Sentenza 14 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 9320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9320 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09320/2025REG.PROV.COLL.
N. 03829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3829 del 2024, proposto da Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Hotel Longobardo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 17031 del 14 novembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’appello incidentale della Hotel Longobardo s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025, il consigliere AN IG e uditi per le parti l’avvocato Stefano Crisci e, per delega dell’avvocato Andrea Sticchi Damiani, l’avvocato Giuseppe Carlomagno;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20170025796 del 20 marzo 2017, recante « procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 741881, di potenza pari a 85 kW, sito in Viale Lombardia, 70, nel Comune di Trezzo sull’Adda (MI). Soggetto responsabile: Hotel Longobardo S.r.l. - Conclusione del procedimento »;
b) all’occorrenza, dai prodromici provvedimenti del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20140114775 del 7 agosto 2014 n. GSE/P20140153935 del 29 ottobre 2014, n. GSE/P20150074093 del 21 settembre 2015 e n. GSE/P20160069241 del 1° agosto 2016;
c) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. GSE/P20220019639 del 22 luglio 2022 di richiesta di restituzione alla Hotel Longobardo s.r.l. di euro 81.935,37.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Hotel Longobardo s.r.l., soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico n. 741881, di potenza pari a 85 chilowatt, sito nel comune di Trezzo sull’Adda (MI), viale Lombardia, n. 70, realizzò tale impianto per mezzo della Zuccotti s.r.l., la quale inviò all’interessata tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti del quarto conto energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2011;
b) con convenzione del n. I08I253726807 del 5 settembre 2012 l’interessata venne ammessa alla tariffa incentivante con decorrenza dal 19 luglio 2012;
c) dopo aver avviato i controlli sull’impianto, con nota prot. n. P20140114775 del 7 agosto 2014, il Gestore comunicò all’interessata la sospensione dell’erogazione degli incentivi in ragione dell’irregolarità sulla provenienza dei moduli fotovoltaici di marca Zuccotti s.r.l., modello ZSM 250, aventi taluni componenti costruiti non, come dichiarato, all’interno dell’Unione europea, ma in paesi esterni;
d) con provvedimento prot. n. 20140153935 del 29 ottobre 2014 il Gestore revocò la sospensione degli incentivi al netto della maggiorazione del 10%;
e) con nota prot. n. 20150074093 in data 21 settembre 2015 il Gestore avviò un procedimento di verifica sull’impianto, nell’ambito del quale venne effettuato un sopralluogo in data 23 settembre 2015 e dove tecnici incaricati dal Gestore riscontrarono che il certificato dei moduli fotovoltaici, attestante la conformità alla normativa IEC e EN, era stato emesso in data successiva (ovverosia l’8.6.2012) rispetto all’acquisto dei moduli (avvenuto in data 29 dicembre 2011);
f) con nota prot. n. P20160069241 del 1° agosto 2016, il Gestore sospese il procedimento e richiese integrazioni con riguardo al “ Factory Inspection Attestation ”, in relazione della mancata indicazione del valore della capacità produttiva annua del modulo fotovoltaico nella versione del certificato allegato dall’interessata, e al titolo edilizio;
g) l’interessata formulò osservazioni relative all’affidamento riposto sulla documentazione del fornitore dei pannelli e l’idoneità della segnalazione certificata di inizio attività ad assentire l’intervento edilizio;
h) il Gestore reputò che le osservazioni presentate dalla Società non fossero idonee a superare i rilievi svolti in sede di sopralluogo, con particolare riferimento alla non conformità dell’attestazione di origine dei moduli (“ Factory Inspection Attestation ”) rispetto a quello emesso dall’organismo di certificazione e, pertanto, con nota prot. n. P20170025796 del 20 marzo 2017 dichiarò la decadenza dalle tariffe incentivanti in ragione della violazione rilevante di cui all’allegato 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014, per presentazione al Gestore di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi.
i) successivamente l’interessata acquisì dal comune di Trezzo d’Adda l’attestazione di conferma della segnalazione certificata di inizio attività quale titolo edilizio idoneo alla realizzazione dell’intervento (nota prot. n. 9414 del 17 maggio 2017) e da un tecnico incaricato una perizia del 17 maggio 2017 sulla conformità dei pannelli ai requisiti previsti dal quarto conto energia ai fini dell’accesso agli incentivi.
3. Il provvedimento di decadenza e gli atti presupposti sono stati impugnati dalla Hotel Longobardo s.r.l. con ricorso n. 5083 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato quattro motivi, compendiati in:
- « Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge. Violazione dell’art. 42, e dell’art. 23, del D.Lgs. n. 28 del 2011. Violazione dell’art. 21, del D.M. 5.5.2011, degli artt. 7-10, del D.M. 31.1.2014, nonché dell’art. 11, in combinato con la lettera a) dell’all. 1 al D.M. 31.1.2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, e dei canoni di correttezza e buona fede e leale collaborazione. Subordinatamente: illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità, a monte, dell’art. 21 del D.M. 5.5.2011, e dell’art. 11, in combinato con la lettera a) dell’All. 1 al D.M. 31.1.2014 »;
- « In via subordinata. Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 3, in combinato disposto con l’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011 »;
- « Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Violazione dell’art. 21-nonies, della legge 21.8.1990, n. 241. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. violazione dell’art. 10, del D.M. 31.1.2014 »;
- « Sulla asserita inidoneità del titolo abilitativo. Illegittimità del provvedimento per incompetenza del GSE. Violazione falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione dell’art. 21-octies della Legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per assenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta ».
La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2011 nella misura riconosciuta con il provvedimento di ammissione del Gestore prot. GSE/P20120150421 del 31agosto 2012.
3.1. Successivamente la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento del Gestore prot. n. P20220019639 del 22 luglio 2022 (con cui è stata chiesta la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, pari a euro 81.935,37), deducendone l’illegittimità in via derivata dall’illegittimità del provvedimento di decadenza.
4. L’allora Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), il Ministero dell’economia e delle finanze e l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
4.1. Il Gestore dei servizi energetici si è anch’esso costituito in resistenza.
5. Con l’impugnata sentenza n. 17031 del 14 novembre 2023, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha accolto in parte il ricorso e ha condannato il Gestore al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500, oltre agli accessori di legge.
5.1. In particolare, il Collegio di primo grado ha statuito che « l’irregolarità del Factory Inspection Attestation comporta la decadenza della sola parte scindibile della maggiorazione della tariffa e non, invece, la decadenza integrale dal beneficio. Ciò si riverbera in modo speculare sull’atto di recupero degli incentivi indebitamente erogati, la cui invalidità può essere affermata in via derivata solo con riguardo alle somme concernenti la tariffa base. Le domanda di annullamento proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono da accogliere limitatamente alla tariffa base, con assorbimento della questione di legittimità costituzionale e comunitaria. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni del GSE ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 13 maggio 2024 e in data 14 maggio – la società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, nella parte a sé sfavorevole, articolando due motivi.
7. La Hotel Longobardo s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo – con atto notificato in data 12 luglio 2024 e depositato in data 24 luglio 2024 – appello incidentale avverso la parte di sentenza a sé sfavorevole, articolando due motivi.
8. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
9. In vista dell’udienza di discussione l’appellante incidentale ha depositato memoria e l’appellante principale memoria di replica. Con tali scritti defensionali il Gse ha chiesto il rigetto del gravame incidentale e ambedue le parti appellanti hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 settembre 2025.
11. L’appello principale e quello incidentale sono ambedue infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 6 a pagina 10 del gravame – l’appellante principale ha svolto osservazioni « SULLA CORRETTA RICOSTRUZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE RATIONE MATERIAE ET TEMPORIS AL CASO DI SPECIE », dirette a sostenere che la violazione contestata all’interessata sarebbe idonea a sancire la decadenza dall’intero beneficio e non soltanto della maggiorazione del 10%, a differenza di quanto affermato dal T.a.r..
13. Tale motivo è infondato.
È pacifico che l’impianto è entrato in esercizio prima del termine di legge del 30 giugno 2012, sicché la mancanza o l’irregolarità del certificato di “ Factory Inspection ” non può inficiare l’accesso alla tariffa incentivante di base, ma solo alla sua maggiorazione.
Come puntualmente evidenziato dal T.a.r., invero, la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie in esame non contemplava il “ Factory Inspection Attestation ” tra i documenti necessari per l’accesso alla componente base della tariffa ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.m. del 5 maggio 2011, ma solo per l’accesso alla maggiorazione per europeità dei moduli ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto.
In particolare, l’art. 14, comma 1, lettera d), del d.m. del 5 maggio 2011 prevede un premio del « 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea », mentre l’art. 11, comma 6, lettera b), del medesimo d.m. impone l’ulteriore requisito, per l’accesso alla tariffa ordinaria, del possesso del « certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’art. 14, comma 1, lettera d) », precisando che detto requisito si applica esclusivamente per « gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 ».
Pertanto, con ogni evidenza, del tutto correttamente il T.a.r. ha affermato che « La data del 30 giugno 2012 segnava il cambiamento del valore attribuito al c.d. Factory Inspection Attestation da presupposto per la maggiorazione a requisito per l’attribuzione della tariffa ».
Va altresì sottolineato che, con sentenza n. 18 del 11 settembre 2020 l’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla decadenza disposta dal Gestore per irregolarità del certificato “ Factory Inspection ” dei moduli “Zuccotti” modello ZSM 250 (fattispecie, dunque, totalmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio), ha statuito che quando la violazione riscontrata riguarda una certificazione prodotta al solo fine di ottenere la maggiorazione prevista dall'art. 14, comma 1, lettera d), del d.m. del 5 maggio 2011, la decadenza è limitata alla maggiorazione in questione (cfr., in tal senso, con esiti ermeneutici da cui il Collegio non intende discostarsi, siccome coerenti con un dato normativo univoco, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2139, sempre in tema di moduli “Zuccotti”).
Tanto premesso, quando l’impianto dell’interessata è entrato in esercizio anteriormente al 30 giugno 2012 (e precisamente il 19 luglio 2012) il certificato “ Factory Inspection ” era soltanto rilevante per il riconoscimento della maggiorazione del 10% e non per l’ammissione alla tariffa incentivante di base, a differenza di quanto previsto, per gli impianti entrati in funzione in data successiva al 30 giugno 2012 dall’articolo 11, comma 6, lettera c) del d.m. del 5 maggio 2011.
Ne discende che nel caso de quo l’accesso alla tariffa incentivante ordinaria non richiedeva la consegna al Gse del certificato denominato “ Factory Inspection Attestation ”.
14. Tramite il secondo motivo – esteso da pagina 10 a pagina 16 del gravame – l’appellante principale ha lamentato «ERROR IN IUDICANDO . SULLA RITENUTA VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS.28/2011 E DELL’ART. 11 DEL D.M. 31.1.2014 (CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSTANZA CHE L’IRREGOLARITÀ DEL FACTORY INSPECTION ATTESTATION COMPORTEREBBE LA DECADENZA DELLA SOLA PARTE SCINDIBILE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA E NON ANCHE LA DECADENZA INTEGRALE DAL BENEFICIO) ».
13. Siffatta doglianza è infondata.
13.1. In via assorbente ogni ulteriore considerazione, si osserva che l’unica violazione che il Gestore ha contestato all’interessata è relativa al mancato rispetto dell’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2011, relativo al riconoscimento del premio del 10%, mentre in sede amministrativa il Gse non ha formulato alcun rilievo circa il rispetto dei requisiti previsti per l’accesso alla tariffa base di riferimento di cui all’art. 11, comma 2, lettera b), del d.m. del 5 maggio 2011, di cui soltanto in sede giurisdizionale ha sostenuto il mancato rispetto da parte dell’interessata.
Si tratta, per vero, di un’effettiva motivazione postuma del provvedimento amministrativo di decadenza, in quanto non consistente in mere specificazioni o chiarimenti dell’apparato motivazionale, ma nella rappresentazione di una nuova asserita infrazione, non contestata con il provvedimento oggetto del presente giudizio.
Tale modalità integrativa della determinazione dell’amministrazione è sempre inammissibile quando è svolta mediante atti processuali o scritti difensivi (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069; sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959), il che è avvenuto nel caso di specie, con conseguente inidoneità della motivazione postuma a giustificare la determinazione dell’amministrazione.
14. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 21 del gravame – l’appellante incidentale ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO. ILLEGITTIMITÀ ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA IN PARTE QUA IN RELAZIONE AI MOTIVI DI RICORSO 1 E 2 ».
15. Tale censura è infondata.
15.1. Non sussiste alcun difetto di istruttoria da parte del Gestore.
Il T.a.r. ha rilevato in modo del tutto condivisibile che è stata svolta l’attività di verifica della documentazione prodotta dal responsabile dell’impianto tanto in sede di domanda quanto in sede di sopralluogo.
Il Gestore, invero, non è tenuto ad ulteriori verifiche sostanziali sui moduli, in quanto l’infrazione consiste nell’aver presentato documentazione non idonea ad attestare determinati criteri, a prescindere dalla loro eventuale effettiva sussistenza.
Se i dati forniti non sono idonei per difetto di completa documentazione oppure sono non veritieri, non ha alcun rilievo l’ipotetica conformità sostanziale dell’impianto per l’accesso all’incentivo (e nel caso di specie alla maggiorazione della tariffa incentivante), in quanto si tratta comunque di una violazione rilevante prevista dall’« Elenco delle violazioni rilevanti » recato dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014 in tema di disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gse e, in particolare, di una violazione rientrante nel quadro della lettera a) di tale allegato (« presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi »).
In sostanza, in forza del principio di autoresponsabilità, che rinviene il suo fondamento negli articoli 2 e 97 della Costituzione e che impone all’interessato l’assolvimento oneri di cooperazione e un obbligo di veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e dei dati trasmessi, il richiedente il beneficio ha l’onere di fornire al Gestore tutti gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’incentivazione, ricadendo sul richiedente eventuali carenze implicanti il mancato perfezionamento, in tutto o in parte, della fattispecie agevolativa.
In proposito la sezione, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, ha precisato che
« la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata, ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori » (Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913).
Pertanto « è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici (sia in sede procedimentale che processuale), ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Trattandosi di benefici di derivazione europea, infatti, i presupposti devono essere accertati in modo rigoroso alla luce del principio di autoresponsabilità (sez. II n. 7979 del 2023; n. 5095 del 2023; n. 4913 del 2023 )» (Cons. Stato, sez. II, 3 marzo 2025, n. 1776);
15.2. Non sono neanche condivisibili le deduzioni dell’appellante incidentale in tema di valutazione dell’elemento psicologico, che, suo avviso, dovrebbe escludere nel caso de quo la sussistenza del dolo e della colpa per aver essa affidato la fornitura dei pannelli ad una ditta terza specializzata.
Al riguardo, questa sezione, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, ha affermato che la non corrispondenza al vero dei dati dichiarati ha di per sé rilievo decadenziale dai benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento, nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell'interessato (Cons. Stato, sez. II, n. 1776/2025 cit. e 4 luglio 2022, n. 5576).
16. Con la seconda censura – estesa da pagina 21 a pagina 35 del gravame – l’appellante incidentale ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO. ILLEGITTIMITÀ ED INGIUSTIZIA IN PARTE QUA DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO N. 3 ».
17. Il motivo è infondato.
Non è riscontrabile in radice alcuna violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In proposito si osserva – nel quadro vigente ratione temporis antecedente alla modifica dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 da parte del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, avendo il Gestore dichiarato la decadenza in data 20 marzo 2017 (impugnata dinanzi al giudice amministrativo nel medesimo anno) – che il provvedimento decadenziale, con cui si dà attuazione allo strumentale potere di vigilanza conferito dal legislatore all’amministrazione preposta all’elargizione di risorse pubbliche per finalità meritevoli d’incentivazione, va tenuto distinto dall’esercizio del potere di autotutela. La decadenza, invero, è espressione di un potere vincolato da esercitare quando, nell’esercizio della propria attività di controllo, il Gestore riscontri la mancanza di uno o più requisiti, a cui è subordinata l’ammissione al meccanismo incentivante e di conseguenza in tale ambito non è applicabile l’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela, non soltanto con riferimento al profilo temporale, ma altresì con riferimento alla valutazione dell’affidamento riposto dal richiedente in un beneficio che non aveva titolo di ottenere, trovando applicazione, invece, il già sopra citato principio di autoresponsabilità.
In sostanza, « il potere di decadenza del GSE non è assimilabile a quello di autotutela poiché non si fonda sul riesame del precedente provvedimento di ammissione all’incentivo, ma sulla verifica e il controllo, per la prima, della sussistenza dei requisiti per l’incentivazione, così come dichiarati dall'istante in sede di richiesta di ammissione. Si tratta di un atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione all'incentivo pubblico, sicché in relazione ad esso esulano, in radice, le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, conseguentemente, non è applicabile l’art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. II n.ri 10387 e 2832 del 2024, n.ri 7978 e 4913 del 2023; sez. IV n. 50 del 2017, Ad. Plen. 18 del 2020) » (Cons. Stato, sez. II, n. 1776/2025 cit.)
In definitiva, come esplicitato dall’adunanza plenaria con la menzionata sentenza n. 18/2020, la decadenza prevista dall’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 non è espressione né del potere di autotutela né del potere sanzionatorio: essa costituisce un atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’ammissione all’incentivo pubblico (cfr. più recentemente e in tal senso, ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2025, n. 7278, 5 maggio 2025, numeri 3820, 3822, 3823, 3824, 3826 e 382, 24 dicembre 2024, n. 10388 e 27 maggio 2024, n. 4697; sez. III, 11 novembre 2024 n. 8962).
Inoltre, va escluso che la su menzionata novella dell’art. 42 de decreto legislativo n. 28/2011 intervenuta nel 2020 (a giudizio già pendente) abbia portata retroattiva, in assenza di una specifica, diversa ed esplicita scelta legislativa, secondo le regole generali fissate al riguardo dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 maggio 2023, n. 4365).
Al riguardo la sezione ha recentemente precisato che « La giurisprudenza è, altresì, concorde sul fatto che la disposizione introdotta dall’art. 56, co. 7, del d.l. n. 76/2020 “non costituisce una norma di interpretazione autentica, immediatamente applicabile ai giudizi in corso, ma consente alle imprese, destinatarie di provvedimenti del GSE di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi, ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del D.L. n. 76, di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del Gestore, presentando apposita richiesta, volta a consentire l’applicazione, ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale, dello ius superveniens, come recato dall’art. 56, comma 7, dello stesso decreto legge (Cons. Stato, Sez. VI, 12ottobre 2022, n. 8719; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743) e quindi di valutare la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio. (Consiglio di Stato II, 4 gennaio 2023, n. 127; 18 dicembre 2023, n. 10920; 4 giugno 2024, n. 4977)” (Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2025, n. 1837; ancor più di recente si v., ex pluribus, Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 6001; 12 giugno 2025, n. 5111; 5 maggio 2025, n. 3827) » (Cons. Stato, sez. II, 19 settembre 2025, n. 7408), sicché detta novella non ha effetti diretti sui giudizi in corso.
Pertanto è infondata ogni deduzione circa la violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, non applicabile alla vicenda in esame.
18. In conclusione devono essere respinti tanto l’appello principale quanto quello incidentale.
19. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti degli onorari e delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3829 del 2024, come in epigrafe proposto, respinge gli appelli principale e incidentale.
Compensa tra le parti gli onorari e le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OB OR, Presidente
AN IG, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IG | OB OR |
IL SEGRETARIO