Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11214 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11854/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalisa d’Amaro, Hilarry Sedu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Hilarry Sedu in Napoli, via Giovanni Porzio, Centro direzionale, isola A7;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto di respingimento dell’istanza presentata in data-OMISSIS- volta alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) l. 5 febbraio 1992, n. 91. (-OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta a ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Con un unico motivo di censura si denuncia la violazione dell’art. 9 l. 91/1992 in quanto l’amministrazione si sarebbe limitata a motivare il diniego impugnato sulla base dell’insufficienza reddituale del ricorrente, senza considerare il notevole reddito della moglie.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero depositando documenti.
4. All’udienza del 9 maggio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
5. Il ricorso è infondato.
6. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
7. Nello specifico, in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, tale ampia attività discrezionale si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della sufficienza del reddito con cui l’aspirante cittadino intende garantire il proprio sostentamento. Tale requisito, infatti, è volto non solo a garantire la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento per il richiedente, ma, nell’ottica del contemperamento degli interessi pubblici e privati sotteso al procedimento di concessione della cittadinanza, anche ad assicurare che lo stesso possa essere regolarmente adempiente agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà sociale ed economica a cui sarà tenuto a seguito dell’acquisizione dello status di cittadino (da ultimo, v. Tar Lazio, sez. V- bis , 3 agosto 2023, n. 13038).
8. Nel silenzio del legislatore su una soglia economica minima, l’amministrazione, per valutare la congruità del reddito del richiedente, fa riferimento a quanto specificato dalla disciplina dell’esenzione alla spesa sanitaria ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: quest’ultima, in particolare, è garantita per coloro che possiedono reddito imponibile fino ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico (cfr. circolare del Ministero dell’interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007). In materia di cittadinanza, tale parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza in materia in quanto « indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale » (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958 e, piú di recente, Tar Lazio, sez. I- ter , 31 dicembre 2021 n. 13690).
9. La verifica del suddetto requisito reddituale deve essere, poi, effettuata non solo sul triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – come espressamente previsto dal d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento disciplinante i procedimenti in materia di cittadinanza – ma, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di attuazione della l. 91 cit.), deve essere mantenuto anche nel periodo successivo, al fine di dimostrare una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, in particolare fino al giuramento (cfr., Tar Lazio, sez. V- bis , 7 dicembre 2022, n. 16321).
10. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia legittimamente operato la verifica discrezionale in quanto, dalla documentazione depositata in atti, risulta che il reddito dell’istante fosse insufficiente rispetto ai parametri sopra evidenziati.
11. Nello specifico, il ricorrente presentava domanda di cittadinanza in data 23 febbraio 2015, dichiarando per il suo nucleo familiare (ricomprendente anche moglie e due figli) la seguente situazione reddituale nel triennio antecedente all’istanza: € 0,00 nel 2012; € 24.138,00 nel 2013; € 27.346,00 nel 2014. Nondimeno, dalla verifica operata dall’amministrazione, non risultavano rispettato il parametro reddituale per l’anno 2019, atteso che il ricorrente risulta aver percepito redditi esenti per € 560,00, mentre nessuna entrata era dichiarata dalla di lui moglie.
12. Orbene, come ragionevolmente valutato dall’amministrazione, tale situazione economica risulta insufficiente rispetto alle soglie di reddito richieste per acquisire la cittadinanza, soprattutto se si considera l’incremento da effettuare sullo stesso per la presenza della moglie e dei due figli a carico. Peraltro, le criticità reddituali risultavano altresí anche per un’annualità relativa al triennio antecedente l’istanza (segnatamente, in relazione all’anno 2012): conseguentemente, risulta di solare evidenza la discontinuità nella percezione del reddito valorizzata dall’amministrazione.
13. Irrilevante è, invece, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 presentata dalla moglie dell’odierno esponente: a tal proposito, occorre infatti precisare come la dichiarazione presentata il giorno 7 dicembre 2020 indicasse redditi per € 4.053,00, somma quindi inferiore alla soglia piú sopra ricordata. Viceversa, non possono essere tenute in considerazioni le successive dichiarazioni presentate, nel 2022 (il giorno 16 marzo per l’esattezza), dalla coniuge per l’anno 2019 in quanto posteriori all’adozione della decisione di rigetto della cittadinanza: invero, è pacifico che l’amministrazione debba determinarsi unicamente con riferimento allo stato degli atti, non potendo evidentemente prevedere una rettifica da parte del privato della dichiarazione fiscale (v. Tar Lazio, sez. V- bis , 29 febbraio 2024, n. 4005); similmente il vaglio di legittimità cui è chiamato questo Tribunale si svolge sulla base degli atti a disposizione della parte resistente al momento della decisione.
14. Pertanto, la recente (riconquistata) stabilità economica del ricorrente, evidenziata nei varî documenti versati agli atti, può al piú essere circostanza che l’amministrazione dovrà valutare nell’eventuale nuova richiesta di concessione della cittadinanza, una volta consolidato il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis per un periodo minimo di tre anni.
15. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
16. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.