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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VILLA SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 ALBERTINI LUANA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 205/A 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. ALBERTINI LUANA
CONVENUTO/I
Avv. RITA CORTESI, Auxilium, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CORTESI RITA
P.M. INTERVENUTO
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio.
* * * IL TRIBUNALE
Vista la domanda di modifica delle condizioni di divorzio con cessazione dell'obbligo contributivo di mantenimento della figlia convivente con la madre, e la revoca dell'assegnazione Persona_1 della casa familiare nei confronti della ex moglie SI.ra proposta con ricorso Controparte_1 depositato in data 17 giugno 2024; rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio a norma del Codice civile il giorno 04.07.1987 nel Comune di Bologna iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1987 atto n.279, parte 1, Uff 01;
pagina 1 di 6 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (c.f. ) nato Persona_2 C.F._3 a Bologna il 01/06/1993, residente in [...], ed (c.f. _1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]; rilevato che i coniugi ottenevano dichiarazione di scioglimento del matrimonio, giusta sentenza non definitiva Tribunale di Bologna del 02/02/2009 e successiva pronuncia definitiva n. 1202/2011 di regolamentazione degli aspetti economici del 19/04/2011, depositata in data 21/04/2011; rilevato che la menzionata sentenza prevedeva, oltre all'assegnazione alla SI.ra della CP_1 casa familiare di proprietà comune pro-indiviso con il sig. , che il medesimo Parte_1 corrispondesse un contributo al mantenimento dei figli (all'epoca minorenni, studenti, conviventi con la madre) pari a complessivi € 1.150,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori;
rilevato che con Decreto n. cronol. 6249/2021 del 07/06/2021, RG n. 13065/2020, il Tribunale di Bologna – prima sezione civile – in composizione collegiale, all'esito del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dal SI. , revocava l'assegno di mantenimento a Parte_1 favore del figlio e condannava, altresì, il SI. e la SInora al Parte_2 CP_1 pagamento a favore del padre delle spese di lite quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa e successive occorrende spese, ad oggi non corrisposte;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto le condizioni concordate dai coniugi in sede di verbale di comparizione personale del 08 luglio 2025, in base alle quali:
1) La SI.ra ha dichiarato di rinunciare a percepire il contributo al Controparte_1 mantenimento a favore della figlia convivente, maggiorenne ed autosufficiente, Persona_1 nonché alle relative spese straordinarie maturate e maturande, esonerando il sig. dal Parte_1 pagamento del contributo a far tempo dal mese di gennaio 2025 compreso, e rinunciando a tutte le spese extra arretrate, anticipate nell'interesse della figlia e del figlio;
_1 Per_2
2) La SI.ra ha dichiarato di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti Controparte_1 del SI. derivante a qualsiasi titolo dall'accordo di regolamentazione degli aspetti Parte_1 patrimoniali n. 1202/2011, emesso nell'ambito del procedimento di divorzio e precedente separazione;
3) I genitori hanno concordato la revoca formale del contributo al mantenimento a favore della SI.ra e dell'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra Persona_1 CP_1
[...]
4) il SI. ha rinunciato al credito di cui in premessa nei confronti del figlio SI. Parte_1 e della SInora , di cui al Decreto n. cronol. 6249/2021 del Parte_2 CP_1 07/06/2021, RG n. 13065/2020 del Tribunale di Bologna – prima sezione civile.
Visto che fra le condizioni concordate tra i coniugi in sede di Verbale di comparizione personale del 08 luglio 2025, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi con finalità solutoria della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 Codice civile, le Parti si sono assunte l'impegno al seguente trasferimento immobiliare:
- che il signor (c.f. ), nato a S. Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
07/12/53, cittadinanza italiana, residente in [...], pensionato, ceda e trasferisca alla signora (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 pagina 2 di 6 20.08.1956, cittadinanza italiana, residente in [...], pensionata, la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura un mezzo (1/2), il cui restante un mezzo (1/2) già di piena proprietà della medesima, che per l'effetto ne diviene unica proprietaria dell'intero, sull'abitazione già adibita a residenza familiare, costituita da un appartamento sito in Castel San Pietro Terme (BO) alla via Enrico Berlinguer, 45 posto al piano terra, con autorimessa al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 93, particella 213, sub. 6 graffato sub. 7, Categoria A/3, Classe 4, piano T-S1-1, vani 8, Superficie 193 mq., rendita catastale euro 950,28, (appartamento), in confine con Parte_3 Pt_4 parti, ragioni comuni, salvo altri;
- foglio 93, particella 213, sub. 8, Categoria C/6, Classe 4, piano S1, superficie 28 mq., rendita catastale euro 132,99 (autorimessa), in confine con parti, ragioni comuni, salvo Parte_3 Pt_4 altri, con la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione.
Gli immobili oggetto di trasferimento risultano raffigurati nelle planimetrie catastali, compilate dal geom. in data 28.10.1992, Protocollo n.T380885, per l'appartamento, e protocollo CP_2 n.T381350 per l'autorimessa, cui le parti hanno fatto espresso riferimento ed allegate rispettivamente sub. A) e B) al verbale dell'udienza del 08.07.2025; visto che i coniugi hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza dell'08.07.2025 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
- che la quota di comproprietà dell'appartamento è pervenuta alla parte cedente, signor Parte_1
, per acquisto di lotto di terreno edificabile con atto a ministero del notaio
[...] Persona_3 in data 20 aprile 1988, repertorio n. 35.158, raccolta n.
3.924 registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 09/05/1988 al n. 487, serie I, e trascritto a Bologna il 18.05.1988 Reg. Gen. n.15877, Reg. Part. n.10280 e successivo atto di divisione e frazionamento del Notaio in data 06 Persona_3 novembre 1989, repertorio n. 41.097, raccolta 4356, registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 27.11.1989 al n° 1308, serie I, e trascritto a Bologna il 29.11.1989 Reg. Gen. n.34064, Reg. Part. n.21820. Le parti hanno dato atto che l'immobile oggetto di trasferimento partecipa al
[...]
ed in particolare la parte acquirente ha dichiarato di essere edotta di quanto stabilito CP_3 nella “convenzione per il piano particolareggiato stipulata con rogito a ministero CP_3
Notaio Dott.ssa in data 7.3.1988 rep. 34.626 registrata ad Imola il 28.03.1988 al n° 289, Per_3 serie 1.
- che il bene viene trasferito a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
- che il signor , quale parte cedente, ha dichiarato che i titoli edilizi relativi Parte_1 all'immobile de quo sono regolari e, in particolare, ha dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di Concessione edilizia n. 7/1989 del 06.06.1989 Prot. N. 959 del Comune di Castel San Pietro Terme e successive varianti n. 82/1991 del 01/08/1991 Prot. N. 4869 e n. 249/1992 del 28.11.1992, Prot. N. 12435; pagina 3 di 6 - per l'immobile è stata rilasciata autorizzazione all'abitabilità dal Comune di Castel San Pietro Terme in data 30/10/1993, Prot. N. 2015/10.10.6-1993;
- sull'immobile grava titolo edilizio in sanatoria ex L. 28.2.1985 n° 47 e successive modifiche originato dall'istanza di condono edilizio avente numero di pratica 648/95 del Comune di Castel San Pietro Prot. 6804 del 31.03.95, in relazione alla costruzione locale ripostiglio e barbecue per una superficie totale di mq. 4,40. Il signor ha corrisposto con modalità Persona_4 bollettino postale ricevuta n° 0156 in data 31.12.1994 l'oblazione per l'importo di € 413,17 (all'epoca 800.000 milalire) e all'Uff. Tesoreria del Comune di Castel San Pietro con bollettino n° 0039 del 31.03.1995 l'importo di euro 136,34 (all'epoca 264.000 milalire);
- successivamente nell'immobile in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette ad autorizzazioni licenze o concessioni, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la parte cedente signor ha dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati Parte_1 nel verbale dell'udienza dell'8.7.2025 e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alla quale i coniugi hanno fatto riferimento e in particolare quelle compilate dal geom. in data 28.10.1992, quanto all'appartamento CP_2 oggetto di vendita, con protocollo n.T380885, e per l'autorimessa con protocollo n.T381350, allegate al Verbale dell'udienza del 08.07.2025 rispettivamente sub. A) e sub. B); il signor Parte_1
, attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, ha dichiarato che i dati
[...] catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e la sig.ra ha Controparte_1 confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, resa dal coniuge.
- la parte cedente, signor ha Parte_1 dichiarato che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
- La Parte cedente ha garantito il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione, ha parimenti ha garantito la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto, nonché la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
- La parte cedente ha dichiarato, e la parte cessionaria ne ha preso atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili in oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
- La parte cedente ha, infine, dichiarato che, relativamente alle porzioni immobiliari oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti hanno convenuto che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative agli immobili predetti, anche se maturate in data antecedente al trasferimento, sono a carico di parte cessionaria.
- Entrambi i coniugi, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati hanno dichiarato:
a) che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare b) hanno concordato e dato atto che il trasferimento immobiliare avviene nell'ambito della regolamentazione e con funzione solutoria-compensativa delle rispettive ragioni economiche e pagina 4 di 6 che il corrispettivo del presente trasferimento, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, è stato convenuto nell'importo complessivo di euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) che è stato pagato mediante n. 3 assegni circolari n.7406534807-09, n.7406534808-10, n.7406781554-03 emessi in data 02/07/2025, tratti su conto corrente in essere presso la Filiale della Controparte_4
La parte cedente ha dichiarato di rilasciare ampia e liberatoria quietanza.
- il signor ha dichiarato di Parte_1 rinunciare all'ipoteca legale.
- I coniugi hanno dichiarato che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, poiché il presente trasferimento immobiliare è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, rientrando in un procedimento di separazione o divorzio ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, hanno rinunciato alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
- l'appartamento oggetto di trasferimento è dotato di attestato di prestazione energetica Protocollo n. 09521-709437-2025, rilasciato in data 21/06/2025, con scadenza 21.06.2035, dal tecnico abilitato, Geom. ; tale attestato è stato allegato in originale al verbale Persona_5 d'udienza del 08.07.2025 sotto la lettera C ); la parte cessionaria ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
- I coniugi hanno convenuto che le spese e i compensi per il presente procedimento si vogliono compensate tra le parti, mentre le spese relative al trasferimento e all'ausiliario sono interamente a carico della sig.ra mentre sono poste a carico del sig. Controparte_1
le spese relative al rilascio di APE. Parte_1
- Entrambi i signori e hanno dato atto di aver già Controparte_1 Parte_1 regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti.
Verificato che le predette condizioni sono conformi alla legge;
P.Q.M.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti,
(c.f. ), nato a S. Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1 07/12/53, cittadinanza italiana, residente in [...]
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 cittadinanza italiana, residente in [...];
Prende atto che l'accordo tra le parti prevede le seguenti condizioni:
- revoca della assegnazione della casa familiare a favore della signora Controparte_1
pagina 5 di 6 - revoca, a far data dal mese di gennaio 2025 compreso, l'obbligo posto in capo al sig. Parte_1
di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia , nonché le
[...] Persona_1 relative spese straordinarie maturate e maturande.
- La sig.ra si fa carico di tutte le spese extra arretrate, anticipate Controparte_1 nell'interesse della figlia e del figlio . _1 Per_2
Rapporti patrimoniali tra i coniugi
La SI.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti del SI. Controparte_1 Pt_1 derivante a qualsiasi titolo dall'accordo di regolamentazione degli aspetti patrimoniali
[...] n.1202/2011, emesso nell'ambito del procedimento di divorzio e precedente separazione.
Il SI. rinuncia al credito vantato nei confronti del figlio SI. Parte_1 Parte_2 e della SInora , di cui al Decreto n. cronol. 6249/2021 del 07/06/2021, RG n. CP_1 13065/2020 del Tribunale di Bologna – prima sezione civile.
ACCERTATO che il trasferimento richiesto costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali e che i coniugi per ciò hanno richiesto l'esenzione ex art. 19 L.06.03.1987 n.74 e successive modifiche;
in accoglimento delle domande come sopra formulate prende atto del trasferimento
a favore della signora (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 20.08.1956, cittadinanza italiana, residente in [...], della quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura di un mezzo (1/2), il cui restante un mezzo (1/2) già di proprietà della medesima, che per l'effetto diviene unica ed esclusiva proprietaria, sull'abitazione già adibita a residenza familiare, costituita da un appartamento sito in Castel San Pietro Terme (BO) alla via Enrico Berlinguer, 45 posto al piano terra, con autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 93, particella 213, sub. 6 graffato sub. 7, Categoria A/3, Classe 4, piano T-S1-1, vani 8, Superficie 193 mq., rendita catastale euro 950,28, (appartamento), in confine con Parte_3
parti, ragioni comuni, salvo altri;
Pt_4
- foglio 93, particella 213, sub. 8, Categoria C/6, Classe 4, piano S1, superficie 28 mq., rendita catastale euro 132,99 (autorimessa), in confine con parti, ragioni comuni, salvo Parte_3 Pt_4 altri, con la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione.
Il trasferimento immobiliare avviene con esclusione di qualsiasi ipoteca legale.
Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti dei trasferimenti si producono con la presente sentenza. Il possesso giuridico decorre da oggi.
Ordina al SInor Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VILLA SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 ALBERTINI LUANA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 205/A 40013 CASTEL MAGGIORE presso il difensore avv. ALBERTINI LUANA
CONVENUTO/I
Avv. RITA CORTESI, Auxilium, elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. CORTESI RITA
P.M. INTERVENUTO
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio.
* * * IL TRIBUNALE
Vista la domanda di modifica delle condizioni di divorzio con cessazione dell'obbligo contributivo di mantenimento della figlia convivente con la madre, e la revoca dell'assegnazione Persona_1 della casa familiare nei confronti della ex moglie SI.ra proposta con ricorso Controparte_1 depositato in data 17 giugno 2024; rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio a norma del Codice civile il giorno 04.07.1987 nel Comune di Bologna iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1987 atto n.279, parte 1, Uff 01;
pagina 1 di 6 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (c.f. ) nato Persona_2 C.F._3 a Bologna il 01/06/1993, residente in [...], ed (c.f. _1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]; rilevato che i coniugi ottenevano dichiarazione di scioglimento del matrimonio, giusta sentenza non definitiva Tribunale di Bologna del 02/02/2009 e successiva pronuncia definitiva n. 1202/2011 di regolamentazione degli aspetti economici del 19/04/2011, depositata in data 21/04/2011; rilevato che la menzionata sentenza prevedeva, oltre all'assegnazione alla SI.ra della CP_1 casa familiare di proprietà comune pro-indiviso con il sig. , che il medesimo Parte_1 corrispondesse un contributo al mantenimento dei figli (all'epoca minorenni, studenti, conviventi con la madre) pari a complessivi € 1.150,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da concordarsi tra i genitori;
rilevato che con Decreto n. cronol. 6249/2021 del 07/06/2021, RG n. 13065/2020, il Tribunale di Bologna – prima sezione civile – in composizione collegiale, all'esito del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dal SI. , revocava l'assegno di mantenimento a Parte_1 favore del figlio e condannava, altresì, il SI. e la SInora al Parte_2 CP_1 pagamento a favore del padre delle spese di lite quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa e successive occorrende spese, ad oggi non corrisposte;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto le condizioni concordate dai coniugi in sede di verbale di comparizione personale del 08 luglio 2025, in base alle quali:
1) La SI.ra ha dichiarato di rinunciare a percepire il contributo al Controparte_1 mantenimento a favore della figlia convivente, maggiorenne ed autosufficiente, Persona_1 nonché alle relative spese straordinarie maturate e maturande, esonerando il sig. dal Parte_1 pagamento del contributo a far tempo dal mese di gennaio 2025 compreso, e rinunciando a tutte le spese extra arretrate, anticipate nell'interesse della figlia e del figlio;
_1 Per_2
2) La SI.ra ha dichiarato di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti Controparte_1 del SI. derivante a qualsiasi titolo dall'accordo di regolamentazione degli aspetti Parte_1 patrimoniali n. 1202/2011, emesso nell'ambito del procedimento di divorzio e precedente separazione;
3) I genitori hanno concordato la revoca formale del contributo al mantenimento a favore della SI.ra e dell'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra Persona_1 CP_1
[...]
4) il SI. ha rinunciato al credito di cui in premessa nei confronti del figlio SI. Parte_1 e della SInora , di cui al Decreto n. cronol. 6249/2021 del Parte_2 CP_1 07/06/2021, RG n. 13065/2020 del Tribunale di Bologna – prima sezione civile.
Visto che fra le condizioni concordate tra i coniugi in sede di Verbale di comparizione personale del 08 luglio 2025, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi con finalità solutoria della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 Codice civile, le Parti si sono assunte l'impegno al seguente trasferimento immobiliare:
- che il signor (c.f. ), nato a S. Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
07/12/53, cittadinanza italiana, residente in [...], pensionato, ceda e trasferisca alla signora (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 pagina 2 di 6 20.08.1956, cittadinanza italiana, residente in [...], pensionata, la propria quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura un mezzo (1/2), il cui restante un mezzo (1/2) già di piena proprietà della medesima, che per l'effetto ne diviene unica proprietaria dell'intero, sull'abitazione già adibita a residenza familiare, costituita da un appartamento sito in Castel San Pietro Terme (BO) alla via Enrico Berlinguer, 45 posto al piano terra, con autorimessa al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 93, particella 213, sub. 6 graffato sub. 7, Categoria A/3, Classe 4, piano T-S1-1, vani 8, Superficie 193 mq., rendita catastale euro 950,28, (appartamento), in confine con Parte_3 Pt_4 parti, ragioni comuni, salvo altri;
- foglio 93, particella 213, sub. 8, Categoria C/6, Classe 4, piano S1, superficie 28 mq., rendita catastale euro 132,99 (autorimessa), in confine con parti, ragioni comuni, salvo Parte_3 Pt_4 altri, con la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione.
Gli immobili oggetto di trasferimento risultano raffigurati nelle planimetrie catastali, compilate dal geom. in data 28.10.1992, Protocollo n.T380885, per l'appartamento, e protocollo CP_2 n.T381350 per l'autorimessa, cui le parti hanno fatto espresso riferimento ed allegate rispettivamente sub. A) e B) al verbale dell'udienza del 08.07.2025; visto che i coniugi hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza dell'08.07.2025 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
- che la quota di comproprietà dell'appartamento è pervenuta alla parte cedente, signor Parte_1
, per acquisto di lotto di terreno edificabile con atto a ministero del notaio
[...] Persona_3 in data 20 aprile 1988, repertorio n. 35.158, raccolta n.
3.924 registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 09/05/1988 al n. 487, serie I, e trascritto a Bologna il 18.05.1988 Reg. Gen. n.15877, Reg. Part. n.10280 e successivo atto di divisione e frazionamento del Notaio in data 06 Persona_3 novembre 1989, repertorio n. 41.097, raccolta 4356, registrato all'Agenzia delle Entrate di Imola il 27.11.1989 al n° 1308, serie I, e trascritto a Bologna il 29.11.1989 Reg. Gen. n.34064, Reg. Part. n.21820. Le parti hanno dato atto che l'immobile oggetto di trasferimento partecipa al
[...]
ed in particolare la parte acquirente ha dichiarato di essere edotta di quanto stabilito CP_3 nella “convenzione per il piano particolareggiato stipulata con rogito a ministero CP_3
Notaio Dott.ssa in data 7.3.1988 rep. 34.626 registrata ad Imola il 28.03.1988 al n° 289, Per_3 serie 1.
- che il bene viene trasferito a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
- che il signor , quale parte cedente, ha dichiarato che i titoli edilizi relativi Parte_1 all'immobile de quo sono regolari e, in particolare, ha dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di Concessione edilizia n. 7/1989 del 06.06.1989 Prot. N. 959 del Comune di Castel San Pietro Terme e successive varianti n. 82/1991 del 01/08/1991 Prot. N. 4869 e n. 249/1992 del 28.11.1992, Prot. N. 12435; pagina 3 di 6 - per l'immobile è stata rilasciata autorizzazione all'abitabilità dal Comune di Castel San Pietro Terme in data 30/10/1993, Prot. N. 2015/10.10.6-1993;
- sull'immobile grava titolo edilizio in sanatoria ex L. 28.2.1985 n° 47 e successive modifiche originato dall'istanza di condono edilizio avente numero di pratica 648/95 del Comune di Castel San Pietro Prot. 6804 del 31.03.95, in relazione alla costruzione locale ripostiglio e barbecue per una superficie totale di mq. 4,40. Il signor ha corrisposto con modalità Persona_4 bollettino postale ricevuta n° 0156 in data 31.12.1994 l'oblazione per l'importo di € 413,17 (all'epoca 800.000 milalire) e all'Uff. Tesoreria del Comune di Castel San Pietro con bollettino n° 0039 del 31.03.1995 l'importo di euro 136,34 (all'epoca 264.000 milalire);
- successivamente nell'immobile in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette ad autorizzazioni licenze o concessioni, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 la parte cedente signor ha dichiarato che i dati di identificazione catastale, come riportati Parte_1 nel verbale dell'udienza dell'8.7.2025 e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alla quale i coniugi hanno fatto riferimento e in particolare quelle compilate dal geom. in data 28.10.1992, quanto all'appartamento CP_2 oggetto di vendita, con protocollo n.T380885, e per l'autorimessa con protocollo n.T381350, allegate al Verbale dell'udienza del 08.07.2025 rispettivamente sub. A) e sub. B); il signor Parte_1
, attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, ha dichiarato che i dati
[...] catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e la sig.ra ha Controparte_1 confermato la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, resa dal coniuge.
- la parte cedente, signor ha Parte_1 dichiarato che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
- La Parte cedente ha garantito il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione, ha parimenti ha garantito la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto, nonché la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
- La parte cedente ha dichiarato, e la parte cessionaria ne ha preso atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili in oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
- La parte cedente ha, infine, dichiarato che, relativamente alle porzioni immobiliari oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali e di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti hanno convenuto che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che straordinaria amministrazione relative agli immobili predetti, anche se maturate in data antecedente al trasferimento, sono a carico di parte cessionaria.
- Entrambi i coniugi, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati hanno dichiarato:
a) che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare b) hanno concordato e dato atto che il trasferimento immobiliare avviene nell'ambito della regolamentazione e con funzione solutoria-compensativa delle rispettive ragioni economiche e pagina 4 di 6 che il corrispettivo del presente trasferimento, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, è stato convenuto nell'importo complessivo di euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) che è stato pagato mediante n. 3 assegni circolari n.7406534807-09, n.7406534808-10, n.7406781554-03 emessi in data 02/07/2025, tratti su conto corrente in essere presso la Filiale della Controparte_4
La parte cedente ha dichiarato di rilasciare ampia e liberatoria quietanza.
- il signor ha dichiarato di Parte_1 rinunciare all'ipoteca legale.
- I coniugi hanno dichiarato che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, poiché il presente trasferimento immobiliare è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, rientrando in un procedimento di separazione o divorzio ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, hanno rinunciato alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
- l'appartamento oggetto di trasferimento è dotato di attestato di prestazione energetica Protocollo n. 09521-709437-2025, rilasciato in data 21/06/2025, con scadenza 21.06.2035, dal tecnico abilitato, Geom. ; tale attestato è stato allegato in originale al verbale Persona_5 d'udienza del 08.07.2025 sotto la lettera C ); la parte cessionaria ha dichiarato di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
- I coniugi hanno convenuto che le spese e i compensi per il presente procedimento si vogliono compensate tra le parti, mentre le spese relative al trasferimento e all'ausiliario sono interamente a carico della sig.ra mentre sono poste a carico del sig. Controparte_1
le spese relative al rilascio di APE. Parte_1
- Entrambi i signori e hanno dato atto di aver già Controparte_1 Parte_1 regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti.
Verificato che le predette condizioni sono conformi alla legge;
P.Q.M.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti,
(c.f. ), nato a S. Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1 07/12/53, cittadinanza italiana, residente in [...]
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 cittadinanza italiana, residente in [...];
Prende atto che l'accordo tra le parti prevede le seguenti condizioni:
- revoca della assegnazione della casa familiare a favore della signora Controparte_1
pagina 5 di 6 - revoca, a far data dal mese di gennaio 2025 compreso, l'obbligo posto in capo al sig. Parte_1
di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia , nonché le
[...] Persona_1 relative spese straordinarie maturate e maturande.
- La sig.ra si fa carico di tutte le spese extra arretrate, anticipate Controparte_1 nell'interesse della figlia e del figlio . _1 Per_2
Rapporti patrimoniali tra i coniugi
La SI.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti del SI. Controparte_1 Pt_1 derivante a qualsiasi titolo dall'accordo di regolamentazione degli aspetti patrimoniali
[...] n.1202/2011, emesso nell'ambito del procedimento di divorzio e precedente separazione.
Il SI. rinuncia al credito vantato nei confronti del figlio SI. Parte_1 Parte_2 e della SInora , di cui al Decreto n. cronol. 6249/2021 del 07/06/2021, RG n. CP_1 13065/2020 del Tribunale di Bologna – prima sezione civile.
ACCERTATO che il trasferimento richiesto costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché per regolare in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali e che i coniugi per ciò hanno richiesto l'esenzione ex art. 19 L.06.03.1987 n.74 e successive modifiche;
in accoglimento delle domande come sopra formulate prende atto del trasferimento
a favore della signora (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 20.08.1956, cittadinanza italiana, residente in [...], della quota del diritto di piena proprietà indivisa nella misura di un mezzo (1/2), il cui restante un mezzo (1/2) già di proprietà della medesima, che per l'effetto diviene unica ed esclusiva proprietaria, sull'abitazione già adibita a residenza familiare, costituita da un appartamento sito in Castel San Pietro Terme (BO) alla via Enrico Berlinguer, 45 posto al piano terra, con autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 93, particella 213, sub. 6 graffato sub. 7, Categoria A/3, Classe 4, piano T-S1-1, vani 8, Superficie 193 mq., rendita catastale euro 950,28, (appartamento), in confine con Parte_3
parti, ragioni comuni, salvo altri;
Pt_4
- foglio 93, particella 213, sub. 8, Categoria C/6, Classe 4, piano S1, superficie 28 mq., rendita catastale euro 132,99 (autorimessa), in confine con parti, ragioni comuni, salvo Parte_3 Pt_4 altri, con la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari, unitamente alla comproprietà pro-quota su tutte le parti comuni per legge e/o per destinazione.
Il trasferimento immobiliare avviene con esclusione di qualsiasi ipoteca legale.
Gli effetti reali e obbligatori e gli altri effetti dei trasferimenti si producono con la presente sentenza. Il possesso giuridico decorre da oggi.
Ordina al SInor Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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