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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/12/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12570/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12570/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Orefice, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE Con OGGETTO: Fondo Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2023 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società – dichiarata fallita Controparte_3 con sentenza n. 24/2014 emessa dal Tribunale di Avellino il 24.04.2014 – dal 20.11.2007 al
15.05.2010 ha dedotto che, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla gli era stato versato a titolo di trattamento di fine rapporto, vantando un credito nei confronti della società fallita di € 6.349,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di aver presentato istanza di ammissione al passivo che veniva accolta per l'importo di € 6.349,55; di aver presentato istanza al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, reclamando il pagamento di tutte le somme per le quali era stato ammesso al passivo;
che, tuttavia, con provvedimento 30/05/2023, recapitato in data
28/08/2023, l' aveva rigettato la domanda con la seguente motivazione “tfr prescritto (trascorsi CP_1 oltre 5 anni da cessazione rapporto e istanza di ammissione tardiva). inoltre, tfr di competenza fondo tesoreria”; di aver proposto ricorso al Comitato provinciale , che rimaneva senza esito. CP_1
Tanto premesso ha chiesto “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione di €
6.349,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di TFR e, per l'effetto, condannare , quale gestore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 298/1982, al pagamento in CP_1 suo favore della suddetta somma, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) In subordine, condannare , quale gestore del Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, cc. 755 ss., l. CP_1
296/2006, al pagamento, in favore del ricorrente, della suddetta somma, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e, ove non risultino sufficienti gli accantonamenti operati dal datore di lavoro, porre la parte residua a carico dello stesso , n.q. di gestore del Fondo di garanzia CP_1 di cui all'art. 2, l. 298/1982; 3) In ogni caso, condannare la parte resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese (anche generali), diritti e onorario di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto e, in ogni caso, la maturata decadenza e, per l'effetto, rigettare il ricorso con ogni conseguenza di legge. Nel merito ha chiesto rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare il ricorso è proponibile, avendo il ricorrente presentato domande amministrative CP_ all' per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia in data 20.12.2021, 15.12.2022 e da ultimo il 29.03.2023. Inoltre, il ricorso è procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti CP_1 del Fondo di garanzia (Cass. 27917/2005; 3939/2004; 4183/2006).
Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, infatti, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro insolvente, deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale CP_ contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare la domanda all'
Ne consegue che, prima della ammissione al passivo, non può decorrere la prescrizione nei confronti del Fondo di garanzia, perché nessuna domanda di pagamento può essere proposta all' prima CP_1 che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito per TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono, quindi, da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.
Ed allora nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente all'ammissione al passivo o al pignoramento, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò premesso, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale in considerazione della data di ammissione definitiva al passivo del 2.10.2018 (cfr. decreto del 2.10.2018 all.3) e della CP_ presentazione della domanda amministrativa all' (del 20.12.2021, 15.12.2022 e da ultimo del
29.03.2023).
Del pari va rigettata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, del D.P.R. n.
639/1970 che prevede un termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989, nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia.
In particolare, il termine decorre: - dalla data di comunicazione dell'esito del ricorso amministrativo, se questo è stato presentato nei termini;
- dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso amministrativo, se il Comitato non si è pronunciato e il ricorso stesso è stato presentato nei termini;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui l' non abbia adottato alcun provvedimento o abbia adottato un provvedimento tardivo o nel CP_1 caso in cui l'assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione. Il termine di 300 giorni dalla data della domanda corrisponde, invero, alla durata massima del procedimento amministrativo.
Nella specie considerando che la domanda amministrativa è stata presentata per la prima volta il
20.12.2021 non risulta decorso il termine di un anno e 300 giorni rispetto al deposito del ricorso giudiziario avvenuto il 16.10.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un apposito "Fondo di CP_1
Garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento. In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza
- nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione.
A norma del settimo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il Fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
Il lavoratore che chiede al Fondo il pagamento del Tfr, in caso di soggezione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, pertanto, è tenuto a provare esclusivamente l'ammissione del proprio credito allo stato passivo e l'esecutorietà dello stato passivo medesimo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di essere stato ammesso al passivo a seguito di provvedimento del G.D. del 2.10.2018 per un credito a titolo di Tfr pari ad € 6.349,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge (cfr. doc. 3 all. ric.). CP_ Sulla base di tale documentazione l' era tenuta ad effettuare il pagamento, nella misura ammessa al passivo (si vedano, da ultimo, Cass., 24730/2015 e Cass., 24231/2014).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato CP_1 nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti
e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla CP_1 domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il CP_1 pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra CP_1 legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)” (Cass., 9231/2010).
Inoltre, si fa rilevare che nel caso di specie la causale del diniego opposto dall' alla domanda CP_1 del ricorrente risiede anche nel fatto che il TFR in suo favore cederebbe a carico del Fondo di
Tesoreria e l' ha provato la sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'adesione CP_1 della parte datoriale al Fondo di Tesoreria, dimostrando peraltro che l'azienda Controparte_3 aveva versato solo 157,70 euro di TFR relativamente ai primi mesi del rapporto, ossia novembre e dicembre 2007.
Orbene, osserva il Giudice che, anche tale rilievo appare infondato.
Questo giudice si riporta, invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 cpc e art. 118 disp. att. al cod. proc. civ., ai numerosi precedenti conformi della giurisprudenza di merito richiamando, tra le altre, la recente sentenza n.837/2024, con la quale la Corte d'Appello di Catania si è pronunziata su questioni analoghe a quelle oggetto della presente controversia e da cui non v'è motivo di discostarsi:
“La Suprema Corte ha in più pronunce ricostruito l'istituto del Fondo di Tesoreria, sebbene al fine di risolvere le questioni in punto di legittimazione ad agire. Ricostruita la normativa primaria e secondaria negli stessi termini di cui alla sentenza oggetto del presente appello, il giudice di legittimità così argomenta: “Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del
Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del
Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. 5.3.1.
Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n.
10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la società onerata dei versamenti delle quote al Fondo di Tesoreria era stata poi dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere
(rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso.
5.3.2. Trattasi di argomentazioni che questo Collegio integralmente condivide perché assolutamente coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di Tesoreria limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del Fondo suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione” (Cass. civ. sez. lav. n. 12009/2018). L'impianto dell'istituto è completamente diverso da quello del Fondo di garanzia, per il quale opera il principio di automaticità delle prestazioni a prescindere dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro
(Cass. civ. n. 415579/2017). Ugualmente diversa è la finalità: il tfr non muta la sua natura in caso di operatività del Fondo di Tesoreria, il quale è tenuto alla corresponsione solo se i versamenti sono stati effettuati da parte del datore di lavoro e nei limiti in cui lo sono stati;
di contro il Fondo di garanzia eroga delle prestazioni previdenziali, soggette al principio di automaticità e alla tempistica dettata per tali prestazioni, ed ha la finalità, nel caso di datore di lavoro inadempiente, di socializzare il rischio da inadempimento o da insolvenza, ponendo a carico dell'istituto i rischi connessi alla procedura di recupero. In altri termini il Fondo di tesoreria non interviene in caso di datore di lavoro inadempiente (essendo tenuto ad erogare il tfr solo nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati fatti), mentre il Fondo di garanzia ha come presupposto proprio l'inadempimento e lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Trattandosi di istituti completamente diversi e con diverse finalità, in assenza di una previsione espressa non può affermarsene l'incompatibilità, assunto su cui si fonda la difesa dell'istituto. Peraltro, … lo stesso messaggio n. 2057/2012, per il caso in cui il datore di lavoro abbia conguagliato le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo, esclude che, divenuto esecutivo lo stato passivo, vi siano le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria, residuando per il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti, la possibilità di presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L.
297/82. Lo stesso istituto, dunque, ammette che in ipotesi in cui opererebbe il Fondo di tesoreria il lavoratore, in presenza di particolari fattispecie, può presentare istanza al Fondo di garanzia, ciò che ovviamente è in contrasto con la tesi dell'incompatibilità dei due istituti sostenuta nel presente giudizio”. Deve quindi concludersi che laddove il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione di versare i contributi al Fondo di Tesoreria e l'obbligazione del versamento del TFR rimanga a suo carico, nel caso di sua insolvenza, manifestatasi nel caso in esame, subentra l'operatività del Fondo di garanzia, senza che a ciò possa ostare la previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 comma 764 della legge 296/2006, pena la sottrazione dei lavoratori al principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non ricevendo essi nel caso di datore di lavoro inadempiente e insolvente il TFR né dal Fondo di Tesoreria né da quello di Garanzia.
D'altro canto la Corte di Cassazione (n. 15589/2017) ha affermato che “In tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro,
o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue
l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità”
Ciò posto, il ricorrente è creditore a titolo di Tfr della somma di € 6.349,55, così come riportato nello stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate. Il Fondo, infatti, si sostituisce al datore di lavoro e non al fallimento, anche quando il primo sia sottoposto a procedura concorsuale, di guisa che è tenuto a corrispondere l'intero debito gravante sul datore di lavoro nell'ammontare comprendente la sorta capitale e gli accessori (cfr. sul punto tra le altre Cass.,
16612/2004; Cass., 12173/2004; Cass., 7601/2003; Cass., 14220/2002).
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall' di Garanzia la somma di € 6.349,55 a CP_4 titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la predetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza al saldo;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi Aversa, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12570/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Orefice, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE Con OGGETTO: Fondo Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2023 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale lavoratore subordinato alle dipendenze della società – dichiarata fallita Controparte_3 con sentenza n. 24/2014 emessa dal Tribunale di Avellino il 24.04.2014 – dal 20.11.2007 al
15.05.2010 ha dedotto che, alla cessazione del rapporto di lavoro, nulla gli era stato versato a titolo di trattamento di fine rapporto, vantando un credito nei confronti della società fallita di € 6.349,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di aver presentato istanza di ammissione al passivo che veniva accolta per l'importo di € 6.349,55; di aver presentato istanza al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, reclamando il pagamento di tutte le somme per le quali era stato ammesso al passivo;
che, tuttavia, con provvedimento 30/05/2023, recapitato in data
28/08/2023, l' aveva rigettato la domanda con la seguente motivazione “tfr prescritto (trascorsi CP_1 oltre 5 anni da cessazione rapporto e istanza di ammissione tardiva). inoltre, tfr di competenza fondo tesoreria”; di aver proposto ricorso al Comitato provinciale , che rimaneva senza esito. CP_1
Tanto premesso ha chiesto “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione di €
6.349,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di TFR e, per l'effetto, condannare , quale gestore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 298/1982, al pagamento in CP_1 suo favore della suddetta somma, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) In subordine, condannare , quale gestore del Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, cc. 755 ss., l. CP_1
296/2006, al pagamento, in favore del ricorrente, della suddetta somma, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e, ove non risultino sufficienti gli accantonamenti operati dal datore di lavoro, porre la parte residua a carico dello stesso , n.q. di gestore del Fondo di garanzia CP_1 di cui all'art. 2, l. 298/1982; 3) In ogni caso, condannare la parte resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese (anche generali), diritti e onorario di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto e, in ogni caso, la maturata decadenza e, per l'effetto, rigettare il ricorso con ogni conseguenza di legge. Nel merito ha chiesto rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare il ricorso è proponibile, avendo il ricorrente presentato domande amministrative CP_ all' per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia in data 20.12.2021, 15.12.2022 e da ultimo il 29.03.2023. Inoltre, il ricorso è procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti CP_1 del Fondo di garanzia (Cass. 27917/2005; 3939/2004; 4183/2006).
Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, infatti, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro insolvente, deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale CP_ contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare la domanda all'
Ne consegue che, prima della ammissione al passivo, non può decorrere la prescrizione nei confronti del Fondo di garanzia, perché nessuna domanda di pagamento può essere proposta all' prima CP_1 che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito per TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono, quindi, da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.
Ed allora nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente all'ammissione al passivo o al pignoramento, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò premesso, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale in considerazione della data di ammissione definitiva al passivo del 2.10.2018 (cfr. decreto del 2.10.2018 all.3) e della CP_ presentazione della domanda amministrativa all' (del 20.12.2021, 15.12.2022 e da ultimo del
29.03.2023).
Del pari va rigettata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, del D.P.R. n.
639/1970 che prevede un termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989, nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia.
In particolare, il termine decorre: - dalla data di comunicazione dell'esito del ricorso amministrativo, se questo è stato presentato nei termini;
- dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso amministrativo, se il Comitato non si è pronunciato e il ricorso stesso è stato presentato nei termini;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui l' non abbia adottato alcun provvedimento o abbia adottato un provvedimento tardivo o nel CP_1 caso in cui l'assicurato non abbia presentato ricorso avverso il provvedimento di reiezione. Il termine di 300 giorni dalla data della domanda corrisponde, invero, alla durata massima del procedimento amministrativo.
Nella specie considerando che la domanda amministrativa è stata presentata per la prima volta il
20.12.2021 non risulta decorso il termine di un anno e 300 giorni rispetto al deposito del ricorso giudiziario avvenuto il 16.10.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un apposito "Fondo di CP_1
Garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento. In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza
- nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione.
A norma del settimo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il Fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
Il lavoratore che chiede al Fondo il pagamento del Tfr, in caso di soggezione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, pertanto, è tenuto a provare esclusivamente l'ammissione del proprio credito allo stato passivo e l'esecutorietà dello stato passivo medesimo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di essere stato ammesso al passivo a seguito di provvedimento del G.D. del 2.10.2018 per un credito a titolo di Tfr pari ad € 6.349,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge (cfr. doc. 3 all. ric.). CP_ Sulla base di tale documentazione l' era tenuta ad effettuare il pagamento, nella misura ammessa al passivo (si vedano, da ultimo, Cass., 24730/2015 e Cass., 24231/2014).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato CP_1 nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti
e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla CP_1 domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il CP_1 pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra CP_1 legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)” (Cass., 9231/2010).
Inoltre, si fa rilevare che nel caso di specie la causale del diniego opposto dall' alla domanda CP_1 del ricorrente risiede anche nel fatto che il TFR in suo favore cederebbe a carico del Fondo di
Tesoreria e l' ha provato la sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'adesione CP_1 della parte datoriale al Fondo di Tesoreria, dimostrando peraltro che l'azienda Controparte_3 aveva versato solo 157,70 euro di TFR relativamente ai primi mesi del rapporto, ossia novembre e dicembre 2007.
Orbene, osserva il Giudice che, anche tale rilievo appare infondato.
Questo giudice si riporta, invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 cpc e art. 118 disp. att. al cod. proc. civ., ai numerosi precedenti conformi della giurisprudenza di merito richiamando, tra le altre, la recente sentenza n.837/2024, con la quale la Corte d'Appello di Catania si è pronunziata su questioni analoghe a quelle oggetto della presente controversia e da cui non v'è motivo di discostarsi:
“La Suprema Corte ha in più pronunce ricostruito l'istituto del Fondo di Tesoreria, sebbene al fine di risolvere le questioni in punto di legittimazione ad agire. Ricostruita la normativa primaria e secondaria negli stessi termini di cui alla sentenza oggetto del presente appello, il giudice di legittimità così argomenta: “Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del
Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del
Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. 5.3.1.
Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n.
10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la società onerata dei versamenti delle quote al Fondo di Tesoreria era stata poi dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere
(rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso.
5.3.2. Trattasi di argomentazioni che questo Collegio integralmente condivide perché assolutamente coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di Tesoreria limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del Fondo suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione” (Cass. civ. sez. lav. n. 12009/2018). L'impianto dell'istituto è completamente diverso da quello del Fondo di garanzia, per il quale opera il principio di automaticità delle prestazioni a prescindere dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro
(Cass. civ. n. 415579/2017). Ugualmente diversa è la finalità: il tfr non muta la sua natura in caso di operatività del Fondo di Tesoreria, il quale è tenuto alla corresponsione solo se i versamenti sono stati effettuati da parte del datore di lavoro e nei limiti in cui lo sono stati;
di contro il Fondo di garanzia eroga delle prestazioni previdenziali, soggette al principio di automaticità e alla tempistica dettata per tali prestazioni, ed ha la finalità, nel caso di datore di lavoro inadempiente, di socializzare il rischio da inadempimento o da insolvenza, ponendo a carico dell'istituto i rischi connessi alla procedura di recupero. In altri termini il Fondo di tesoreria non interviene in caso di datore di lavoro inadempiente (essendo tenuto ad erogare il tfr solo nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati fatti), mentre il Fondo di garanzia ha come presupposto proprio l'inadempimento e lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Trattandosi di istituti completamente diversi e con diverse finalità, in assenza di una previsione espressa non può affermarsene l'incompatibilità, assunto su cui si fonda la difesa dell'istituto. Peraltro, … lo stesso messaggio n. 2057/2012, per il caso in cui il datore di lavoro abbia conguagliato le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo, esclude che, divenuto esecutivo lo stato passivo, vi siano le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria, residuando per il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti, la possibilità di presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L.
297/82. Lo stesso istituto, dunque, ammette che in ipotesi in cui opererebbe il Fondo di tesoreria il lavoratore, in presenza di particolari fattispecie, può presentare istanza al Fondo di garanzia, ciò che ovviamente è in contrasto con la tesi dell'incompatibilità dei due istituti sostenuta nel presente giudizio”. Deve quindi concludersi che laddove il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione di versare i contributi al Fondo di Tesoreria e l'obbligazione del versamento del TFR rimanga a suo carico, nel caso di sua insolvenza, manifestatasi nel caso in esame, subentra l'operatività del Fondo di garanzia, senza che a ciò possa ostare la previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 comma 764 della legge 296/2006, pena la sottrazione dei lavoratori al principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non ricevendo essi nel caso di datore di lavoro inadempiente e insolvente il TFR né dal Fondo di Tesoreria né da quello di Garanzia.
D'altro canto la Corte di Cassazione (n. 15589/2017) ha affermato che “In tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro,
o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue
l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità”
Ciò posto, il ricorrente è creditore a titolo di Tfr della somma di € 6.349,55, così come riportato nello stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate. Il Fondo, infatti, si sostituisce al datore di lavoro e non al fallimento, anche quando il primo sia sottoposto a procedura concorsuale, di guisa che è tenuto a corrispondere l'intero debito gravante sul datore di lavoro nell'ammontare comprendente la sorta capitale e gli accessori (cfr. sul punto tra le altre Cass.,
16612/2004; Cass., 12173/2004; Cass., 7601/2003; Cass., 14220/2002).
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall' di Garanzia la somma di € 6.349,55 a CP_4 titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la predetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza al saldo;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi Aversa, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano