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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di volontaria giurisdizione in II grado iscritta al N° 201 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
(CF: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. RA Lucia Corazzini;
- reclamante –
CONTRO
nata a [...] il [...], (C.F.: ), residente in Controparte_2 C.F._2
Città Sant'Angelo (Pe) alla Via Torrette n. 8, in proprio nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...] e sulla figlia minore Persona_1
nata a [...] il [...], difesa e rappresentata come in atti dall'Avv. Cinzia Persona_2
Marganella ;
- reclamata -
P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso decreto decisorio del Tribunale di Pescara del 04.06.2024, notificato il 06.06.2024 a definizione del Procedimento n. 522/2023 RVG;
Conclusioni delle parti Per il reclamante
-Accertare e dichiarare la fondatezza dello spiegato reclamo e, per l'effetto revocare il decreto impugnato in quanto ingiusto ed erroneo, nonché affetto da nullità, per le causali in narrativa, nonché viziato da motivazione omessa, inesistente, illogica e contraddittoria e conseguentemente riesaminare, ai fini del loro accoglimento, le conclusioni rese dal signor nel primo grado CP_1
di giudizio - anche quelle in via istruttoria.
• Quanto all'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, disporsi a carico del CP_1
l'obbligo di versamento, alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla medesima la somma complessiva di € 200,00 ovvero € 100,00 per ciascun figlio a titolo di concorso alle ordinarie e correnti spese per le esigenze di vita delle minori, oltre al contributo nella misura del 50 % per le spese di carattere straordinario di natura scolastica, sanitaria e dentistica non fornite dal SSN, o per attività formative scelte dai minori, se previamente concordate ed autorizzate dai genitori e giustificate documentalmente come da
Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Pescara, fatto salvo ogni altro diritto;
oltre al versamento, da parte del SI. della somma mutuata nonché gli interessi derivanti dall'accordo CP_1
contenuto nel contratto di mutuo fondiario stipulato dal medesimo, pari ed auro 600,00/700,00 al mese ove la SI.ra decidesse di stabilirsi, definitivamente, in Città Sant'Angelo (PE) alla CP_2
Via torrette n.8 e, quindi, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
• In via alternativa, qualora la SI.ra decidesse di abbandonare la casa familiare, disporsi CP_2
a carico del CA l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 ovvero € 200,00 a figlio, nonché l'ulteriore somma di , € 400,00 per eventuale locazione, così da poter vendere l'immobile e trovare un'altra situazione alloggiativa, consid ando che il CA risulta essere assunto come “operaio” (quarto e ultimo livello lavorativo) e, percependo uno stipendio fisso di € 1500,00, come da documentazione versata in atti.
• IN VIA ISTRUTTORIA:
- Disporsi ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, dell' estratto contributivo della SI.ra , Controparte_2
- Ammettersi prova per testi sulle le circostanze di fatto in narrativa, epurate da giudizi e valutazioni
a mezzo deitestimoni e sulle circostanze indicate.
-In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non si ritengano condivisibili le ragioni di doglianza ut sopra rassegnate, sotto il profilo economico, ridurre il contributo dovuto dal signor in CP_1
favore dei figli, ponendo a carico della signora il pagamento delle utenze domestiche. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di lite
Per la reclamata Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, respingere e rigettare il reclamo proposto e dunque confermare appieno il provvedimento reclamato emesso dal Tribunale di Pescara nel procedimento
n. RG 522/2023 con condanna alle spese di lite.
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila respingere e rigettare anche la richiesta di controparte in merito al riesame, ai fini del loro accoglimento, delle conclusioni rese nel primo grado anche in via istruttoria.
IN SUBORDINE e nel caso di accoglimento del riesame delle richieste istruttorie formulate da parte reclamante si chiede l'accoglimento delle seguenti richieste ISTRUTTORIE: interrogatorio formale del sig. e prova per testi sulle circostanze di fatto di cui all'atto di costituzione. CP_1
Per il P.G.
Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato emesso dal T.O. di Pescara il
04/06/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e privo di profili di illogicità.
Motivi della decisione
1.Con il decreto reclamato il Tribunale di Pescara ha pronunciato il seguente dispositivo:
“1) affida in via esclusiva i figli minori e RA alla madre con la quale R_ Controparte_2
continueranno a vivere nella casa di Città Sant'Angelo via Torrette numero 8;
2) sospende il diritto di visita paterno nei confronti del figlio e dispone che la figlia RA R_
incontri il padre in forma protetta con l'ausilio dei servizi sociali del Comune di Città Sant'Angelo con le modalità e nei giorni e luoghi che verranno stabiliti dai servizi sociali medesimi, concordando con le parti;
3) invita ad attivare un percorso di sostegno alla capacità genitoriale nonché Parte_1
rivolgersi al Sert per le valutazioni tossicologiche;
4) dispone l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, per monitorare sul campo le emozioni, gli atteggiamenti e il quotidiano dei minori;
5) pone a carico del l'obbligo di versare alla controparte, entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
la somma di euro 200,00 quale contributo dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
il resistente dovrà altresì provvedere al pagamento delle utenze della casa familiare e delle rate del relativo mutuo;
6) assegno unico per intero in favore della CP_2
7) dispone l'attivazione della vigilanza del giudice tutelare al quale i servizi sociali di Città
Sant'Angelo dovranno rimettere fino al 31 dicembre 2025 periodiche relazioni sull'andamento dei rapporti padre figli, la prima entro il 30 settembre 2024, la seconda entro il 31 dicembre 2024, e le successive ogni sei mesi;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
1.2 A fondamento della decisione di affidamento esclusivo alla madre dei figli e della previsione della sospensione del diritto di visita da parte del padre del figlio veniva evidenziato come dalle R_
prove raccolte nel corso del procedimento fosse emerso il clima di violenza e intimidazione con cui il ricorrente si rapportava con la convivente, anche in presenza dei figli, accertato alla luce:
1) del decreto del giudice minorile del 16.2.2023 in cui si riferivano episodi di ingiurie e di violenze, di limitazioni della libertà della compagna, di sottrazione del telefono cellulare della stessa e di installazione di telecamere all'interno dell'abitazione, condotte non solo genericamente contestate dal ma, addirittura, in parte dallo stesso ammesse e "giustificate" in quanto "costretto" a tanto CP_1
per dimostrare le relazioni adulterine della compagna, i cui incontri amorosi si svolgevano all'interno della casa familiare ed anche alla presenza dei figli;
2) della non contestazione ad opera del resistente dell'acceso litigio verificatosi tra le parti nel gennaio
2023, solo da questi limitato nella sua portata in quanto egli, in realtà, non avrebbe minacciato la compagna con un coltello avendo brandito uno strofinaccio, come confermato dal figlio R_
davanti ai Carabinieri di Città Sant'Angelo nell'ambito del procedimento penale a carico del CP_1
(cfr. verbale del 19 aprile 2023, in atti), evenienza che tuttavia non sminuiva la portata delle dichiarazioni rese dal figlio ai C.C. sulle condotte violente e minacciose poste in essere dal padre in danno della anche alla presenza dei figli, tanto da aver dichiarato che a volte egli CP_2 R_
non andava a scuola per non lasciare la mamma da sola con il temendo che questi potesse CP_1
farle del male, che il padre metteva le telecamere in casa, anche nel forno e dietro la televisione, e che durante un litigio lui aveva sentito il papà chiamare la mamma "ninfomane, viscida come tuo padre" e con specifico riferimento all'episodio del gennaio 2023 che il padre aveva iniziato a fare un video mentre la gli chiedeva di andarsene;
la mamma aveva quindi chiesto aiuto allo zio CP_2
ma il resistente le aveva "tolto il telefono dalle mani,... Sono poi arrivati i miei nonni e poi ha rincorso la mamma che è scappata di sotto, chiudendosi dietro tutte le porte". Il bambino aveva aggiunto di essere sceso anche lui e di avere visto la madre chiusa con un vicino in macchina, da dove aveva chiamato i Carabinieri.
-della riferibilità dell'allontanamento del figlio dalla figura paterna , all'esposizione dei figli R_
ad un clima di violenza domestica, in contrasto con i basilari doveri genitoriali;
infatti , se dalla relazione del servizi sociali del 20 marzo 2023 emergeva un attaccamento di verso il genitore R_
("quando rivedo il mio papà? Gli voglio un mondo di bene e mi manca"), già il successivo 4 agosto i servizi medesimi informavano il Tribunale che i figli, ed in particolare , non intendevano R_ trascorrere il periodo feriale con il padre, come disposto dal Collegio, riferendo all'assistente R_
sociale che il padre lo trattava male, diversamente dalla sorella, specificando che "Papà mi dice sempre bugiardo ogni volta che mi chiede delle cose successe in casa, dice che lo prendo in giro e che mamma mi dice di dire le bugie, non voglio che parli più di mamma. Mi ha fatto tanto male quando mi sono avvicinato a lui per abbracciarlo e lui mi ha allontanato. Mi ha tolto la voglia di stare con lui e quando sono lì faccio finta di essere felice e indosso una maschera";
-della conferma, anche nell'ultima relazione di aggiornamento, pervenuta il 20 maggio 2024 del difficile rapporto padre/figlio in ragione dei comportamenti del tutto inadeguati posti in essere dal in presenza di entrambi i minori, condotte che avevano indotto a ribadire la sua CP_1 R_
volontà di non voler incontrare il genitore mentre la piccola RA, come riferito dalla madre, se in un primo momento aveva espresso analoga volontà in seguito le aveva detto: "mamma te lo dico io quando voglio andare da papà".
Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ribadiva l'affidamento esclusivo dei figli alla madre,
l'attuazione di visite protette del padre con la figlia RA, con l'ausilio dei servizi sociali del
Comune di Città Sant'Angelo e disponeva la sospensione degli incontri tra il padre e . R_
Disponeva inoltre l'attivazione di un "servizio di educativa domiciliare, per monitorare sul campo le emozioni, gli atteggiamenti e il quotidiano dei minori", nonché l'attivazione di una vigilanza del
Giudice Tutelare.
Invitava ad attivare un percorso di sostegno alle capacità genitoriali nonché a Controparte_1
rivolgersi al SERD per le valutazioni tossicologiche;
con riserva all'esito di tali percorsi di rivalutare il rapporto padre/figlio ed eventualmente ripristinarlo, su istanza dello stesso resistente ed ove ne sussistessetro i presupposti.
Quanto ai provvedimenti di natura economica riteneva di confermare quelli assunti nel corso del procedimento nei termini sopra indicati.
2. Nel proprio atto di reclamo il ha impugnato la decisione per i motivi di seguito sintetizzati.. CP_1
I. MANCATA AUDIZIONE DEI MINORI.MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO. NULLITA' DEL DECRETO IMPUGNATO. Con tale motivo contesta che il Tribunale di Pescara, nonostante l'articolazione dettagliata dei mezzi istruttori, abbia obliterato totalmente ogni richiesta di prova, impedendo al CA ogni diritto di difesa, e, soprattutto, la mancata disposizione di audizione del minore , nonostante R_
tempestivamente e fermamente richiesta, senza motivazione alcuna.
II. OMESSA DISANIMA DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DELL'ODIERNO RECLAMENTE Con tale motivo contesta il provvedimento reso dal Tribunale di Pescara che nel ripercorrere in poche righe ed in maniera parziale le relazioni versate in atti dei servizi sociali, non ha speso alcuna parola per ritenere l'infondatezza delle allegazioni difensive del signor nonostante la copiosa e CP_1
dettagliata comparsa di costituzione e risposta.
Lamenta come il mutato atteggiamento di verso il padre, sia stato giustificato dal Tribunale R_
sulla base degli atteggiamenti e comportamenti del resistente evidenziando che se gli stessi assistenti sociali prima, ed il Tribunale dopo, asserivano che il minore nell'immediatezza R_
dell'interruzione della convivenza, e dunque in modo spontaneo e genuino, soffriva della mancanza del padre, manifestava tutto il suo amore e la serenità del suo rapporto con lo stesso, non si poteva poi ritenere che , con il passare del tempo il mutato atteggiamento del minore nei confronti del padre, tanto da riferire agli assistenti sociali di non volerlo più vedere e da non mostrare più alcuna emozione nel raccontare il suo rapporto col padre, potesse essere imputato allo stesso, non avendo avuto quest'ultimo alcuna possibilità di influire sulla sua volontà, rappresentando invece il percepito cambiamento, prova della manipolazione ed esclusione genitoriale che la madre, col passare del tempo, aveva concretizzato nei confronti dei figli.
III. SPROPORZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO DISPOSTO A CARICO DEL SIG. CP_1
RISPETTO ALLA CAPACITA' ECONOMICA DELLO
[...]
STESSO.VIOLAZIONE DELL'ART. 148 c.c.
Con tale motivo ribadendo di percepire uno stipendio mensile pari ad 1200,00 / 1.300,00 euro, e di aver volontariamente consentito all'esborso della somma di 700 € circa a titolo di mutuo, euro 200 a titolo di alimenti, al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% che in media risultano essere di 100 euro circa, chiede la riforma del provvedimento nella misura in cui prevede il pagamento da parte sua anche delle utenze dell'abitazione domestica, evidenziando la sproporzione delle situazioni economiche (in quanto la madre che, come da documentazione in atti, continua a lavorare senza contratto, percepisce l'interezza dell'assegno unico unitamente al reddito di cittadinanza, nonché i proventi del lavoro in nero mai dichiarati e mai quantificati, senza avere poi alcun costo essendo state poste anche le utenze a carico del dell'odierno ricorrente) la non varianza delle esigenze economiche dei figli e la inesigibilità di qualsivoglia contributo ad opera dei nonni paterni .
3. Nella sua comparsa di costituzione la reclamata contesta la fondatezza del reclamo di cui chiede il rigetto.
Quanto al primo motivo rappresenta che nei procedimenti minorili l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica, in quanto esso non è un diritto dell'adulto che ha o desidera avere una relazione con lui, ma un diritto proprio del minore, il quale, pur se gli è riconosciuta la facoltà di esercitare personalmente taluni diritti al maturare del discernimento, è però affidato, per la rappresentanza dei suoi interessi, ai genitori, al tutore o al curatore speciale.
Evidenzia che per espressa disposizione di legge, se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore,
o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato e che nel caso di specie anche alla luce della ampia partecipazione data al minore al procedimento, attraverso la sua rappresentazione tramite una curatrice speciale già nominata dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila nella fase del procedimento svoltasi in tale sede, degli stessi a contatti avuti dal minore con i servizi sociali che avevano nelle loro relazioni, presentate nel corso del processo, offerto un quadro completo e dettagliato delle condizioni e delle esigenze dei minori, fornendo elementi aggiornati che rendevano non necessaria un'ulteriore audizione diretta del minore, nonchè della sua audizione come persona informata dei fatti nel processo penale (ancora in corso presso il Tribunale penale di Pescara) n. RGNR 308/2023, appariva sicuramente superflua la sua audizione.
Quanto al secondo motivo ribadisce la correttezza della decisione che ha valorizzato gli elementi acquisiti e riportati, concludendo , in considerazione dei comportamenti del padre, inclusi gli episodi di violenza domestica per i quali risulta imputato, sull'opportunità di mantenere l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e fondando tale valutazione sulle prove presentate e sui giudizi prognostici sulla capacità genitoriale del padre, basati sulle modalità con cui ha svolto in passato il proprio ruolo e sulla sua attuale condotta inadeguata.
Quanto alla richiesta di modifica dei provvedimenti di natura economica ha evidenziato che, sebbene ella risulti iscritta nelle liste di collocamento, si trova in una condizione di effettiva impossibilità di contribuire economicamente al mantenimento dei figli, nonostante i continui sforzi per reperire un'occupazione e che comunque il suo contributo e al mantenimento dei figli si concretizza anche attraverso l'apporto casalingo e l'assistenza quotidiana, che sono valutabili economicamente mentre al riguardo non può assumere rilievo il pagamento da parte dell'ex compagno delle rate del mutuo, funzionale all'acquisto della proprietà dell'immobile da parte sua.
4. Nel corso del presente grado di reclamo, anche alla luce degli eventi denunciati dagli assistenti sociali nel maggio 2023, valorizzati nella decisione impugnata al fine della sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio , si è reputato opportuno disporre l'audizione del minore. R_
Procedutosi all'incombente la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione di doppio termine alle parti per il deposito di note.
5. Quanto al primo motivo di censura.
In tema di ascolto del minore, appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza di legittimità, anche di recente abbia ribadito (cfr. Cass.3576/2024) “ che l'ascolto è disegnato dall'art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare.
Si tratta di un diritto personalissimo, della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass.
n. 6129 del 26/03/2015; Cass. n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023, in motivazione;
Cass. n. 437 dell'8/01/2024) Il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento e cioè quella specifica competenza individuale, che pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare con sufficiente ragionevolezza i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte (Cass. n.
32290 del 21/11/2023). Vero è che, per espressa disposizione di legge, se l'ascolto è in contrasto con
l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato (art 336 comma II c.c.). L'uso della disgiuntiva “o” rende evidente che si tratta di due ipotesi distinte, e pertanto per ascolto manifestamente superfluo deve intendersi quell'attività che pur non arrecando danno agli interessi del minore, tuttavia non vi apporta alcun
(ulteriore) beneficio: ciò può avvenire, ad esempio, quando l'audizione del minore sia sollecitata su questioni irrilevanti oppure non pertinenti, oppure quando già è stato assicurato il pieno esercizio dei suoi diritti e la sua partecipazione attiva al processo attraverso tutti gli strumenti che
l'ordinamento predispone a tal fine, la sua opinione sia stata chiaramente espressa e le sue istanze debitamente rappresentate. Al fine di verificare se l'ascolto sia superfluo è quindi significativa la differenza tra quei processi ove il minore non è mai stato ascoltato direttamente dal giudice e i processi ove si discuta solo della rinnovazione della sua audizione (non richiesta dal minore), perché nel primo caso la motivazione sulla omissione dell'ascolto diretto dovrà essere puntuale e non fatta per mero richiamo ai risultati della consulenza tecnica (o al c.d. ascolto indiretto), mentre nel secondo caso è sufficiente che il giudice si esprima in ordine alle esigenze sottese all'esercizio del diritto di ascolto, e segnatamente indichi se esse siano state compiutamente soddisfatte o meno, dando conto di eventuali fatti salienti nelle more verificatisi (si vedano sul punto Cass. 8 gennaio
2024, n. 437; Cass. n. 1474 del 25/01/2021; Cass. n. 23804 del 02/09/2021). La partecipazione attiva al processo non può identificarsi con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, in particolare di una consulenza psicodiagnostica, perché in questi casi, pur se il consulente raccoglie le opinioni del minore, le utilizza per comprendere e descrivere la sua personalità, e non per consentirgli di esercitare un diritto, che è compito specifico del giudice (in arg. Cass. n. 12957 del 24/05/2018;
Cass. n. 1474 del 25/01/2021). Anche la consulenza tecnica di ufficio, ove ritenuta appropriata e pertinente è uno strumento per valutare l'interesse del minore, tuttavia non può essere ritenuta equivalente all'ascolto giudiziale o sostituiva di esso;
pertanto ove il minore in età di discernimento sia stato sottoposto ad una consulenza ma non ascoltato dal giudice, quest'ultimo dovrà giustificare puntualmente le ragioni dell'omesso ascolto - poiché di questo si tratta - e non limitarsi a richiamare le indagini del consulente sul punto. Da questi principi, ormai saldi nella giurisprudenza di legittimità, discende, nella sua ovvietà, la considerazione che l'ascolto non può considerarsi superfluo solo perché il giudice avrebbe già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo miglior interesse;
viceversa la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua, nei termini sopra precisati.”
Orbene nel caso di specie l'audizione del minore è stata disposta ed espletata, tanto più ritenendosi necessaria ai sensi dell'art. 473 bis 6 c.p.c., alla luce del desiderio da questi rappresentato agli assistenti sociali incaricati del monitoraggio di non voler più incontrare il padre a seguito dell'episodio occorso nel maggio 2024 descritto nella relazione in atti.
La eccepita nullità deve pertanto in ogni caso ritenersi sanata.
Del tutto irrilevanti appaiono invece le ulteriori istanze istruttorie orali riproposte dal reclamante nel presente grado di giudizio, vertendo sulla conferma di episodi che o sono già stati descritti da R_
in sede di audizione ed in altre sedi o che comunque nulla aggiungono al già chiaro quadro di elementi fattuali valorizzati dal primo giudice in sede decisoria e come sopra riportati .
Tanto è a dirsi anche con riferimento alla invocata ammissione del teste il cui parere Tes_1
professionale sul dominio degli impulsi da parte del non può che essere vagliato alla luce CP_1
di quanto, anche in tempi più recenti rispetto ai contatti intrattenuti con quest'ultimo, è emerso dalle relazioni degli assistenti sociali.
5.1 Passando all'esame del secondo motivo di impugnazione ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia accuratamente vagliato il materiale probatorio che giustifica ampiamente, allo stato, la previsione dell'affido alla sola madre dei due figli.
I vari comportamenti di violenza e minaccia attuati dall'attuale reclamante anche alla presenza dei minori sulla ex compagna e che come già rilevato in prime cure, appaiono di notevole pregiudizio per la sana crescita dei ragazzi, a prescindere dal loro eventuale riscontro in sede penale (violenza che a livello verbale è stata confermata da pure nel corso della audizione, con la narrazione anche R_
di altri episodi in cui ha avvertito uno stato di disagio tanto da aver francamente detto che al suo desiderio di incontrarsi con il padre si accompagna la paura di essere da questi trattato male) rendono infatti contezza della necessità che sia quest'ultima a provvedere alle decisioni ordinarie che riguardino i figli.
Né d'altronde a diversa considerazione potrebbe indurre il diverso quadro fattuale descritto dal padre, che come ancora già rilevato dal Tribunale, non contesta il verificarsi dei molteplici episodi, limitandosi a minimizzarne la portata (e tanto può rilevarsi anche dalle risposte offerte all'assistente sociale in ordine all'episodio accaduto nel maggio 2024 in cui il si preoccupa del rispetto CP_1
dovutogli dal figlio senza però riuscire ad arginare il proprio nervosismo - non negato e foriero di ulteriore imbarazzo per il figlio costretto a subire scenate pubbliche- per costruire un rapporto di dialogo e confidenza con quest'ultimo) .
D'altronde neppure, a fronte di tali episodi e dei comportamenti innanzi menzionati direttamente riferibili al è possibile supporre un comportamento alienante della madre, comunque non CP_1
dimostrato, avuto peraltro riguardo anche al rispetto delle esigenze di incontro con il padre manifestate dall'altra figlia RA, non ostacolate dalla reclamata.
Viceversa questo Collegio non può che prendere atto della volontà manifestata da in sede di R_
audizione, di riprendere ad incontrare il padre, con il quale dichiara di non aver avuto più contatti dal maggio 2024, che attesta il forte affetto che lo lega a tale figura genitoriale, seppur accompagnato dalla paura di essere maltrattato.
Si ritiene al riguardo che pur con la prudenza che la situazione rende necessaria, tale desiderio del minore vada assecondato in quanto può costituire l'occasione per un confronto entro cui ricostruire, ove ne ricorrano le condizioni, un rapporto di fiducia tra padre e figlio .
In ragione di quanto sopra esposto, a parziale modifica del provvedimento reclamato, va pertanto previsto che possa incontrare il padre una volta alla settimana, per un'ora, alla presenza del R_ personale messo a disposizione dai Servizi Sociali del Comune di Città Sant'Angelo, nel giorno di mercoledì o in quello del venerdì, presso l'abitazione dei nonni paterni.
Almeno in una prima fase, la cui durata non può che essere valutata all'esito della verifica della ripresa o meno di un proficuo e sano rapporto tra padre e figlio, dovrebbe evitarsi che l'incontro avvenga anche alla presenza di RA, valutato il senso di minor apprezzamento registrato da
, nel modo di porsi del padre nei suoi confronti rispetto alla sorella, che ha costituito una delle R_
sue prima cause di disagio.
Ovviamente i Servizi Sociali vanno invitati a relazionare al Giudice Tutelare anche sugli incontri padre figlio nei termini come sopra previsti, con la medesima cadenza indicata nel provvedimento impugnato.
5.2 Passando all'esame dell'ultimo motivo di reclamo anche lo stesso merita accoglimento. Invero contrariamente a quanto assunto dalla reclamata è ben noto che “il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli” (Cass. n.
25420/2015).
Parimenti anche l'eventuale debito contratto per l'acquisto dell'abitazione, a maggior ragione se all'interno vi abitano anche i figli minori, deve essere valutato ai fini del computo dell'assegno di mantenimento (Cass. n.24821/16).
L'accollo del mutuo da parte del CA dunque, per quanto tendente al consolidamento della proprietà del bene da parte sua, non è privo di valore ai fini del mantenimento, nella misura in cui l'abitazione è a servizio dei figli.
Per quanto poi sia valutabile l'apporto dato dalla madre alla cura delle quotidiane esigenze dei figli rileva il Collegio come ella (come dimostrato dagli screen short dei messaggi intercorsi con la madre del prodotti in primo grado in data 7.3.2024 e non oggetto di specifica contestazione) CP_1 svolga attività lavorativa, seppur all'evidenza non regolarmente denunciata, sicché anche quest'ultima è chiamata a contribuire alle esigenze di mantenimento dei minori.
Non potendosi valutare in quale entità economica siano quantificabili i proventi dell'attività lavorativa svolta, ritiene il Collegio di porre a suo carico le spese delle mere utenze di servizio (gas, luce ed acqua) della casa familiare.
Le spese del presente procedimento, avuto riguardo agli interessi coinvolti, al parziale accoglimento del gravame ed all'assunzione di parte della statuizione sulla base del modificato quadro rappresentato all'esito dell'audizione del minore, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto tra le parti come in epigrafe indicate, confermato per il resto il provvedimento impugnato ed in parziale accoglimento del gravame, così provvede:
-dispone che possa incontrare il padre una volta alla settimana, per un'ora, alla presenza del R_ personale messo a disposizione dai Servizi Sociali del Comune di Città Sant'Angelo, nel giorno di mercoledì o in quello del venerdì, presso l'abitazione dei nonni paterni, in una prima fase senza la presenza di RA, invitando i medesimi servizi sociali a relazionare al Giudice Tutelare sugli incontri padre figlio con la medesima cadenza indicata nel provvedimento impugnato;
-pone a carico della reclamata le spese delle mere utenze di servizio (gas, luce ed acqua) della casa familiare;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Consigliere est.
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono