Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 937/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), con sede in Parte_1 Controparte_1
Pa RM (P. IVA 356 170 826), rappresentata e difesa per procura in atti dagli
Avv.ti Guglielmo Nicastro e Marco Muraglia (entrambi del Foro di RM), presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), con sede in CP_2 Controparte_3
Pa IA (P. IVA 390 420 881), rappresentata e difesa per procura in atti dalle
Avv.te Patrizia Fontana e Maria Stella Giannì (entrambe del Foro di Ragusa), presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata la di RM interponeva Parte_2
opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1388/2018 del 04 luglio
2018 con cui il Tribunale di Ragusa le imponeva di pagare alla
[...]
(d'ora in poi anche: di IA la somma di € Controparte_4 CP_2
17.643,40, oltre interessi “commerciali” ex D.Lgs. 231/2002 e spese di procedura: somma che, con il suo originario ricorso, quest'ultima aveva dedotto esserle dovuta in pagamento del corrispettivo – contabilizzato con fattura n. 61 del 26.10.2017 - dei trattamenti di sanificazione di derrate alimentari, nonché di monitoraggio e controllo a norma HACCP di agenti contaminanti, cui essa ricorrente aveva provveduto presso stabilimento, sito in CA, facente capo a controparte.
A sostegno della sua opposizione essa negava di aver beneficiato Parte_2
delle prestazioni d'opera allegate da controparte, ovvero ed in particolare che presso lo stabilimento anzidetto non fossero mai state eseguite le opere di cui “al preventivo
(doc. n° 05) dell'01 giugno 2017”. In subordine deduceva, che, quand'anche fosse rimasta dimostrata l'esecuzione delle opere indicate in detto preventivo, “Le prestazioni che la “ asserisce di avere effettuato in favore della CP_2
“ ” registrano un corrispettivo (determinato unilateralmente dalla Pt_2
controparte) di gran lunga superiore rispetto ai prezzi che vengono praticati da altre aziende (di comprovata esperienza) per prestazioni identiche a quelle che controparte ha inserito in fattura ed assume (senza alcun elemento probatorio) di avere effettuato in favore della società opposta”. Ed ancora, che le stesse opere non fossero state comunque eseguite “a regola d'arte”, atteso in ispecie:”a) che la
“ , ai sensi ed agli effetti del R.D. n° 147/1927 e dell'art. 13 bis del CP_2
T.U.L.P.S., avrebbe dovuto richiedere le autorizzazioni per le operazioni di fumigazione al Commissariato competente per territorio ovvero al Commissariato di
CA e non a quello di IA per come riportato nelle “Schede Trattamento Contoterzisti” allegate alla fattura n° 61 del 26 ottobre 2017 (doc n° 6); b) che la
“ , peraltro, nell'effettuazione di talune prestazioni non ha rispettato, con CP_2
grave ed inescusabile negligenza, i tempi di durata del trattamento e di bonifica del prodotto;
c) che le date riportate nelle “Schede Trattamenti Contoterzisti” allegate alla fattura non sempre corrispondono alle date delle autorizzazioni richieste al (non competente per territorio) Commissariato di IA (doc. n° 6); d) che la “ , CP_2
con grave ed imputabile omissione, non ha provveduto a consegnare i fogli delle operazioni previste dal R.D. n° 147 del 1927 (doc. n° 7)”.
Concludeva detta opponente chiedendo dunque al Tribunale adito che l'opposto provvedimento monitorio fosse revocato e, a seguire, di “Ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, in ogni caso, che la ” ” non è debitrice, nei Pt_2
confronti della “ , di alcuna somma di danaro, ovvero, in subordine, in CP_2
considerazione delle doglianze di cui sopra, ridurre, anche con l'ausilio di una CTU tecnica, l'importo richiesto. Adottare, quindi, ogni provvedimento consequenziale”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la ribadiva Controparte_4
di avere eseguito, non men che diligentemente, tutte le opere indicate nella documentazione allegata alla fattura anzidetta: senza che, tuttavia, la Parte_2
le corrispondesse infine alcunché.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. – ritenuto che “ad un primo esame ed una sommaria valutazione delle contrapposte ragioni e dei documenti allegati dalle parti, emerge che: a) le prestazioni risulterebbero effettivamente prestate da parte opposta;
b) la quantificazione economica delle medesime, in parte, non appare immediatamente e facilmente riconducibile alla fonte contrattuale, indicata nel preventivo, siglato da parte opponente, dell'1.6.2017; ciò varrebbe, salvo errori, per i lavori di fumigazione con gas fosfina, per i quali, stando alla seconda memoria istruttoria di parte opposta, si oscillerebbe da € 7,68 al m3 ad € 30,00 al m3 (con riguardo all'intervento del 27.9.2016 su una bolla di metri cubi 30)” – con ordinanza del 20.6.2019 invitava pertanto le parti “a ricercare una soluzione transattiva o conciliativa su una cifra compresa tra € 13.000,00 ed € 15.000,00 da riconoscere a parte opposta per i lavori indubbiamente eseguiti. La proposta tiene conto da un lato dell'ampio divario tra € 7,68 ed € 30,00 al m3 (che suggerirebbe la mancanza di un criterio certo al ribasso), dall'altro del fatto che comunque l'opponente in passato ha accettato di pagare la prestazione al prezzo di € 30,00 al m3”.
Alla successiva udienza le parti davano tuttavia atto di non essersi conciliate. A tal punto il G.I. – ritenuto che “i capitoli di prova articolati da parte opponente sono tutti inammissibili, in quanto ora valutativi, ora generici, ora indeterminati, ora documentabili, ora formulati in negativo;
che la CTU richiesta è inammissibile perché esplorativa e irrilevante;
che le prove orali chieste da parte opposta sono superflue a fronte della documentazione prodotta, in particolare i fogli di lavoro da
10 a 16 in allegato alla comparsa” – con ordinanza dell'8.2.2020 rimetteva le parti ad immediata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 980/2023 del
20.6.2023 rigettava la proposta opposizione dopo aver considerato:
- che “Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di dettagliata fattura (n. 61 del 26.10.2017) riepilogativa delle prestazioni rese in favore di parte opponente, riguardanti servizi di disinfestazione (fattura prodotta in originale unitamente alla dichiarazione della commercialista che la stessa è inserita regolarmente nel registro delle fatture emesse, ed insieme alla lettera di messa in mora del 13.2.2018)”, e che “A seguito dell'opposizione, in allegato alla comparsa di risposta, parte opposta produce 5 autorizzazioni del
Commissariato di IA all'impiego di gas tossici (necessari a disinfestare) presso varie ditte, tra cui quella opponente, per determinati giorni consecutivi all'interno dei bimestri aprile – maggio 2017, giugno – luglio 2017, agosto – settembre 2017, settembre - ottobre 2017, ottobre – novembre 2017; produce inoltre preventivo di spesa 1°.
6.17 relativo al servizio di controllo contaminanti a norma HACCP concordato contrattualmente con la società opponente in data 7.11.2016, firmato per accettazione da un rappresentante della , nonché i fogli lavoro riferiti agli interventi svolti e Parte_2
riepilogati nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
si tratta di
7 fogli di lavoro, tutti sottoscritti da un addetto o da un rappresentante della
, descrittivi dei servizi resi di volta in volta (fumigazione con gas Parte_2
fosfina di pedane e merce, su frutta secca, ecc), oltre 3 schede di lavoro su avvenuto controllo insetti, roditori, ecc, parimenti firmate da un addetto alla
. Si tratta, più nello specifico, di lavori di fumigazione con gas Parte_2
fosfina, deblattizzazione, disinfestazione con CO2 presso la sede della soc. in CA (per conto della ditta opponente), nonché del servizio di Parte_3
monitoraggio e controllo contaminanti dal mese di giugno al mese di ottobre
2017, dettagliati nei Fogli Lavoro N. 113B/2017 del 14.4.2017, N.133/B/2017 del 28.6.2017, N. 168/B/2017 del 22.8.2017, N. 183/B/2017 del 15.9.2017, N.
200/B/2017 del 5/6.10.2017, N. 206/B/2017 del 13.10.2017 e, infine, N.
203/B/2017 dell'11.10.2017, tutti allegati alla Comparsa di Costituzione e
Risposta con i numeri 10-16. Al termine dei lavori, parte opposta ha consegnato alla committente il certificato di fumigazione e le schede trattamento (cfr. all.ti 6 all'atto di citazione in opposizione a D.I.),
- che “A fronte di tali risultanze documentali, che rendono evidente il servizio reso alla ditta opponente, e che hanno reso superflue le prove orali pure chieste da parte opposta, l'opponente ha dedotto solo contestazioni infondate e generiche …..”: giacchè, per un verso, “Del tutto generica è la contestazione relativa al corrispettivo, che sarebbe stato, per usare le parole dell'opponente,
“di gran lunga superiore rispetto ai prezzi che vengono praticati da altre aziende di comprovata esperienza per prestazioni identiche”; non viene dedotta cioè una difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali di cui al contratto dell'1.6.2017 (in allegato 8 alla comparsa di risposta), né viene specificata una diversa tariffa esistente o un diverso uso;
emerge inoltre per tabulas (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2 di parte opposta) che l'opponente aveva già usufruito di analoghi servizi (dalla ditta Euro
Disinfestazioni sempre di ) di fumigazione con fosfina, Parte_4
disinfestazione, disinfezione, deblattizzazione ecc., provvedendo a pagarne il prezzo in misura superiore a quello esposto nella fattura oggetto del monitorio per cui è causa”; e, per altro verso, “parimenti generica è la contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni non a regola d'arte, rimasta a livello puramente labiale e non specificata”.
§§§
Avverso detta sentenza la – nelle more ridenominata - Parte_2 Parte_1
interponeva, con citazione tempestivamente notificata del 12.7.2023, appello articolato in più motivi
Nuovamente eccependo – con il primo – “l'assoluta e radicale nullità del decreto ingiuntivo n° 1388/2018, atteso che detto decreto ingiuntivo è stato richiesto, dalla società appellata, in difetto delle condizioni di ammissibilità previste dal combinato disposto degli articoli 633 e 634, comma secondo, del codice di rito”: non avendo, infatti, la “prodotto, unitamente al ricorso, la fattura in originale e/o CP_2
autenticata da notaio ovvero gli estratti delle scritture contabili (in forma autentica) in cui detta fattura doveva (e deve) essere annotata (cfr., sul punto, la copiosa e Parte unanime giurisprudenza citata dalla [cui questa difesa interamente si riporta] nei pregressi scritti difensivi del giudizio di primo grado). A tal riguardo, è bene precisare che l'autentica notarile del Registro delle Fatture Vendita, depositata dalla società appellata solo nel giudizio di opposizione e citata dal Giudice di prime cure in seno alla sentenza impugnata, porta la data del 17 dicembre 2018 ed è quindi successiva alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della sua emissione”.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, lamentava la società appellante che il primo giudice avesse reso la sua sentenza dopo aver ingiustificatamente disatteso le sue istanze di prova (“ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'”Autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” rilasciata dal Comune di IA, e dell'”Autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” rilasciata dal Comune di CA;
prova per testi diretta e contraria del dott. Controparte_5
e del sig. [nel caso di ammissione della prova per testi diretta Controparte_6
richiesta dalla “G.E.S.”], e CTU”): giacchè, grazie a quanto destinato ad emergere da tali mezzi di prova, il Tribunale “avrebbe potuto accertare, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e senza incorrere, per quanto concerne il ragionamento giustificatorio della decisione resa, in omissioni e/o lacune e/o censure, che quanto lamentato dall'odierno appellante fosse non privo di fondamento ed, anzi, con decisione di segno contrario, meritevole di accoglimento”.
E con speculare censura deduceva altresì detta appellante che a torto il primo giudice fosse giunto a concludere che “le prestazioni (asseritamente) rese dalla nei CP_2
Parte riguardi della siano state tutte documentalmente provate, ed eseguite (errata statuizione), sulla base di un preventivo concordato tra le parti, a perfetta regola d'arte (in verità le citate statuizioni non corrispondono a quanto documentalmente provato) e, infine, senza (?) alcuna specifica e dettagliata contestazione della società Parte appellante”: vero, piuttosto, essendo che “la , contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice nella sentenza impugnata, non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto e/o preventivo di spesa dell'01 giugno 2017. Di contro, come documentalmente provato (e per come, senza ombra di dubbio, potrà essere accertato dalla [più volte] chiesta attività istruttoria [del tutto omessa, Parte inspiegabilmente, dal primo Decidente]), la aveva sottoscritto, per sola presa visione, la comunicazione dell'01 giugno 2017 proveniente dalla (diversa) ditta
“Eurodisinfestazioni” (soggetto giuridico distinto e separato dalla ) ed CP_2
avente ad oggetto il mutamento della ditta incaricata per la disinfestazione
(“ ). CP_2
Quanto poi alla reiterata denuncia che le opere in questione, se realmente eseguite, non fossero state eseguite a regola d'arte, deduceva essa appellante che:”a) la
“ , ai sensi ed agli effetti del R.D. n° 147/1927 e l'art. 13 bis del T.U.L.P.S., CP_2
avrebbe dovuto richiedere le autorizzazioni per le operazioni di fumigazione al Commissariato competente per territorio ovvero al Commissariato di CA e non a quello di IA per come riportato nelle “Schede Trattamento Contoterzisti” allegate alla fattura n° 61 del 26 ottobre 2017. Secondo la normativa appena richiamata, infatti, l'autorizzazione per l'utilizzo di gas tossici doveva essere rilasciata dalla Questura, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Comune in cui avevano sede i locali interessati dal trattamento: risultava, pertanto, competente il Commissariato di CA e non quello di IA (e ciò a dimostrazione – netta e documentalmente incontrovertibile – che le prestazioni rese dalla società appellata non sono state eseguite a regola d'arte e, anzi, hanno esposto [ed è ancora così!]
l'odierna appellante ad eventuali sanzioni amministrative [l'assenza, invero, della documentazione corretta – ritualmente richiesta dalla “MH” con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata in tutti gli scritti difensivi – determina una grave violazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, esponendo l'appellante alla comminazione di sanzioni amministrative da parte degli Organi accertatori competenti); b) la , nella postulata effettuazione di alcune CP_2
presunte (e non provate) prestazioni, non aveva rispettato, con grave ed inescusabile negligenza, i tempi di durata del trattamento e di bonifica del prodotto (circostanza di fatto facilmente riscontrabile dai documenti prodotti dalla stessa società appellata); c) le date riportate nelle “Schede Trattamenti Contoterzisti”, allegate alla fattura, non sempre corrispondevano alle date delle autorizzazioni richieste al
(non competente per territorio) Commissariato di IA (anche tale contestazione, documentalmente provata); d) la , con grave ed imputabile omissione, CP_2
Parte infine, non provvedeva a consegnare alla “ i fogli delle operazioni previste dal
R.D. n° 147 del 1927”.
La rassegnate infine conclusioni conformi a quanto così riassunto, in Parte_1
subordine chiedeva altresì, “nella non temuta ipotesi in cui il Giudice di appello dovesse ritenere parzialmente fondata la domanda della “ , per come CP_2
richiesto nel giudizio di primo grado, di ridurre, in considerazione delle sopra Parte documentate doglianze della “ , l'importo richiesto dalla “ , CP_2
eventualmente anche con l'ausilio della richiesta CTU tecnica”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la Controparte_4
contestava in ogni sua parte l'appello di controparte.
In particolare, deduceva che “il Giudice di prime cure con ragionamento semplice, lineare ed immune da vizi ha statuito come la documentazione allegata agli atti e Contr sottoscritta dalle parti in causa renda evidente il servizio reso dalla Sono in atti
Contr le autorizzazioni rilasciate dal Commissariato di IA su richiesta di essa all'utilizzo del gas fosfina, in tali documenti è richiamata l'Autorizzazione con cui il
Sindaco del ha autorizzato la GES all'impiego di gas tossici Controparte_7
(prot. N. 54957 del 28.11.2008), ragion per cui non si comprende quale ulteriore Contr Contr documentazione dovesse esibire la …. I costi fatturati dalla sono documentalmente provati per come si evince dal contratto di monitoraggio, dai Pt_5
e nella documentazione allegata dalla deducente con la memoria ex art. 183
[...]
co. 6 c.p.c. n. 2. … … L'odierna appellata ha assolto pienamente all'onere probatorio a suo carico. Ed invero, nell'anno 2017 l'odierna appellata eseguiva per conto e su richiesta dell'appellante i lavori di fumigazione con gas fosfina, deblattizzazione, disinfestazione con CO2 presso la sede della soc. in Parte_3
CA, nonché il servizio di monitoraggio e controllo contaminanti dal mese di giugno al mese di ottobre 2017. I lavori di fumigazione, assistiti dalle predette autorizzazioni rilasciate dal Commissariato di IA, venivano ritualmente descritti nei Fogli Lavoro N. 113B/2017 del 14.4.2017, N.133/B/2017 del 28.6.2017,
N. 168/B/2017 del 22.8.2017, N. 183/B/2017 del 15.9.2017, N. 200/B/2017 dei
5/6.10.2017, N. 206/B/2017 del 13.10.2017 e, infine, N. 203/B/2017 dell'11.10.2017
(cfr. all.ti fascicolo di primo grado). Ed ancora, giusto contratto dell'1.6.2017,
l'odierna appellata eseguiva il servizio di monitoraggio e controllo contaminanti a norma HACCP (cfr. all.ti fascicolo di primo grado). Tali documenti - sottoscritti
Contr dalla società committente - comprovavano senza ombra di dubbio alcuno che la Parte ha reso alla tutti i servizi meglio descritti nella fattura posta a fondamento del monitorio opposto, servizi confermati dalle SCHEDE TRATTAMENTO
CONTOTERZISTI (cfr. all.ti 6 all'atto di citazione introduttivo), prodotte da essa appellante”.
Aggiungeva che “L'odierna appellante tenta maldestramente di creare confusione reiterando che il contratto non era sottoscritto quando invece lo è; poi, cosa ben più grave, ne ha sottolineato l'inidoneità quale fonte negoziale pur nella consapevolezza che detto contratto era relativo comunque solo e soltanto al servizio di monitoraggio e controllo contaminanti a norma HACCP e non anche alla fumigazione, disinfestazione con gas fosfina e disinfezione. Ed infatti, l'attività di monitoraggio e controllo contaminanti non è soggetta ad autorizzazione di polizia, mentre il trattamento eseguito con gas tossici, ossia la fumigazione e disinfestazione con fosfina, non è attività limitata, sic et simpliciter, all'immissione di gas nei luoghi concordati ed all'ora concordata, ma è preceduta dai cd. lavori preparatori, che compongono una rigida sequenza procedimentale. Ed invero, dopo visione e controllo della documentazione al fine di verificare le condizioni per il servizio richiesto, si richiedono le necessarie autorizzazioni amministrative, previa redazione della documentazione che va necessariamente allegata, ciò nel rispetto delle norme di cui al R.D. N. 147/27 (Regolamento Speciale per l'Impiego di Gas Tossici) e al
T.U. N. 81/08 e succ. modd. ed integr. Va poi predisposto il Foglio Lavoro ed, infine, va effettuato il trattamento sanitario e fito-sanitario richiesto rilasciando le certificazioni. Vien da sé poi che sia i lavori di fumigazione e disinfestazione che di
Contr disinfezione, deblattizzazione e quant'altro non sono certo stati eseguiti dalla in Contr sordina, ma in un'azienda ove dipendenti della stessa hanno consentito ad essa maestranze e mezzi, di entrare in azienda per eseguire le attività concordate e per certificare la fine del trattamento!”.
Ed ancora deduceva – quanto alla reiterata contestazione di mancata esecuzione delle opere a regola d'arte – che il fatto che “i lavori siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte si deduce dall'assenza di qualsivoglia contestazione prima della notifica del monitorio. A parte il fatto che la malriuscita del trattamento di fumigazione è circostanza evincibile nell'immediatezza, nessuna denuncia dei pretesi vizi è pervenuta alla GES nei termini di legge, vieppiù che, come precisato nelle condizioni generali di cui agli allegati Fogli Lavoro, le contestazioni andavano effettuate per iscritto entro otto giorni dal servizio effettuato! (cfr. all.ti 11-16 comparsa di risposta). Se si considera poi che, addirittura, nel Foglio Lavoro N. 206/B/2017 del
13.10.2017 vi è annotata l'esecuzione della verifica del trattamento con esito positivo avvenuta alla presenza del Sig. , socio della appellante, è palese Controparte_5
l'assoluta pretestuosità dell'eccezione dell'odierna appellante”.
Infine, “Anche in ordine al quantum richiesto dalla Ges si reitera che tutte le doglianze sono rimaste prive di riscontro. Dalla documentazione in atti ed allegata dall'appellata già nella memoria istruttoria N. 2 del giudizio di primo grado, emerge chiaramente come il prezzo applicato per la disinfestazione e fumigazione è equo e Parte corretto. L'appellata, infatti, ha fumigato con gas fosfina per conto della già
, una superficie di metri cubi 1.501,00 per un importo complessivo di € Pt_2
11.530,00 oltre IVA (cfr. fattura oggetto del monitorio per cui è causa), applicando, pertanto, il prezzo di € 7,68 ca. per metro cubo fumigato (€ 11.530,00 / m3 1.501). E Parte ciò sebbene appena un anno prima, ossia nel 2016, la avesse corrisposto per analogo servizio di fumigazione alla Euro Disinfestazioni (ditta individuale di cui era titolare il che era anche amministratore unico e legale Parte_4
rappresentante della opposta) il prezzo di € 30,00 per metro cubo fumigato!
Relativamente al servizio di monitoraggio contaminanti la ha applicato il CP_4
prezzo previsto nel contratto dell'1.6.2017 ove, si reitera, vi è la firma per accettazione della nella pagina iniziale (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di Pt_2
costituzione)”.
Concludeva, pertanto, detta appellata chiedendo che l'appello della fosse Parte_1
rigettato siccome meramente pretestuoso e dilatorio.
§§§ Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 27.11.2023 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c. Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti dalla privo di ragione. Parte_1
A cominciare dal suo primo motivo (la cui fondatezza, peraltro, avrebbe al più potuto incidere esclusivamente sul regolamento delle spese della procedura monitoria: infatti, secondo granitica esegesi, “L'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo”, ex ceteris Cass. VI 22253/2022): smentito dall'indirizzo interpretativo di dottrina e giurisprudenza, altrettanto granitico, secondo cui ai fini della pronunzia di decreto ingiuntivo è sufficiente anche la mera produzione di fattura (che - prima ancora che scrittura contabile ex art. 634, secondo comma, c.p.c. – si presta già ad integrare prova scritta ex art. 633, n. 1), c.p.c.) senza che, invece, la fattura medesima debba essere necessariamente accompagnata dalla produzione di estratto autentico dei libri contabili dell'impresa ricorrente (conf. Cass.
III 17371/2003, Cass. I 9685/2000, Cass. II 6879/94, Cass. II 3261/79, Cass. III
771/70 et cetera).
Fattura cui – una volta instaurato dalla odierna appellante giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. – la faceva seguire la produzione di estratto, autenticato da CP_2
notaio, del suo Registro Fatture Vendita che fornisce contezza della regolare contabilizzazione della stessa fattura: per gli effetti – va a questo punto dato atto, ad integrazione delle pur corrette motivazioni del primo giudice – di cui (stante la comune qualità di imprenditori dell'una e dell'altra parte) all'art. 2710 c.c. (secondo cui – è d'uopo rammentare – “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”).
Verosimilmente conscia dell'esegesi secondo cui, peraltro, di detto art. 2710 c.c. rimane preclusa l'applicazione allorchè venga già posto in contestazione l'an del rapporto contrattuale pur tra imprenditori (cfr. ex pluribus Cass.771/82, “L'emissione di fattura, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso che sia contestato, ma può fornire in proposito soltanto un elemento indiziario;
questo principio non trova deroga per il caso in cui, vertendosi in tema di rapporti fra imprenditori, detta fattura sia anche annotata, senza altri riferimenti, nei libri contabili di chi l'ha emessa ed i libri medesimi, secondo la previsione dell'art. 2710 c.c., spieghino efficacia probatoria a favore di colui cui appartengano, atteso che tale efficacia probatoria non può investire fatti diversi da quelli annotati e, quindi, non può riguardare la stessa sussistenza del contratto quale elemento costitutivo del credito menzionato nella fattura stessa”) la ha anzitutto negato – in tale assunto Parte_1
insistendo con il suo secondo motivo di impugnazione – la stessa esecuzione in suo favore delle prestazioni d'opera dettagliate nella sullodata fattura n. 61 del
26.10.2017: negazione – stigmatizza la Corte – pressocchè temeraria a petto delle sottoscrizioni anche da parte di legale rappresentante della odierna appellante dei summenzionati sette “fogli lavoro” e tre “schede lavoro” (su avvenuto controllo insetti, roditori, ecc.), sottoscrizioni mai fatte oggetto di disconoscimento né tempestivamente e neppure, a tutto concedere, successivamente.
E se a quanto già univocamente desumibile da detti “fogli lavoro” e “schede lavoro” si somma, ad abundantiam, la significatività probatoria delle cinque autorizzazioni ex
R.D. 147/1927– altresì versate in atti – rilasciate dal Commissariato P.S. di IA
(che, come già annotato dal primo giudice, fanno espresso riferimento alle operazioni con l'utilizzo di gas tossici da effettuare anche presso la “ stabilimento Parte_3 di CA, per conto di in determinati Parte_6 Parte_2
giorni consecutivi compresi tra l'aprile ed il novembre del 2017) nonché delle suddette quattro schede “Trattamento Contoterzisti – Dichiarazione di avvenuto trattamento con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” (che, analogamente, risultano controfirmate da legale rappresentante della odierna appellante senza che le relative sottoscrizioni siano state oggetto di disconoscimento alcuno) – ed ancora, e per altro verso, della sottoscrizione “per accettazione” (sempre da parte di legale rappresentante della della succitata nota (su carta intestata della Parte_2
“Euro Disinfestazioni di Vincenzo Carpenzano”) del 1°.
6.2017 che fa espresso ed inequivoco riferimento “al contratto relativo al “Servizio di controllo contaminanti a norma HACCP” stipulato con la ditta Euro Disinfestazioni di Carpenzano Vincenzo in data 7.11.2016” (ed altresì sancisce che “rimarranno invariate tutte le condizioni e le modalità di intervento con Voi concordate”) – nessun dubbio può infine residuare
– ritiene la Corte, di seguito a quanto già riconosciuto dal Tribunale - circa il reale e totale svolgimento delle prestazioni d'opera contabilizzate nella nota fattura del
26.10.2017.
§§§
Ciò posto e ritenuto, in merito a quanto dalla ulteriormente devoluto in Parte_1
appello ci si potrebbe limitare a sentenziare che nemo contra factum proprium venire potest: ovvero, che non pare ammissibile che la società appellante, dopo aver bensì negato di avere ricevuto le prestazioni nella specie fatturate, abbia tuttavia discettato subito dopo, ed in primo luogo, di una loro esecuzione non a regola d'arte.
In ogni caso, e ad ogni buon fine, non v'è che da ribadire quanto al riguardo obiettato dalla società appellata: affatto conducentemente venuta a stigmatizzare che la
[...]
abbia rilevato plurime inadempienze a carico di controparte solo dopo più di Pt_1
un anno dalla conclusione dei lavori, e solo dopo essere stata diffidata dalla stessa appellata, sebbene i ridetti “fogli lavoro” fossero pure completi dell'espressa avvertenza che “eventuali contestazioni debbono essere fatte per iscritto non oltre otto giorni dalla consegna del servizio”. Un cenno a parte merita, tuttavia, la censura che la G.E.S. si sia resa inadempiente anche per il fatto di avere richiesto dette autorizzazioni ex R.D. 147/1927 al
Commissariato di P.S. di IA, e non a quello di CA: non soltanto perché – è appena il caso di rilevare – uffici territoriali facenti capo alla medesima Questura ma anche, e soprattutto, perché parte appellante ha paventato di essere esposta alla
“comminazione di sanzioni amministrative da parte degli Organi accertatori competenti” senza mai rassegnare tuttavia (nonostante l'art. 163, n. 4), c.p.c. preveda che, a pena di nullità, la citazione debba contenere l'esposizione non soltanto dei fatti ma anche “degli elementi di diritto” costituenti le ragioni della domanda) alcuna delucidazione in proposito;
senza non dire, infine, che alla data in cui la causa era posta dalla Corte in decisione era già ampiamente trascorso il termine, quinquennale, di prescrizione delle sanzioni amministrative (e non v'è stata alcuna segnalazione a verbale di causa dell'irrogazione, nelle more del processo, di sanzione qualsivoglia).
Analogamente – si passa a considerare - non pare ammissibile che la società appellante abbia posto in contestazione anche il prezzo delle prestazioni nella specie erogatele dalla G.E.S. dopo aver bensì negato la loro stessa esecuzione. E tuttavia, anche a tal riguardo vale la pena di precisare come (a mente di quanto premesso in narrativa nel riassumere le difese di parte appellata) emerga per tabulas - poiché incontestati sono rimasti, quantomeno, i volumi sottoposti a trattamenti fitosanitari - che i prezzi nell'occorso fatturati non siano superiori a quelli già praticati alla
– e da questa in precedenza accettati – in seno ad un rapporto di Parte_2
clientela al tempo già consolidato.
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Per tutto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti dalla eve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + €
921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della società appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 980/2023 del 20.6.2023 proposto, con citazione del 12.7.2023, dalla (già nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
- così provvede: Controparte_4
- rigetta l'appello,
- condanna la al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge sulla minor somma di € 2.810,30,
- dà atto della sussistenza a carico della ell'obbligo di versamento di Parte_1
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)