Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14512/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/11/2024, alle ore 1200, nella 6 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Angela Arena, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. l'Avv. Teresa Piacente, per l'attrice la quale conclude riportandosi ai propri atti e conclusioni chiedendone l'accoglimento
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa.
La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ultimo comma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14512/2022 r.g.a.c.
TRA
1
poli alla Via del Maratoneta n. 6, presso lo studio degli Avv. Teresa Piacente
(C.F. e Avv. Luigi Piacente (C.F. C.F._2 [...]
) dai quali è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamen- C.F._3
te, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
c.f.: , in persona del Sindaco p.t., dom.to Controparte_1 P.IVA_1
per la carica in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, CP_1
che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio (c.f.
), giusta procura generale alle liti C.F._4
CONVENUTO
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ART.2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio il al fine di ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultimo al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
L'attrice deduceva che, in data 5.10.2018, alle ore 18.30 circa, mentre percorre-
va, a piedi, in la Via Montagna Spaccata, giunta nei pressi del civico 30, CP_1
inciampava, per effetto di un dissesto del marciapiedi, non visibile, giacché rico-
perto di rifiuti e di foglie e, non segnalato;
che si rese necessario l'intervento del
118 ed il suo accompagnamento presso il PS dell'Ospedale dei Colli - Centro
Traumatologico C.T.O. Napoli (cfr. referto di PS- all.2 produzione attorea); che dal sinistro la stessa subiva lesioni personali gravissime.
2
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, ecce- Controparte_1
piva la nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda e, nel merito poi, ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata.
Nel corso del giudizio: sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co, c.p.c.
per il deposito delle memorie istruttorie;
sono state espletate due prove testimo-
niali e veniva eseguito esame medico-legale sulla persona di Parte_2
.
[...]
In via preliminare, va disattesa, l'eccezione di nullità della domanda attrice, ec-
cepita dal convenuto , ai sensi del disposto di cui all'art. 163 e 164 CP_2
c.p.c., atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale consentono di individuarne il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa delle parti costituite può essere concretamente ipotizzata (sul rilievo d'ufficio dei vizi riguardanti la editio actionis, vedi Cass., 23 agosto 2011, n.
17495).
In base alla prospettazione attorea, relativo ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, rietrerebbe nella ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la re-
sponsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle co-
se ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. sent. Cass n.16422/2011).
In punto di diritto, occorre preliminarmente ribadire i capisaldi della disciplina prevista per la responsabilità extracontrattuale invocabile per i danni cagionati da cose in custodia, riconducibile nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
La norma de qua prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo,
hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in
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modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. sent. Cass
n.16422/2011).
Stando a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche agli enti pub-
blici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabi-
le l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensio-
ne (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210;
Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763). Da ciò ne deriva che l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta ac-
certato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada
(Cass. 24529/09 cit.).
Quanto al carattere della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
prevista dall'art. 2051 cod. civ., la stessa ha carattere oggettivo, essendo suffi-
ciente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verifi-
carsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabili-
tà, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad inter-
rompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamen-
to (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situa-
zione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il dan-
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no” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod.
civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rap-
porto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stes-
sa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di perico-
lo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in cu-
stodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla co-
sa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione
"iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del ca-
so fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso cau-
sale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (sent
Cass n. . 8005/2010). In definitiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità
prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti, ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisi-
co su di essa da parte del custode di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Invero, nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore deve offrire, affinché la domanda possa trovare accoglimento, sia la prova del fatto storico dedotto che del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose il cui risarcimento richiede: “La responsabi-
lità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presup-
pone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eli-
minare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso
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causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazio-
ne positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia,
avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta ec-
cezionalità" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 858 del 2008). Pertanto, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., compete all'attore/danneggiato la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto poiché solo in tal modo sarà poi possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente danno-
so sorto dalla cosa. Inoltre, stante quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28811 del 2008, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del com-
portamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configu-
rabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità pre-
scinde, altresì, anche dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sus-
siste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura,
sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso for-
tuito. Quest'ultimo deve sostanziarsi in un autonomo impulso causale, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più
riconducibile alla cosa;
va, poi, inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Il comportamento del danneggiato può, quindi, porsi sia come fattore concorrente ex art. 1227 comma 1 c.c., sia come fattore escludente del nesso di causalità tra cosa e danno e conseguente-
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mente della responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 999/2014). Pertanto, la sua colpa esclusiva o concorrente può desumersi anche dall'agevole evitabilità del pericolo (cfr. Cass. n. 17625/2016). Il comportamento del danneggiato si pone come fortuito quando un suo atteggiamento cauto e prudente avrebbe potuto evi-
tare il danno e, dunque, quando abbia fatto un uso imprudente, imprevedibile o comunque anomalo della cosa (cfr. Cass. n.12895/2016).
Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia asseverato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode;
presunzione che quest'ultimo potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno ca-
gionato derivi da caso fortuito.
Pertanto, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto de-
gli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità carat-
terizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo quindi al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito -
c.d. responsabilità aggravata – (cfr. Cass., 5/5/2020 n. 8466; Cass., 27/6/2016, n.
13222; Cass., 9/6/2016, n.11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Applicando questi principi al caso concreto, deve escludersi che nella fattispecie in esame la parte attrice abbia adeguatamente assolto all'onere di provare il nesso tra la res pericolosa ed il danno dalla stessa patito e, dunque, la domanda attorea va rigettata per i motivi che seguono.
Infatti, va in primo luogo rilevato che nell'atto introduttivo parte attrice si limita-
va a dedurre che, al momento del sinistro, mentre camminava sulla Via Monta-
gna spaccata “giunta nei pressi del civico 30, inciampava, per effetto di un disse-
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sto del marciapiedi, non visibile, giacché ricoperto di rifiuti e di foglie”.
La lacuna deduttiva dell'atto di citazione non appare essere stata colmata nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c, funzionale alla precisazione della domanda,
con la quale parte attrice, articolate le domande istruttorie, si limitava ad allegare una rappresentazione fotografica del luogo del sinistro.
Dall'osservazione dei rilievi fotografici in atti, il “dissesto” cui l'attrice ha inteso addebitare la sua rovinosa caduta al suolo sembrerebbe essere riferito ad una di-
scontinuità del piano di calpestio, di dimensioni piuttosto estese, in prossimità di un albero ivi presente.
Sebbene i luoghi ritratti nelle foto allegate alla produzione attorea siano stati ri-
conosciuti dai testi escussi quali conformi al teatro degli eventi, la dinamica, così
come descritta in citazione, non appare pienamente confermata da quanto riferito dai testimoni.
Invero, stando alle dichiarazioni del teste “il dissesto era dovuto Tes_1
alle radici degli alberi” e la mancata visibilità dello stesso è da attribuire, al fatto che “la buca era coperta da radice” e non “all'accumulo di fogliame e carte”,
come prospettato dalla difesa attorea nell'atto introduttivo.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni del appaiono essere inattendibili. Di- Tes_1
fatti, nonostante il teste si sia dichiarato indifferente alla causa, lo stesso,
nell'affermare la sua presenza sul luogo del sinistro, così dichiarava: “La mia
macchina era parcheggiata vicino alla casa della che risiede lì. Ero Pt_1
presente al momento dell'accaduto ed infatti ho visto la rovinare a ter- Pt_1
ra. Mi trovavo ad una distanza di circa di 10 metri”.
Invero, ferma l'inverosimile possibilità che da una tale distanza egli abbia potuto nitidamente osservare la caduta al suolo della deve concludersi che il Pt_1
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già conoscesse la danneggiata essendo lo stesso in grado di individuarne la Tes_1
residenza.
Del pari può dirsi con riguardo alle dichiarazioni rese dall'altra teste escussa,
, figlia della in ragione del particolare legame che Testimone_2 Pt_1
la avvince all'attrice ed in quanto, nonostante abbia affermato di non aver assisti-
to alla caduta e di aver “sentito solo le urla”, finiva per descrivere dettagliata-
mente la dinamica, così dichiarando “ho accostato la macchina per farla scen-
dere, dalla parte che è scesa, è salita poi sul marciapiede, ma non è stato facile
salire e si è messa dietro all'albero ed è caduta …dopo aver fermato la macchi-
na mia mamma è scesa e, non potendo salire sul marciapiede di fronte a lei, ha
dovuto sorpassare la zona dissestata e nel farlo è inciampata cadendo a terra
nella zona retrostante l'albero”.
Ad ogni modo, pur volendo superare il mancato assolvimento dell'onere probato-
rio, giungendo dunque ad addebitare la caduta al suolo della al dissesto Pt_1
del manto di calpestio, lo stesso, così come raffigurato dai rilievi fotografici de-
positati, appare comunque inidoneo ad elevare la strada, da res inerte ed inanima-
ta, a fonte di pericolo.
Invero, dalle foto prodotte da parte attrice, le irregolarità del marciapiedi appaio-
no essere di dimensioni tali da non poter in alcun modo sfuggire all'attenzione di un passante, né da poter essere interamente ricoperte da “foglie e carte”, come dedotto da parte attrice.
Infatti, un dissesto di siffatta entità avrebbe dovuto, da solo, richiamare la dan-
neggiata all'utilizzo di una maggiore attenzione lungo il percorso e, dunque,
l'irregolarità del manto di calpestio, è da ritenersi del tutto visibile e prevedibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza dei passanti e ancor di più nel caso di spe-
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cie, stante la familiarità della danneggiata con i luoghi di causa, posto che la stes-
sa, stando alle dichiarazioni del risiede in prossimità del teatro degli even- Tes_1
ti.
Tale circostanza trova conferma altresì nel verbale di PS (pag.
1 -all.n.2 produ-
zione attorea) ove è possibile leggere che la stessa riferiva di “essere Pt_1
caduta sul marciapiedi davanti casa, a causa del dissesto stradale”.
Invero, che la conoscesse i luoghi di verificazione dell'evento è un Pt_1
elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra preven-
zione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia, tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimen-
to del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità per costante giurisprudenza (cfr. Cass. terza sezione civi-
le, ordinanza n. 8777/2019).
Difatti, dalla conoscenza dei luoghi che ha, inevitabilmente, la sarebbe Pt_1
dovuta derivare una sua più puntuale attenzione nel percorrere la strada che con-
duce alla sua abitazione, in quanto si presume che la stessa abbia piena contezza dello stato di manutenzione del manto stradale o della presenza di radici emer-
genti dalla superficie dello stesso.
Pertanto, pur volendo qualificare l'irregolarità del manto stradale quale “insidia”,
la responsabilità del sinistro sarebbe stata comunque ascrivibile al caso fortuito,
sub specie di condotta negligente della danneggiata, la quale avrebbe potuto evi-
tare il pericolo con un comportamento maggiormente prudente e diligente.
Orbene, appare evidente come, nonostante l'articolata istruttoria, l'attrice non abbia fornito gli elementi necessari ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la res pericolosa e l'evento di danno e, pertanto, la domanda attorea va riget-
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tata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co-
me da dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di par-
te attrice le spese per l'espletamento della CTU già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del liquidate in €3.809 (tremilaottocentonove/00) per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di , le spese per Parte_1
l'espletamento della CTU già liquidate in corso di causa.
E' verbale, ore 1339 .
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
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