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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1354/2024 promossa da
, c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1 Porto Salvo (RC) il 10.12.1995 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Zangari
[...]
nella via A. Spanò 23 in Bianco (RC), che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_2
(c.f. ) in persona del Dirigente Scolastico pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) dell C.F._3 [...]
, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Via Controparte_3 CP_3 Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso recante istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
Pag. 1 a 6 il , contro l' e contro Controparte_1 Controparte_4 l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_5
“IN VIA PRINCIPALE, dichiarare :
a) L' annullamento del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12 10 2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso dall' I.C. Statale di Cavallermaggiore;
;
b);condannare l' amministrazione resistente – segnatamente Controparte_6 [...]
– al pagamento di tutti i diritti spettanti , previdenziali – economici – e di punteggio, che Controparte_7 spettavano al ricorrente in seguito alla stipula del contratto di lavoro con l dall' 11 09 Controparte_8 2023 al 31 08 2024 per ore 36 settimanali , avente nr. di protocollo 7586.
Nello specifico riconoscere : :
1) le mensilità non corrisposte dal 12 10 2023 al 31 08 2024 per un importo di Euro 16.826,03 (comprensivo della 13^ mensilità ) come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni , sulla base di 36/36mi ( vedasi pagina 2 dell'allegato Contratto di Lavoro ); .
2) il punteggio di 0,50 stabilito dal D.M. nr. 50 del 2021 , con decorrenza dall' 11 09 2023 al 31 08 2024 ( vedasi DM. e Contratto di lavoro Allegati ); .
3) versare i contributi previdenziali dall' 11 09 2023 al 31 08 2024; ;,
IN OGNI CASO: .
Condannare l' amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”.
Costituitesi solo nel presente giudizio di merito, le parti resistenti hanno invece così concluso:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2 essendo il l'unico legittimo contraddittore;
Controparte_1 disporsi l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dei soggetti controinteressati nel presente giudizio quali litisconsorti necessari;
- nel merito, respingere l'istanza cautelare avversaria per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.”.
RITENUTO CHE
Le eccezioni pregiudiziali di rito
Pregiudizialmente, il e del merito ha sollevato l'eccezione del Controparte_1 difetto di integrità del contraddittorio, allegando al riguardo la necessità di integrazione del contraddittorio con i soggetti controinteressati. Più nello specifico, la parte resistente ha
Pag. 2 a 6
allegato a fondamento di tale eccezione che la presente causa riguarda anche ogni altro aspirante che, potendo essere scavalcato nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di assunzione.
L'eccezione è inammissibile.
Occorre sul punto considerare che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto, con riguardo alle domande proposte e agli effetti che il loro eventuale accoglimento produce nella sfera di altri soggetti coinvolti;
questi ultimi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla loro posizione giuridica e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21.11.2019, n.30425).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “14. Deve essere conseguentemente ribadito il principio, già enunciato da questa Corte con ordinanza 2 marzo 2020 nr. 5679 in relazione alle graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, secondo cui la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) sicchè va dichiarato inammissibile il ricorso in cui la parte non abbia indicato chi sarebbero i controinteressati nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio ed abbia solo genericamente indicato il rischio – nel caso di attribuzione alla controparte dell'utilità rivendicata – di un pregiudizio per altri candidati, senza concretizzarne l'effettività attraverso l'indicazione degli effetti che quel punteggio avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta.” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23383).
Nel caso di specie, la parte resistente che ha eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati non ha assolto all'onere in capo ad essa incombente di indicare in modo specifico i litisconsorti necessari pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, avendo su tale ultimo punto allegato solo genericamente che ogni altro aspirante, potendo essere scavalcato nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di assunzione.
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione dell'integrazione del contraddittorio.
Sempre in via pregiudiziale di rito occorre dichiarare l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell , in quanto Controparte_2 il sarebbe l'unico legittimo contraddittore. Controparte_1
Infatti, preme a questo Giudice evidenziare che la domanda, sia cautelare che di merito, proposta dalla parte ricorrente è diretta a far valere in sede giudiziale la declaratoria di illegittimità del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12.10.2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso proprio dall' I.C.
Pag. 3 a 6 Statale di , con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva Controparte_2 nel presente giudizio.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva, che deve essere quindi respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver presentato il 22 aprile 2021 la domanda di inserimento nelle graduatorie per personale ATA nella provincia di valida per il triennio 2021/2024; di essere stato assunto dall' CP_3 [...]
come Collaboratore Scolastico il quale ha convalidato il punteggio di Controparte_9 7,45 per Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico e di 10,55 per Collaboratore Scolastico;
di aver sottoscritto l'11.9.2023 il contratto di lavoro con l' Controparte_7 per 36 ore settimanali fino al 31.8.2024; che il contratto di lavoro in questione è stato risolto il 12.10.2023 per una condanna subita dal ricorrente nell'anno 2020 a pena concordata ad anni 1 e mesi 10 per coltivazione di canapa indiana punita dall'art. 73, comma quarto, del DPR 309/1990, regolarmente indicata nella domanda di inserimento in graduatoria;
di aver presentato istanza in autotutela per la reintegrazione in graduatoria per personale ATA e nel proprio posto di lavoro di collaboratore scolastico spiegando che la condanna subita non riguarda i reati di esclusione previsti dall'art. 3 comma 2 del DM 50 del 3 marzo 2021; di essere stato pertanto estromesso ed espulso dal contesto lavorativo per cui pure ha dimostrato competenza, professionalità e compiuta preparazione;
di essere ad oggi privo di occupazione alcuna ed impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento ed a quello dell'intero nucleo familiare.
La parte resistente ha invece allegato: che il ricorrente ha riportato una condanna penale con sentenza passata in giudicato per un reato che costituisce un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, con conseguente legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e del depennamento dalle graduatorie d'istituto di III fascia;
che il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 “Graduatorie ATA d'istituto di III fascia 2021/2024” prevede, all'art. 3 “Requisiti generali di ammissione”, comma 1, lettera c, il “godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
” e, al comma 2, “Non possono partecipare alla procedura di inserimento: lettera e. “coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione”; che la Dirigente Scolastica ha quindi disposto la risoluzione del contratto di lavoro e l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie, con la motivazione che il reato per cui è stata condannato (art. 73, comma 4, del DPR 309/1990) è “ostativo all'assunzione nella Pubblica Amministrazione”; che la determinazione dell'Amministrazione di disporre la risoluzione del contratto e l'esclusione dalle graduatorie del ricorrente, sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. 50/2021, risulta dunque legittima, posto che, tra i requisiti previsti a pena di esclusione, rientra altresì l'inesistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
La questione giuridica controversa
Pag. 4 a 6
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento della parte ricorrente che ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per personale ATA, con consequenziale sua richiesta di essere reinserito nelle graduatorie in questione.
Occorre al riguardo considerare che dall'esame del provvedimento di depennamento si evince che l' ha escluso il sig. dalle graduatorie per personale Controparte_7 Pt_1 ATA perché privo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 50 del 3 03 2021. Nello specifico, perché il reato per il quale è stato condannato nell'anno 2020 rientra nell'ipotesi prevista dall' art. 3 comma 2 lett. che prevede l'esclusione dalla graduatoria per chi “ha riportato una condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una P. A., ovvero che sia stato destinatario dei provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25 bis del DPR 14 nov. 2002, n. 313”. Ebbene, i reati previsti in tale articolo riguardano quelli di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ne deriva pertanto che del tutto inappropriato e inconferente risulta il riferimento normativo contenuto nel decreto di depennamento delle graduatorie del personale ATA, posto che il reato per cui è stato condannato il ricorrente di cui all'art. 73, co. 4, del DPR 309 1990 non è previsto dall'art. 25 bis del DPR n. 313/2002.
Come inoltre risulta dall'esame della domanda per personale ATA nella provincia di Roma (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente) ad oggi il ricorrente non ha più ricevuto incarichi con la P.A. Scolastica a causa del punteggio non riconosciutogli dall'11.9.2023 al 31.8.2024, punteggio che invece gli spettava di diritto.
Ne deriva quindi che l'illegittimità del decreto di depennamento ha arrecato e continua ad arrecare al ricorrente un gravissimo pregiudizio al livello economico, stante la mancanza allo stato attuale di incarichi retribuiti presso le Scuole.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12.10.2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso dall' di , CP_9 Controparte_2 nonché condanna delle parti resistenti al pagamento di tutti i diritti spettanti , previdenziali
– economici – e di punteggio, che spettavano al ricorrente in seguito alla stipula del contratto di lavoro con l dall'11.9.2023 al 31.8.2024 per ore 36 Controparte_7 settimanali, avente nr. di protocollo 7586 e nello specifico: le mensilità non corrisposte dal 12.10.2023 al 31.8.2024 per un importo di euro 16.826,03 (comprensivo della 13^ mensilità), come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 36/36mi; il punteggio di 0,50 stabilito dal D.M. nr. 50 del 2021, con decorrenza dall'11.9.2023 al 31.8.2024; versare i contributi previdenziali dall'11.9.2023 al 31.8.2024.
Le spese di lite
Pag. 5 a 6 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché del suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12.10.2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso dall' di CP_9 ; condanna le parti resistenti al pagamento di tutti i diritti spettanti Controparte_2
, previdenziali – economici – e di punteggio, che spettavano al ricorrente in seguito alla stipula del contratto di lavoro con l dall'11.9.2023 al Controparte_7 31.8.2024 per ore 36 settimanali, avente nr. di protocollo 7586 e nello specifico: le mensilità non corrisposte dal 12.10.2023 al 31.8.2024 per un importo di euro 16.826,03 (comprensivo della 13^ mensilità), come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 36/36mi; il punteggio di 0,50 stabilito dal D.M. nr. 50 del 2021, con decorrenza dall'11.9.2023 al 31.8.2024; versare i contributi previdenziali dall'11.9.2023 al 31.8.2024;
2) condanna le parti resistenti a pagare in solido tra loro e in favore della parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio, che così si liquidano: in euro
3.689 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 13.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1354/2024 promossa da
, c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1 Porto Salvo (RC) il 10.12.1995 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Zangari
[...]
nella via A. Spanò 23 in Bianco (RC), che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_2
(c.f. ) in persona del Dirigente Scolastico pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) dell C.F._3 [...]
, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Via Controparte_3 CP_3 Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso recante istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
Pag. 1 a 6 il , contro l' e contro Controparte_1 Controparte_4 l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_5
“IN VIA PRINCIPALE, dichiarare :
a) L' annullamento del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12 10 2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso dall' I.C. Statale di Cavallermaggiore;
;
b);condannare l' amministrazione resistente – segnatamente Controparte_6 [...]
– al pagamento di tutti i diritti spettanti , previdenziali – economici – e di punteggio, che Controparte_7 spettavano al ricorrente in seguito alla stipula del contratto di lavoro con l dall' 11 09 Controparte_8 2023 al 31 08 2024 per ore 36 settimanali , avente nr. di protocollo 7586.
Nello specifico riconoscere : :
1) le mensilità non corrisposte dal 12 10 2023 al 31 08 2024 per un importo di Euro 16.826,03 (comprensivo della 13^ mensilità ) come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni , sulla base di 36/36mi ( vedasi pagina 2 dell'allegato Contratto di Lavoro ); .
2) il punteggio di 0,50 stabilito dal D.M. nr. 50 del 2021 , con decorrenza dall' 11 09 2023 al 31 08 2024 ( vedasi DM. e Contratto di lavoro Allegati ); .
3) versare i contributi previdenziali dall' 11 09 2023 al 31 08 2024; ;,
IN OGNI CASO: .
Condannare l' amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”.
Costituitesi solo nel presente giudizio di merito, le parti resistenti hanno invece così concluso:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2 essendo il l'unico legittimo contraddittore;
Controparte_1 disporsi l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dei soggetti controinteressati nel presente giudizio quali litisconsorti necessari;
- nel merito, respingere l'istanza cautelare avversaria per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.”.
RITENUTO CHE
Le eccezioni pregiudiziali di rito
Pregiudizialmente, il e del merito ha sollevato l'eccezione del Controparte_1 difetto di integrità del contraddittorio, allegando al riguardo la necessità di integrazione del contraddittorio con i soggetti controinteressati. Più nello specifico, la parte resistente ha
Pag. 2 a 6
allegato a fondamento di tale eccezione che la presente causa riguarda anche ogni altro aspirante che, potendo essere scavalcato nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di assunzione.
L'eccezione è inammissibile.
Occorre sul punto considerare che il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto, con riguardo alle domande proposte e agli effetti che il loro eventuale accoglimento produce nella sfera di altri soggetti coinvolti;
questi ultimi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla loro posizione giuridica e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21.11.2019, n.30425).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “14. Deve essere conseguentemente ribadito il principio, già enunciato da questa Corte con ordinanza 2 marzo 2020 nr. 5679 in relazione alle graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, secondo cui la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) sicchè va dichiarato inammissibile il ricorso in cui la parte non abbia indicato chi sarebbero i controinteressati nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio ed abbia solo genericamente indicato il rischio – nel caso di attribuzione alla controparte dell'utilità rivendicata – di un pregiudizio per altri candidati, senza concretizzarne l'effettività attraverso l'indicazione degli effetti che quel punteggio avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta.” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23383).
Nel caso di specie, la parte resistente che ha eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati non ha assolto all'onere in capo ad essa incombente di indicare in modo specifico i litisconsorti necessari pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, avendo su tale ultimo punto allegato solo genericamente che ogni altro aspirante, potendo essere scavalcato nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente, vedrebbe diminuire le proprie possibilità di assunzione.
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione dell'integrazione del contraddittorio.
Sempre in via pregiudiziale di rito occorre dichiarare l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell , in quanto Controparte_2 il sarebbe l'unico legittimo contraddittore. Controparte_1
Infatti, preme a questo Giudice evidenziare che la domanda, sia cautelare che di merito, proposta dalla parte ricorrente è diretta a far valere in sede giudiziale la declaratoria di illegittimità del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12.10.2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso proprio dall' I.C.
Pag. 3 a 6 Statale di , con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva Controparte_2 nel presente giudizio.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva, che deve essere quindi respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver presentato il 22 aprile 2021 la domanda di inserimento nelle graduatorie per personale ATA nella provincia di valida per il triennio 2021/2024; di essere stato assunto dall' CP_3 [...]
come Collaboratore Scolastico il quale ha convalidato il punteggio di Controparte_9 7,45 per Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico e di 10,55 per Collaboratore Scolastico;
di aver sottoscritto l'11.9.2023 il contratto di lavoro con l' Controparte_7 per 36 ore settimanali fino al 31.8.2024; che il contratto di lavoro in questione è stato risolto il 12.10.2023 per una condanna subita dal ricorrente nell'anno 2020 a pena concordata ad anni 1 e mesi 10 per coltivazione di canapa indiana punita dall'art. 73, comma quarto, del DPR 309/1990, regolarmente indicata nella domanda di inserimento in graduatoria;
di aver presentato istanza in autotutela per la reintegrazione in graduatoria per personale ATA e nel proprio posto di lavoro di collaboratore scolastico spiegando che la condanna subita non riguarda i reati di esclusione previsti dall'art. 3 comma 2 del DM 50 del 3 marzo 2021; di essere stato pertanto estromesso ed espulso dal contesto lavorativo per cui pure ha dimostrato competenza, professionalità e compiuta preparazione;
di essere ad oggi privo di occupazione alcuna ed impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento ed a quello dell'intero nucleo familiare.
La parte resistente ha invece allegato: che il ricorrente ha riportato una condanna penale con sentenza passata in giudicato per un reato che costituisce un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, con conseguente legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e del depennamento dalle graduatorie d'istituto di III fascia;
che il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 “Graduatorie ATA d'istituto di III fascia 2021/2024” prevede, all'art. 3 “Requisiti generali di ammissione”, comma 1, lettera c, il “godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
” e, al comma 2, “Non possono partecipare alla procedura di inserimento: lettera e. “coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione”; che la Dirigente Scolastica ha quindi disposto la risoluzione del contratto di lavoro e l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie, con la motivazione che il reato per cui è stata condannato (art. 73, comma 4, del DPR 309/1990) è “ostativo all'assunzione nella Pubblica Amministrazione”; che la determinazione dell'Amministrazione di disporre la risoluzione del contratto e l'esclusione dalle graduatorie del ricorrente, sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. 50/2021, risulta dunque legittima, posto che, tra i requisiti previsti a pena di esclusione, rientra altresì l'inesistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
La questione giuridica controversa
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Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento della parte ricorrente che ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per personale ATA, con consequenziale sua richiesta di essere reinserito nelle graduatorie in questione.
Occorre al riguardo considerare che dall'esame del provvedimento di depennamento si evince che l' ha escluso il sig. dalle graduatorie per personale Controparte_7 Pt_1 ATA perché privo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 50 del 3 03 2021. Nello specifico, perché il reato per il quale è stato condannato nell'anno 2020 rientra nell'ipotesi prevista dall' art. 3 comma 2 lett. che prevede l'esclusione dalla graduatoria per chi “ha riportato una condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una P. A., ovvero che sia stato destinatario dei provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25 bis del DPR 14 nov. 2002, n. 313”. Ebbene, i reati previsti in tale articolo riguardano quelli di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ne deriva pertanto che del tutto inappropriato e inconferente risulta il riferimento normativo contenuto nel decreto di depennamento delle graduatorie del personale ATA, posto che il reato per cui è stato condannato il ricorrente di cui all'art. 73, co. 4, del DPR 309 1990 non è previsto dall'art. 25 bis del DPR n. 313/2002.
Come inoltre risulta dall'esame della domanda per personale ATA nella provincia di Roma (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente) ad oggi il ricorrente non ha più ricevuto incarichi con la P.A. Scolastica a causa del punteggio non riconosciutogli dall'11.9.2023 al 31.8.2024, punteggio che invece gli spettava di diritto.
Ne deriva quindi che l'illegittimità del decreto di depennamento ha arrecato e continua ad arrecare al ricorrente un gravissimo pregiudizio al livello economico, stante la mancanza allo stato attuale di incarichi retribuiti presso le Scuole.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12.10.2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso dall' di , CP_9 Controparte_2 nonché condanna delle parti resistenti al pagamento di tutti i diritti spettanti , previdenziali
– economici – e di punteggio, che spettavano al ricorrente in seguito alla stipula del contratto di lavoro con l dall'11.9.2023 al 31.8.2024 per ore 36 Controparte_7 settimanali, avente nr. di protocollo 7586 e nello specifico: le mensilità non corrisposte dal 12.10.2023 al 31.8.2024 per un importo di euro 16.826,03 (comprensivo della 13^ mensilità), come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 36/36mi; il punteggio di 0,50 stabilito dal D.M. nr. 50 del 2021, con decorrenza dall'11.9.2023 al 31.8.2024; versare i contributi previdenziali dall'11.9.2023 al 31.8.2024.
Le spese di lite
Pag. 5 a 6 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché del suo valore indeterminabile a bassa complessità, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità del decreto di depennamento numero protocollo 0008828 del 12.10.2023 dalle graduatorie di III fascia Personale ATA per il triennio 2021/2024 emesso dall' di CP_9 ; condanna le parti resistenti al pagamento di tutti i diritti spettanti Controparte_2
, previdenziali – economici – e di punteggio, che spettavano al ricorrente in seguito alla stipula del contratto di lavoro con l dall'11.9.2023 al Controparte_7 31.8.2024 per ore 36 settimanali, avente nr. di protocollo 7586 e nello specifico: le mensilità non corrisposte dal 12.10.2023 al 31.8.2024 per un importo di euro 16.826,03 (comprensivo della 13^ mensilità), come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 36/36mi; il punteggio di 0,50 stabilito dal D.M. nr. 50 del 2021, con decorrenza dall'11.9.2023 al 31.8.2024; versare i contributi previdenziali dall'11.9.2023 al 31.8.2024;
2) condanna le parti resistenti a pagare in solido tra loro e in favore della parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio, che così si liquidano: in euro
3.689 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 13.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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