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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 4252/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA NICOLA ROSSI N° 7 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO CIRO (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTI E
con sede legale Controparte_1 in , Piazza Salimbeni n. 3, Cap. Euro 9.001.756.820,70 CP_1 CP_2 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al CP_1
n. , stesso numero di codice fiscale, banca iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice Banca Controparte_1
1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona di nella CP_3 qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti della suddetta e CP_1 Controparte_1 rappresentante della medesima giusta procura del 12/5/2014 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 33190/Racc. Persona_1 CP_1
n.15728), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C. F.
in virtù di procura alle liti in atti, ed C.F._5 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Garibaldi n.18 presso lo studio dell'avv. Caterina Alfano OPPOSTA/TERZO CHIAMATO NONCHÉ
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Controparte_4 Contro (“ ), Società con socio unico, soggetta all'attività di
[...] direzione e coordinamento di iscritta all'Albo delle Controparte_6
Banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 74762.60, n. Registro delle Imprese di Roma e cod. fisc. , p. IVA P.IVA_2
, con sede in Roma, al Viale America, n. 351, P.IVA_3 aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, co. I, del D.lgs. 415/66, mandataria e gestrice del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla L. 662/96, in persona del Dott.
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_7 [...]
), non in proprio ma nella sua qualità di C.F._6
Amministratore Delegato e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di amministrazione della Banca in data 13.06.2018, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 13.09.2018, redatto dal Notaio Dott. di Roma, Rep. 83369, Racc. n. 23183, Persona_2 registrato a Roma il 17.09.2018 al n. 25258, Serie 1/T, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese il 04.10.2018, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Antonella Arpaia del Foro di (cod. fisc. Pt_1 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale
[...]
Arpaia Guglielmi” sito in al Viale Antonio Gramsci, n. 20. Pt_1
subentrata a titolo Controparte_8 universale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito dalla L. 01.12.2016 n. 225, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_9
società del , con sede legale in Roma Via
[...] Controparte_10
G. Grezar n. 14, c.f. , in persona del Dott. P.IVA_4 CP_11
, quale procuratore della
[...] Controparte_12
in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 05
[...] luglio 2017 rep.42.907 racc.24.405, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Rocco (C.F. ) C.F._8 OPPOSTI
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/7/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/7/2017,
proponevano Parte_1 Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1048/2017, depositato in data 11/6/2017 e notificato il 16/6/2017, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 414.702,23 (di cui € 76.524,19, in
[...] forza dello scoperto del cc. 64525.42, intrattenuto presso la filiale di Salerno, giusto contratto di apertura di conto corrente;
€ 338.178,04 in forza del contratto di finanziamento a medio-lungo termine n. 741588024 del 23/12/2010, di originari € 400.000,00, da rimborsarsi in dieci anni mediante pagamento di 20 rate semestrali comprensive di capitale ed interessi da parsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, risolto in data 11/03/2016, di cui euro 98.477,67 per rate scadute ed euro 224.712,04 per capitale residuo), in qualità di fideiussori della società Centro Meridionale Imballaggi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 217/2016, dell'11/3/2016. Parte opponente premetteva quanto segue:
- il rapporto della CMI con la opposta aveva avuto CP_1 origine con l'apertura del conto n. 6008.80 in data 17/5/2004, che aveva assunto, nel 2011, con il passaggio alla filiale di Salerno il n. 64525.42;
- tale rapporto era comprensivo di apertura di credito in c/c e con anticipo effetti in conto evidenza ed era stato gestito dalla banca in modo anomalo, con l'applicazione di interessi passivi ultralegali di gran lunga superiori ai tassi soglia, con illegittima capitalizzazione degli interessi e delle spese ed illegittima applicazione delle condizioni di massimo scoperto e delle spese, variate in senso sfavorevole senza comunicazione;
- a seguito del ricalcolo operato dal consulente di parte, la CMI
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 risulta creditrice di € 60.042,93.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva:
1. la nullità del ricorso monitorio, per indeterminatezza e genericità dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
2. l'emissione del decreto ingiuntivo in assenza di documentazione idonea;
3. l'erroneità della richiesta creditoria di € 414.702.23, essendo stato erogato, in relazione al finanziamento a medio e a lungo termine, l'importo di € 252.663,48 e tenuto conto anche di quanto già corrisposto;
4. l'accessorietà delle garanzie fideiussorie prestate;
5. la nullità dell'ammortamento alla francese in relazione al mutuo;
6. l'applicazione sul conto corrente di interessi usurari;
7. l'applicazione di interessi ultralegali;
8. l'anatocismo;
9. l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
10. l'applicazione di spese non dovute;
11. l'illegittima applicazione delle valute.
Parte opponente concludeva, pertanto chiedendo:
- in via preliminare ed assorbente, di dichiarare l'invalidità, la nullità del ricorso monitorio e del pedissequo decreto opposto, per mancanza dei presupposti di cui agli articoli 633 cpc e 125 cpc;
- sempre in via preliminare, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per la erronea indicazione della somma nel ricorso monitorio e per la non debenza delle somme richieste;
- nel merito, in accoglimento dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia del mutuo intercorso in data 23/12/2010 e conseguentemente della fideiussione sottoscritta in pari data;
di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni sottoscritte, dei rapporti di conto garantiti e di tutte le clausole e pattuizioni relative, sia in applicazione dell'articolo 1815 c.c., in combinato con l'articolo 644 c.p., per illiceità della causa (tassi usurari), sia dell'articolo 1284 c.c. (tassi ultralegali), sia dell'articolo 1283 c.c.
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 (anatocismo), sia in relazione agli articoli 1418 e 1346 c.c. (commissioni di massimo scoperto, spese, valute) e quindi di accertare tutti gli addebiti non dovuti, il tutto con conseguente declaratoria di inesistenza dei crediti di cui al monitorio e comunque in assoluta insussistenza di crediti della banca opposta nei confronti degli opponenti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ovvero, in via del tutto gradata, per l'ipotesi di qualificazione delle fideiussioni alla stregua di contratti autonomi di garanzia, di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia del mutuo intercorso in data 23/12/2010 e della fideiussione sottoscritta in pari data;
nonché, in relazione alla sollevata exceptio doli, di accertare la fraudolenta richiesta di escussione della parte della banca opposta, anche ai sensi dell'articolo 1956 c.c.; di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni sottoscritte, dei rapporti di conto garantiti e di tutte le clausole e pattuizioni relative, sia in applicazione dell'articolo 1815 c.c., in combinato con l'articolo 644 c.p., per illiceità della causa (tassi usurari), sia dell'articolo 1284 c.c. (tassi ultralegali), sia dell'articolo 1283 c.c. (anatocismo), sia in relazione agli articoli 1418 e 1346 c.c. (commissioni di massimo scoperto, spese, valute) e quindi di accertare tutti gli addebiti non dovuti, il tutto con conseguente declaratoria di insussistenza dei crediti di cui al monitorio e comunque di assoluta insussistenza di crediti della banca opposta nei confronti degli opponenti, il tutto con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 25/12/2017, si costituiva la Banca opposta evidenziando:
- l'inammissibilità delle domande svolte dai garanti relativamente alle eccezioni attinenti ai rapporti intrattenuti dalla banca con la debitrice principale, trattandosi di contratti autonomi di garanzia;
in relazione al contratto di mutuo
- la legittimità del cd. ammortamento alla francese;
- la pattuizione tra le parti delle clausole che attengono all'applicazione dei tassi di interesse, unitamente a tutte le
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 altre condizioni del rapporto;
- la legittima capitalizzazione degli interessi;
in relazione al contratto di conto corrente
- la pattuizione delle condizioni regolatrici del rapporto;
- l'applicazione di interessi al di sotto del tasso soglia;
- la legittima capitalizzazione degli interessi;
in relazione alla legittimità della richiesta monitoria
- l'estratto conto al 31.12.2010 (ovvero a chiusura del primo trimestre successivo alla sottoscrizione del contratto di conto corrente) indica il saldo iniziale al 23.12.2010 pari a zero;
- la corretta indicazione dell'importo richiesto considerato che il decreto è stato notificato in data 16/6/2017 con l'espressa dichiarazione che il aveva Controparte_13 provveduto ad erogare nelle more tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto, l'importo di € 252.663,48 e che pertanto l'ingiunzione di pagamento doveva intendersi al netto del suddetto importo.
La Banca opposta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e tutte le domande proposte dai predetti in quanto Parte_3 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo opposto n. 1048/2017 (R.G. 5509/2016) per la minor somma, a titolo di sorte capitale, di € 162.038,75, oltre interessi come liquidati, nonché spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario relativi alla procedura monitoria liquidati in decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
In data 11/1/2018, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In data 26/11/2019, veniva riunito al presente giudizio il n. RG 302/2018, in cui il ricorrente aveva proposto Parte_1 opposizione alla cartella n.09720170128812425003 e al ruolo 2017/000914, che si fondano sul presunto credito che la
[...]
vanterebbe Controparte_4 CP_4 nei confronti degli opponenti quali garanti in relazione al “contratto di finanziamento a medio –lungo termine n. 741588024 del
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 23/12/2010, di originari euro 400.000,00, erogato dalla
[...]
in favore della CMI Centro Meridionale Controparte_1
Imballaggi srl.
Si era costituita la Controparte_4
, che preliminarmente aveva chiesto di
[...] Contr autorizzarsi la chiamata in garanzia di affinché, nelle denegata ipotesi di estensione del thema decidendum alle circostanze riguardanti i negozi sottostanti fra la banca e CMI S.r.l., nonché in caso di accoglimento delle doglianze degli Contr opponenti, venisse riconosciuto il diritto di alla ripetizione della perdita, conseguente all'escussione del Fondo operata, in illo tempore, dall'istituto di credito.
Si era costituita in data 10/12/2018 l' Controparte_12
, che aveva eccepito la propria carenza di
[...] legittimazione, spettante all'ente impositore.
Veniva, altresì, riunito il giudizio RG 1319/2018, in cui Parte_2
e impugnavano le cartelle esattoriali da
[...] Parte_3 essi ricevute, ovverosia, rispettivamente, le nn.09720170128812425002 e 09720170128812425004.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta intercorso tra la e la Controparte_1 CP_15
Centro Meridionale Imballaggi, per quanto interessa il presente giudizio, il rapporto di c/c ordinario 64525,42. Non è sostenibile quanto affermato dagli opponenti, secondo cui i rapporti tra la e la società Controparte_1
CMI abbiano avuto origine con l'apertura del conto n. 6008.08 in data 17/05/2004 e che questo conto abbia assunto il n. 64525.42 nel 2011 con il passaggio dalla Filiale di San Marzano sul Sarno alla filiale di Salerno, dal momento che, sulla base della documentazione depositata in atti, si rileva che: l'estratto conto n. 6008.08 al 31/03/2011 presenta un saldo a debito pari ad € 1.703,88; mentre l'estratto conto n. 64525.42 del 23/12/2010 si apre con un saldo iniziale pari ad € 0,00, con successivo accredito
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 del finanziamento di € 398.200,00 con successive movimentazioni dal primo trimestre del 2011, che non corrispondono a quelle effettuate nel conto n. 6008.08, con la conseguenza che non è possibile che il conto corrente 64525.42 sia un prosieguo del conto corrente precedente ma che abbia natura del tutto autonoma. Risulta altresì stipulato, in data 23/12/2010, il contratto di finanziamento a medio e lungo termine n. 741588024, che prevede un importo finanziato di € 400.000,00. Gli odierni opponenti hanno prestato garanzia in data 23/12/2010, nel contratto di finanziamento (art. 5), per l'importo massimo di € 800.000,00 ed hanno altresì prestato garanzia in data 12/10/2011, sino a concorrenza di € 960.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società Centro Meridionale Imballaggi verso la Banca. Occorre a questo punto verificare se tali garanzie abbiano il carattere dell'accessorietà rispetto alle obbligazioni principali o vadano qualificate come contratti autonomi di garanzia. In relazione alla garanzia di cui al contratto di finanziamento del 23/12/2010, l'art. 5 espressamente prevede che i garanti
“dispensano la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. e si impegnano al pagamento immediato in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della banca e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria e delle eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo. La garanzia fideiussoria rimarrà ferma è valida anche nel caso in cui la banca dovesse consentire, senza informare i fideiussori, proroghe, espromissioni, accolli, riduzioni e restrizioni o sostituzioni delle garanzie o nel caso della loro inefficacia o nullità”. In relazione alla garanzia del 12/10/2011:
- l'art. 2 prevede che: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art.6 prevede che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si intende derogato”;
- l'art. 7 prevede che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”;
- l'art. 8 prevede che: “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Si tratta di clausole che rendono l'obbligazione dei garanti autonoma rispetto a quella del debitore principale, configurando, pertanto, tali contratti, come contratti autonomi di garanzia. L'inserimento in un contratto di fideiussione dell'obbligo al pagamento immediato a semplice richiesta e della resistenza all'invalidità, fanno configurare il negozio come contratto autonomo di garanzia essendo tali clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Per giurisprudenza costante, è, pertanto, sufficiente l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” per trasformare il contratto di fideiussione nel contratto autonomo di garanzia, poiché tale previsione è incompatibile con la natura accessoria che caratterizza il negozio giuridico della fideiussione (ex multis Cass. Civ., Sentenza n. 27619/2020). Con il contratto autonomo di garanzia, si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti, cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti. È, difatti, incontestabile che, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e/o senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. 21.01.2020 n.1186; Cass. 19.02.2019 n. 4717; Cass. 20.10.2014 n.22233; Cass. S.U. 18/02/2010 n. 3947). La Corte di Cassazione, sin dall'affermazione del principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2010, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, ha avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Né, d'altra parte, possono essere avanzati dubbi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso tale contratto, giacché – come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte –
“ lo schema negoziale della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale, assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; ed infatti, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “ l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare “illico et immediate”, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (cfr., Cass. 10.04.2019 n.9987; Cass. 31.03.2017 n. 8342). Così riassunto il pensiero della Suprema Corte e ricordato che esso è stato assiduamente ripreso dalla giurisprudenza di merito (ex multiis App. Milano 08.07.2020; App. Potenza 28.07.2020; Trib. Napoli 01.10.2019 n.8630; Trib. Avellino 1.10.2019 n.1774; Trib. Roma 30.05.2019 n.11483; Trib. Ancona 19.03.2019 n.539 Trib. Modena, 23.01.2019 n.122; Trib. Padova 29.01.2019; Trib. Teramo 15.01.2019; Trib. Salerno Sent. 12.05.2017 n.2311; Sent 20.06.2016 n. 2971; Trib. Roma 09.02.2017 n. 2562; Trib. Firenze 18.07.2016; App. Roma, Sez. I, 17/11/2008) è doveroso rimarcare che dalla lettura dell'intero contenuto della convenzione negoziale non emerge alcun elemento che, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, possa far dubitare della sua natura di contratto autonomo di garanzia. Si rinviene, allora, la natura di contratto autonomo di garanzia degli atti sottoscritti in forza dei quali i garanti dovranno rispondere per le obbligazioni della società, senza poter sollevare alcuna eccezione nel merito alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (Cass. 23 giugno 2000 n. 8540; 3 febbraio 1999 n. 920; 6 ottobre 1989 n. 4006)” (Cass.
7.3.2002 n. 3326, nello stesso senso anche Cass.
3.3.2009 n. 5044, Cass. 23.62000 n. 8540 e Cass. 10.4.1995 n. 4117), tra cui le eccezioni in ordine alla usurarietà dei tassi, alla indeterminatezza delle clausole, all'applicazione di tassi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto etc. Resta salva l'exceptio doli generalis, cioè la possibilità per il garante, nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia, di sollevare sempre eccezioni fondate sul comportamento scorretto e connotato da dolo o mala fede dell'altra parte. Con la sentenza n. 32720 del 7/11/2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'istituto dell'exceptio
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 doli generalis al contratto autonomo di garanzia, formulando il seguente principio di diritto: “[…] nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale[in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione], in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento […]”. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ravvisato un'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia in quanto pervenuta successivamente all'adempimento dell'obbligazione principale da parte della Società acquirente e garantita. In conclusione, nel caso in cui il beneficiario della garanzia ne abusi pretendendo il pagamento nonostante non ricorrano le condizioni che lo legittimerebbero, è concesso al debitore garantito, per evitare il rischio che il garante proceda al pagamento per cui è obbligato, di eccepire l'exceptio doli generalis ed ottenere dal Giudice un ordine di sospensione del pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, riconosciuto l'efficacia dell'exceptio doli ogni qual volta risulti: l'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale;
l'inadempimento del beneficiario (creditore); l'inadempimento del debitore principale per fatto del beneficiario (creditore); la risoluzione del rapporto principale per fatto non imputabile al debitore principale;
in tutti i casi in cui il beneficiario (creditore) agisca intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto. Il garante può opporre l'exceptio doli, nel caso in cui le eccezioni
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 sollevate dai garanti siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (cfr. Trib. Roma, sent. n. 4669/19). Pertanto, l'exceptio doli può essere opposta dal garante al creditore garantito nel caso di comportamento doloso di quest'ultimo o di abuso del diritto, ma anche nei casi di nullità del contratto presupposto per contrarietà alle norme imperative o illiceità di causa, altrimenti il garante sarebbe tenuto ad una prestazione illegittima.
“In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova cd liquida cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. Con particolare riferimento ai rapporti bancari è stato statuito che
“nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica nonché di quella che prevede interessi usurari, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta” (Corte appello Roma, sez. I civile, sentenza n. 6316 del 29/09/2021). I garanti possono opporre, pertanto, la nullità del contratto-base che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; App. Milano 4.2.2016; Trib. Napoli 15.10.2021). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021). In definitiva, la natura di norma imperativa dell'art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
Con riguardo al rapporto di c/c ordinario n. 64525.42, risulta prodotta in atti la copia del contratto è regolarmente firmato dalla Società e nell'ultima pagina risulta apposto il timbro sotto la dicitura “dichiaro di aver ricevuto l'esemplare di mia/ nostra spettanza del presente contratto”. Nel conto corrente di riferimento, il CTU ha verificato che nella copia del contratto depositato sono riportate correttamente tutte le condizioni economiche applicate e soprattutto la tipologia di capitalizzazione adottata, cioè quella trimestrale, con accettazione della clausola di reciprocità e conseguente legittimità dell'anatocismo bancario. Anche per la CMS e la Commissione di istruttoria veloce, il CTU ha rilevato come non siano state violate le condizioni economiche pattuite. Riguardo alle spese, anche in questo caso, nel contratto di apertura sono state elencate le spese correttamente utilizzate nel conto corrente analizzato. Per quanto concerne la rilevazione di usura, non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia. Risulta quindi confermato il saldo a favore della di € CP_1
76.524,19.
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 Con riguardo al contratto di finanziamento a medio e lungo termine, n. 741588024 che prevede un importo finanziato di € 400.000,00, lo stesso è stato stipulato in data 23/12/2010. Risulta previsto un piano di ammortamento alla francese, che non determina alcun effetto anatocistico. Con riguardo all'ammortamento alla francese, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.15130/2024, hanno approfondito la tale questione dell'ammortamento alla francese con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento recante chiara indicazione degli importi dovuti dal mutuatario in occasione del pagamento di ciascuna rata di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale. In quella occasione la Cassazione ha chiarito, da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall'altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca. All'indomani della pronuncia delle SS.UU. si era riacceso il dibattito ipotizzando che la pronuncia n.15130/2024 lasciasse spazio per possibili contestazioni, da parte dei mutuatari, laddove il contratto sottoscritto fosse regolato a tasso variabile e non fisso. La giurisprudenza di merito aveva quindi cominciato a pronunciarsi, sui mutui variabili, in modo eterogeneo, talvolta sancendo la legittimità anche di tali contratti, talaltra volta rinvenendone profili di invalidità soprattutto con riguardo alla normativa in tema di trasparenza. Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. Con l'ordinanza in questione, la Corte di Cassazione, come detto, ha esteso ai mutui regolati a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle SS.UU. per i mutui a tasso fisso. La Corte ha in particolare chiarito che: 1. “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
2. se il piano di ammortamento riporta < inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”. La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”. In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale. Il Ctu ha rilevato come il TAEG risulti inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo di riferimento. In relazione al tasso di mora, il Ctu ha rilevato che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 23/12/2010, sommate le commissioni, le remunerazioni a
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia). Effettuato il ricalcolo e tenuto conto dei pagamenti effettuati, il CTU ha riscontrato un saldo a favore della di € CP_1
332.087,50.
In relazione al contratto di finanziamento a medio e lungo termine, n. 741588024, con riguardo alle cartelle esattoriali opposte nel giudizio riunito, va affrontato preliminarmente il problema della surroga legale, ai sensi dell'art. 2, comma cento, l. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché dell'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e Tecnologie del 20 giugno 2005, della BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIO CREDITO CENTRALE S.p.a., in qualità di gestore del Fondo di Garanzia. In primo luogo, va rilevato che essendo contestata la nullità del ruolo e della cartella per assenza di titolo esecutivo idoneo l'opposizione va inquadrata nell'art. 615 c.p.c. Occorre a questo punto valutare l'eccezione sollevata dai fideiussori secondo cui, essendo il finanziamento di carattere privato, l'ente pubblico, pur essendosi surrogato, non poteva utilizzare uno strumento pubblicistico come l'iscrizione a ruolo senza prima aver ottenuto un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo) che accertasse in via giudiziale l'esistenza e l'ammontare del credito. Il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 9678/2025; Cass. n. 9657 e n. 3118/2024, n. 1005/2003) prevede che, nel momento in cui il fondo pubblico paga il creditore originario (la banca), si verifica un fenomeno che va oltre la semplice surrogazione. Il credito cambia la sua “causa”, la sua natura giuridica. Non è più un credito derivante da un rapporto privatistico, ma diventa un credito di natura pubblicistica. Il suo scopo non è più solo quello di soddisfare l'interesse di un privato, ma quello di riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo, per poterle reimpiegare in futuri interventi di sostegno all'economia. Questa finalità di interesse pubblico giustifica pienamente l'applicazione della procedura speciale di riscossione coattiva, prevista dalla legge proprio per le entrate statali. Le
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 norme in materia (in particolare il D.Lgs. 123/1998) sono interpretate in senso ampio, per includere tutti i casi di recupero di finanziamenti o garanzie erogate con fondi pubblici, indipendentemente dalla fase in cui sorge la necessità del recupero. Contr Il medesimo credito in cui si surroga non sarebbe più un ordinario credito bancario avente fonte in un rapporto di diritto privato, ma assumerebbe una connotazione pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento avrebbe lo scopo di fare «riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese», fine per il quale è, appunto, riconosciuto lo speciale privilegio in capo al Medio credito centrale.
Le opposizioni proposte alle cartelle esattoriali vanno, pertanto, rigettate, con conseguente assorbimento della domanda di Contr manleva proposta da
Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
Risulta dovuta dagli opponenti, in solido tra loro, la minor somma di € 76.524,19, oltre interessi legali, dall'8/6/2016 al soddisfo e la somma di € 162.038,75, oltre interessi al tasso convenzionale, da calcolarsi sulla sola sorta capitale del contratto di finanziamento n. 741588024 del 23.12.2010 con decorrenza dal 9.6.2016 e sino al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate per l'intero, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Se infatti il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione in seguito a pagamento parziale, avvenuto nel corso del giudizio e senza alcun accoglimento dei motivi opposizione, le spese giudiziali vanno liquidate per intero. Il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo non è da considerarsi soccombente, nemmeno in parte, e gli spetta il pagamento delle spese processuali per intero e non parziale. Sono pertanto dovute da e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese relative del Parte_3 procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, sono tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione nei confronti di tutte le altre parti, quantificando in base ai parametri minimi le spese solo nei confronti dell' , per la Controparte_12 limitata attività espletata. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4252/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Controparte_1
,
[...] Controparte_4
, ogni
[...] Controparte_12 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1048/2017, depositato in data 11/6/2017;
3. accoglie parzialmente la domanda avanzata da
[...]
; Controparte_1
4. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] [...]
, della somma di € 238.562,94, Controparte_1 oltre interessi legali, sulla sola somma di € 76.524,19, dalla data dell'8.06.2016 e sino al soddisfo e la somma di € 162.038,75, oltre interessi al tasso convenzionale, da calcolarsi sulla sola sorta capitale del contratto di finanziamento n. 741588024 del 23/12/2010 con decorrenza dal 9/6/2016 e sino al soddisfo;
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 5. rigetta l'opposizione avverso le cartelle esattoriali;
6. dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da Banca Medio Credito Centrale;
7. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] [...]
delle spese del giudizio Controparte_1 monitorio, che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
8. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] [...]
, delle spese del giudizio di merito, Controparte_1 che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
9. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca
[...]
Medio Credito Centrale, delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
10. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese del giudizio di Controparte_12 merito, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
11. pone definitivamente a carico di , Parte_1
, , in solido tra loro, le spese Parte_2 Parte_3 di CTU, liquidate con decreto del 3/1/2024.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU IT
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 21
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 4252/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA NICOLA ROSSI N° 7 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO CIRO (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTI E
con sede legale Controparte_1 in , Piazza Salimbeni n. 3, Cap. Euro 9.001.756.820,70 CP_1 CP_2 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di al CP_1
n. , stesso numero di codice fiscale, banca iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice Banca Controparte_1
1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona di nella CP_3 qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti della suddetta e CP_1 Controparte_1 rappresentante della medesima giusta procura del 12/5/2014 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. 33190/Racc. Persona_1 CP_1
n.15728), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Pirrottina (C. F.
in virtù di procura alle liti in atti, ed C.F._5 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Garibaldi n.18 presso lo studio dell'avv. Caterina Alfano OPPOSTA/TERZO CHIAMATO NONCHÉ
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Controparte_4 Contro (“ ), Società con socio unico, soggetta all'attività di
[...] direzione e coordinamento di iscritta all'Albo delle Controparte_6
Banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 74762.60, n. Registro delle Imprese di Roma e cod. fisc. , p. IVA P.IVA_2
, con sede in Roma, al Viale America, n. 351, P.IVA_3 aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, co. I, del D.lgs. 415/66, mandataria e gestrice del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla L. 662/96, in persona del Dott.
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_7 [...]
), non in proprio ma nella sua qualità di C.F._6
Amministratore Delegato e legale rappresentante che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di amministrazione della Banca in data 13.06.2018, depositata in atto pubblico di cui al verbale del 13.09.2018, redatto dal Notaio Dott. di Roma, Rep. 83369, Racc. n. 23183, Persona_2 registrato a Roma il 17.09.2018 al n. 25258, Serie 1/T, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese il 04.10.2018, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Antonella Arpaia del Foro di (cod. fisc. Pt_1 C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale
[...]
Arpaia Guglielmi” sito in al Viale Antonio Gramsci, n. 20. Pt_1
subentrata a titolo Controparte_8 universale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito dalla L. 01.12.2016 n. 225, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_9
società del , con sede legale in Roma Via
[...] Controparte_10
G. Grezar n. 14, c.f. , in persona del Dott. P.IVA_4 CP_11
, quale procuratore della
[...] Controparte_12
in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 05
[...] luglio 2017 rep.42.907 racc.24.405, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Rocco (C.F. ) C.F._8 OPPOSTI
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/7/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/7/2017,
proponevano Parte_1 Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1048/2017, depositato in data 11/6/2017 e notificato il 16/6/2017, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 414.702,23 (di cui € 76.524,19, in
[...] forza dello scoperto del cc. 64525.42, intrattenuto presso la filiale di Salerno, giusto contratto di apertura di conto corrente;
€ 338.178,04 in forza del contratto di finanziamento a medio-lungo termine n. 741588024 del 23/12/2010, di originari € 400.000,00, da rimborsarsi in dieci anni mediante pagamento di 20 rate semestrali comprensive di capitale ed interessi da parsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, risolto in data 11/03/2016, di cui euro 98.477,67 per rate scadute ed euro 224.712,04 per capitale residuo), in qualità di fideiussori della società Centro Meridionale Imballaggi, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 217/2016, dell'11/3/2016. Parte opponente premetteva quanto segue:
- il rapporto della CMI con la opposta aveva avuto CP_1 origine con l'apertura del conto n. 6008.80 in data 17/5/2004, che aveva assunto, nel 2011, con il passaggio alla filiale di Salerno il n. 64525.42;
- tale rapporto era comprensivo di apertura di credito in c/c e con anticipo effetti in conto evidenza ed era stato gestito dalla banca in modo anomalo, con l'applicazione di interessi passivi ultralegali di gran lunga superiori ai tassi soglia, con illegittima capitalizzazione degli interessi e delle spese ed illegittima applicazione delle condizioni di massimo scoperto e delle spese, variate in senso sfavorevole senza comunicazione;
- a seguito del ricalcolo operato dal consulente di parte, la CMI
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 risulta creditrice di € 60.042,93.
Tanto premesso, parte opponente eccepiva:
1. la nullità del ricorso monitorio, per indeterminatezza e genericità dell'oggetto e delle ragioni della domanda;
2. l'emissione del decreto ingiuntivo in assenza di documentazione idonea;
3. l'erroneità della richiesta creditoria di € 414.702.23, essendo stato erogato, in relazione al finanziamento a medio e a lungo termine, l'importo di € 252.663,48 e tenuto conto anche di quanto già corrisposto;
4. l'accessorietà delle garanzie fideiussorie prestate;
5. la nullità dell'ammortamento alla francese in relazione al mutuo;
6. l'applicazione sul conto corrente di interessi usurari;
7. l'applicazione di interessi ultralegali;
8. l'anatocismo;
9. l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
10. l'applicazione di spese non dovute;
11. l'illegittima applicazione delle valute.
Parte opponente concludeva, pertanto chiedendo:
- in via preliminare ed assorbente, di dichiarare l'invalidità, la nullità del ricorso monitorio e del pedissequo decreto opposto, per mancanza dei presupposti di cui agli articoli 633 cpc e 125 cpc;
- sempre in via preliminare, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per la erronea indicazione della somma nel ricorso monitorio e per la non debenza delle somme richieste;
- nel merito, in accoglimento dell'opposizione, di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia del mutuo intercorso in data 23/12/2010 e conseguentemente della fideiussione sottoscritta in pari data;
di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni sottoscritte, dei rapporti di conto garantiti e di tutte le clausole e pattuizioni relative, sia in applicazione dell'articolo 1815 c.c., in combinato con l'articolo 644 c.p., per illiceità della causa (tassi usurari), sia dell'articolo 1284 c.c. (tassi ultralegali), sia dell'articolo 1283 c.c.
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 (anatocismo), sia in relazione agli articoli 1418 e 1346 c.c. (commissioni di massimo scoperto, spese, valute) e quindi di accertare tutti gli addebiti non dovuti, il tutto con conseguente declaratoria di inesistenza dei crediti di cui al monitorio e comunque in assoluta insussistenza di crediti della banca opposta nei confronti degli opponenti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ovvero, in via del tutto gradata, per l'ipotesi di qualificazione delle fideiussioni alla stregua di contratti autonomi di garanzia, di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia del mutuo intercorso in data 23/12/2010 e della fideiussione sottoscritta in pari data;
nonché, in relazione alla sollevata exceptio doli, di accertare la fraudolenta richiesta di escussione della parte della banca opposta, anche ai sensi dell'articolo 1956 c.c.; di accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni sottoscritte, dei rapporti di conto garantiti e di tutte le clausole e pattuizioni relative, sia in applicazione dell'articolo 1815 c.c., in combinato con l'articolo 644 c.p., per illiceità della causa (tassi usurari), sia dell'articolo 1284 c.c. (tassi ultralegali), sia dell'articolo 1283 c.c. (anatocismo), sia in relazione agli articoli 1418 e 1346 c.c. (commissioni di massimo scoperto, spese, valute) e quindi di accertare tutti gli addebiti non dovuti, il tutto con conseguente declaratoria di insussistenza dei crediti di cui al monitorio e comunque di assoluta insussistenza di crediti della banca opposta nei confronti degli opponenti, il tutto con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 25/12/2017, si costituiva la Banca opposta evidenziando:
- l'inammissibilità delle domande svolte dai garanti relativamente alle eccezioni attinenti ai rapporti intrattenuti dalla banca con la debitrice principale, trattandosi di contratti autonomi di garanzia;
in relazione al contratto di mutuo
- la legittimità del cd. ammortamento alla francese;
- la pattuizione tra le parti delle clausole che attengono all'applicazione dei tassi di interesse, unitamente a tutte le
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 altre condizioni del rapporto;
- la legittima capitalizzazione degli interessi;
in relazione al contratto di conto corrente
- la pattuizione delle condizioni regolatrici del rapporto;
- l'applicazione di interessi al di sotto del tasso soglia;
- la legittima capitalizzazione degli interessi;
in relazione alla legittimità della richiesta monitoria
- l'estratto conto al 31.12.2010 (ovvero a chiusura del primo trimestre successivo alla sottoscrizione del contratto di conto corrente) indica il saldo iniziale al 23.12.2010 pari a zero;
- la corretta indicazione dell'importo richiesto considerato che il decreto è stato notificato in data 16/6/2017 con l'espressa dichiarazione che il aveva Controparte_13 provveduto ad erogare nelle more tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto, l'importo di € 252.663,48 e che pertanto l'ingiunzione di pagamento doveva intendersi al netto del suddetto importo.
La Banca opposta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e tutte le domande proposte dai predetti in quanto Parte_3 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il predetto decreto ingiuntivo opposto n. 1048/2017 (R.G. 5509/2016) per la minor somma, a titolo di sorte capitale, di € 162.038,75, oltre interessi come liquidati, nonché spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario relativi alla procedura monitoria liquidati in decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
In data 11/1/2018, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In data 26/11/2019, veniva riunito al presente giudizio il n. RG 302/2018, in cui il ricorrente aveva proposto Parte_1 opposizione alla cartella n.09720170128812425003 e al ruolo 2017/000914, che si fondano sul presunto credito che la
[...]
vanterebbe Controparte_4 CP_4 nei confronti degli opponenti quali garanti in relazione al “contratto di finanziamento a medio –lungo termine n. 741588024 del
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 23/12/2010, di originari euro 400.000,00, erogato dalla
[...]
in favore della CMI Centro Meridionale Controparte_1
Imballaggi srl.
Si era costituita la Controparte_4
, che preliminarmente aveva chiesto di
[...] Contr autorizzarsi la chiamata in garanzia di affinché, nelle denegata ipotesi di estensione del thema decidendum alle circostanze riguardanti i negozi sottostanti fra la banca e CMI S.r.l., nonché in caso di accoglimento delle doglianze degli Contr opponenti, venisse riconosciuto il diritto di alla ripetizione della perdita, conseguente all'escussione del Fondo operata, in illo tempore, dall'istituto di credito.
Si era costituita in data 10/12/2018 l' Controparte_12
, che aveva eccepito la propria carenza di
[...] legittimazione, spettante all'ente impositore.
Veniva, altresì, riunito il giudizio RG 1319/2018, in cui Parte_2
e impugnavano le cartelle esattoriali da
[...] Parte_3 essi ricevute, ovverosia, rispettivamente, le nn.09720170128812425002 e 09720170128812425004.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta intercorso tra la e la Controparte_1 CP_15
Centro Meridionale Imballaggi, per quanto interessa il presente giudizio, il rapporto di c/c ordinario 64525,42. Non è sostenibile quanto affermato dagli opponenti, secondo cui i rapporti tra la e la società Controparte_1
CMI abbiano avuto origine con l'apertura del conto n. 6008.08 in data 17/05/2004 e che questo conto abbia assunto il n. 64525.42 nel 2011 con il passaggio dalla Filiale di San Marzano sul Sarno alla filiale di Salerno, dal momento che, sulla base della documentazione depositata in atti, si rileva che: l'estratto conto n. 6008.08 al 31/03/2011 presenta un saldo a debito pari ad € 1.703,88; mentre l'estratto conto n. 64525.42 del 23/12/2010 si apre con un saldo iniziale pari ad € 0,00, con successivo accredito
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 del finanziamento di € 398.200,00 con successive movimentazioni dal primo trimestre del 2011, che non corrispondono a quelle effettuate nel conto n. 6008.08, con la conseguenza che non è possibile che il conto corrente 64525.42 sia un prosieguo del conto corrente precedente ma che abbia natura del tutto autonoma. Risulta altresì stipulato, in data 23/12/2010, il contratto di finanziamento a medio e lungo termine n. 741588024, che prevede un importo finanziato di € 400.000,00. Gli odierni opponenti hanno prestato garanzia in data 23/12/2010, nel contratto di finanziamento (art. 5), per l'importo massimo di € 800.000,00 ed hanno altresì prestato garanzia in data 12/10/2011, sino a concorrenza di € 960.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società Centro Meridionale Imballaggi verso la Banca. Occorre a questo punto verificare se tali garanzie abbiano il carattere dell'accessorietà rispetto alle obbligazioni principali o vadano qualificate come contratti autonomi di garanzia. In relazione alla garanzia di cui al contratto di finanziamento del 23/12/2010, l'art. 5 espressamente prevede che i garanti
“dispensano la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. e si impegnano al pagamento immediato in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della banca e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria e delle eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo. La garanzia fideiussoria rimarrà ferma è valida anche nel caso in cui la banca dovesse consentire, senza informare i fideiussori, proroghe, espromissioni, accolli, riduzioni e restrizioni o sostituzioni delle garanzie o nel caso della loro inefficacia o nullità”. In relazione alla garanzia del 12/10/2011:
- l'art. 2 prevede che: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art.6 prevede che: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si intende derogato”;
- l'art. 7 prevede che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”;
- l'art. 8 prevede che: “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Si tratta di clausole che rendono l'obbligazione dei garanti autonoma rispetto a quella del debitore principale, configurando, pertanto, tali contratti, come contratti autonomi di garanzia. L'inserimento in un contratto di fideiussione dell'obbligo al pagamento immediato a semplice richiesta e della resistenza all'invalidità, fanno configurare il negozio come contratto autonomo di garanzia essendo tali clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Per giurisprudenza costante, è, pertanto, sufficiente l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” per trasformare il contratto di fideiussione nel contratto autonomo di garanzia, poiché tale previsione è incompatibile con la natura accessoria che caratterizza il negozio giuridico della fideiussione (ex multis Cass. Civ., Sentenza n. 27619/2020). Con il contratto autonomo di garanzia, si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti, cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti. È, difatti, incontestabile che, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e/o senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. 21.01.2020 n.1186; Cass. 19.02.2019 n. 4717; Cass. 20.10.2014 n.22233; Cass. S.U. 18/02/2010 n. 3947). La Corte di Cassazione, sin dall'affermazione del principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2010, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, ha avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Né, d'altra parte, possono essere avanzati dubbi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso tale contratto, giacché – come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte –
“ lo schema negoziale della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale, assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; ed infatti, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “ l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare “illico et immediate”, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (cfr., Cass. 10.04.2019 n.9987; Cass. 31.03.2017 n. 8342). Così riassunto il pensiero della Suprema Corte e ricordato che esso è stato assiduamente ripreso dalla giurisprudenza di merito (ex multiis App. Milano 08.07.2020; App. Potenza 28.07.2020; Trib. Napoli 01.10.2019 n.8630; Trib. Avellino 1.10.2019 n.1774; Trib. Roma 30.05.2019 n.11483; Trib. Ancona 19.03.2019 n.539 Trib. Modena, 23.01.2019 n.122; Trib. Padova 29.01.2019; Trib. Teramo 15.01.2019; Trib. Salerno Sent. 12.05.2017 n.2311; Sent 20.06.2016 n. 2971; Trib. Roma 09.02.2017 n. 2562; Trib. Firenze 18.07.2016; App. Roma, Sez. I, 17/11/2008) è doveroso rimarcare che dalla lettura dell'intero contenuto della convenzione negoziale non emerge alcun elemento che, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, possa far dubitare della sua natura di contratto autonomo di garanzia. Si rinviene, allora, la natura di contratto autonomo di garanzia degli atti sottoscritti in forza dei quali i garanti dovranno rispondere per le obbligazioni della società, senza poter sollevare alcuna eccezione nel merito alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (Cass. 23 giugno 2000 n. 8540; 3 febbraio 1999 n. 920; 6 ottobre 1989 n. 4006)” (Cass.
7.3.2002 n. 3326, nello stesso senso anche Cass.
3.3.2009 n. 5044, Cass. 23.62000 n. 8540 e Cass. 10.4.1995 n. 4117), tra cui le eccezioni in ordine alla usurarietà dei tassi, alla indeterminatezza delle clausole, all'applicazione di tassi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto etc. Resta salva l'exceptio doli generalis, cioè la possibilità per il garante, nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia, di sollevare sempre eccezioni fondate sul comportamento scorretto e connotato da dolo o mala fede dell'altra parte. Con la sentenza n. 32720 del 7/11/2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'istituto dell'exceptio
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 doli generalis al contratto autonomo di garanzia, formulando il seguente principio di diritto: “[…] nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale[in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione], in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento […]”. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ravvisato un'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia in quanto pervenuta successivamente all'adempimento dell'obbligazione principale da parte della Società acquirente e garantita. In conclusione, nel caso in cui il beneficiario della garanzia ne abusi pretendendo il pagamento nonostante non ricorrano le condizioni che lo legittimerebbero, è concesso al debitore garantito, per evitare il rischio che il garante proceda al pagamento per cui è obbligato, di eccepire l'exceptio doli generalis ed ottenere dal Giudice un ordine di sospensione del pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, riconosciuto l'efficacia dell'exceptio doli ogni qual volta risulti: l'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale;
l'inadempimento del beneficiario (creditore); l'inadempimento del debitore principale per fatto del beneficiario (creditore); la risoluzione del rapporto principale per fatto non imputabile al debitore principale;
in tutti i casi in cui il beneficiario (creditore) agisca intenzionalmente a danno del debitore principale o abusi del proprio diritto. Il garante può opporre l'exceptio doli, nel caso in cui le eccezioni
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 sollevate dai garanti siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (cfr. Trib. Roma, sent. n. 4669/19). Pertanto, l'exceptio doli può essere opposta dal garante al creditore garantito nel caso di comportamento doloso di quest'ultimo o di abuso del diritto, ma anche nei casi di nullità del contratto presupposto per contrarietà alle norme imperative o illiceità di causa, altrimenti il garante sarebbe tenuto ad una prestazione illegittima.
“In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova cd liquida cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. Con particolare riferimento ai rapporti bancari è stato statuito che
“nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica nonché di quella che prevede interessi usurari, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta” (Corte appello Roma, sez. I civile, sentenza n. 6316 del 29/09/2021). I garanti possono opporre, pertanto, la nullità del contratto-base che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; App. Milano 4.2.2016; Trib. Napoli 15.10.2021). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021). In definitiva, la natura di norma imperativa dell'art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
Con riguardo al rapporto di c/c ordinario n. 64525.42, risulta prodotta in atti la copia del contratto è regolarmente firmato dalla Società e nell'ultima pagina risulta apposto il timbro sotto la dicitura “dichiaro di aver ricevuto l'esemplare di mia/ nostra spettanza del presente contratto”. Nel conto corrente di riferimento, il CTU ha verificato che nella copia del contratto depositato sono riportate correttamente tutte le condizioni economiche applicate e soprattutto la tipologia di capitalizzazione adottata, cioè quella trimestrale, con accettazione della clausola di reciprocità e conseguente legittimità dell'anatocismo bancario. Anche per la CMS e la Commissione di istruttoria veloce, il CTU ha rilevato come non siano state violate le condizioni economiche pattuite. Riguardo alle spese, anche in questo caso, nel contratto di apertura sono state elencate le spese correttamente utilizzate nel conto corrente analizzato. Per quanto concerne la rilevazione di usura, non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia. Risulta quindi confermato il saldo a favore della di € CP_1
76.524,19.
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 Con riguardo al contratto di finanziamento a medio e lungo termine, n. 741588024 che prevede un importo finanziato di € 400.000,00, lo stesso è stato stipulato in data 23/12/2010. Risulta previsto un piano di ammortamento alla francese, che non determina alcun effetto anatocistico. Con riguardo all'ammortamento alla francese, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.15130/2024, hanno approfondito la tale questione dell'ammortamento alla francese con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento recante chiara indicazione degli importi dovuti dal mutuatario in occasione del pagamento di ciascuna rata di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale. In quella occasione la Cassazione ha chiarito, da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall'altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca. All'indomani della pronuncia delle SS.UU. si era riacceso il dibattito ipotizzando che la pronuncia n.15130/2024 lasciasse spazio per possibili contestazioni, da parte dei mutuatari, laddove il contratto sottoscritto fosse regolato a tasso variabile e non fisso. La giurisprudenza di merito aveva quindi cominciato a pronunciarsi, sui mutui variabili, in modo eterogeneo, talvolta sancendo la legittimità anche di tali contratti, talaltra volta rinvenendone profili di invalidità soprattutto con riguardo alla normativa in tema di trasparenza. Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”. Con l'ordinanza in questione, la Corte di Cassazione, come detto, ha esteso ai mutui regolati a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle SS.UU. per i mutui a tasso fisso. La Corte ha in particolare chiarito che: 1. “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
2. se il piano di ammortamento riporta < inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”. La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”. In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale. Il Ctu ha rilevato come il TAEG risulti inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo di riferimento. In relazione al tasso di mora, il Ctu ha rilevato che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 23/12/2010, sommate le commissioni, le remunerazioni a
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia). Effettuato il ricalcolo e tenuto conto dei pagamenti effettuati, il CTU ha riscontrato un saldo a favore della di € CP_1
332.087,50.
In relazione al contratto di finanziamento a medio e lungo termine, n. 741588024, con riguardo alle cartelle esattoriali opposte nel giudizio riunito, va affrontato preliminarmente il problema della surroga legale, ai sensi dell'art. 2, comma cento, l. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché dell'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e Tecnologie del 20 giugno 2005, della BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIO CREDITO CENTRALE S.p.a., in qualità di gestore del Fondo di Garanzia. In primo luogo, va rilevato che essendo contestata la nullità del ruolo e della cartella per assenza di titolo esecutivo idoneo l'opposizione va inquadrata nell'art. 615 c.p.c. Occorre a questo punto valutare l'eccezione sollevata dai fideiussori secondo cui, essendo il finanziamento di carattere privato, l'ente pubblico, pur essendosi surrogato, non poteva utilizzare uno strumento pubblicistico come l'iscrizione a ruolo senza prima aver ottenuto un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo) che accertasse in via giudiziale l'esistenza e l'ammontare del credito. Il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 9678/2025; Cass. n. 9657 e n. 3118/2024, n. 1005/2003) prevede che, nel momento in cui il fondo pubblico paga il creditore originario (la banca), si verifica un fenomeno che va oltre la semplice surrogazione. Il credito cambia la sua “causa”, la sua natura giuridica. Non è più un credito derivante da un rapporto privatistico, ma diventa un credito di natura pubblicistica. Il suo scopo non è più solo quello di soddisfare l'interesse di un privato, ma quello di riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo, per poterle reimpiegare in futuri interventi di sostegno all'economia. Questa finalità di interesse pubblico giustifica pienamente l'applicazione della procedura speciale di riscossione coattiva, prevista dalla legge proprio per le entrate statali. Le
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 norme in materia (in particolare il D.Lgs. 123/1998) sono interpretate in senso ampio, per includere tutti i casi di recupero di finanziamenti o garanzie erogate con fondi pubblici, indipendentemente dalla fase in cui sorge la necessità del recupero. Contr Il medesimo credito in cui si surroga non sarebbe più un ordinario credito bancario avente fonte in un rapporto di diritto privato, ma assumerebbe una connotazione pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento avrebbe lo scopo di fare «riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese», fine per il quale è, appunto, riconosciuto lo speciale privilegio in capo al Medio credito centrale.
Le opposizioni proposte alle cartelle esattoriali vanno, pertanto, rigettate, con conseguente assorbimento della domanda di Contr manleva proposta da
Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18 elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
Risulta dovuta dagli opponenti, in solido tra loro, la minor somma di € 76.524,19, oltre interessi legali, dall'8/6/2016 al soddisfo e la somma di € 162.038,75, oltre interessi al tasso convenzionale, da calcolarsi sulla sola sorta capitale del contratto di finanziamento n. 741588024 del 23.12.2010 con decorrenza dal 9.6.2016 e sino al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate per l'intero, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Se infatti il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione in seguito a pagamento parziale, avvenuto nel corso del giudizio e senza alcun accoglimento dei motivi opposizione, le spese giudiziali vanno liquidate per intero. Il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo non è da considerarsi soccombente, nemmeno in parte, e gli spetta il pagamento delle spese processuali per intero e non parziale. Sono pertanto dovute da e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese relative del Parte_3 procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 19 e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, sono tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione nei confronti di tutte le altre parti, quantificando in base ai parametri minimi le spese solo nei confronti dell' , per la Controparte_12 limitata attività espletata. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4252/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Controparte_1
,
[...] Controparte_4
, ogni
[...] Controparte_12 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1048/2017, depositato in data 11/6/2017;
3. accoglie parzialmente la domanda avanzata da
[...]
; Controparte_1
4. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] [...]
, della somma di € 238.562,94, Controparte_1 oltre interessi legali, sulla sola somma di € 76.524,19, dalla data dell'8.06.2016 e sino al soddisfo e la somma di € 162.038,75, oltre interessi al tasso convenzionale, da calcolarsi sulla sola sorta capitale del contratto di finanziamento n. 741588024 del 23/12/2010 con decorrenza dal 9/6/2016 e sino al soddisfo;
N.R.G. 4252/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 20 5. rigetta l'opposizione avverso le cartelle esattoriali;
6. dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da Banca Medio Credito Centrale;
7. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] [...]
delle spese del giudizio Controparte_1 monitorio, che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
8. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] [...]
, delle spese del giudizio di merito, Controparte_1 che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
9. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca
[...]
Medio Credito Centrale, delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
10. condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese del giudizio di Controparte_12 merito, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
11. pone definitivamente a carico di , Parte_1
, , in solido tra loro, le spese Parte_2 Parte_3 di CTU, liquidate con decreto del 3/1/2024.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa LU IT
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