Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12475 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10658/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10658 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del decreto di rigetto dell'istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data -OMISSIS-, da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 26.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 9 ed emesso il -OMISSIS-, da parte del Ministero dell’Interno.
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione del fatto che, da verifiche effettuate, a carico del ricorrente risultava esistente una denuncia del 9 dicembre 2010 della Squadra Volanti della Questura di Modena per i reati di cui agli artt. 337, 651, 585, 576 comma 1, 61 e 110 c.p., dalla quale è scaturito il proc. Penale n. -OMISSIS-del Tribunale di Modena.
A parere del ricorrente detta motivazione sarebbe insufficiente a sostenere un giudizio di non meritevoleza, anche in considerazione del fatto che il ricorrente sarebbe in possesso dei presupposti per ottenere la cittadinanza.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992.
2. la sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 20 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione.
1.2 Risulta incontestato che il ricorrente è risultato destinatario di una denuncia, presentata il 9 gennaio 2010 da parte della Questura di Modena e per i reati di cui agli artt. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale); artt.585 e 576, I comma, 51 e 110 c.p. (da cui è scaturito il procedimento penale -OMISSIS- del Tribunale di Modena).
1.3 In relazione a detto procedimento penale l’Amministrazione, una volta costituitasi, ha evidenziato come sia sopraggiunta nel corso del 2017 una sentenza di condanna e che, ancora, la condotta faceva riferimento a gravi reati, suscettibili di pregiudicare dei beni di interesse generale della collettività, fra cui l’integrità integrità fisica e la libertà delle persone ed il rispetto dell’autorità, così da rivelare un’attitudine dell’interessato a violare le norme penali e le regole della convivenza civile.
1.4 Inoltre la stessa condotta posta in essere, accertata in fase di istruttoria, rientra nel decennio anteriore al provvedimento impugnato.
1.5 Sul punto va ricordato che un costante orientamento giurisprudenziale consente all’Amministrazione di valorizzare condotte anche antecedenti al periodo decennale, essendosi affermato che anche fatti antecedenti al c.d. “decennio di osservazione” possono essere considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dalla p.a. resistente (cfr. ex multis Tar Lazio, V-stralcio, 4 luglio 2024, n. 13504).
1.5 Si consideri, inoltre, come non sia sufficiente a superare la gravità dei comportamenti contestati nemmeno la circostanza che, il procedimento in sede di appello e successivamente all’impugnazione proposta, sia stato oggetto di archiviazione.
1.6 Con particolare riguardo alla resistenza a un pubblico ufficiale questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che si discute di una fattispecie di reato che, oltre a risultare particolarmente rilevante ai fini della concessione della cittadinanza perché indicativa della mancanza di rispetto delle istituzioni della comunità di cui si aspira a far parte (da questo punto di vista è tutt’altro che irragionevole un giudizio prognostico negativo dell’aspirante cittadino che usa violenza verso e offende un pubblico ufficiale), rientra - in quanto punita con pena non inferiore nel suo massimo edittale ai tre anni di reclusione - nel novero dei reati automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza persino al coniuge di cittadino, individuati dall’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992 (TAR Lazio n.3118/2025).
1.7 Precedenti pronunce di questo Tribunale hanno già avuto modo di evidenziare che, la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione, gli consente di valutare comportamenti che non sono stati accertati in un procedimento penale e, ciò, anche per l’effetto di un’intervenuta prescrizione (Tar Lazio, Sez. 1 Ter, 15 maggio 2019, n.6027).
1.8 Del tutto inconferente è il motivo di contestazione inerente alla violazione dell’art. 6 della Legge n.91/1992, il cui disposto riguarda, esclusivamente l’istituto della concessione della cittadinanza per matrimonio, e non quella della naturalizzazione, di cui si discute, regolato com’è dall’art. 9 della Legge n.91/1992.
1.9 È allora evidente che il provvedimento oggetto della presente controversia è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso e che gli elementi eventualmente sopravvenuti, potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno appellante.
2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.