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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21474/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. MONICA SARABELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ALFREDO FRANCAVILLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1 La casa coniugale sita in Montirone alla via Canossi n. 41 condotta in locazione con atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale dalla signora (doc. n. 10) resta assegnata Parte_1
alla stessa unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti affinchè la abiti con le figlie minori e Per_1
Per_2
2 le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione e residenza delle stesse presso l'abitazione della madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore presso il quale si troveranno di volta in volta per gli atti di ordinaria amministrazione ( per tale intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana, quali a titolo
1 esemplificativo le scelte alimentari, i colloqui con gli insegnanti, le scelte di abbigliamento ,
l'organizzazione del tempo libero) ed invece congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, nel senso che le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, la scelta di istituti e indirizzo scolastico, sport particolari, viaggi all'estero, cambio di residenza, la religione, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
3 Il signor provvederà, a decorrere dal mese di Settembre 2024, ed entro il giorno 28 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, a corrispondere alla signora l'importo di € 400,00 mensili T_
a titolo di contributo canone di locazione e ciò fino a giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative di cui al Protocollo vigente del tribunale di
Brescia, relative le figlie;
4 Il signor provvederà altresì al ristoro alla signora del 23% (tassazione Irpef) del pagato CP_1 T_
relativo il contributo canone di locazione relativo gli anni 2024 e 2025 da erogare in sede di conguaglio mod. 730 a luglio 2025;
5 il signor si impegna a reperire un immobile nel comune di Montirone (BS) dove risiedono le CP_1
figlie e presso il quale si trasferirà a far data luglio 2025; da quel momento le figlie saranno collocate in maniera paritaria presso entrambi i genitori (resteranno a casa del padre a settimane alterne), pertanto, da allora, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle figlie e saranno suddivise al 50% solo tutte le spese straordinarie così come sopra indicate.
Resta inteso che se il signor non si trasferirà a vivere stabilmente nel comune di Montirone e CP_1
comunque fino a che il trasferimento non si sarà verificato, il medesimo corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie la somma mensile di almeno € 400,00 ( € 200,00 per ciascuna T_ figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat aumentati ad € 500,00 mensili non appena il medesimo avrà ottenuto l'aumento dello stipendio dovuto all'avanzamento di carriera lavorativa;
fino a che il signor non si sarà trasferito a Montirone potrà vedere le figlie quando lo desideri, CP_1
previo accordo con la madre e tenerle presso di sé una sera infrasettimanale indicativamente il giovedì dalle ore 18.00 riaccompagnandole a casa entro le ore 21.30-22.00 e la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ; durante il periodo estivo le figlie potranno stare con il padre 1 o 2 settimane anche non consecutive così come durante le vacanze Natalizie e Pasquali trascorreranno ¾ giorni con il padre;
alla signora spetterà in via esclusiva anche l'assegno unico che andrà a cumularsi con il T_
contributo al mantenimento delle figlie stabilito consensualmente dai coniugi;
il signor cede alla signora l'autovettura fiat panda tg.EZ360MF di sua proprietà a CP_1 T_
conguaglio del mancato contributo al pagamento del canone di locazione da marzo 2024 a luglio
2 2024, il pagamento del passaggio di proprietà e del bollo auto saranno a carico della signora T_
(il passaggio di proprietà avverrà entro il 31.03.2025).
6 I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
7 l'autovettura fiat Punto targa CV322XH di cui il signor è intestatario resta di sua esclusiva CP_1
proprietà;
8 i ricorrenti si concedono reciproco assenso al nulla osta in caso di espatrio per fini turistici e prestano altresì consenso al rinnovo e/o rilascio della carta d'identità e del passaporto delle figlie minori;
9 i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
10 ciascun istante provvederà al pagamento delle competenze e spese al proprio legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 09/08/2014 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Dello (atto n. 16, parte II, serie C).
Con decreto n. 6784/2019 del 28/11/2019 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21474/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. MONICA SARABELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ALFREDO FRANCAVILLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1 La casa coniugale sita in Montirone alla via Canossi n. 41 condotta in locazione con atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale dalla signora (doc. n. 10) resta assegnata Parte_1
alla stessa unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti affinchè la abiti con le figlie minori e Per_1
Per_2
2 le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione e residenza delle stesse presso l'abitazione della madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore presso il quale si troveranno di volta in volta per gli atti di ordinaria amministrazione ( per tale intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana, quali a titolo
1 esemplificativo le scelte alimentari, i colloqui con gli insegnanti, le scelte di abbigliamento ,
l'organizzazione del tempo libero) ed invece congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, nel senso che le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, la scelta di istituti e indirizzo scolastico, sport particolari, viaggi all'estero, cambio di residenza, la religione, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
3 Il signor provvederà, a decorrere dal mese di Settembre 2024, ed entro il giorno 28 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, a corrispondere alla signora l'importo di € 400,00 mensili T_
a titolo di contributo canone di locazione e ciò fino a giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative di cui al Protocollo vigente del tribunale di
Brescia, relative le figlie;
4 Il signor provvederà altresì al ristoro alla signora del 23% (tassazione Irpef) del pagato CP_1 T_
relativo il contributo canone di locazione relativo gli anni 2024 e 2025 da erogare in sede di conguaglio mod. 730 a luglio 2025;
5 il signor si impegna a reperire un immobile nel comune di Montirone (BS) dove risiedono le CP_1
figlie e presso il quale si trasferirà a far data luglio 2025; da quel momento le figlie saranno collocate in maniera paritaria presso entrambi i genitori (resteranno a casa del padre a settimane alterne), pertanto, da allora, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle figlie e saranno suddivise al 50% solo tutte le spese straordinarie così come sopra indicate.
Resta inteso che se il signor non si trasferirà a vivere stabilmente nel comune di Montirone e CP_1
comunque fino a che il trasferimento non si sarà verificato, il medesimo corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie la somma mensile di almeno € 400,00 ( € 200,00 per ciascuna T_ figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat aumentati ad € 500,00 mensili non appena il medesimo avrà ottenuto l'aumento dello stipendio dovuto all'avanzamento di carriera lavorativa;
fino a che il signor non si sarà trasferito a Montirone potrà vedere le figlie quando lo desideri, CP_1
previo accordo con la madre e tenerle presso di sé una sera infrasettimanale indicativamente il giovedì dalle ore 18.00 riaccompagnandole a casa entro le ore 21.30-22.00 e la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ; durante il periodo estivo le figlie potranno stare con il padre 1 o 2 settimane anche non consecutive così come durante le vacanze Natalizie e Pasquali trascorreranno ¾ giorni con il padre;
alla signora spetterà in via esclusiva anche l'assegno unico che andrà a cumularsi con il T_
contributo al mantenimento delle figlie stabilito consensualmente dai coniugi;
il signor cede alla signora l'autovettura fiat panda tg.EZ360MF di sua proprietà a CP_1 T_
conguaglio del mancato contributo al pagamento del canone di locazione da marzo 2024 a luglio
2 2024, il pagamento del passaggio di proprietà e del bollo auto saranno a carico della signora T_
(il passaggio di proprietà avverrà entro il 31.03.2025).
6 I coniugi rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro alcun contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
7 l'autovettura fiat Punto targa CV322XH di cui il signor è intestatario resta di sua esclusiva CP_1
proprietà;
8 i ricorrenti si concedono reciproco assenso al nulla osta in caso di espatrio per fini turistici e prestano altresì consenso al rinnovo e/o rilascio della carta d'identità e del passaporto delle figlie minori;
9 i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
10 ciascun istante provvederà al pagamento delle competenze e spese al proprio legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 09/08/2014 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Dello (atto n. 16, parte II, serie C).
Con decreto n. 6784/2019 del 28/11/2019 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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