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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 23 settembre 2019 al numero 9047, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 3597 del 2019 pubblicata in
data 9 luglio 2019, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016 al numero 2059 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale)
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura stesa a Parte_1
margine della citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace, dall'avv. Mario
Ivone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via Francesco Pinto n. 72;
APPELLANTE
E
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1
stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale,
dall'avv. Luigi Provenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via C. A. Alemagna n. 2;
APPELLATA
NONCHÉ
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti – in questa sede integralmente richiamate -, il giudice ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto, dinanzi al giudice di pace di Salerno, (atto Controparte_1
notificato il 22 ottobre 2015) e (atto notificato il 14 Controparte_2
ottobre 2015) per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 15 dicembre 2012,
alle ore 15,30 circa, nel comune di Mercato San Severino alla piazza Dante
Alighieri. In particolare, l'attore ha dedotto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, era conducente del motociclo SH, recante la targa CC99459, appartenente a e sprovvisto di garanzia Controparte_3
assicurativa; 2) mentre era in marcia, il motociclo era stato urtato dalla vettura appartenente al modello Wolkswagen Lupo, targata BD387HV, appartenente a e condotta, nell'occasione, da , assicurata Controparte_2 Parte_2
con 3) che, nonostante la presenza del segnale di “Stop”, il CP_1
conducente della vettura non gli aveva accordato la dovuta precedenza;
4) a
2 causa dello scontro, era caduto a terra e aveva riportato lesioni;
5) aveva patito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, di cui aveva chiesto il ristoro all'impresa di assicurazione della vettura, senza, però, ottenere un riscontro positivo alle richieste effettuate.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso, in via Parte_1
principale, la condanna solidale dei convenuti al ristoro dei danni patiti, da liquidarsi sulla base di un accertamento tecnico d'ufficio, “il tutto oltre
rivalutazioni ed interessi legali dalla domanda al soddisfo il tutto nei limiti
di € 5.200,00 e con espressa rinunzia ad ogni esubero”. Ancora, la parte attorea ha chiesto, “in linea subordinata”, che l'assicuratore fosse dichiarato
“inosservante delle disposizioni di legge per non aver a tutt'oggi, inviata
offerta di risarcimento e o contestazione”.
Instaurato il contraddittorio, dinanzi al giudice di pace di Salerno si è
costituita solo evidenziando: a) l'improponibilità Controparte_1
della domanda “in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni ex D.Lgs.
209/2005”; b) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
c) la circostanza che il motociclo, in quanto sprovvisto di copertura assicurativa,
non avrebbe dovuto circolare;
d) l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Svolta l'istruttoria, il giudice di pace ha respinto la domanda, convinto, in buona sostanza, dell'inattendibilità intrinseca dei testimoni ascoltati e,
dunque, del mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sulla parte attorea in ordine alla ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro.
Avverso la sentenza – contrassegnata dal numero 3597 del 2019, depositata il 9 luglio 2019 e notificata il 9 settembre 2019, con atto di citazione notificato il 13 settembre 2019, (costituitosi il 23 settembre 2019) Parte_1
3 ha proposto appello, dolendosi, in definitiva, della non corretta ponderazione degli esiti dell'istruttoria orale, univocamente convergenti – osserva – verso la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria. Pertanto, Parte_1
ha preteso l'accoglimento della domanda già formulata dinanzi al
[...]
giudice di pace, valorizzando, a tale scopo, anche le valutazioni svolte dal consulente tecnico dell'ufficio.
Anche dinanzi a questo Tribunale ha accettato il contraddittorio, in data 14
gennaio 2020, solo Differentemente, ancora una Controparte_1
volta, ha deciso di non costituirsi, sebbene regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio.
In particolare, l'impresa di assicurazione ha preteso il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza in scrutinio, valorizzando, al riguardo, la validità del ragionamento probatorio condotto dal giudice di prime cure e ribadendo, specificamente, la deduzione difensiva inerente alla scopertura assicurativa del veicolo condotto dalla parte attorea.
Dichiarata la contumacia di la causa, ritenuta sin da Controparte_2
subito matura per la decisione, è stata affidata, in data 12 luglio 2023, alla cognizione dello scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha depositato la presente sentenza.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., al cospetto di una sentenza notificata il 9 settembre 2019 al procuratore della parte appellante, già attore dinanzi al giudice di pace.
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione dinanzi a questo Tribunale in data 23 settembre 2019,
4 entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alla controparte di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
5 sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Circa i poteri del giudice del gravame, giova sottolineare che a quest'ultimo
è precluso esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano,
nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può
riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 9202 del 2018; Cass. n. 2973 del
2006).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l'appello meriti accoglimento in quanto la domanda risarcitoria – esperita ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, c.c. nei confronti di e, in applicazione della Controparte_2
disposizione di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), nei confronti di -, proponibile Controparte_1
ai sensi dell'art. 145 d.lgs. cit. [si veda la documentazione allegata ai fascicoli di entrambe le parti processuali e si confronti Cass. n. 24172 del 2025 sui rapporti tra l'istituto del giudicato implicito e la questione della proponibilità
6 dell'azione (missiva del 9 gennaio 2013 ricevuta dall'assicuratore il 4
febbraio 2013; risposta del 2 agosto 2013; esiti della visita medico legale disposta da ] – sia, almeno in parte, fondata. Controparte_1
In limine, va sin da subito segnalarsi che l'impresa di assicurazione non ha riproposto l'eccezione di prescrizione non delibata, neppure indirettamente,
dal giudice di prime cure e, pertanto, siffatta questione si pone al di fuori del
thema decidendum [è noto che: "La parte rimasta totalmente vittoriosa in
primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il
riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o
comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte
soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od
eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado" (Cass. n. 10966
del 2004); sulla stessa linea, è stato di recente ribadito (ord. Cass. n. 9505 del
2024; in precedenza, già Cass. ord. n. 24658 del 2017) che: "In tema di
impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo
grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne
sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la
devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto
rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione
di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai
sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata
oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime
cure"].
Giova rilevare, poi, che l'inosservanza da parte di del Parte_1
divieto di cui all'art. 193 d.lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile
– secondo cui “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
7 e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi” -, pur quando suscettibile di determinare la responsabilità del proprietario del veicolo sul piano amministrativo (con le conseguenti sanzioni previste dalla legge), non vale a integrare alcuna violazione di regole cautelari direttamente destinate a prevenire la verificazione di eventi dannosi appartenenti alla categoria di quello specificamente dedotto in giudizio. “In altri termini – ha osservato, del tutto condivisibilmente, la Corte di Cassazione – n.d.r. - la sottrazione all'obbligo
di assicurazione del veicolo concretamente immesso nella circolazione
stradale non vale in alcun modo a integrare (tanto di per sé, quanto in
associazione ad eventuali altre forme di violazione cautelare) un
comportamento causalmente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in
giudizio, attesa l'intuitiva evidenza del rilievo per cui l'eventuale adozione del
comportamento alternativo corretto (ossia l'eventuale regolare assicurazione
del veicolo) in nessun modo avrebbe di per sé contribuito (sia pure in minima
parte) a scongiurare la concreta verificazione del sinistro”.
La norma in parola – si è osservato – scolpisce una regola “avente finalità,
prospettive cautelari e propensioni causali del tutto estranee all'orizzonte di
applicazione del ridetto art. 2054 c.c.” (si confronti Cass. n. 22723 del 2022).
Ora, a questo Tribunale non convince affatto la valutazione d'intrinseca inattendibilità dei testimoni compiuta dal giudice di pace, testimoni che, a ben vedere, hanno offerto un nitido contributo dichiarativo, sostanzialmente sovrapponibile, circa: a) i profili dinamici dello scontro e la condotta tenuta dal conducente della vettura, del quale è stata rappresentata la violazione del segnale di “stop”; b) il luogo e il tempo dell'evento; c) i modelli e i colori dei
8 veicoli scontratisi e i lati degli stessi coinvolti nell'urto; d) il lato del ciclomotore caduto a terra in seguito all'impatto, id est il lato destro.
La solidità della piattaforma istruttoria non pare potere essere inficiata, come
ex adverso opinato dal primo giudice: 1) dall'incerta indicazione della morfologia dei luoghi e delle strade di provenienza dei veicoli;
2) dal riferimento alla “tarda mattinata” piuttosto che alle prime ore del pomeriggio;
3) dalla non corretta individuazione del ginocchio dolorante.
Ed invero, a parere di questo Tribunale, sul piano generale, i profili morfologici dei luoghi, la collocazione geografica degli stessi e le strade di provenienza dei veicoli, nonché lo specifico arto investito dalle doglianze attoree nell'immediatezza dell'evento possono sfuggire alla cristallizzazione del ricordo di un soggetto non coinvolto nel sinistro, non apparendo affatto irragionevole, peraltro, che i testimoni rammentino i modelli, i colori e i punti d'urto, pur non riuscendo a identificare precisamente le strade e le direzioni di marcia dei veicoli, considerato l'ampio lasso temporale intercorso tra l'evento e l'audizione in sede testimoniale.
Neppure il riferimento alla “tarda mattinata” pare idoneo a minare l'intrinseca attendibilità del testimone dovendosi, al Testimone_1
riguardo, sottolineare la sovrapponibilità, sul piano della percezione sensoriale, delle ultime ore della mattina e le prime ore del pomeriggio (15,00
-15,30) indicata dall'attore nel proprio libello introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce degli elementi probatori raccolti e innanzi valorizzati, può
certamente ritenersi provato lo scontro tra i veicoli narrato da Parte_1
[...]
Tanto chiarito, questo giudice, nel procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, verificando quale spettro normativo
9 è capace di accogliere gli elementi della fattispecie concreta sottoposti al suo esame, ritiene che l'evento vada ricondotto all'interno della disciplina dettata dall'art. 2054, comma secondo, c.c., il quale stabilisce che “nel caso di
scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
In buona sostanza, la disposizione normativa illustrata correla alla circostanza della collisione tra i veicoli un (vincibile) regime giuridico di paritetica imputazione delle sue conseguenze dannose prodottesi a carico degli antagonisti.
La Corte di cassazione ha, a più riprese, affermato che “In tema di scontro tra
veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054,
comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le
risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale
misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353 del 2019;
vedasi anche Cass. n. 3696 del 2018).
Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro,
tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c. Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico. Ai fini dell'art. 2054, secondo comma, c.c., è correttamente
10 configurabile il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell'altro conducente (Cass. n.
5635 del 1997; Cass. n. 477 del 2003).
Ancora, è stato anche affermato che la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 5679
del 1990); detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass.
26523 del 2007; Cass. n. 15736 del 2022).
In altri termini, anche se dalla valutazione delle prove resta individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (si veda, ad esempio, Cass. n. 124 del 2016).
Più analiticamente, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di
11 dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. n. 15847
del 2000, Cass. n. 9528 del 2012, Cass. n. n. 3696 del 2018).
In tale ottica, il conducente deve provare di aver fatto ricorso, sussistendone le condizioni, a manovre di fortuna che si presentino le più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza (Cass. nn. 1178 del
1983, 6797 del 1987, 3564 del 1996) o, quantomeno, di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e la comune prudenza (Cass. n. 1198 del 1997).
È stato osservato, poi, che anche al cospetto di una grave infrazione, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, il giudice non è
dispensato dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477
cit.).
Quanto precede, però, non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente [Cass. n. 13672 del 2019 (“Nel caso di scontro
tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della
regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione
di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può
essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del
collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
comportamento dell'altro conducente”)]. Ciò perché la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma secondo, opera pur sempre sul piano causale, dovendosi pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno,
sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come riferito, anche indiretto, deve concludersi per il superamento della presunzione (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7).
Orbene, ritiene questo Tribunale che dalla deposizione dei testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado sia possibile ritenere superato il paritario concorso di responsabilità, dovendosi riscontrare una comune efficienza causale delle condotte di guida e un diverso grado di responsabilità colposa dei conducenti dei veicoli coinvolti e ciò in ragione delle diverse cautele doverose violate.
In particolare, mentre il conducente della vettura appartenente a
[...]
ha certamente violato la norma cautelare di cui all'art. 145, comma CP_2
terzo e quarto, d.lgs. n. 285 del 1992, ratione temporis applicabile, che gli imponeva – codificando una regola cautelare di comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti dall'altra strada -, in quanto proveniente dalla strada secondaria laterale, di fermarsi allo “stop” [si confronti il contributo dichiarativo di Guida Pt_1
(“Ricordo che l'auto non si fermava al segnale di stop posto nella CP_4
piazza e urtava il motociclo nella parte anteriore sinistra”)], dando
13 precedenza al veicolo marciante sulla strada principale (“I conducenti devono
dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia
resa nota con apposito segnale”; e ancora: “I conducenti sono tenuti a
fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella
intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”), Parte_1
non ha, dal canto suo, fornito utili elementi dimostrativi circa: 1)
[...]
l'assorbente efficacia eziologica della condotta del conducente del veicolo antagonista;
2) il compimento di esigibili manovre di neutralizzazione del rischio di collisione;
3) il proprio prudente e diligente contegno di guida.
Deve, a ben vedere, presumersi, anche in ragione della rovinosa caduta sul lato destro del veicolo condotto rappresentata dai testimoni escussi [“che
conseguentemente rovinava al suolo sul lato destro”; e ancora: “Il motorino
rovinava al suolo conseguentemente all'urto sul lato destro” (si vedano,
rispettivamente, le dichiarazioni di e di ] Testimone_2 Testimone_1
che pure l'attore, odierno appellante, non si sia uniformato alle cautele doverose in materia di circolazione stradale [si rammenti che il teste, entro certi limiti, inevitabilmente, finisce con il riportare la propria percezione soggettiva del fatto oggetto di prova e ciò è consentito purché la testimonianza non si riduca ad un mera interpretazione del tutto soggettiva o indiretta, ma riguardi quegli apprezzamenti inscindibili dal riferimento ai fatti stessi, come nel caso di specie (Cass. n. 16148 del 2004)], violando, in particolare, il precetto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 1992, che impone la conservazione del controllo del veicolo al fine di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del
14 suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (si confrontino in fattispecie similare Trib. Roma, sex. VII, n. 18696 del 2017;
Trib. Pisa n. 1267 del 2016; Trib. Pordenone n. 230 del 2018), e di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni stradali.
In particolare, è stato osservato in giurisprudenza che il conducente che impegna un incrocio, pur avendo il diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni segnaletiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (si veda Cass. n. 16768 del
2006).
Nella specie, però, deve ritenersi maggiormente rilevante la violazione commessa dal conducente della vettura, il quale disattendendo il segnale di
“stop” ha certamente fornito un contributo causale di maggiore rilevanza rispetto a quello comunque espresso dall'odierno attore.
Appare congruo affermare, in definitiva, un concorso di responsabilità nella misura dell'ottanta per cento a carico della responsabile civile
[...]
[la quale, peraltro, non ha fornito la prova liberatoria gravante sul CP_2
proprietario del veicolo, dovendosi rammentare che rappresenta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui
“Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di
responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a
provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve
15 dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà",
manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo
specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti
rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione
della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per
impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice
del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al
caso concreto” (si veda ex multis Cass. n. 22449 del 2017 e nella giurisprudenza di merito, di recente, Trib. Vicenza n. 765 del 2023; App.
Perugia n. 150 del 2023)] e del restante venti per cento a carico di Parte_1
[...]
Accertata la responsabilità, seppur parziale, di ai sensi del Controparte_2
già richiamato terzo comma dell'art. 2054 c.c., e imposta, conseguentemente,
all'assicuratore, a mente dell'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, la sopportazione del peso economico della misura di responsabilità ascrivibile alla predetta assicurata, giova ora valutare i danni qualificabili in termini di invalidità
permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, deve premettersi che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
16 Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Punto di riferimento nella valutazione da compiersi per il ristoro del danno alla salute è, chiaramente, la consulenza tecnica depositata nel corso del giudizio di primo grado, integralmente richiamata in questa sede, che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale completo, congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi
rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della
17 motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass., 20/5/2005, n. 10668 del 2005)].
Ebbene, il nominato ausiliare ha riscontrato, che, a causa del sinistro, Parte_1
ha riportato una distorsione al ginocchio destro, che ha implicato
[...]
un'inabilità temporanea parziale al 75% di cinque giorni, un'inabilità
temporanea parziale al 50 % di quindici giorni e, infine, un'inabilità
temporanea parziale al 25 % di dieci giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto dell'assenza di postumi permanenti.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del
18 danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
In particolare, nel caso di specie, per la liquidazione del danno non patrimoniale da circolazione stradale, occorre fare rifermento, chiaramente,
alla tabella unica nazionale introdotta per la liquidazione dell'invalidità cc.dd.
micropermanenti (fino a 9 punti percentuali) previste dall'art. 139 d.lgs. 209
del 2005 (riproduttivo dell'art. 5 della l. 57 del 2001), nella più aggiornata versione adottata col d.m. del 18 luglio 2025, efficace dal mese di aprile dell'anno 2025.
E così, escluso il patimento di un danno da invalidità permanente, il valore monetario dell'invalidità temporanea – considerata un'indennità giornaliera pari a euro 56,18 - va determinato nell'importo di euro 772,48, espresso in moneta attuale, che esaurisce l'importo riconoscibile a a Parte_1
titolo di danno biologico.
Tanto puntualizzato, va rammentato che la norma di cui all'art. 139 d.lgs. n.
209 del 2005, ratione temporis applicabile, prevede che l'ammontare del danno biologico - rappresentativo di quella lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito -, liquidato ai sensi del comma primo, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Dunque, il legislatore ha, da un lato, riferito la personalizzazione al solo danno biologico e, dall'altro, ha escluso qualsiasi collegamento tra danno biologico e
19 danno morale, dotato di una propria autonomia risarcitoria in quanto afferente alla dimensione interna del pregiudizio non patrimoniale, differente, dunque,
dal danno biologico, risarcibile quale conseguenza dinamico relazionale della lesione alla salute.
Del resto, la Corte di cassazione ha ribadito l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale,
non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore" (Cass. n. 26304 del 17 ottobre 2019, che ha ripreso gli argomenti di Cass. n. 901 del 2018).
Più di recente, su tale direttrice ricostruttiva si posto anche il legislatore,
innovando la disposizione normativa di cui all'art. 139 cit.
In particolare, l'articolo 1, comma diciannovesimo, della legge n. 124 del 2017
ha modificato la rubrica del suddetto articolo in “danno non patrimoniale per
lesioni di lieve entità”, sostituendo quella precedente “danno biologico per
lesioni di lieve entità”, e ha introdotto, al comma terzo, proprio la distinzione fra danno dinamico-relazionale e danno morale.
20 A ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'articolo 139 cit., pur non essendo applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma, in ogni caso, che il danno morale - inteso come danno-conseguenza consistente nel turbamento dello stato d'animo provocato dalla menomazione dell'integrità
psico-fisica - costituisce un'entità ontologicamente distinta dal danno biologico, consistente nella lesione, temporanea o permanente, all'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, indipendentemente dalle sue ripercussioni sulla capacità di produrre reddito - ed è risarcibile come componente del danno non patrimoniale anche in presenza di lesioni di lieve entità.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nella misura massima di un quinto del danno biologico (art. 139 d.lgs. cit.) che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
21 Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione non emerge alcuna specifica allegazione.
In particolare, sul piano della cd. personalizzazione la parte attorea non ha,
infatti, evocato specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della
vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass.
n. 21939 del 2017)].
Neppure sono stati prospettati fatti da cui inferire il patimento del pregiudizio morale - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo,
sfugge, di regola, alle prove dirette – e, in ogni caso, la lieve entità della lesione alla salute e il limitato periodo d'inabilità temporanea patito non persuadono circa il patimento di un pregiudizio morale.
Chiaramente, il riconosciuto concorso di responsabilità – nella misura del venti per cento – in capo all'odierno attore impone la riduzione dell'importo risarcitorio innanzi indicato a euro 617,98, in moneta attuale.
Ancora, in ragione della specifica domanda della parte, giova rammentare che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi
22 altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (15 dicembre 2012) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 15
dicembre 2012, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
23 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti (formata da struttura sanitaria pubblica), sottoposta al vaglio di congruità del nominato ausiliare,
tale pregiudizio è quantificabile in euro 120,00.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 7 febbraio 2013 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere, in omaggio a considerazioni di carattere equitativo, dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 7 febbraio 2013), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E
così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 146,64.
24 La misura di responsabilità riconosciuta in capo a impone Parte_1
la riduzione dell'importo innanzi indicato in euro 117,312.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 117,312 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 7 febbraio 2013
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in
parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere
attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite” (tra le tante,
Cass. n. 7616 del 2021; da ultimo Cass. n. 14728 del 2025).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza di e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di . Pertanto, e Parte_1 Controparte_1
devono essere condannati alla rifusione delle spese legali Controparte_2
sostenute dall'attore in relazione a entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum (si confronti
Cass. n. 13145 del 2025), delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta,
elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi posti
25 dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n.
19989 del 2021).
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica dell'ufficio,
così come liquidate dal giudice di prime cure, sono poste a definitivo carico di e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 3597 del 2019 pubblicata in data 9 luglio 2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
1) accoglie in parte l'appello promosso nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
condanna e a) al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute, della somma di euro 617,98,
in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 15 dicembre 2012 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata,
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così
risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b) al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute, della somma di euro 117,312, in moneta attuale,
26 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 7 febbraio 2013 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
2) condanna e alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite sostenute da , che si Parte_1
liquidano: 1) in relazione al primo grado di giudizio, in euro 166,27
per esborsi ed euro 250,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
2) in relazione al presente grado di giudizio, in euro 190,04 per esborsi ed euro
400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
3) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, svolta nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Salerno 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare
12
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 23 settembre 2019 al numero 9047, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice
di pace di Salerno contrassegnata da numero 3597 del 2019 pubblicata in
data 9 luglio 2019, nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016 al numero 2059 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità da circolazione stradale)
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura stesa a Parte_1
margine della citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace, dall'avv. Mario
Ivone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via Francesco Pinto n. 72;
APPELLANTE
E
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1
stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale,
dall'avv. Luigi Provenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in Salerno alla via C. A. Alemagna n. 2;
APPELLATA
NONCHÉ
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti – in questa sede integralmente richiamate -, il giudice ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto, dinanzi al giudice di pace di Salerno, (atto Controparte_1
notificato il 22 ottobre 2015) e (atto notificato il 14 Controparte_2
ottobre 2015) per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 15 dicembre 2012,
alle ore 15,30 circa, nel comune di Mercato San Severino alla piazza Dante
Alighieri. In particolare, l'attore ha dedotto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, era conducente del motociclo SH, recante la targa CC99459, appartenente a e sprovvisto di garanzia Controparte_3
assicurativa; 2) mentre era in marcia, il motociclo era stato urtato dalla vettura appartenente al modello Wolkswagen Lupo, targata BD387HV, appartenente a e condotta, nell'occasione, da , assicurata Controparte_2 Parte_2
con 3) che, nonostante la presenza del segnale di “Stop”, il CP_1
conducente della vettura non gli aveva accordato la dovuta precedenza;
4) a
2 causa dello scontro, era caduto a terra e aveva riportato lesioni;
5) aveva patito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, di cui aveva chiesto il ristoro all'impresa di assicurazione della vettura, senza, però, ottenere un riscontro positivo alle richieste effettuate.
Sulla scorta di siffatte premesse, ha preteso, in via Parte_1
principale, la condanna solidale dei convenuti al ristoro dei danni patiti, da liquidarsi sulla base di un accertamento tecnico d'ufficio, “il tutto oltre
rivalutazioni ed interessi legali dalla domanda al soddisfo il tutto nei limiti
di € 5.200,00 e con espressa rinunzia ad ogni esubero”. Ancora, la parte attorea ha chiesto, “in linea subordinata”, che l'assicuratore fosse dichiarato
“inosservante delle disposizioni di legge per non aver a tutt'oggi, inviata
offerta di risarcimento e o contestazione”.
Instaurato il contraddittorio, dinanzi al giudice di pace di Salerno si è
costituita solo evidenziando: a) l'improponibilità Controparte_1
della domanda “in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni ex D.Lgs.
209/2005”; b) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
c) la circostanza che il motociclo, in quanto sprovvisto di copertura assicurativa,
non avrebbe dovuto circolare;
d) l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Svolta l'istruttoria, il giudice di pace ha respinto la domanda, convinto, in buona sostanza, dell'inattendibilità intrinseca dei testimoni ascoltati e,
dunque, del mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sulla parte attorea in ordine alla ricostruzione dei profili dinamici ed eziologici del sinistro.
Avverso la sentenza – contrassegnata dal numero 3597 del 2019, depositata il 9 luglio 2019 e notificata il 9 settembre 2019, con atto di citazione notificato il 13 settembre 2019, (costituitosi il 23 settembre 2019) Parte_1
3 ha proposto appello, dolendosi, in definitiva, della non corretta ponderazione degli esiti dell'istruttoria orale, univocamente convergenti – osserva – verso la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria. Pertanto, Parte_1
ha preteso l'accoglimento della domanda già formulata dinanzi al
[...]
giudice di pace, valorizzando, a tale scopo, anche le valutazioni svolte dal consulente tecnico dell'ufficio.
Anche dinanzi a questo Tribunale ha accettato il contraddittorio, in data 14
gennaio 2020, solo Differentemente, ancora una Controparte_1
volta, ha deciso di non costituirsi, sebbene regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio.
In particolare, l'impresa di assicurazione ha preteso il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza in scrutinio, valorizzando, al riguardo, la validità del ragionamento probatorio condotto dal giudice di prime cure e ribadendo, specificamente, la deduzione difensiva inerente alla scopertura assicurativa del veicolo condotto dalla parte attorea.
Dichiarata la contumacia di la causa, ritenuta sin da Controparte_2
subito matura per la decisione, è stata affidata, in data 12 luglio 2023, alla cognizione dello scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha depositato la presente sentenza.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., al cospetto di una sentenza notificata il 9 settembre 2019 al procuratore della parte appellante, già attore dinanzi al giudice di pace.
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione dinanzi a questo Tribunale in data 23 settembre 2019,
4 entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alla controparte di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
5 sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Circa i poteri del giudice del gravame, giova sottolineare che a quest'ultimo
è precluso esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum
quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano,
nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può
riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 9202 del 2018; Cass. n. 2973 del
2006).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l'appello meriti accoglimento in quanto la domanda risarcitoria – esperita ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, c.c. nei confronti di e, in applicazione della Controparte_2
disposizione di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), nei confronti di -, proponibile Controparte_1
ai sensi dell'art. 145 d.lgs. cit. [si veda la documentazione allegata ai fascicoli di entrambe le parti processuali e si confronti Cass. n. 24172 del 2025 sui rapporti tra l'istituto del giudicato implicito e la questione della proponibilità
6 dell'azione (missiva del 9 gennaio 2013 ricevuta dall'assicuratore il 4
febbraio 2013; risposta del 2 agosto 2013; esiti della visita medico legale disposta da ] – sia, almeno in parte, fondata. Controparte_1
In limine, va sin da subito segnalarsi che l'impresa di assicurazione non ha riproposto l'eccezione di prescrizione non delibata, neppure indirettamente,
dal giudice di prime cure e, pertanto, siffatta questione si pone al di fuori del
thema decidendum [è noto che: "La parte rimasta totalmente vittoriosa in
primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il
riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o
comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte
soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od
eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado" (Cass. n. 10966
del 2004); sulla stessa linea, è stato di recente ribadito (ord. Cass. n. 9505 del
2024; in precedenza, già Cass. ord. n. 24658 del 2017) che: "In tema di
impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo
grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne
sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la
devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto
rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione
di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai
sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata
oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime
cure"].
Giova rilevare, poi, che l'inosservanza da parte di del Parte_1
divieto di cui all'art. 193 d.lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile
– secondo cui “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
7 e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi” -, pur quando suscettibile di determinare la responsabilità del proprietario del veicolo sul piano amministrativo (con le conseguenti sanzioni previste dalla legge), non vale a integrare alcuna violazione di regole cautelari direttamente destinate a prevenire la verificazione di eventi dannosi appartenenti alla categoria di quello specificamente dedotto in giudizio. “In altri termini – ha osservato, del tutto condivisibilmente, la Corte di Cassazione – n.d.r. - la sottrazione all'obbligo
di assicurazione del veicolo concretamente immesso nella circolazione
stradale non vale in alcun modo a integrare (tanto di per sé, quanto in
associazione ad eventuali altre forme di violazione cautelare) un
comportamento causalmente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in
giudizio, attesa l'intuitiva evidenza del rilievo per cui l'eventuale adozione del
comportamento alternativo corretto (ossia l'eventuale regolare assicurazione
del veicolo) in nessun modo avrebbe di per sé contribuito (sia pure in minima
parte) a scongiurare la concreta verificazione del sinistro”.
La norma in parola – si è osservato – scolpisce una regola “avente finalità,
prospettive cautelari e propensioni causali del tutto estranee all'orizzonte di
applicazione del ridetto art. 2054 c.c.” (si confronti Cass. n. 22723 del 2022).
Ora, a questo Tribunale non convince affatto la valutazione d'intrinseca inattendibilità dei testimoni compiuta dal giudice di pace, testimoni che, a ben vedere, hanno offerto un nitido contributo dichiarativo, sostanzialmente sovrapponibile, circa: a) i profili dinamici dello scontro e la condotta tenuta dal conducente della vettura, del quale è stata rappresentata la violazione del segnale di “stop”; b) il luogo e il tempo dell'evento; c) i modelli e i colori dei
8 veicoli scontratisi e i lati degli stessi coinvolti nell'urto; d) il lato del ciclomotore caduto a terra in seguito all'impatto, id est il lato destro.
La solidità della piattaforma istruttoria non pare potere essere inficiata, come
ex adverso opinato dal primo giudice: 1) dall'incerta indicazione della morfologia dei luoghi e delle strade di provenienza dei veicoli;
2) dal riferimento alla “tarda mattinata” piuttosto che alle prime ore del pomeriggio;
3) dalla non corretta individuazione del ginocchio dolorante.
Ed invero, a parere di questo Tribunale, sul piano generale, i profili morfologici dei luoghi, la collocazione geografica degli stessi e le strade di provenienza dei veicoli, nonché lo specifico arto investito dalle doglianze attoree nell'immediatezza dell'evento possono sfuggire alla cristallizzazione del ricordo di un soggetto non coinvolto nel sinistro, non apparendo affatto irragionevole, peraltro, che i testimoni rammentino i modelli, i colori e i punti d'urto, pur non riuscendo a identificare precisamente le strade e le direzioni di marcia dei veicoli, considerato l'ampio lasso temporale intercorso tra l'evento e l'audizione in sede testimoniale.
Neppure il riferimento alla “tarda mattinata” pare idoneo a minare l'intrinseca attendibilità del testimone dovendosi, al Testimone_1
riguardo, sottolineare la sovrapponibilità, sul piano della percezione sensoriale, delle ultime ore della mattina e le prime ore del pomeriggio (15,00
-15,30) indicata dall'attore nel proprio libello introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce degli elementi probatori raccolti e innanzi valorizzati, può
certamente ritenersi provato lo scontro tra i veicoli narrato da Parte_1
[...]
Tanto chiarito, questo giudice, nel procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, verificando quale spettro normativo
9 è capace di accogliere gli elementi della fattispecie concreta sottoposti al suo esame, ritiene che l'evento vada ricondotto all'interno della disciplina dettata dall'art. 2054, comma secondo, c.c., il quale stabilisce che “nel caso di
scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
In buona sostanza, la disposizione normativa illustrata correla alla circostanza della collisione tra i veicoli un (vincibile) regime giuridico di paritetica imputazione delle sue conseguenze dannose prodottesi a carico degli antagonisti.
La Corte di cassazione ha, a più riprese, affermato che “In tema di scontro tra
veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054,
comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le
risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale
misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di
attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353 del 2019;
vedasi anche Cass. n. 3696 del 2018).
Al contrario, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro,
tenendo conto, peraltro, che funge pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c. Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico. Ai fini dell'art. 2054, secondo comma, c.c., è correttamente
10 configurabile il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell'altro conducente (Cass. n.
5635 del 1997; Cass. n. 477 del 2003).
Ancora, è stato anche affermato che la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 5679
del 1990); detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass.
26523 del 2007; Cass. n. 15736 del 2022).
In altri termini, anche se dalla valutazione delle prove resta individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (si veda, ad esempio, Cass. n. 124 del 2016).
Più analiticamente, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di
11 dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. n. 15847
del 2000, Cass. n. 9528 del 2012, Cass. n. n. 3696 del 2018).
In tale ottica, il conducente deve provare di aver fatto ricorso, sussistendone le condizioni, a manovre di fortuna che si presentino le più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza (Cass. nn. 1178 del
1983, 6797 del 1987, 3564 del 1996) o, quantomeno, di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e la comune prudenza (Cass. n. 1198 del 1997).
È stato osservato, poi, che anche al cospetto di una grave infrazione, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, il giudice non è
dispensato dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477
cit.).
Quanto precede, però, non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente [Cass. n. 13672 del 2019 (“Nel caso di scontro
tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della
regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione
di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può
essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del
collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
comportamento dell'altro conducente”)]. Ciò perché la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma secondo, opera pur sempre sul piano causale, dovendosi pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento di danno,
sicché, ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale con accertamento, come riferito, anche indiretto, deve concludersi per il superamento della presunzione (Cass., n. 19115 del 2020, cit., pag. 7).
Orbene, ritiene questo Tribunale che dalla deposizione dei testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado sia possibile ritenere superato il paritario concorso di responsabilità, dovendosi riscontrare una comune efficienza causale delle condotte di guida e un diverso grado di responsabilità colposa dei conducenti dei veicoli coinvolti e ciò in ragione delle diverse cautele doverose violate.
In particolare, mentre il conducente della vettura appartenente a
[...]
ha certamente violato la norma cautelare di cui all'art. 145, comma CP_2
terzo e quarto, d.lgs. n. 285 del 1992, ratione temporis applicabile, che gli imponeva – codificando una regola cautelare di comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti dall'altra strada -, in quanto proveniente dalla strada secondaria laterale, di fermarsi allo “stop” [si confronti il contributo dichiarativo di Guida Pt_1
(“Ricordo che l'auto non si fermava al segnale di stop posto nella CP_4
piazza e urtava il motociclo nella parte anteriore sinistra”)], dando
13 precedenza al veicolo marciante sulla strada principale (“I conducenti devono
dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia
resa nota con apposito segnale”; e ancora: “I conducenti sono tenuti a
fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella
intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”), Parte_1
non ha, dal canto suo, fornito utili elementi dimostrativi circa: 1)
[...]
l'assorbente efficacia eziologica della condotta del conducente del veicolo antagonista;
2) il compimento di esigibili manovre di neutralizzazione del rischio di collisione;
3) il proprio prudente e diligente contegno di guida.
Deve, a ben vedere, presumersi, anche in ragione della rovinosa caduta sul lato destro del veicolo condotto rappresentata dai testimoni escussi [“che
conseguentemente rovinava al suolo sul lato destro”; e ancora: “Il motorino
rovinava al suolo conseguentemente all'urto sul lato destro” (si vedano,
rispettivamente, le dichiarazioni di e di ] Testimone_2 Testimone_1
che pure l'attore, odierno appellante, non si sia uniformato alle cautele doverose in materia di circolazione stradale [si rammenti che il teste, entro certi limiti, inevitabilmente, finisce con il riportare la propria percezione soggettiva del fatto oggetto di prova e ciò è consentito purché la testimonianza non si riduca ad un mera interpretazione del tutto soggettiva o indiretta, ma riguardi quegli apprezzamenti inscindibili dal riferimento ai fatti stessi, come nel caso di specie (Cass. n. 16148 del 2004)], violando, in particolare, il precetto di cui all'art. 141 d.lgs. n. 285 del 1992, che impone la conservazione del controllo del veicolo al fine di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del
14 suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (si confrontino in fattispecie similare Trib. Roma, sex. VII, n. 18696 del 2017;
Trib. Pisa n. 1267 del 2016; Trib. Pordenone n. 230 del 2018), e di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni stradali.
In particolare, è stato osservato in giurisprudenza che il conducente che impegna un incrocio, pur avendo il diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni segnaletiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (si veda Cass. n. 16768 del
2006).
Nella specie, però, deve ritenersi maggiormente rilevante la violazione commessa dal conducente della vettura, il quale disattendendo il segnale di
“stop” ha certamente fornito un contributo causale di maggiore rilevanza rispetto a quello comunque espresso dall'odierno attore.
Appare congruo affermare, in definitiva, un concorso di responsabilità nella misura dell'ottanta per cento a carico della responsabile civile
[...]
[la quale, peraltro, non ha fornito la prova liberatoria gravante sul CP_2
proprietario del veicolo, dovendosi rammentare che rappresenta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui
“Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di
responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a
provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve
15 dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà",
manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo
specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti
rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione
della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per
impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice
del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al
caso concreto” (si veda ex multis Cass. n. 22449 del 2017 e nella giurisprudenza di merito, di recente, Trib. Vicenza n. 765 del 2023; App.
Perugia n. 150 del 2023)] e del restante venti per cento a carico di Parte_1
[...]
Accertata la responsabilità, seppur parziale, di ai sensi del Controparte_2
già richiamato terzo comma dell'art. 2054 c.c., e imposta, conseguentemente,
all'assicuratore, a mente dell'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, la sopportazione del peso economico della misura di responsabilità ascrivibile alla predetta assicurata, giova ora valutare i danni qualificabili in termini di invalidità
permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, deve premettersi che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
16 Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Punto di riferimento nella valutazione da compiersi per il ristoro del danno alla salute è, chiaramente, la consulenza tecnica depositata nel corso del giudizio di primo grado, integralmente richiamata in questa sede, che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale completo, congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi
rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della
17 motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass., 20/5/2005, n. 10668 del 2005)].
Ebbene, il nominato ausiliare ha riscontrato, che, a causa del sinistro, Parte_1
ha riportato una distorsione al ginocchio destro, che ha implicato
[...]
un'inabilità temporanea parziale al 75% di cinque giorni, un'inabilità
temporanea parziale al 50 % di quindici giorni e, infine, un'inabilità
temporanea parziale al 25 % di dieci giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto dell'assenza di postumi permanenti.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del
18 danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
In particolare, nel caso di specie, per la liquidazione del danno non patrimoniale da circolazione stradale, occorre fare rifermento, chiaramente,
alla tabella unica nazionale introdotta per la liquidazione dell'invalidità cc.dd.
micropermanenti (fino a 9 punti percentuali) previste dall'art. 139 d.lgs. 209
del 2005 (riproduttivo dell'art. 5 della l. 57 del 2001), nella più aggiornata versione adottata col d.m. del 18 luglio 2025, efficace dal mese di aprile dell'anno 2025.
E così, escluso il patimento di un danno da invalidità permanente, il valore monetario dell'invalidità temporanea – considerata un'indennità giornaliera pari a euro 56,18 - va determinato nell'importo di euro 772,48, espresso in moneta attuale, che esaurisce l'importo riconoscibile a a Parte_1
titolo di danno biologico.
Tanto puntualizzato, va rammentato che la norma di cui all'art. 139 d.lgs. n.
209 del 2005, ratione temporis applicabile, prevede che l'ammontare del danno biologico - rappresentativo di quella lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito -, liquidato ai sensi del comma primo, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Dunque, il legislatore ha, da un lato, riferito la personalizzazione al solo danno biologico e, dall'altro, ha escluso qualsiasi collegamento tra danno biologico e
19 danno morale, dotato di una propria autonomia risarcitoria in quanto afferente alla dimensione interna del pregiudizio non patrimoniale, differente, dunque,
dal danno biologico, risarcibile quale conseguenza dinamico relazionale della lesione alla salute.
Del resto, la Corte di cassazione ha ribadito l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale,
non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore" (Cass. n. 26304 del 17 ottobre 2019, che ha ripreso gli argomenti di Cass. n. 901 del 2018).
Più di recente, su tale direttrice ricostruttiva si posto anche il legislatore,
innovando la disposizione normativa di cui all'art. 139 cit.
In particolare, l'articolo 1, comma diciannovesimo, della legge n. 124 del 2017
ha modificato la rubrica del suddetto articolo in “danno non patrimoniale per
lesioni di lieve entità”, sostituendo quella precedente “danno biologico per
lesioni di lieve entità”, e ha introdotto, al comma terzo, proprio la distinzione fra danno dinamico-relazionale e danno morale.
20 A ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'articolo 139 cit., pur non essendo applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma, in ogni caso, che il danno morale - inteso come danno-conseguenza consistente nel turbamento dello stato d'animo provocato dalla menomazione dell'integrità
psico-fisica - costituisce un'entità ontologicamente distinta dal danno biologico, consistente nella lesione, temporanea o permanente, all'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, indipendentemente dalle sue ripercussioni sulla capacità di produrre reddito - ed è risarcibile come componente del danno non patrimoniale anche in presenza di lesioni di lieve entità.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nella misura massima di un quinto del danno biologico (art. 139 d.lgs. cit.) che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
21 Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione non emerge alcuna specifica allegazione.
In particolare, sul piano della cd. personalizzazione la parte attorea non ha,
infatti, evocato specifiche circostanze di fatto, caratterizzate dalla irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della
vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass.
n. 21939 del 2017)].
Neppure sono stati prospettati fatti da cui inferire il patimento del pregiudizio morale - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo,
sfugge, di regola, alle prove dirette – e, in ogni caso, la lieve entità della lesione alla salute e il limitato periodo d'inabilità temporanea patito non persuadono circa il patimento di un pregiudizio morale.
Chiaramente, il riconosciuto concorso di responsabilità – nella misura del venti per cento – in capo all'odierno attore impone la riduzione dell'importo risarcitorio innanzi indicato a euro 617,98, in moneta attuale.
Ancora, in ragione della specifica domanda della parte, giova rammentare che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi
22 altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (15 dicembre 2012) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 15
dicembre 2012, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
23 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti (formata da struttura sanitaria pubblica), sottoposta al vaglio di congruità del nominato ausiliare,
tale pregiudizio è quantificabile in euro 120,00.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 7 febbraio 2013 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere, in omaggio a considerazioni di carattere equitativo, dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 7 febbraio 2013), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E
così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 146,64.
24 La misura di responsabilità riconosciuta in capo a impone Parte_1
la riduzione dell'importo innanzi indicato in euro 117,312.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 117,312 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 7 febbraio 2013
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta, allora, che statuire sulle spese di lite, imponendosi, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, la rivalutazione anche della statuizione resa sul punto dal giudice di pace, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 336 c.p.c. “rientrando nel potere del giudice d'appello di
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in
parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere
attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite” (tra le tante,
Cass. n. 7616 del 2021; da ultimo Cass. n. 14728 del 2025).
In tale prospettiva, a governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio si pone il principio di soccombenza di e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di . Pertanto, e Parte_1 Controparte_1
devono essere condannati alla rifusione delle spese legali Controparte_2
sostenute dall'attore in relazione a entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum (si confronti
Cass. n. 13145 del 2025), delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta,
elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi posti
25 dalla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (si veda Cass. n.
19989 del 2021).
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica dell'ufficio,
così come liquidate dal giudice di prime cure, sono poste a definitivo carico di e Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 3597 del 2019 pubblicata in data 9 luglio 2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
1) accoglie in parte l'appello promosso nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
condanna e a) al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute, della somma di euro 617,98,
in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 15 dicembre 2012 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata,
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così
risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b) al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute, della somma di euro 117,312, in moneta attuale,
26 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 7 febbraio 2013 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
2) condanna e alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione delle spese di lite sostenute da , che si Parte_1
liquidano: 1) in relazione al primo grado di giudizio, in euro 166,27
per esborsi ed euro 250,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
2) in relazione al presente grado di giudizio, in euro 190,04 per esborsi ed euro
400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
3) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, svolta nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Salerno 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare
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