Articolo 9 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 8Articolo 10
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30 luglio 2016
Art. 9. Trattamento delle salme e cimiteri 1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016