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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 17.06.2025 N. 3979/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Vergani e l'Avv. Stella del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Premuda n. 14
- OPPONENTE - contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato l'1 aprile 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di percepire il saldo Parte_1 del pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura complessiva di € 618,84 lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto,
2) condannare (c.f. e p. i.v.a. – pec Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Email_1
Taranto (TA-74123), via Berardi n. 35, alla corresponsione del saldo del TFR per l'importo di Euro 618,84 lordi (o la diversa misura ritenuta di giustizia);
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale”.
Pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e Controparte_1 ne è stata, dunque, dichiarata la contumacia.
A seguito della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, la società convenuta ha provveduto spontaneamente all'emissione e al pagamento del cedolino relativo al trattamento di fine rapporto, come da documentazione poi trasmessa al legale di parte attrice (cfr. nota di deposito del 3 giugno 2025).
Preso atto di quanto sopra, il difensore della parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite a favore della propria assistita in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, deve senz'altro dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che ha spontaneamente adempiuto Controparte_1 all'obbligazione oggetto di causa.
Per quel che concerne le spese di lite, tenuto conto del fatto che l'adempimento dell'ex datrice di lavoro è successivo al deposito e alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, per una piana applicazione del principio di soccombenza virtuale, deve essere condannata alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite nella misura di cui al dispositivo che tiene conto del valore complessivo della domanda.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 600,00 oltre spese generali e accessori Parte_1 come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Vergani e l'Avv. Stella del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Premuda n. 14
- OPPONENTE - contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato l'1 aprile 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di percepire il saldo Parte_1 del pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura complessiva di € 618,84 lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto,
2) condannare (c.f. e p. i.v.a. – pec Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Email_1
Taranto (TA-74123), via Berardi n. 35, alla corresponsione del saldo del TFR per l'importo di Euro 618,84 lordi (o la diversa misura ritenuta di giustizia);
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale”.
Pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e Controparte_1 ne è stata, dunque, dichiarata la contumacia.
A seguito della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, la società convenuta ha provveduto spontaneamente all'emissione e al pagamento del cedolino relativo al trattamento di fine rapporto, come da documentazione poi trasmessa al legale di parte attrice (cfr. nota di deposito del 3 giugno 2025).
Preso atto di quanto sopra, il difensore della parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite a favore della propria assistita in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, deve senz'altro dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che ha spontaneamente adempiuto Controparte_1 all'obbligazione oggetto di causa.
Per quel che concerne le spese di lite, tenuto conto del fatto che l'adempimento dell'ex datrice di lavoro è successivo al deposito e alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, per una piana applicazione del principio di soccombenza virtuale, deve essere condannata alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite nella misura di cui al dispositivo che tiene conto del valore complessivo della domanda.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 600,00 oltre spese generali e accessori Parte_1 come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17 giugno 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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