corte distrettuale, in particolare, ha messo in luce che “il diritto soggettivo al premio Cont di produttività oggetto di causa non risulta definito nei suoi elementi costitutivi. L' , sebbene nel “Piano di Performance” per il triennio 2014 – 2016 fosse previsto come oggetto di valutazione anche il contributo del singolo individuo al raggiungimento dell'obiettivo (v. par. 7.3, all. 6/b ricorrente in primo grado: per inciso, nulla veniva previsto al riguardo nel
Piano per il triennio precedente, v. all. 6/a), non ha mai specificato in ordini di servizio o comunque in atti gestionali dei rapporti di lavoro quali caratteristiche dovesse assumere la prestazione individuale per poter essere ritenuta contributo utile al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai fissato gli “standard” quantitativi e qualitativi della prestazione necessari per il conseguimento del compenso premiale ed incentivante. Ed infatti, nella documentazione depositata non esiste traccia di valutazione da parte dell'apposito nucleo sulle prestazioni lavorative individuali. Tale valutazione concerne soltanto la collettività dell'unità operativa considerata e non l'apporto dei singoli dipendenti, con una sorta di confusione e conseguente indistinguibilità delle prestazioni individuali di ciascuno di loro.
Non viene neppure richiesta una precisa peculiarità della prestazione lavorativa in rapporto all'obiettivo da raggiungere, il relativo contributo non presenta tratti differenziali rispetto alle consuete incombenze proprie della mansione svolta.
[…]
Tutti i lavoratori, a tempo determinato ed indeterminato, concorrevano al perseguimento degli obiettivi assegnati all'U.O. interessata, nella specie la Direzione medica di Presidio, e l'unica ragione di depennamento del ricorrente ed altri lavoratori dalla
12 relazione di rendiconto è stata la sua qualità di lavoratore proveniente dal c.d. bacino dei lavori socialmente utili.
[…]
…per venire a ciò che rileva davvero in sede giurisdizionale, il collegamento del premio di produttività al risultato collettivo e, al contrario, il suo totale svincolo dalla prestazione individuale comportano che l'onere di allegazione, incombente sul dipendente che intenda conseguire il premio medesimo, si risolva soltanto nel prospettare di avere lavorato nell'unità operativa/produttiva cui siano stati assegnati obiettivi ed il loro raggiungimento di questi ultimi da parte della collettività dei lavoratori” (CdA Caltanissetta,
56/2023).
Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, si può ritenere – ulteriormente - che, per come è stato concepito, strutturato ed attuato il sistema incentivante, parte ricorrente abbia partecipato al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'articolazione operativa in cui ha lavorato tra il 2016 e il 2018.
Una volta dimostrata l'inclusione di parte ricorrente nella struttura aziendale e l'apporto eziologico dalla stessa offerto al raggiungimento della produttività collettiva, la scelta di estrometterla dal meccanismo premiante per il solo fatto che fosse estranea alla pianta organica in quanto lavoratrice ex LSU disvela una condotta ingiustificata e discriminatoria.
Come già detto, infatti, la voce retributiva per cui è causa è stata riconosciuta “a pioggia” e si pone in relazione sinallagmatica con la performance della struttura e non con l'apporto e la posizione dei singoli dipendenti, per cui non può essere disconosciuta facendo leva sul mero dato formale dell'appartenenza o meno alla dotazione organica.
Cont 5. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dall' deve rammentarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass 11379/2020; nello stesso senso
Cass. 10219/2020; cfr. in termini, sebbene intervenga su altra problematica, Cass.
29961/2023).
Orbene, il primo atto interruttivo posto in essere dalla ricorrente è integrato dalla diffida Cont di pagamento notificata via PEC all' in data 18/12/2020.
Tenuto conto di tale circostanza, l'eccezione di prescrizione appare in parte fondata.
Invero, richiamandosi le considerazioni sopra esposte in ordine alla natura dell'azione esperita, i premi di produttività maturati dal 2010 al 2015 risultano ormai inesigibili , in
13 quanto sorti in epoca antecedente al quinquennio calcolato dall'avvenuta interruzione della stessa
Di conseguenza, la pretesa azionata dal ricorrente va dichiarata prescritta rispetto alle suddette annualità, mentre per il periodo 2016-2018 nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
6. Deve concludersi pertanto che parte ricorrente ha diritto al compenso incentivante per gli anni dal 2016 al 2018 (per mesi 5, essendo successivamente intervenuta la stabilizzazione) nei termini definiti per l'U.O. di appartenenza.
La misura di tale compenso dovrà essere determinata in relazione alle somme destinate dall'Azienda in sede di contrattazione decentrata alla produttività collettiva ed obiettivi di risultato, tenuto conto dei criteri stabiliti per la valutazione dei risultati raggiunti, ma includendo tra i soggetti aventi diritto anche i lavoratori a tempo determinato che abbiano partecipato. In tal modo verrà garantito il rispetto della misura dei fondi indicati in bilancio per la suddetta voce retributiva.
Sulle somme dovute per sorte capitale dovrà essere corrisposta la maggior somma tra rivalutazione ed interessi in virtù del combinato disposto di cui all'art. 22, co. 36 L. n.
724/1994 e art. 16, co. 6 L 412/1991.
Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459/2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo alle “ragioni di contenimento della spesa pubblica” (v. sul punto anche Cass. 16284/2005 e 17071/2002).
7. In ragione della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione, si ritiene equo compensare per 1/3 le spese di lite.
La frazione residua segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo. Tenuto conto della serialità del contenzioso e dell'esistenza di precedenti difformi, si ritiene equo applicare, tenuto conto dei parametri ex art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, i valori minimi dello scaglione da € 5201 ad € 26000 delle cause di lavoro.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accerta e dichiara l'illegittimità dell'esclusione della sig.ra , Parte_1 dal riconoscimento del diritto al compenso per produttività collettiva per gli anni dal 2016 al maggio 2018, nella misura riconosciuta per il citato periodo presso l'U.O. di appartenenza;
b) per l'effetto, condanna l' al pagamento Controparte_2 del citato compenso sub a) alla cui determinazione dovrà provvedere, oltre la maggior somma tra rivalutazione ed interessi dal sorgere dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22, co. 36 L. n. 724/1994 e art. 16, co. 6 L 412/1991;
14 c) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata con riferimento al periodo 01/1/2010-31/12/2015;
d) compensa per un terzo le spese di lite;
e) condanna l' alla refusione della frazione Controparte_2 residua in favore di parte ricorrente, frazione che liquida nella complessiva somma di € 1800, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA ai sensi di legge e C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Caltanissetta il 26/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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