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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4783/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, decisa con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 6 e 2 d.lgs. n° 150/11, 437, 429 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso in appello, dall'avvocato SILVIO SEPE (C.F.: ), presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Avella (Av) alla via G. Brodolini n. 1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639), presso i cui uffici elettivamente domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11
1 -appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 22 L. n° 689/81 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n° 157/2020, con la quale le era stato ingiunto, dall , il pagamento della sanzione Controparte_2
amministrativa di euro 4.967,40, riferita alla violazione di diverse disposizioni normative in materia di lavoro, per aver impiegato un lavoratore ( ) in nero per 2 giorni Persona_1
di lavoro, prestati in data 30.05.2014 ed in data 07.11.2014 (artt. 3 comma 3 D.L. 12/02 conv.to in L. 73/02 come modificato dalla L. 9/14, 4 bis comma 2 D.Lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 297/02 e dall'art. 5 lett. a) e b) della L. 183/10 e art. 39 comma 1 e 2 del D.L. 112/2008 conv.to in L. 133/08).
A fondamento dell'opposizione la società sosteneva di avere impiegato il lavoratore in due sole circostanze, per ragioni di necessità, a titolo di mera prestazione occasionale e di aver pagato, nei termini indicati in diffida, la somma di euro 550,00, pur non avendo poi dato seguito ad ottemperare a quanto prescritto nella diffida stessa.
Con sentenza n° 701/2021, pubblicata in data 28.04.2021, il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
17.09.2025, si è proceduto alla discussione dinanzi al collegio, all'esito della quale la causa
è stata decisa con la presente motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione osservando:
- che “Nel caso di specie, a seguito dell'accertamento operato in data 24.1.2016, gli agenti verbalizzanti hanno dato atto che fosse dipendente presso Persona_1 CP_3
già dal 14.2.2014; tuttavia, veniva riscontrato che egli non aveva alcun tipo di
[...]
organizzazione propria, ma che si limitava a seguire le direttive centrali esattamente come tutti gli altri dipendenti della società”;
- che la ricevuta di prestazione occasionale emessa dal non aveva alcun valore, Per_1
essendo stata redatta successivamente all'accesso degli ispettori;
2 - che la prova articolata dalla ricorrente non poteva essere ammessa in quanto generica e poco circostanziata, atteso che: “Vigilanza intendeva, infatti, provare da un lato CP_1
un fatto assolutamente pacifico e non contestato (il capo E nel quale si riferiva che il
all'epoca dei fatti era dipendente presso altra società, circostanza questa Per_1
pacificamente ammessa dall' ); dall'altro richiedeva la prova che il "era CP_2 Per_1
stato impiegato in due sole circostanze per ragioni di necessità a titolo di mera prestazione occasionale” senza peraltro specificare per quali motivi, con quali mezzi, seguendo quali direttive”.
Ciò posto, il primo ed il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, contenendo censure del tutto generiche alle motivazioni addotte dal primo giudice.
In particolare, con il primo motivo la società appellante ribadisce di essersi avvalsa delle prestazioni del in due sole circostanze, in situazioni di necessità, e sostiene che Per_1
nessun rilievo avrebbe la circostanza che egli risulti dipendente di un'altra società la cui amministratrice è sorella dell'amministratore di essa appellante;
mentre con il terzo motivo afferma che è stata errata la decisione del giudice di non ammettere la prova testimoniale, atteso che essa “avrebbe potuto fugare ogni dubbio su quanto dichiarato dalla ricorrente e dal ”. Per_1
Orbene, premesso innanzitutto che non è in discussione la circostanza che la prestazione lavorativa in nero si sia svolta in due sole giornate (infatti sono solo le date del 30.5.2014 e del 7.11.2014 quelle contestate nell'ordinanza opposta), per il resto l'appellante non porta argomentazioni concrete volte a confutare:
- la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che il non aveva alcun tipo di Per_1
organizzazione propria (contrariamente a quanto dovrebbe avere un lavoratore autonomo),
e che anzi egli risultava dipendente di altra società (la cui legale rappresentante è sorella del legale rappresentante della società appellante);
- la circostanza che la ricevuta di prestazione occasionale emessa dal risultasse Per_1
redatta, con tempistica assolutamente sospetta, in epoca successiva all'accesso degli ispettori.
Allo stesso modo, con il terzo motivo di appello, l'appellante si limita ad affermare in maniera del tutto generica ed apodittica che l'escussione dei testimoni avrebbe potuto fugare ogni
3 dubbio su quanto dichiarato da essa società e dal lavoratore, ma non si confronta in maniera specifica con le motivazioni (più sopra riportate) addotte dal primo giudice per non ammettere la prova.
…
In parte inammissibile per genericità ed in parte manifestamente infondato è, infine, il secondo motivo di appello.
Con esso, da un lato, l'appellante si duole dell'eccessività della sanzione irrogata, obliterando però del tutto la circostanza che la somma di euro 4.933,00 è la risultante della sommatoria di una pluralità di sanzioni e non procedendo, quindi, ad un'analisi delle singole sanzioni comminate e ad un loro raffronto con i limiti edittali previsti dal legislatore per ciascuna di esse.
Dall'altro lato lamenta, in maniera del tutto infondata, che dalla sanzione (complessiva) così irrogata non sarebbe stata sottratta la somma di euro 550,00 a suo tempo versata a seguito della diffida dell'ispettorato, laddove è sufficiente leggere l'ultima pagina dell'ordinanza ingiunzione impugnata per verificare che tale somma è stata invece sottratta, per euro
250,00 alla sanzione di euro 550,00 irrogata ex art. 19 comma 2 del d.lgs. n° 276/2003 e per euro 300,00 alla sanzione irrogata ex art. 39 comma 7 del d.l. n° 112/2008.
…
In conclusione il ricorso in appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellato della somma di di euro 1.300,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 600,00), attenendosi a valori compresi tra i
4 minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della sanzione irrogata ed opposta).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, letti gli artt. 6 e 2 D.lgs. n° 150/11, 437, 429, 430
c.p.c., così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 701/2021, Controparte_1
pubblicata in data 28.04.2021 dal Tribunale di Avellino;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.300,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
5
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4783/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, decisa con motivazione contestuale, ai sensi degli artt. 6 e 2 d.lgs. n° 150/11, 437, 429 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso in appello, dall'avvocato SILVIO SEPE (C.F.: ), presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Avella (Av) alla via G. Brodolini n. 1
- appellante-
e
- (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639), presso i cui uffici elettivamente domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11
1 -appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 22 L. n° 689/81 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n° 157/2020, con la quale le era stato ingiunto, dall , il pagamento della sanzione Controparte_2
amministrativa di euro 4.967,40, riferita alla violazione di diverse disposizioni normative in materia di lavoro, per aver impiegato un lavoratore ( ) in nero per 2 giorni Persona_1
di lavoro, prestati in data 30.05.2014 ed in data 07.11.2014 (artt. 3 comma 3 D.L. 12/02 conv.to in L. 73/02 come modificato dalla L. 9/14, 4 bis comma 2 D.Lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 297/02 e dall'art. 5 lett. a) e b) della L. 183/10 e art. 39 comma 1 e 2 del D.L. 112/2008 conv.to in L. 133/08).
A fondamento dell'opposizione la società sosteneva di avere impiegato il lavoratore in due sole circostanze, per ragioni di necessità, a titolo di mera prestazione occasionale e di aver pagato, nei termini indicati in diffida, la somma di euro 550,00, pur non avendo poi dato seguito ad ottemperare a quanto prescritto nella diffida stessa.
Con sentenza n° 701/2021, pubblicata in data 28.04.2021, il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
17.09.2025, si è proceduto alla discussione dinanzi al collegio, all'esito della quale la causa
è stata decisa con la presente motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione osservando:
- che “Nel caso di specie, a seguito dell'accertamento operato in data 24.1.2016, gli agenti verbalizzanti hanno dato atto che fosse dipendente presso Persona_1 CP_3
già dal 14.2.2014; tuttavia, veniva riscontrato che egli non aveva alcun tipo di
[...]
organizzazione propria, ma che si limitava a seguire le direttive centrali esattamente come tutti gli altri dipendenti della società”;
- che la ricevuta di prestazione occasionale emessa dal non aveva alcun valore, Per_1
essendo stata redatta successivamente all'accesso degli ispettori;
2 - che la prova articolata dalla ricorrente non poteva essere ammessa in quanto generica e poco circostanziata, atteso che: “Vigilanza intendeva, infatti, provare da un lato CP_1
un fatto assolutamente pacifico e non contestato (il capo E nel quale si riferiva che il
all'epoca dei fatti era dipendente presso altra società, circostanza questa Per_1
pacificamente ammessa dall' ); dall'altro richiedeva la prova che il "era CP_2 Per_1
stato impiegato in due sole circostanze per ragioni di necessità a titolo di mera prestazione occasionale” senza peraltro specificare per quali motivi, con quali mezzi, seguendo quali direttive”.
Ciò posto, il primo ed il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, contenendo censure del tutto generiche alle motivazioni addotte dal primo giudice.
In particolare, con il primo motivo la società appellante ribadisce di essersi avvalsa delle prestazioni del in due sole circostanze, in situazioni di necessità, e sostiene che Per_1
nessun rilievo avrebbe la circostanza che egli risulti dipendente di un'altra società la cui amministratrice è sorella dell'amministratore di essa appellante;
mentre con il terzo motivo afferma che è stata errata la decisione del giudice di non ammettere la prova testimoniale, atteso che essa “avrebbe potuto fugare ogni dubbio su quanto dichiarato dalla ricorrente e dal ”. Per_1
Orbene, premesso innanzitutto che non è in discussione la circostanza che la prestazione lavorativa in nero si sia svolta in due sole giornate (infatti sono solo le date del 30.5.2014 e del 7.11.2014 quelle contestate nell'ordinanza opposta), per il resto l'appellante non porta argomentazioni concrete volte a confutare:
- la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che il non aveva alcun tipo di Per_1
organizzazione propria (contrariamente a quanto dovrebbe avere un lavoratore autonomo),
e che anzi egli risultava dipendente di altra società (la cui legale rappresentante è sorella del legale rappresentante della società appellante);
- la circostanza che la ricevuta di prestazione occasionale emessa dal risultasse Per_1
redatta, con tempistica assolutamente sospetta, in epoca successiva all'accesso degli ispettori.
Allo stesso modo, con il terzo motivo di appello, l'appellante si limita ad affermare in maniera del tutto generica ed apodittica che l'escussione dei testimoni avrebbe potuto fugare ogni
3 dubbio su quanto dichiarato da essa società e dal lavoratore, ma non si confronta in maniera specifica con le motivazioni (più sopra riportate) addotte dal primo giudice per non ammettere la prova.
…
In parte inammissibile per genericità ed in parte manifestamente infondato è, infine, il secondo motivo di appello.
Con esso, da un lato, l'appellante si duole dell'eccessività della sanzione irrogata, obliterando però del tutto la circostanza che la somma di euro 4.933,00 è la risultante della sommatoria di una pluralità di sanzioni e non procedendo, quindi, ad un'analisi delle singole sanzioni comminate e ad un loro raffronto con i limiti edittali previsti dal legislatore per ciascuna di esse.
Dall'altro lato lamenta, in maniera del tutto infondata, che dalla sanzione (complessiva) così irrogata non sarebbe stata sottratta la somma di euro 550,00 a suo tempo versata a seguito della diffida dell'ispettorato, laddove è sufficiente leggere l'ultima pagina dell'ordinanza ingiunzione impugnata per verificare che tale somma è stata invece sottratta, per euro
250,00 alla sanzione di euro 550,00 irrogata ex art. 19 comma 2 del d.lgs. n° 276/2003 e per euro 300,00 alla sanzione irrogata ex art. 39 comma 7 del d.l. n° 112/2008.
…
In conclusione il ricorso in appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore dell'appellato della somma di di euro 1.300,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro 350,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 600,00), attenendosi a valori compresi tra i
4 minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della sanzione irrogata ed opposta).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, letti gli artt. 6 e 2 D.lgs. n° 150/11, 437, 429, 430
c.p.c., così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 701/2021, Controparte_1
pubblicata in data 28.04.2021 dal Tribunale di Avellino;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.300,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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