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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21478/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ROBERTA BONAZZOLI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ROBERTA BONAZZOLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante DEla presente sentenza.
“CONDIZIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di ON DE AR di provvedere alle annotazioni di legge.
2) La casa familiare sita in Orzinuovi (BS), alla Via G. Matteotti n. 1, di esclusiva proprietà DE Sig.
resterà nella disponibilità DElo stesso, che continuerà a risiedervi, stante il trasferimento Parte_2
DEla Sig.ra presso altro immobile, unitamente al figlio. Pt_1
3) Quanto all'affidamento, il minore viene congiuntamente affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione DEla madre, attualmente sita in BR (BS), alla Via Del Dosso n.
5. Nel pieno rispetto DE principio DEla bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta DEla residenza abituale DE minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DE figlio. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio stesso.
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che il Sig. potrà frequentare Parte_2
il figlio, in conformità alle proprie esigenze lavorative ed alla volontà ed impegni DE figlio stesso, con le seguenti modalità:
- il fine settimana, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con rientro presso la casa DEla madre, salvo variazioni concordate;
- il mercoledì, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con impegno DE Sig. ad accompagnare a scuola il figlio, salvo variazioni Parte_2
concordate;
- il venerdì, nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, dall'uscita da scuola o fino alle ore 21.30 con rientro presso l'abitazione DEla madre o con eventuale pernottamento presso la casa DE padre e rientro presso la casa DEla madre il sabato mattina entro le ore 10.00, da concordare di volta in volta, salvo variazioni concordate;
- le festività e gli eventuali periodi di vacanze connessi saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, con gestione paritetica dei giorni di vacanza, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni DEle parti e DEl'interesse DE minore stesso.
In particolare, durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore o il Natale o Santo Stefano, nonché o il 31 dicembre o Capodanno, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o
Pasquetta; da ultimo, per quanto riguarda le altre festività minori/ponti, nonché il giorno DE compleanno, si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti;
- quanto alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche Parte_2
non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni DEle parti e DE figlio minore;
- fermo quanto sopra, il Sig. potrà tenere con sé il figlio anche in altri momenti, Parte_2
compatibilmente con le esigenze DE medesimo, previo accordo con l'altro genitore.
5) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze DE figlio e la maggiore permanenza DElo stesso presso la madre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario DE figlio, a far data dal deposito DE presente ricorso, la somma mensile di € 500,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente nella misura DE 100% secondo gli indici ISTAT. Tale Pt_1
contributo al mantenimento sarà corrisposto alla madre finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa DE 14.07.16 sul regime DEle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di BR e l'Ordine degli Avvocati di BR, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi, alla scuola privata frequentata dal figlio, nella specie la Scuola
Maria Ausiliatrice, sita in 25125 BR, alla Via Lombardia n. 40 (retta / mensa / anticipo / posticipo
/ gite / attività extrascolastiche collegate / corredo scolastico di inizio anno), allo sport (attualmente basket) ed ai mezzi di trasporto;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura DE 100 % dal Sig. Parte_2
- il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50 % ciascuno;
- eventuali finanziamenti personali, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno a carico di chi li ha accessi;
- ciascun genitore si occuperà, autonomamente, DEl'ordinaria amministrazione DE figlio per il tempo in cui il medesimo sarà collocato presso di sé;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore DEl'uno o DEl'altro coniuge.
6) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo DE figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e DEla reputazione l'un DEl'altro alla presenza DE figlio.
7) Coscienti DEla propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità DEla prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere DE minore.
8) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per il figlio minore, in modo che possa espatriare anche accompagnato da un solo genitore, previo consenso a tal fine DEl'altro.
9) Da ultimo, le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi.
10) Spese di lite compensate.
--o0o--
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la proposizione DEla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione DEl'udienza di comparizione DEle parti davanti al G.R., da tenersi tramite il deposito di note scritte in luogo DEla comparizione personale DEle parti e, disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, preso atto DEla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito DEla separazione, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto in ON DE
AR (BS) il 11.06.2016, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio DE Comune di ON DE
AR al n. 10, parte 2, serie A, anno 2016, dai Signori (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...] e
[...]
(C.F. ), nato BR (BS) il 17.04.1986 e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(BS), alla Via G. Matteotti n. 1, ordinandosi al competente Ufficiale DElo Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La casa familiare sita in Orzinuovi (BS), alla Via G. Matteotti n. 1, di esclusiva proprietà DE Sig.
resterà nella disponibilità DElo stesso, che continuerà a risiedervi, stante il trasferimento Parte_2
DEla Sig.ra presso altro immobile, unitamente al figlio. Pt_1
3) Quanto all'affidamento, il minore viene congiuntamente affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione DEla madre, attualmente sita in
BR (BS), alla Via Del Dosso n.
5. Nel pieno rispetto DE principio DEla bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta DEla residenza abituale DE minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DE figlio. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio stesso.
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che il Sig. potrà frequentare Parte_2
il figlio, in conformità alle proprie esigenze lavorative ed alla volontà ed impegni DE figlio stesso, con le seguenti modalità: - il fine settimana, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con rientro presso la casa DEla madre, salvo variazioni concordate;
- il mercoledì, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con impegno DE Sig. ad accompagnare a scuola il figlio, salvo variazioni Parte_2
concordate;
- il venerdì, nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, dall'uscita da scuola o fino alle ore 21.30 con rientro presso l'abitazione DEla madre o con eventuale pernottamento presso la casa DE padre e rientro presso la casa DEla madre il sabato mattina entro le ore 10.00, da concordare di volta in volta, salvo variazioni concordate;
- le festività e gli eventuali periodi di vacanze connessi saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, con gestione paritetica dei giorni di vacanza, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni DEle parti e DEl'interesse DE minore stesso.
In particolare, durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore o il Natale o Santo Stefano, nonché o il 31 dicembre o Capodanno, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o
Pasquetta; da ultimo, per quanto riguarda le altre festività minori/ponti, nonché il giorno DE compleanno, si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti;
- quanto alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche Parte_2
non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni DEle parti e DE figlio minore;
- fermo quanto sopra, il Sig. potrà tenere con sé il figlio anche in altri momenti, Parte_2
compatibilmente con le esigenze DE medesimo, previo accordo con l'altro genitore.
5) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze DE figlio e la maggiore permanenza DElo stesso presso la madre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario DE figlio, a far data dal deposito DE presente ricorso, la somma mensile di € 500,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente nella misura DE 100% secondo gli indici ISTAT. Tale Pt_1
contributo al mantenimento sarà corrisposto alla madre finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa DE 14.07.16 sul regime DEle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di BR e l'Ordine degli Avvocati di BR, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi, alla scuola privata frequentata dal figlio, nella specie la Scuola
Maria Ausiliatrice, sito in 25125 BR, alla Via Lombardia n. 40 (retta / mensa / anticipo / posticipo
/ gite / attività extrascolastiche collegate / corredo scolastico di inizio anno), allo sport (attualmente basket) ed ai mezzi di trasporto;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura DE 100 % dal Sig. Parte_2
- il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50 % ciascuno;
- eventuali finanziamenti personali, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno a carico di chi li ha accessi;
- ciascun genitore si occuperà, autonomamente, DEl'ordinaria amministrazione DE figlio per il tempo in cui il medesimo sarà collocato presso di sé;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore DEl'uno o DEl'altro coniuge.
6) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo DE figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e DEla reputazione l'un DEl'altro alla presenza DE figlio.
7) Coscienti DEla propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità DEla prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere DE minore.
8) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per il figlio minore, in modo che possa espatriare anche accompagnato da un solo genitore, previo consenso a tal fine DEl'altro.
9) Da ultimo, le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
10) Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Le parti in data 13/06/2016 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro DElo stato civile DE Comune di ON DE AR (atto n. 10, parte II, serie A). Con ricorso congiunto depositato il 8.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto DEl'accordo DEle parti, conforme alla legge ed all'interesse DEla prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione DEla separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione DEla sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza DE termine di deposito DEle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma DEle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili DE matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione DE giudizio ai fini DE divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione DEla presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione DEla causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
BR, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21478/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. ROBERTA BONAZZOLI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ROBERTA BONAZZOLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante DEla presente sentenza.
“CONDIZIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di ON DE AR di provvedere alle annotazioni di legge.
2) La casa familiare sita in Orzinuovi (BS), alla Via G. Matteotti n. 1, di esclusiva proprietà DE Sig.
resterà nella disponibilità DElo stesso, che continuerà a risiedervi, stante il trasferimento Parte_2
DEla Sig.ra presso altro immobile, unitamente al figlio. Pt_1
3) Quanto all'affidamento, il minore viene congiuntamente affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione DEla madre, attualmente sita in BR (BS), alla Via Del Dosso n.
5. Nel pieno rispetto DE principio DEla bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta DEla residenza abituale DE minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DE figlio. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio stesso.
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che il Sig. potrà frequentare Parte_2
il figlio, in conformità alle proprie esigenze lavorative ed alla volontà ed impegni DE figlio stesso, con le seguenti modalità:
- il fine settimana, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con rientro presso la casa DEla madre, salvo variazioni concordate;
- il mercoledì, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con impegno DE Sig. ad accompagnare a scuola il figlio, salvo variazioni Parte_2
concordate;
- il venerdì, nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, dall'uscita da scuola o fino alle ore 21.30 con rientro presso l'abitazione DEla madre o con eventuale pernottamento presso la casa DE padre e rientro presso la casa DEla madre il sabato mattina entro le ore 10.00, da concordare di volta in volta, salvo variazioni concordate;
- le festività e gli eventuali periodi di vacanze connessi saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, con gestione paritetica dei giorni di vacanza, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni DEle parti e DEl'interesse DE minore stesso.
In particolare, durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore o il Natale o Santo Stefano, nonché o il 31 dicembre o Capodanno, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o
Pasquetta; da ultimo, per quanto riguarda le altre festività minori/ponti, nonché il giorno DE compleanno, si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti;
- quanto alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche Parte_2
non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni DEle parti e DE figlio minore;
- fermo quanto sopra, il Sig. potrà tenere con sé il figlio anche in altri momenti, Parte_2
compatibilmente con le esigenze DE medesimo, previo accordo con l'altro genitore.
5) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze DE figlio e la maggiore permanenza DElo stesso presso la madre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario DE figlio, a far data dal deposito DE presente ricorso, la somma mensile di € 500,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente nella misura DE 100% secondo gli indici ISTAT. Tale Pt_1
contributo al mantenimento sarà corrisposto alla madre finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa DE 14.07.16 sul regime DEle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di BR e l'Ordine degli Avvocati di BR, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi, alla scuola privata frequentata dal figlio, nella specie la Scuola
Maria Ausiliatrice, sita in 25125 BR, alla Via Lombardia n. 40 (retta / mensa / anticipo / posticipo
/ gite / attività extrascolastiche collegate / corredo scolastico di inizio anno), allo sport (attualmente basket) ed ai mezzi di trasporto;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura DE 100 % dal Sig. Parte_2
- il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50 % ciascuno;
- eventuali finanziamenti personali, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno a carico di chi li ha accessi;
- ciascun genitore si occuperà, autonomamente, DEl'ordinaria amministrazione DE figlio per il tempo in cui il medesimo sarà collocato presso di sé;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore DEl'uno o DEl'altro coniuge.
6) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo DE figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e DEla reputazione l'un DEl'altro alla presenza DE figlio.
7) Coscienti DEla propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità DEla prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere DE minore.
8) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per il figlio minore, in modo che possa espatriare anche accompagnato da un solo genitore, previo consenso a tal fine DEl'altro.
9) Da ultimo, le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale dei coniugi.
10) Spese di lite compensate.
--o0o--
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge per la proposizione DEla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione DEl'udienza di comparizione DEle parti davanti al G.R., da tenersi tramite il deposito di note scritte in luogo DEla comparizione personale DEle parti e, disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, preso atto DEla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito DEla separazione, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto in ON DE
AR (BS) il 11.06.2016, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio DE Comune di ON DE
AR al n. 10, parte 2, serie A, anno 2016, dai Signori (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...] e
[...]
(C.F. ), nato BR (BS) il 17.04.1986 e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(BS), alla Via G. Matteotti n. 1, ordinandosi al competente Ufficiale DElo Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La casa familiare sita in Orzinuovi (BS), alla Via G. Matteotti n. 1, di esclusiva proprietà DE Sig.
resterà nella disponibilità DElo stesso, che continuerà a risiedervi, stante il trasferimento Parte_2
DEla Sig.ra presso altro immobile, unitamente al figlio. Pt_1
3) Quanto all'affidamento, il minore viene congiuntamente affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione DEla madre, attualmente sita in
BR (BS), alla Via Del Dosso n.
5. Nel pieno rispetto DE principio DEla bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta DEla residenza abituale DE minore dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DE figlio. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio stesso.
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che il Sig. potrà frequentare Parte_2
il figlio, in conformità alle proprie esigenze lavorative ed alla volontà ed impegni DE figlio stesso, con le seguenti modalità: - il fine settimana, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30, con rientro presso la casa DEla madre, salvo variazioni concordate;
- il mercoledì, con pernottamento presso l'abitazione DE padre, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo, con impegno DE Sig. ad accompagnare a scuola il figlio, salvo variazioni Parte_2
concordate;
- il venerdì, nelle settimane in cui il minore non trascorrerà il weekend con il padre, dall'uscita da scuola o fino alle ore 21.30 con rientro presso l'abitazione DEla madre o con eventuale pernottamento presso la casa DE padre e rientro presso la casa DEla madre il sabato mattina entro le ore 10.00, da concordare di volta in volta, salvo variazioni concordate;
- le festività e gli eventuali periodi di vacanze connessi saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, con gestione paritetica dei giorni di vacanza, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni DEle parti e DEl'interesse DE minore stesso.
In particolare, durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore o il Natale o Santo Stefano, nonché o il 31 dicembre o Capodanno, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o
Pasquetta; da ultimo, per quanto riguarda le altre festività minori/ponti, nonché il giorno DE compleanno, si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti;
- quanto alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche Parte_2
non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni DEle parti e DE figlio minore;
- fermo quanto sopra, il Sig. potrà tenere con sé il figlio anche in altri momenti, Parte_2
compatibilmente con le esigenze DE medesimo, previo accordo con l'altro genitore.
5) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze DE figlio e la maggiore permanenza DElo stesso presso la madre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
- il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario DE figlio, a far data dal deposito DE presente ricorso, la somma mensile di € 500,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente nella misura DE 100% secondo gli indici ISTAT. Tale Pt_1
contributo al mantenimento sarà corrisposto alla madre finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa DE 14.07.16 sul regime DEle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di BR e l'Ordine degli Avvocati di BR, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50% ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi, alla scuola privata frequentata dal figlio, nella specie la Scuola
Maria Ausiliatrice, sito in 25125 BR, alla Via Lombardia n. 40 (retta / mensa / anticipo / posticipo
/ gite / attività extrascolastiche collegate / corredo scolastico di inizio anno), allo sport (attualmente basket) ed ai mezzi di trasporto;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura DE 100 % dal Sig. Parte_2
- il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura DE 50 % ciascuno;
- eventuali finanziamenti personali, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno a carico di chi li ha accessi;
- ciascun genitore si occuperà, autonomamente, DEl'ordinaria amministrazione DE figlio per il tempo in cui il medesimo sarà collocato presso di sé;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore DEl'uno o DEl'altro coniuge.
6) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo DE figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e DEla reputazione l'un DEl'altro alla presenza DE figlio.
7) Coscienti DEla propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità DEla prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere DE minore.
8) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per il figlio minore, in modo che possa espatriare anche accompagnato da un solo genitore, previo consenso a tal fine DEl'altro.
9) Da ultimo, le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
10) Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Le parti in data 13/06/2016 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro DElo stato civile DE Comune di ON DE AR (atto n. 10, parte II, serie A). Con ricorso congiunto depositato il 8.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto DEl'accordo DEle parti, conforme alla legge ed all'interesse DEla prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione DEla separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione DEla sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza DE termine di deposito DEle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma DEle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili DE matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione DE giudizio ai fini DE divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione DEla presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione DEla causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
BR, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni