Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5386 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 5386 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LANDRI CARLA LUCIA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento prefettizio impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace».
non costituita Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso tempestivamente depositato, ha impugnato il Parte_1
provvedimento del Prefetto di Torino prot. N. 172/2025 del 11.3.2025 (notificato in pari data), con il quale il Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente.
A sostegno del ricorso, il sig. allega l'esistenza di una Parte_1
condizione di inespellibilità, rappresentando: (i) di avere chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
(ii) di essere stato destinatario di un provvedimento di diniego del rilascio di tale permesso;
(iii) di avere impugnato il provvedimento con il quale il
Questore non ha rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale;
(iv) di versare dunque in una condizione che merita tutela sotto il profilo della protezione della vita privata
(protetta dall'art. 8 Conv. Edu). Sulla scorta di tali elementi, il sig. Parte_1
allega di versare in una situazione di inespellibilità, rilevante ex art. 19, co. 1.1., d.
[...]
lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità, illegittimità o inefficacia del decreto di espulsione qui impugnato.
2. Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il non si è costituito. Controparte_3
3. All'udienza del 8.5.2025, è comparsa parte ricorrente, la quale ha rappresentato: (i) che il ricorso avverso il diniego di protezione speciale è rubricato al n. 5340/25 e che il Tribunale di
Torino ha disposto la sospensione degli effetti del diniego di protezione speciale, fissando udienza davanti al giudice designato per il giorno 26.11.2025. La Difesa ha altresì rappresentato che – nelle more della fissazione dell'udienza – il sig. è stato rimpatriato Pt_1
(non dalle autorità italiane, in ragione dei provvedimenti cautelari adottati in questo giudizio e nel n. 5340/25), ma dalle autorità francesi (in ragione del fatto che il sig. si era Pt_1
temporaneamente recato a trovare una parente in Francia, venendo però intercettato ed espulso dalle autorità francesi).
4. All'udienza del 8.5.2025, il giudice ha posto nel contraddittorio delle parti la questione relativa alla competenza. Parte ricorrente ha insistito per ritenere la competenza del Tribunale, in ragione della connessione con la causa pendente per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale. Nel merito, Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il
Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
2 Sulla competenza.
5. Preliminarmente va affermata la competenza del Tribunale ordinario (competenza, peraltro, non contestata nemmeno dall'amministrazione resistente).
5.1. L'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998 – modificato dall'art. 1, co. 2, d.l. n. 241/2004 – ha disposto che la cognizione dei ricorsi avverso i decreti di espulsione venisse attribuita ai giudici di pace.
5.2. In sede di conversione del citato decreto legge, nel confermare tale regola generale, si è introdotta una deroga, prevedendo che rimanesse «ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo
30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica». L'art. 30, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998, evoca i provvedimenti in materia di «ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari», nonché «gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare».
5.3. La devoluzione della cognizione delle controversie in materia di ricorsi avverso i decreti di espulsione è stata poi (cronologicamente) ribadita dall'art. 18 d.lgs. 150/2011. Esso devolve le controversie in materia di impugnazione del decreto di espulsione alla cognizione del giudice di pace (comma 2), disponendo che si proceda nelle forme del rito semplificato di cognizione (comma 1).
5.4. Stando alla giurisprudenza di legittimità – con alcune oscillazioni che qui non assumono rilievo (su cui si sofferma Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 12624 del 2025, non massimata) – «nella pendenza, davanti allo stesso tribunale, del giudizio relativo alla richiesta dell'opponente di permesso di soggiorno per motivi familiari», deve essere affermata anche per l'impugnazione del decreto di espulsione la competenza del Tribunale (e non del Giudice di pace): ciò in ragione del fatto che il legislatore ha inteso «fare salva la "vis attractiva" di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare» [così Cass. Sez. 6, 13/07/2018, n. 18622, Rv. 649650 –
01]. La Corte di cassazione giunge a tale conclusione (che esclude che l'art. 18, d.lgs. n.
3 150/2011 abbia tacitamente abrogato l'art. 1, co 2 bis, d.l. n. 241/2004), valorizzando un canone interpretativo (interpretazione costituzionalmente orientata). A tale argomento si potrebbe aggiungere il rilievo dell'ulteriore argomento interpretativo secondo cui lex posterior generalis non derogat priori specialis.
5.5. Sennonché, occorre tenere conto che nel 2017 sono state istituite le sezioni specializzate in materia di immigrazione. Occorre allore tenere conto del dettato dell'art. 3, co. 3, d.l. n.
13/2017, che dispone che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». Come noto, l'art. 3, co. 1, lett. c), d.l. n. 13/2017 devolve alle sezioni specializzate – tra l'altro – la competenza in materia di controversie relative al «mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale».
5.6. Alla luce di tale ulteriore novella si deve ritenere che – in presenza di profili di connessione – sia devoluta al Tribunale ordinario, sezione specializzata, anche la cognizione dei ricorsi avverso i decreti di espulsione.
5.7. La scansione delle modifiche normative sopra ripercorsa, infatti, porta a ritenere che il sistema possa essere così ricostruito: (i) regola generale: cognizione dei ricorsi avverso i decreti di espulsione devoluta al Giudice di pace (art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998); (ii) prima deroga: devoluzione della cognizione dei ricorsi in materia di espulsione attribuita al
Tribunale ordinario (o al Tribunale per i minorenni) , in caso di pendenza di ricorsi in materia di coesione familiare o «altri provvedimenti in materia di famiglia» (art. 1, co.
2-bis, d.l n.
241/2004); (iii) seconda deroga (effetto della riforma del 2017): cognizione del Tribunale ordinario sezione specializzata in materia di immigrazione, in caso di connessione tra il ricorso avverso il decreto di espulsione e una causa pendente davanti alla sezione specializzata (art. 3, co. 3, d.l. n. 13/2017). Tanto la prima quanto la seconda deroga al criterio generale rappresentano regole speciali di devoluzione della competenza a un giudice diverso da quello che sarebbe ordinariamente competente.
6. Nel caso in esame, è documentale che è pendente un ricorso avverso il diniego di protezione speciale (con sospensiva accordata e con udienza fissata a novembre 2025) [proc.
n. 5340/25]. Occorre solo verificare se sussistano profili di connessione tra i due procedimenti.
4 6.1. Nel caso in esame, il ricorso avverso il decreto di espulsione è fondato sulla condizione di inespellibilità del ricorrente, fondata sulla necessità di offrire tutela alla sua vita privata, protetta dall'art. 8 Conv. Edu, che assume rilievo in forza del richiamo operato dall'art. 19, co.
1.1. all'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che fa salvo il rispetto degli obblighi internazionali.
6.2. Che la necessità di offrire protezione al diritto al rispetto della vita privata costituisca fattore potenzialmente ostativo all'espulsione del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato è stato più volte affermato – proprio in materia di espulsione – anche dalla giurisprudenza di legittimità. Di recente, la Corte di cassazione ha esplicitamente affermato che «l'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) […], sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo
2023, n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021;
Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) (…)» [così Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 6626 del 2025].
6.3. Nel procedimento n. 5340/25 (quello proposto avverso il diniego di domanda di protezione speciale), il sig. evoca – a motivo della affermata fondatezza della sua Pt_1
domanda – proprio la necessità di assicurare la tutela al bene protetto dall'art. 8 della COnv.
Edu [cfr. doc. 10, allegato al ricorso].
6.4. Scorrendo il ricorso depositato nel procedimento n. 5340/25 e quello nel presente procedimento, è di immediata evidenza che – pur nella diversità del petitum (là la richiesta di protezione speciale;
qua il ricorso avverso l'espulsione – vi è sovrapponibilità di causa poetendi, essendo evocato il medesimo parametro giuridico (l'art. 8 Conv. Edu, che assume rilievo ex art. 19, co 1.1. e 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998) e i medesimi fatti costitutivi (in sintesi: la lunga permanenza in Italia;
il radicamento e la disponibilità di un lavoro;
vi si tornerà infra).
5 6.5. Essendo la causa rubricata al n. 5340/25 (per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale) tuttora pendente ed essendovi sovrapponibilità di causa poetendi tra i due giudizi, deve essere riconosciuta l'esistenza di ragioni di connessione tra i due procedimenti, con conseguente devoluzione della cognizione del ricorso avverso il decreto di espulsione a questo Tribunale, in applicazione della regola speciale di devoluzione della competenza codificata dall'art 3, co. 3, d.l. n. 13/2017.
Sulla persistenza dell'interesse ad agire
7. Va preliminarmente evidenziato che la circostanza – correttamente riferita dalla Difesa di parte ricorrente, benché non emergente dagli atti – che il ricorrente sia stato rimpatriato dalle autorità francesi non fa venire meno la persistenza dell'interesse ad agire.
Persiste infatti l'interesse del ricorrente a rimuovere un ostacolo (il decreto di espulsione, la cui legittimità è qui posta in discussione) a vedere affermato il suo diritto a permanere in Italia
(essendo estranea a questo giudizio la ragione per cui egli è stato allontanato dal territorio francese, per motivi peraltro non noti a questo Tribunale).
Nel merito
8. Nel merito il ricorso è fondato. Il provvedimento di espulsione si fonda su due capisaldi: (i) la condizione di irregolarità della presenza nel territorio dello Stato;
(ii) l'assenza di condizioni di inespellibilità [doc. 1].
8.1. La condizione di inespellibilità sarebbe comprovata dall'essere stata la domanda di protezione speciale rigettata, con decreto del Questore di Torino del 7.2.2025 [doc. 3].
8.2. Sennonché, leggendo il decreto di diniego della domanda di protezione speciale, si deve osservare che esso si fonda su un presupposto errato in diritto. Il Questore di Torino rigetta la domanda di protezione speciale sul presupposto che la manifestazione di volontà di ottenere tale forma di protezione sarebbe stata manifestata in momento successivo all'entrata in vigore del decreto legge n 20/2023, che – nella tesi dell'amministrazione resistente – non prevederebbe più la possibilità di accesso alla protezione speciale. Il Questore, ritenutosi vincolato a tale parere – e affermando (con motivazione apparente) l'inesistenza di cause di inespellibilità – ha dunque negato la protezione speciale richiesta dal ricorrente.
6 8.3.Alla luce di tali premesse, il decreto di espulsione risulta affetto da un duplice vizio.
8.4. Da un lato, non risponde al vero che il ricorrente abbia chiesto la protezione speciale in epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. 20/2023. Risulta dallo stesso provvedimento di diniego di protezione speciale (prov. N. 362/25; doc. 3) che il ricorrente abbia ottenuto l'appuntamento in data 27.9.2022 (e, dunque, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/23). Il che fa venire in rilievo la disposizione transitoria codificata dall'art. 7, co 2, dl n. 20/2023
[«. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»].
8.5. Dall'altro lato, per il fatto che il Prefetto di Torino (e anche il Questore di Torino), hanno omesso di valutare nel merito se – nel caso in esame – il ricorrente versasse in una condizione meritevole di protezione ai sensi dell'art. 8 Conv. Edu.
8.6. Nel merito, risulta che il ricorrente sia giunto in Italia sin dal 2017 (il provvedimento impugnato evoca un ingresso a Lampedusa il 29.6.2017). Risulta inoltre che egli abbia – negli anni successivi – consolidato un significativo percorso di integrazione sociale, non avendo necessità di ricorrere alla rete di assistenza e rendendosi autonomo sotto il profilo economico: già dall'1 novembre 2022 il sig. ha stipulato un contratto di lavoro con la Pt_1
[doc.4 e doc.5]; il rapporto di lavoro – inizialmente regolato da un Controparte_4
contratto a termine – veniva poi trasformato in contratto a tempo indeterminato [doc.6].
Qualità e quantità del lavoro svolto dal ricorrente sono efficacemente rappresentati dalle dichiarazioni fiscali che attestano – nel 2023 – la produzione di un reddito pari a euro
17.290,37 [doc.7]. Anche nel periodo successivo al 2023 (e sino al rimpatrio per effetto dei provvedimenti delle autorità francesi) l'impegno lavorativo è stato tale da assicurare autonomia economica e livelli reddituali soddisfacenti al ricorrente [v. buste paga;
doc. 8].
8.7. In definitiva: il ricorrente vive da circa otto anni in Italia;
non risulta che abbia fatto ritorno in Senegal;
non risulta che abbia legami di particolare pregnanza con il Paese di origine;
è autonomo sotto il profilo abitativo;
ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ha un reddito da lavoro dipendente superiore alle soglie di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
è – per quanto consta dagli atti – persona incensurata e immune da pendenze penali. Si tratta di situazioni evidentemente riconducibili ad una possibile situazione rilevante
7 ai sensi dell'art 8 Conv. Edu (sotto il profilo del necessario rispetto del diritto fondamentale alla tutela della vita privata).
8.8. Si tratta di aspetti che il Prefetto di Torino – nel decreto di espulsione qui impugnato – trascura di valutare. Il che rappresenta un evidente vizio di motivazione del provvedimento qui impugnato che deve pertanto essere annullato.
9. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege (art. 13, co. 10, d. lgs. n. 286 del 1998) al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 172/2025 del 11.3.2025, con il quale il
Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Natale
8