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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12733 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55669/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 22/5/2025 e promosso da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
7, C.F. , rappresentata e difesa, per mandato depositato telematicamente C.F._1 in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Leonardo Calarota, (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio sito in Corigliano-Rossano, area Rossano, Via Taranto n. 14 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
(C.F. e P.I: ), con sede legale in Udine, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Ungheria n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Onesti, (C.F. ), con studio in Udine, via D'Aronco n. 2 CodiceFiscale_3
OPPOSTA
OGGETTO: contratto atipico - opposizione al decreto ingiuntivo n. 5094/2022.
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) Preliminarmente, revocare l'ordinanza ammissiva della provvisoria esecuzione del monitorio per mancanza dei presupposti di legge;
2) Accertare e dichiarare l'abusività e vessatorietà delle norme del contratto intervenuto tra l'opposta e l'opponente; 3) Per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo nullo, illegittimo ed inefficace per i motivi in premessa;
4)- Condannare, altresì, la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.-”
per l'opposta: “Nel merito in via principale. Respingersi in quanto infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o modifica, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi in ogni caso la Sig.ra al pagamento a favore Parte_1 dell' della somma di € 5.852,00 o della diversa somma, maggiore o Controparte_1 minore, che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso. In ogni caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda proposta in via principale o subordinata, condannarsi l'attrice opponente alla rifusione di tutte le spese legali del presente giudizio e del procedimento per ingiunzione”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 25/3/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5094/2022,
N.R.G. n. 15708/2022, con cui ingiungeva a il pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma di € 5.852,00, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo per l'iscrizione ad un corso di tatuaggio artistico per l'anno accademico 2018/2019, di cui alla fattura n. 479 emessa il 3/10/2018 per l'importo di € 6.384,00, IVA inclusa, di cui l'ingiunta aveva pagato la sola prima rata di € 532,00.
La ricorrente esponeva che il contratto per l'iscrizione al corso di tatuaggio artistico relativo all'anno accademico 2018/2019 prevedeva il pagamento da parte della della somma di Parte_1
€ 150,00, IVA inclusa, a titolo di iscrizione, effettivamente corrisposta, e il prezzo del corso di €
6.384,00, IVA inclusa, da corrispondersi in dodici rate mensili di € 532,00 entro il quinto giorno di ogni mese, di cui la resistente aveva pagato soltanto la prima.
2. Con atto di citazione notificato in data 25/8/2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 5094/2022, N.R.G.
n. 15708/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2022, invocandone la revoca, previo accertamento del carattere vessatorio delle clausole del contratto inter partes.
L'opponente deduceva di aver stipulato il contratto per iscriversi al corso di tatuaggi artistici nella convinzione che si trattasse di un percorso che culminasse con il rilascio di un titolo, riconosciuto dalla normativa in materia di permessi per motivi di studio, dovendo raggiungere la sede di Udine della controparte da Roma, luogo di sua residenza. Nondimeno, dopo aver riscontrato che non si trattava di un corso per cui fosse applicabile la regolamentazione del diritto allo studio nei posti di lavoro, aveva pagato la prima rata del corso che aveva iniziato a frequentare e, in ragione di quanto sopra esposto, non aveva provveduto al pagamento delle altre rate, avendo ritenuto estinto il rapporto inter partes.
La eccepiva, inoltre, l'invalidità e l'inefficacia, in quanto abusive, delle clausole Parte_1 contrattuali nn. 2, 3, 4 e 5, per violazione dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), in quanto squilibrate in danno dell'opponente, tenuta al pagamento dell'intero prezzo del corso in difetto di pagamento anche di una sola rata, senza possibilità per l'iscritta di recedere dal contratto.
3. Con comparsa del 22/3/2023 si costituiva in giudizio l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'ingiungente osservava che non esisteva alcun corso di tatuaggi di tipo universitario, quindi l'affidamento della sul conseguimento dei permessi per complessive n. 150 ore annue Parte_1 era del tutto irrilevante ed ingiustificato.
L contestava la vessatorietà delle clausole contrattuali richiamate dalla Controparte_1 controparte, evidenziando che l'art. 2 riportava il contenuto dell'art. 1186 c.c. in materia di decadenza dal beneficio del termine, la clausola n. 4, ispirata al principio utile per inutile non vitiatur, ribadiva il contenuto dell'art. 36 cod. consumo;
l'art. 5 era nulla, ma tale invalidità era ininfluente, essendo stato adito il foro di Roma, mentre la clausola n. 3 doveva essere letta in relazione all'intero assetto di interessi previsto dal contratto ed esponeva che non è previsto dal codice del consumo il diritto di recesso ad nutum del consumatore dopo i primi quattordici giorni dalla sua stipulazione.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio ed assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del
22/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. Con il primo motivo di opposizione si duole della mancata corrispondenza Parte_1 del corso di tatuaggio artistico cui si è iscritta presso l' alle sue Controparte_1 aspettative in termini di applicazione del diritto ai permessi per motivi di studio presso il posto di lavoro, cui ricollega la sostanziale impossibilità di frequentarlo. La deduzione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve, quindi, aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. civ. n. 8126/2004; Cass. civ. n.
10434/2002). Con particolare riferimento al caso di specie, è documentale che l' e Controparte_1 hanno stipulato un contratto per l'iscrizione ad un corso di “TATUAGGIO Parte_1
ARTISTICO” per l'anno accademico 2018/2019 tenuto dalla ricorrente, che prevedeva l'obbligo di di pagamento delle somme di € 150,00, I.V.A. inclusa, a titolo di iscrizione Parte_1
e di € 6.384,00, I.V.A. inclusa, quale prezzo complessivo del corso, da corrispondere in dodici rate mensili di € 532,00 ciascuna entro il quinto giorno di ogni mese a far tempo da settembre
2018.
Ebbene, la tassa di iscrizione è stata interamente pagata, mentre, in relazione al costo del corso,
l' ha emesso la fattura n. 479 del 03/10/2018 per l'importo, IVA inclusa, Controparte_1 di € 6.384,00, di cui soltanto la prima rata di € 532,00 risulta versata dall'odierna opponente.
Ciò posto, avuto riguardo ai documenti allegati al ricorso monitorio, è provato il credito dell'ingiungente, mentre la dedotta impossibilità o difficoltà della di raggiungere la Parte_1 sede del corso a causa della impossibilità di usufruire dei permessi dal lavoro per motivi di studio è irrilevante ai fini dell'efficacia del contratto, validamente sottoscritto dall'opponente, tenuto conto che in alcun modo nell'accordo sottoscritto dalle parti è stato rappresentato che, per la frequentazione del corso, l'iscritta avrebbe potuto beneficiare dei permessi dal lavoro per motivi di studio. Si rileva, inoltre, che la distanza tra la sede del corso (Udine) e la città di residenza dell'opponente, in cui presta la sua attività lavorativa (Roma), era nota alla Parte_1 avendo l'opposta sede in Udine, sicché i problemi organizzativi della derivanti dalla Parte_1 necessità di recarsi a Udine per seguire il corso non costituivano per lei un imprevisto verificatosi dopo la stipulazione del contratto, pertanto la dedotta impossibilità dell'opponente di organizzarsi per frequentare il corso non è imputabile all'opposta, né incide sulla validità e sull'efficacia del contratto.
6. Con il secondo motivo eccepisce l'invalidità e l'inefficacia delle clausole Parte_1 nn. 2, 3, 4 e 5 del contratto inter partes per violazione del codice del D.Lgs. n. 206/2005 (cod. consumo), evidenziando, in particolare, che la clausola n. 3 determinerebbe uno squilibrio irragionevole a carico della Parte_1
La censura è priva di pregio.
Giova premettere che la clausola n. 5 del contratto (Foro competente) non è stata applicata dall'ingiungente, che ha adito il foro del consumatore, ovvero il luogo in cui la aveva Parte_1 la residenza all'epoca della instaurazione del procedimento monitorio, quindi l'opponente non ha interesse a chiederne la declaratoria di nullità e l'inefficacia per violazione dell'art. 33, co. 2, lett.
u) cod. consumo.
La clausola n. 2 riporta il contenuto dell'art. 1186 c.c. in materia di decadenza dal beneficio del termine, mentre la clausola n. 4 è ispirata al principio utile per inutile non vitiatur, sancito in materia dall'art. 36 cod. consumo, quindi è meritevole di tutela e non incorre nel divieto di introdurre clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
La clausola n. 3, secondo cui la revoca dell'iscritto dell'adesione al corso prima che questo abbia inizio determina il suo obbligo di corrispondere l'equivalente del 40% del costo del corso, mentre se interviene dopo l'inizio del corso, non lo esime dal pagare per intero il prezzo, non è vessatoria, né determina a carico dell'iscritto uno squilibrio irragionevole.
Al contrario, la differenza delle varie ipotesi formulate nella clausola si giustifica per il fatto che in caso di recesso prima dell'inizio del corso è possibile sostituire l'iscritto con un altro, senza alcun pregiudizio per le parti, mentre dopo l'inizio del corso è oltremodo improbabile che vi siano adesioni, tenuto conto che parte del corso si è già svolta, quindi è inverosimile che vi siano persone interessate alla frequentazione di una parte di un corso organizzato secondo una logica di progressione degli insegnamenti.
Trattasi, dunque, di un trattamento differenziato di due ipotesi diverse tra loro ed il perdurante obbligo per l'aderente al corso di corrispondere l'intero prezzo pattuito in caso di revoca dell'adesione non dovuta a giusta causa non è in contrasto con il citato art. 33 cod. consumo, ma opera un contemperamento degli interessi contrapposti dei contraenti, che mira ad evitare iscrizioni da parte di persone non effettivamente interessate a seguire il corso, che ne abbandonino la frequentazione, ostacolando il reperimento di sostituti, in pregiudizio dell'organizzatrice.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 25/8/2022 da avverso l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5094/2022, N.R.G. n. 15708/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2022; CONDANNA al pagamento in favore dell' delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 18/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 55669/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 22/5/2025 e promosso da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
7, C.F. , rappresentata e difesa, per mandato depositato telematicamente C.F._1 in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Leonardo Calarota, (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio sito in Corigliano-Rossano, area Rossano, Via Taranto n. 14 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
(C.F. e P.I: ), con sede legale in Udine, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Ungheria n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Onesti, (C.F. ), con studio in Udine, via D'Aronco n. 2 CodiceFiscale_3
OPPOSTA
OGGETTO: contratto atipico - opposizione al decreto ingiuntivo n. 5094/2022.
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) Preliminarmente, revocare l'ordinanza ammissiva della provvisoria esecuzione del monitorio per mancanza dei presupposti di legge;
2) Accertare e dichiarare l'abusività e vessatorietà delle norme del contratto intervenuto tra l'opposta e l'opponente; 3) Per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo nullo, illegittimo ed inefficace per i motivi in premessa;
4)- Condannare, altresì, la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.-”
per l'opposta: “Nel merito in via principale. Respingersi in quanto infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o modifica, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi in ogni caso la Sig.ra al pagamento a favore Parte_1 dell' della somma di € 5.852,00 o della diversa somma, maggiore o Controparte_1 minore, che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso. In ogni caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda proposta in via principale o subordinata, condannarsi l'attrice opponente alla rifusione di tutte le spese legali del presente giudizio e del procedimento per ingiunzione”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 25/3/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5094/2022,
N.R.G. n. 15708/2022, con cui ingiungeva a il pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma di € 5.852,00, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo per l'iscrizione ad un corso di tatuaggio artistico per l'anno accademico 2018/2019, di cui alla fattura n. 479 emessa il 3/10/2018 per l'importo di € 6.384,00, IVA inclusa, di cui l'ingiunta aveva pagato la sola prima rata di € 532,00.
La ricorrente esponeva che il contratto per l'iscrizione al corso di tatuaggio artistico relativo all'anno accademico 2018/2019 prevedeva il pagamento da parte della della somma di Parte_1
€ 150,00, IVA inclusa, a titolo di iscrizione, effettivamente corrisposta, e il prezzo del corso di €
6.384,00, IVA inclusa, da corrispondersi in dodici rate mensili di € 532,00 entro il quinto giorno di ogni mese, di cui la resistente aveva pagato soltanto la prima.
2. Con atto di citazione notificato in data 25/8/2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 5094/2022, N.R.G.
n. 15708/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2022, invocandone la revoca, previo accertamento del carattere vessatorio delle clausole del contratto inter partes.
L'opponente deduceva di aver stipulato il contratto per iscriversi al corso di tatuaggi artistici nella convinzione che si trattasse di un percorso che culminasse con il rilascio di un titolo, riconosciuto dalla normativa in materia di permessi per motivi di studio, dovendo raggiungere la sede di Udine della controparte da Roma, luogo di sua residenza. Nondimeno, dopo aver riscontrato che non si trattava di un corso per cui fosse applicabile la regolamentazione del diritto allo studio nei posti di lavoro, aveva pagato la prima rata del corso che aveva iniziato a frequentare e, in ragione di quanto sopra esposto, non aveva provveduto al pagamento delle altre rate, avendo ritenuto estinto il rapporto inter partes.
La eccepiva, inoltre, l'invalidità e l'inefficacia, in quanto abusive, delle clausole Parte_1 contrattuali nn. 2, 3, 4 e 5, per violazione dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), in quanto squilibrate in danno dell'opponente, tenuta al pagamento dell'intero prezzo del corso in difetto di pagamento anche di una sola rata, senza possibilità per l'iscritta di recedere dal contratto.
3. Con comparsa del 22/3/2023 si costituiva in giudizio l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'ingiungente osservava che non esisteva alcun corso di tatuaggi di tipo universitario, quindi l'affidamento della sul conseguimento dei permessi per complessive n. 150 ore annue Parte_1 era del tutto irrilevante ed ingiustificato.
L contestava la vessatorietà delle clausole contrattuali richiamate dalla Controparte_1 controparte, evidenziando che l'art. 2 riportava il contenuto dell'art. 1186 c.c. in materia di decadenza dal beneficio del termine, la clausola n. 4, ispirata al principio utile per inutile non vitiatur, ribadiva il contenuto dell'art. 36 cod. consumo;
l'art. 5 era nulla, ma tale invalidità era ininfluente, essendo stato adito il foro di Roma, mentre la clausola n. 3 doveva essere letta in relazione all'intero assetto di interessi previsto dal contratto ed esponeva che non è previsto dal codice del consumo il diritto di recesso ad nutum del consumatore dopo i primi quattordici giorni dalla sua stipulazione.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio ed assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del
22/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
***
5. Con il primo motivo di opposizione si duole della mancata corrispondenza Parte_1 del corso di tatuaggio artistico cui si è iscritta presso l' alle sue Controparte_1 aspettative in termini di applicazione del diritto ai permessi per motivi di studio presso il posto di lavoro, cui ricollega la sostanziale impossibilità di frequentarlo. La deduzione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve, quindi, aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. civ. n. 8126/2004; Cass. civ. n.
10434/2002). Con particolare riferimento al caso di specie, è documentale che l' e Controparte_1 hanno stipulato un contratto per l'iscrizione ad un corso di “TATUAGGIO Parte_1
ARTISTICO” per l'anno accademico 2018/2019 tenuto dalla ricorrente, che prevedeva l'obbligo di di pagamento delle somme di € 150,00, I.V.A. inclusa, a titolo di iscrizione Parte_1
e di € 6.384,00, I.V.A. inclusa, quale prezzo complessivo del corso, da corrispondere in dodici rate mensili di € 532,00 ciascuna entro il quinto giorno di ogni mese a far tempo da settembre
2018.
Ebbene, la tassa di iscrizione è stata interamente pagata, mentre, in relazione al costo del corso,
l' ha emesso la fattura n. 479 del 03/10/2018 per l'importo, IVA inclusa, Controparte_1 di € 6.384,00, di cui soltanto la prima rata di € 532,00 risulta versata dall'odierna opponente.
Ciò posto, avuto riguardo ai documenti allegati al ricorso monitorio, è provato il credito dell'ingiungente, mentre la dedotta impossibilità o difficoltà della di raggiungere la Parte_1 sede del corso a causa della impossibilità di usufruire dei permessi dal lavoro per motivi di studio è irrilevante ai fini dell'efficacia del contratto, validamente sottoscritto dall'opponente, tenuto conto che in alcun modo nell'accordo sottoscritto dalle parti è stato rappresentato che, per la frequentazione del corso, l'iscritta avrebbe potuto beneficiare dei permessi dal lavoro per motivi di studio. Si rileva, inoltre, che la distanza tra la sede del corso (Udine) e la città di residenza dell'opponente, in cui presta la sua attività lavorativa (Roma), era nota alla Parte_1 avendo l'opposta sede in Udine, sicché i problemi organizzativi della derivanti dalla Parte_1 necessità di recarsi a Udine per seguire il corso non costituivano per lei un imprevisto verificatosi dopo la stipulazione del contratto, pertanto la dedotta impossibilità dell'opponente di organizzarsi per frequentare il corso non è imputabile all'opposta, né incide sulla validità e sull'efficacia del contratto.
6. Con il secondo motivo eccepisce l'invalidità e l'inefficacia delle clausole Parte_1 nn. 2, 3, 4 e 5 del contratto inter partes per violazione del codice del D.Lgs. n. 206/2005 (cod. consumo), evidenziando, in particolare, che la clausola n. 3 determinerebbe uno squilibrio irragionevole a carico della Parte_1
La censura è priva di pregio.
Giova premettere che la clausola n. 5 del contratto (Foro competente) non è stata applicata dall'ingiungente, che ha adito il foro del consumatore, ovvero il luogo in cui la aveva Parte_1 la residenza all'epoca della instaurazione del procedimento monitorio, quindi l'opponente non ha interesse a chiederne la declaratoria di nullità e l'inefficacia per violazione dell'art. 33, co. 2, lett.
u) cod. consumo.
La clausola n. 2 riporta il contenuto dell'art. 1186 c.c. in materia di decadenza dal beneficio del termine, mentre la clausola n. 4 è ispirata al principio utile per inutile non vitiatur, sancito in materia dall'art. 36 cod. consumo, quindi è meritevole di tutela e non incorre nel divieto di introdurre clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
La clausola n. 3, secondo cui la revoca dell'iscritto dell'adesione al corso prima che questo abbia inizio determina il suo obbligo di corrispondere l'equivalente del 40% del costo del corso, mentre se interviene dopo l'inizio del corso, non lo esime dal pagare per intero il prezzo, non è vessatoria, né determina a carico dell'iscritto uno squilibrio irragionevole.
Al contrario, la differenza delle varie ipotesi formulate nella clausola si giustifica per il fatto che in caso di recesso prima dell'inizio del corso è possibile sostituire l'iscritto con un altro, senza alcun pregiudizio per le parti, mentre dopo l'inizio del corso è oltremodo improbabile che vi siano adesioni, tenuto conto che parte del corso si è già svolta, quindi è inverosimile che vi siano persone interessate alla frequentazione di una parte di un corso organizzato secondo una logica di progressione degli insegnamenti.
Trattasi, dunque, di un trattamento differenziato di due ipotesi diverse tra loro ed il perdurante obbligo per l'aderente al corso di corrispondere l'intero prezzo pattuito in caso di revoca dell'adesione non dovuta a giusta causa non è in contrasto con il citato art. 33 cod. consumo, ma opera un contemperamento degli interessi contrapposti dei contraenti, che mira ad evitare iscrizioni da parte di persone non effettivamente interessate a seguire il corso, che ne abbandonino la frequentazione, ostacolando il reperimento di sostituti, in pregiudizio dell'organizzatrice.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 25/8/2022 da avverso l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5094/2022, N.R.G. n. 15708/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 25/3/2022; CONDANNA al pagamento in favore dell' delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 18/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci