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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Carlo Penna
PARTE RICORRENTE
, nata in [...] il [...], parte rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Carlo Penna
PARTE RICORRENTE
nato in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Carlo Penna
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadina italiana, nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 14/06/2024, i ricorrenti hanno allegato che Persona_1 fosse loro ava ed hanno quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. - La cittadina italiana ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto Persona_2
una figlia, , nata in [...] il [...]. Persona_3
- Questa ha contratto matrimonio con La coppia ha avuto una figlia, Persona_4
, nata in [...] il [...], odierna ricorrente. Controparte_1
- Questa ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto due figli, Persona_5
, nata in [...] il [...] e nato in [...] Parte_1 Parte_2 il 05.11.1978, entrambi odierni ricorrenti.
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, ella l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata l'udienza di comparizione, in data 22/10/2024 i ricorrenti sono stati invitati a produrre documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso, mediante posta elettronica certificata, all'amministrazione resistente;
quindi in data 18/12/2024, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Foggia ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del (n.4466 del 25/02/20091). La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana;
inoltre, rileva la pronuncia n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con cittadino straniero.
I giudici delle leggi hanno ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 Cost. in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 su ricordata, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche le parti ricorrenti, per come avvenuto e descritto nei termini su indicati.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice
Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge
(in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), situazione di fronte alla quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la condanna dell'amministrazione a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA le parti ricorrenti , nata in [...] il Parte_1
11.04.1981, , nata in [...] il [...] e Controparte_1
nato in [...] il [...], Parte_2 Parte_3 ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato
[...] Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari2, il giorno 09/01/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 2 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Carlo Penna
PARTE RICORRENTE
, nata in [...] il [...], parte rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Carlo Penna
PARTE RICORRENTE
nato in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Carlo Penna
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadina italiana, nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 14/06/2024, i ricorrenti hanno allegato che Persona_1 fosse loro ava ed hanno quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. - La cittadina italiana ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto Persona_2
una figlia, , nata in [...] il [...]. Persona_3
- Questa ha contratto matrimonio con La coppia ha avuto una figlia, Persona_4
, nata in [...] il [...], odierna ricorrente. Controparte_1
- Questa ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto due figli, Persona_5
, nata in [...] il [...] e nato in [...] Parte_1 Parte_2 il 05.11.1978, entrambi odierni ricorrenti.
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'ava sempre mantenuto la cittadinanza italiana, ella l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita. Fissata l'udienza di comparizione, in data 22/10/2024 i ricorrenti sono stati invitati a produrre documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso, mediante posta elettronica certificata, all'amministrazione resistente;
quindi in data 18/12/2024, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Foggia ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del (n.4466 del 25/02/20091). La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana;
inoltre, rileva la pronuncia n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con cittadino straniero.
I giudici delle leggi hanno ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 Cost. in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'ava non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 su ricordata, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche le parti ricorrenti, per come avvenuto e descritto nei termini su indicati.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice
Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge
(in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), situazione di fronte alla quale il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la condanna dell'amministrazione a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA le parti ricorrenti , nata in [...] il Parte_1
11.04.1981, , nata in [...] il [...] e Controparte_1
nato in [...] il [...], Parte_2 Parte_3 ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato
[...] Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari2, il giorno 09/01/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 2 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.