TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/10/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 376/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale, decisa all'udienza del 16.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce dell'atto Parte_1 di citazione, dall'abogado Gaetano de Santis, che agisce d'intesa con l'avv.
AN Di IE, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Fondi
(LT) alla piazza Porta Vescovo n. 4.
ATTRICE
E in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera di G.M.
99/2020, dall'avv. Patrizia Ferraro, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in Fondi alla piazza Municipio n. 1
CONVENUTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 in virtù di procura generale per notaio rep. n. Controparte_3 186905 racc. n. 30367 del 18.12.2014, dall'avv. Dino Lucchetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, Via Duca del Mare nr. 24
RZ CH
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il affinché, accertata l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del nella causazione del sinistro, venisse condannato al CP_1 risarcimento del danno nella misura di euro 13.520,38 ovvero nella somma maggiore o minore di ritenuta giustizia oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine deduceva che il giorno 15.04.2016 alle ore 12.50 mentre percorreva a piedi via Madonna delle Grazie, con direzione di marcia Fondi centro, in prossimità del marciapiede lato desto, cadeva a causa di una buca priva del mattonato e sconnessa, procurandosi lesioni personali, dalle quali erano residuati dei postumi di carattere permanente.
Si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1 preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa Nel merito deduceva la condotta colposa del Controparte_2 danneggiato idonea a interrompere il nesso causale ovvero a ridurre l'entità del risarcimento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo altresì l'esistenza di CP_2 franchigia a carico del comune.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 16.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su un bene in
- 2 - gestione al convenuto, va ricondotta, sulla scorta della prospettazione attorea che ha invocato la posizione di custode dell'ente, all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
I più recenti arresti giurisprudenziali inscrivono la responsabilità in esame non più tra le fattispecie governate dal principio della colpa ma nel novero delle figure di responsabilità oggettiva, ritenendola basata unicamente sulla relazione di custodia che intercorre tra il soggetto e la cosa, non assumendo alcun rilievo la violazione da parte del custode dei doveri di vigilanza e controllo sulla cosa, in quanto comportamento del tutto estraneo alla struttura normativa dell'art. 2051 c.c. da cui si evince che il danno è cagionato non da un comportamento omissivo del custode ma dalla cosa (Cfr. Cass. Sez.
III 20.5.1998 n. 5031 , Cass. Sez. III 12.5.1999 n. 4689 , Cass. Sez. III
17.01.2001 n. 584 e Cass. civile Sez. III n. 10641 del 2.7.2002 e Cass. n. 472 del 15.01.2003).
I danni sussumibili nella figura di responsabilità in esame devono, pertanto, essere collegati al dinamismo connaturale alla cosa medesima o all'insorgenza, in questa di processi dannosi, ancorché provocati da elementi esterni, con l'unica salvezza, al fine di escludere la responsabilità del custode, rappresentata dal caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno, fattore che ben può identificarsi anche con il comportamento del terzo e con il fatto colposo del danneggiato;
in altri termini, si sostiene che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale e non a quello soggettivo della colpa. Corollario di siffatto inquadramento, sul piano probatorio, è che mentre spetta al danneggiato provare il danno e il nesso eziologico tra danno e res (e si badi non anche l'insidiosità della cosa perché elemento non richiesto dalla norma in oggetto), spetta invece al custode provare il caso fortuito, vale a dire il rilievo determinante nella produzione del danno di un fattore causale esterno, autonomo o concorrente con la res in custodia, di natura eccezionale e straordinaria (e quindi imprevedibile), in assenza del quale non si sarebbe
- 3 - verificato quel dinamismo della cosa generatore dell'evento dannoso. In ordine a tale ultimo aspetto, giova evidenziare che il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità di colui che sia obbligato alla manutenzione del bene, integrando gli estremi del caso fortuito.
Invero, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo;
e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Pertanto, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso.
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass. Sez. III, sent. n. 11152 del 2023). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto
- 4 - l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. Sez. III, sent. n. 26142 del 2023).
In particolare la colpa del danneggiato, la cui prova grava sul custode, può, in astratto, liberare dalla responsabilità il custode, ma si deve tradurre in un comportamento tale da spezzare il nesso causale tra la cosa e il danno mediante una condotta imprevedibile ed anormale (Corte di cassazione ordinanza n. 39965/2021), mentre grava a carico del soggetto danneggiato l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (Cass. Sez. III ordinanza n. 18518/2024).
La circostanza che si tratti della rete stradale contenute nella perimetrazione del centro abitato, in particolare, è sintomatica della sussistenza di una possibilità effettiva di sorveglianza e, pertanto, comporta la sicura applicazione dell'art. 2051 c.c. nei confronti del CP_1
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Dall'esame delle risultanze istruttorie è confermato la responsabilità del convenuto Controparte_1
La teste presente al momento dell'accaduto riferiva Testimone_1 in ordine all'accaduto: “Noi eravamo tutti e tre affiancati e c'era una discesa
e mancavano mattoncini nel marciapiede ma non si vedevano, mia MA è caduta e dopo ci siamo accorti che dove aveva messo il piede c'era un piccolo buco dove mancavano dei mattoncini (…) mia MA è caduta e si è fatta male al braccio sinistro ed alle ginocchia. È vero, mancavano alcuni mattoni (…) la buca non era segnalata e non era transennata. Nel punto in cui mia MA è caduta il marciapiede è come risulta nelle foto che ho riconosciuto (…) mia MA abita a Latina ed era venuta a trovarmi a Fondi dopo molti mesi, erano
- 5 - 4/5 mesi che non veniva. Mia MA in precedenza non aveva percorso quella strada a piedi.”
Il teste della cui attendibilità non sussistono ragioni Testimone_2 per dubitare, atteso che ha reso dichiarazioni precise e dettagliate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente essendo anch'egli in prossimità dello stesso marciapiede, ha riferito “io ero insieme alla mia compagna ed alla MA e percorrevamo via Madonne delle Grazie. Eravamo affiancati e mia RA aveva scarpe senza tacco. Mentre camminavamo abbiamo visto mia RA cadere a terra;
prima di un passo carrabile la strada era in discesa e mancavano alcuni mattoni al marciapiede;
noi lo abbiamo visto dopo che è caduta. Lei è rimasta incastrata con il piede dentro a questa buca dove mancavano i mattoncini. Riconosco nelle foto che mi si mostrano, in atti di parte attrice, lo stato dei luoghi, noi camminavano da dove si vede la macchina verso la buca che si trova dove il marciapiede scende perché c'è un passo carrabile;
…mia RA è caduta in avanti e ha sbattuto il braccio mi pare sinistro e le ginocchia”.
Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni del teste Tes_3
, il quale, riferiva in merito allo stato dei luoghi del sinistro alla data
[...] del sopralluogo dallo stesso effettuato nel dicembre 2016, alcuni mesi dopo il sinistro: “La situazione del posto era quella che risulta dalle foto che ho scattato io e sono allegate alla relazione. (…) Preciso che la prima fila mancante di mattoncini inizia sulla parte in piano del marciapiede.”
In particolare, pur se dal tenore delle dichiarazioni assunte dal teste si ricava che la correlazione eziologica del sinistro con la presenza del dissesto riferito sia stata sostenuta sulla scorta di un ragionamento deduttivo operato ex post, nella specie tale inferenza logica è stata giustificata, nel racconto, da particolari obiettivi idonei a conferirle piena affidabilità nonché dall'effettiva presenza dei testi sul posto.
Nella stessa direzione depongono i rilievi fotografici allegati nell'atto di citazione relativi alla buca presente nel marciapiede oggetto del sinistro,
- 6 - riconosciuti dai testi come ritraenti il luogo del sinistro (cfr. foto parte attrice)
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro sopra descritta, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la anomalia della superficie del marciapiede, nella quale incorreva l'attrice mentre camminava.
Il convenuto, quale proprietario/custode del tratto di marciapiedi in oggetto, non ha, invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del “caso fortuito”.
Non è, infatti, risultato provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo perché l'attrice non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_1
In ordine alla quantificazione di questi ultimi, a seguito del sinistro, devono accogliersi le risultanze della ctu medico-legale espletata.
Il ctu, dottor nelle risultanze dell'elaborato peritale ha Persona_1 accertato che l'attore riportava in data 15.04.2016 “contusione gomito sx con frattura composta del capitello radiale omolaterale.”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati esiti di totale inabilità per giorni 30, parzialmente inabilità
(valutabile al 50%) per altri giorni 10; residuano postumi a carattere permanente valutabili nella misura del 2%
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo
- 7 - cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n.
7513).
Nel caso di specie, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 56), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della
- 8 - inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 2.147,00 per danno biologico permanente nella misura del 2%
€ 3.450,00 per invalidità temporanea totale di gg. 30;
€ 575,00 per invalidità temporanea al 50% di gg 10;
€ 339,00 per spese mediche documentate come da ctu.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (15.04.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 5.328,15 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI per complessivi euro 7.209,97.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto
[...] deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 della residua somma di € 7.209,97 per i danni non patrimoniali.
In accoglimento della domanda di garanzia, la compagnia di assicurazione va, poi, condannata a manlevare il convenuto dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dal pagamento, in favore dell'attrice,
- 9 - della predetta somma, in ragione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e non contestato e della accertata copertura assicurativa del sinistro dedotto, con il riconoscimento della franchigia di euro 1.000,00 per il danno biologico ed euro 2.500,00 per le altre voci di danno liquidate (cfr. polizza in atti art.
2.3 lett. b e lett. a.)
Le spese di lite (comprese quelle di CTU) liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore da euro
5.201,00 a euro 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra il CP_1
e le essendo stata riconosciuta l'operatività della
[...] Controparte_2 polizza per la sola parte eccedente la franchigia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del Controparte_1 sinistro, condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 di della residua somma di € 7.209,97 per danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
b) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attrice, che liquidano in complessivi euro 2.804,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per spese, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) pone definitivamente a carico del le spese di CTU;
Controparte_1
- 10 - d) in accoglimento della domanda di manleva, condanna Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t. a tenere indenne il convenuto CP_1 delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna al
[...] pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui ai precedenti capi a),
b) e c), al netto della franchigia di euro 1.000,00 per danno biologico ed euro 2.500,00 per le altre voci di danno liquidate;
e) compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto Controparte_1 ed il terzo chiamato Controparte_2
Così deciso in Latina il 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 11 -