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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. dott. Martina Fontanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3290/2021 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
AN Terme (PI), Fraz. Ghezzano, Via Calcesana 13, presso e nello Studio dell'Avv.
Roberta Rossetto che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], Largo Duca D'Aosta 11
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito:
- accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato per scadenza del termine convenuto e accertato e dichiarato che il sig. occupa l'immobile de quo CP_1
senza titolo alcuno;
- per l'effetto, condannare il sig. , residente in [...], CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in PISA LARGO DUCA D'AOSTA N. 11
- condannare il sig. al risarcimento dei danni come ut sopra meglio descritto CP_1 quantificabile in € 5.200,00;
- condannare il sig. al pagamento della indennità di occupazione che ammonta CP_1 ad € 400,00 per n. 8 mesi= € 3.200,00
- condannare il sig. alla restituzione della somma di € 686,89 per spese CP_1
condominiali di spettanza del sig. ma pagate dalla sig.ra con vittoria di CP_1 Parte_1
spese, compensi della procedura.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., esponeva di essere proprietaria di un Parte_1
immobile posto in Pisa, Largo Duca D'Aosta n. 11, e di averlo concesso in comodato gratuito ad in forza di contratto stipulato in data 1.10.2009 e registrato al n. 442 serie CP_1
III, senza scadenza e con obbligo di restituire l'immobile a richiesta del comodante tramite raccomandata A/R con preavviso di 1 mese (cfr., doc. 1). Rappresentava che durante l'occupazione dell'immobile aveva causato danni al giardino in dotazione con CP_1
l'unità abitativa, quantificabili in euro 5.200,00; che con raccomandate A/R del 13.7.2022 e del
8.9.2022 aveva chiesto, anche a mezzo difensore, il rilascio e la restituzione dell'immobile, senza esito;
priva di riscontro era rimasta anche la convocazione innanzi all'organismo di conciliazione di Pisa a seguito dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria (cfr., doc.
5). Inoltre, al fine di evitare procedure esecutive, aveva corrisposto la somma di euro 686,89 per spese condominiali relative alla seconda rata della gestione 2022/2023, spettanti al comodatario (cfr., doc. 6).
Ciò premesso e dedotto di avere diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 1809 c.c., parte ricorrente così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito:
- accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato per scadenza del termine convenuto e accertato e dichiarato che il sig. occupa l'immobile de quo CP_1
senza titolo alcuno;
- per l'effetto, condannare il sig. , residente in [...], CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in PISA LARGO DUCA D'AOSTA N. 11
- condannare il sig. al risarcimento dei danni come ut sopra meglio descritto CP_1 quantificabile in € 5.200,00;
- condannare il sig. al pagamento della indennità di occupazione che ammonta CP_1 ad € 400,00 per n. 8 mesi= € 3.200,00
- condannare il sig. alla restituzione della somma di € 686,89 per spese CP_1
condominiali di spettanza del sig. ma pagate dalla sig.ra con vittoria di CP_1 Parte_1
spese, compensi della procedura.”
Ritualmente notificati ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, nessuno si costituiva in giudizio per che, pertanto, veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza previa discussione.
§ § § La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini che seguono.
ha dedotto e dimostrato, mediante la produzione del relativo contratto, che Parte_1
le parti ebbero a stipulare un contratto di comodato gratuito, registrato in data 1.10.2009 presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 442 serie III, avente ad oggetto l'immobile posto Pisa,
Lardo Duca D'Aosta 11, senza determinazione di durata ma con impegno e obbligo del comodatario “a restituire l'immobile a richiesta del comodante tramite raccomandata AR con preavviso di 1 mese in qualsiasi tempo ciò avvenga” (cfr., doc. n. 1).
Con raccomandate AR del 13.7.2022 e del 8.9.2022 (cfr., doc. n. 3 e 4), Parte_1
comunicava il recesso dal contratto con conseguente obbligo del comodatario, quanto meno a far data a tutto concedere dal mese di ottobre 2022 secondo il termine di preavviso previsto in contratto, di restituire l'immobile. Non sussiste pertanto ad oggi alcun tiolo che giustifichi la permanenza del resistente nell'immobile oggetto di causa ed esso dovrà quindi essere condannato all'immediato rilascio.
ha anche chiesto, per vero nelle conclusioni ma senza niente dedurre nella Parte_1
parte espositiva, il risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile a partire dalla scadenza del termine indicato in contratto, indicando, ai fini della relativa quantificazione, la somma di euro 400,00 mensili. Sul punto si osserva – aderendo al prevalente orientamento di legittimità – che il danno da occupazione “sine titulo” è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Difatti, anche accedendo alla tesi secondo cui il danno in questione può essere valutato con ragionamento presuntivo, tuttavia deve essere allegato e provato dalla parte che lo deduce, non essendo valutabile in re ipsa (cfr., Cass. Civ. n. 14268/2021). Con la conseguenza che la risarcibilità dell'occupazione sine titulo di un bene immobile è da escludersi in mancanza dell'assolvimento dell'onere di allegazione e prova del danno-conseguenza, ovvero nella specie, sia di elementi idonei in particolare a rivelare la concreta e non già meramente teorica “intenzione” di “mettere l'immobile a frutto” (cfr., Cass. Civ, n. 7280/2021, n. 39/2021, n. 31233/2018, n. 13071/2017), sia quantomeno del valore locativo dell'immobile che non è dato conoscere. Nel caso in esame niente è stato dedotto e allegato e il danno, come osservato, non può rinvenirsi nella sola mancata disponibilità del bene.
Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati al giardino da uno sbancamento che sarebbe stato posto in essere dal comodatario. Nessuna prova è stata articolata ed offerta al riguardo e il documento prodotto
(cfr. doc. n. 2), mero preventivo per la realizzazione di opere non collocabili, nulla dimostra al riguardo. E con riferimento alla domanda di rimborso delle cd. spese condominiali in quanto la contabile del bonifico del 13/4/2023 prodotta da parte ricorrente come doc. n. 6, reca, come causale, “lavori straordinari ditta Cirrincione” e , dunque, non imputabili al comodatario anche ammesso – perché il contratto in atti al riguardo non è chiaramente leggibile – che le spese condominiali fossero a carico di quest'ultimo.
La domanda, quindi, sotto tali profili non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 in base alla natura della causa, al valore della domanda e alla effettiva attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per la conseguenza condanna al CP_1 rilascio immediato dell'immobile posto in Pisa, Lardo Duca D'Aosta 11, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità di;
Parte_1
- respinge la domanda di condanna di al risarcimento del danno da occupazione CP_1
sine titulo, del danno al giardino e di rimborso delle spese condominiali;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex DM 147/2022, euro 278,64 per spese esenti documentate, oltre rimborso forfettario 15%, cap e iva.
Pisa, 05/06/2025.
Il Giudice On.
Dott.ssa Martina Fontanelli