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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE
Presidente
dott. Alberto BINETTI
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU AR OR
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato in [...] il [...] e , nata in Parte_1 Parte_2
Bisceglie il 27/7/2975, coniugi ivi residenti ed elettivamente domiciliati in Trani al C.so
Italia n.8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Loconte, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
pagina 1 di 11 , nato in [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Controparte_1 domiciliato alla P.zza V. Emanuele II n. 60 presso lo studio dell'avv. Mauro Amato, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.1708/2022, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 10/11/2022, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.218/2020 r.g. promosso dall' odierno appellato in danno degli odierni appellanti ed avente ad oggetto “revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 21/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “in via principale e nel merito, riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa, rigettando la domanda revocatoria ex adverso formulata, soprattutto in considerazione della mancanza di consapevolezza del debito da parte dell'odierna appellante e della Parte_2 capienza dei beni residui in capo all'odierno appellante , ovvero, in via Parte_1 subordinata, ridurre la revocatoria ad alcuni dei beni ceduti;
con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con ognib statuizione in merito alla restituzione delle somme eventualmente pagate a tale titolo in virtù della sentenza impugnata” ; per l' appellato, si insisteva per la conferma della gravata sentenza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale in esame trae origine da una duplice intercorsa scrittura privata del 16/10/2015 con la quale l'odierno appellante, , imprenditore edile e Parte_1 socio di due distinte società operanti nel correlativo settore in quel di Bisceglie, conferiva all'odierno appellato, noto procacciatore d'affari e mediatore Controparte_1 professionale in ambito locale, due distinti mandati con rappresentanza, con riferimento agli affari ed all'interesse di esso mandante nell'ambito delle due società in cui lo stesso operava.
pagina 2 di 11 In particolare, con i ridetti mandati, in esecuzione dei quali conferiva al mandatario due distinte e contestuali procure notarili del 20/10/2015, incaricava il mandatario suo rappresentante a gestire i propri interessi patrimoniali in seno alle due società, ad accertare le condizioni economiche delle stesse e determinare il valore attuale della quota di partecipazione al fine di cedere la stessa agli altri soci ovvero, eventualmente, a terzi interessati, convenendosi tra le parti il corrispettivo dovuto per le ridette prestazioni professionali da parte del mandatario, pattuendo un compenso di €150.000,00 da corrispondersi in sei rate semestrali di pari importo e , per l'attività finalizzata alla determinazione del valore della quota societaria a cedersi nella misura percentuale del
10% della stessa, da corrispondersi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto di cessione, con i predetti compensi cumulabili tra loro.
In effetti, esso mandatario eseguiva diligentemente il duplice mandato conferitogli inducendo il mandante a recedere dalle due società, conseguita una vantaggiosa determinazione della quota sociale a cedersi, tant'è che, in data 17/717 l'assemblea della
Edilbisceglie deliberava il recesso del con liquidazione della propria quota Pt_1 partecipativa cui assegnava il valore di €764.600,00, mentre, il successivo 29/9/17, i soci dell'altra società, Eredi Ferrante srl, provvedevano ad assegnarsi i beni della stessa, attribuendo al un controvalore di €49.304,79. Pt_1
A fronte, pertanto, dell'attività procuratoria svolta, il , maturava un credito per CP_1 complessivi €381.390,47, poi rideterminatosi, al netto di un acconto di €70.000,00, nella somma di €311.390,42.
Il perdurante mancato riscontro del mandante a riconoscere al mandatario il compenso per la prestazione svolta, determinava la proposizione, da parte di questi, di un'azione monitoria dinanzi il competente Tribunale di Trani cui richiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il predetto importo di €311.390,42 per il titolo contrattuale di cui innanzi.
Ottenuto il richiesto provvedimento monitorio e tempestivamente notificato lo stesso al predetto e pregresso mandante, assumeva costui un comportamento finalizzato al proprio depauperamento patrimoniale, svilendo rilevantemente la propria garanzia patrimoniale a tutela del credito vantato dal rappresentato dal concesso decreto ingiuntivo CP_1
e così determinando lo stesso a promuovere il giudizio revocatorio in esame.
pagina 3 di 11 In effetti, con successiva citazione del del 10/1/20202, introduttiva del giudizio che ci occupa, il conveniva dinanzi il Tribunale tranese il e la propria moglie, CP_1 Pt_1
, per ivi sentire dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti ed ai sensi Controparte_2 dell'art.2901 c.c., di un atto dispositivo con il quale il aveva ceduto in favore Pt_1 della propria moglie tutti i beni patrimoniali di sua proprietà liberi da pesi e trascrizioni pregiudizievoli.
Esponeva l'attore, integrando lo sviluppo della vicenda già sunteggiata come innanzi, che,
a seguito della notifica del decreto ingiuntivo di cui sopra, solo a pochi giorni di distanza, il 2/11/2018, i coniugi richiedevano, congiuntamente ed in forma Controparte_3 consensuale, al Tribunale tranese la propria separazione personale e, il successivo
13/11/18 il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo attestante il credito Pt_1 vantato in suo danno dal , convenendo lo stesso sempre dinanzi il Tribunale CP_1 tranese per l'udienza del 5/6/19.
Nell'ambito, poi, degli accordi formalizzati dai coniugi con la richiesta separazione consensuale, omologata con successivo provvedimento giudiziale dell'8/2/19, con atto del
27/12/19, costituente, nella specie, l'atto dispositivo impugnato dal , il CP_1 Pt_1 cedeva in favore della moglie i propri diritti di proprietà su di un rilevante e cospicuo patrimonio immobiliare, composto da ben diciannove cespiti, dettagliatamente descritti in citazione.
Nelle more, lo stesso , aveva conseguito la richiesta provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto ed aveva, altresì, intrapreso un distinto contenzioso contro il finalizzato all'ottenimento di quanto versato dallo stesso a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria in un precedente preliminare di compravendita immobiliare con lo stesso convenuto, per la somma di 140.000,00, così conseguendo una complessiva aspettativa di credito pari ad €451.390,47.
A supporto della domanda revocatoria, assumeva il la piena sussistenza dei CP_1 presupposti di legge attinenti sia all'effettivo pregiudizio subito a seguito della cessione immobiliare di cui innanzi e sia alla consapevolezza del debitore e del terzo beneficiario del pregiudizio medesimo.
pagina 4 di 11 Con comparsa del 7/10/20 si costituivano, con unico atto e medesimo difensore, entrambi i convenuti, richiedendo il rigetto dell'avversa domanda per assrita carenza dei presupposti costitutivi.
In particolare, evidenziavano l'insussistenza di ogni ragione di credito del in CP_1 conseguenza della proposta opposizione al decreto ingiuntivo di cui innanzi, l'inesistenza del pregiudizio e della consapevolezza dello stesso da parte del disponente, desumibile dall'entità del credito vantato a fronte del rilevante valore dei beni ceduti alla moglie.
Così radicatosi il giudizio, senza necessità di ulteriore attività istruttoria oltre a quella documentale in atti, lo stesso, all'esito della fase di trattazione ex art.183 c.p.c. con il rigetto di ulteriori richieste istruttorie da parte attorea, perveniva all'udienza decisoria del
10/11/2022 fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'esito della quale veniva resa la sentenza di cui appresso, oggetto della presente impugnativa.
Con contestuale sentenza l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia, accogliendo la proposta domanda revocatoria con le conseguenziali statuizioni di rito e condannava in solido in convenuti alla refusione delle spese processuali come in dispositivo liquidate.
A supporto dell'adottata soluzione decisoria, rilevava il Tribunale, la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti costitutivi della domanda ex art.2901 c.c. ovvero, in primo luogo, la esistenza di un credito anche se litigioso, in favore dell'attore precedente l'atto dispositivo contestato con evidente nesso di causalità con il pregiudizio subito in conseguenza dello stesso da parte dell'attore per l'effettivo soddisfacimento del proprio credito, integrato dai presupposti soggettivi della consapevolezza di tale pregiudizio in capo ad entrambe le parti dell'impugnato atto dispositivo, ovvero, sia in capo al disponente , ben consapevole della propria obbligazione debitoria, avendo Pt_1 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ancor prima di procedere alla separazione consensuale con la propria moglie e sia alla stessa beneficiaria , sulla Parte_2 scorta della presumibile conoscenza della situazione debitoria del coniuge con il quale aveva convissuto in precedenza.
Disattendeva il Tribunale la contrapposta eccezione difensiva dei convenuti di mancanza del pregiudizio effettivo per la consistente residualità patrimoniale in capo al , Pt_1
pagina 5 di 11 ritenuta inidonea ed insufficiente a garantire un'agevole soddisfacimento del credito, atteso la titolarità di tali beni alla società cui il disponente partecipava, ribadendo la compartecipazione della moglie nel processo vanificatorio della garanzia patrimoniale , essendosi protratta la convivenza coniugale fine al mese di luglio del 2019, ravvisandosi, nella specie, una separazione personale solamente simulata, con il richiamo alla molteplice e consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al processo cognitivo del terzo sulla scorta della presunzione di conoscenza rinveniente dallo strettissimo vincolo coniugale.
Avverso la predetta statuizione insorgevano i coniugi convenuti, proponendo congiuntamente il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure, di fatto rappresentate dalla reiterazione della tesi difensiva già proposta in primo grado e disattesa dal Tribunale.
In particolare, prospettavano un vizio per errata ritenuta sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda attorea sia con riguardo al requisito oggettivo del c.d. eventus damni, escluso, in tesi, dalla rilevante residua disponibilità patrimoniale del disponente e sia in ordine al presupposto soggettivo del c.d. consilium fraudis in capo alla , Parte_2 avallando l'eccezione sulla scorta di un asserito duplice rilievo oggettivo, rappresentato, in primo luogo, dalla rilevata natura onerosa dell'atto di cessione, in quanto, in tesi, finalizzato alla capitalizzazione del convenuto assegno alimentare dovuto dal in Pt_1 favore della mogie quale concorso contributivo al suo mantenimento ed a quello dei figli minori e sia alla inidoneità, nel caso di specie, della presunzione di conoscenza in capo alla stessa della situazione debitoria del proprio coniuge, suffragata dalla allegata residenza distinta all'atto della citazione introduttiva del giudizio, concludendo quindi gli appellanti per la riforma integrale della gravata sentenza con il rigetto dell'originaria domanda revocatoria e refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni ed insistendo per la integrale conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17/11/2023, la causa veniva rinviata pe rla p.c. a quella successiva di cui in epigrafe del 21/6/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta,
pagina 6 di 11 veniva riservata in decisione sulle trascritte rispettive conclusioni, con concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Reputa il Collegio inaccoglibile il proposto gravame in quanto inadeguatamente supportato da infondate argomentazioni ed eccezioni difensive prive di pregio.
In particolare, non può condividersi la doglianza in ordine alla ventilata insussistenza del consilum fraudis in capo alla , conseguente, in tesi appellante, alla forma ed Parte_2 alla natura dell'atto di cessione che si configurava quale atto esecutivo di accordi tra coniugi in sede di separazione consensuale, ritualmente omologati, aventi funzione solutoria degli obblighi contributivi posti a carico del in favore della moglie Pt_1 [...]
. Pt_2
A tale riguardo, invero, deve ritenersi oramai consolidata la rilevata natura negoziale di tali accordi (cfr. Cass. n.26127 del 7/10/2024; 2571/2024; Cass. 3/5/2008 n.1194).
In particolare: “L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria-compensativa dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma la concreta modalità del suo assolvimento” (v. Cass.
13/5/2008 n.11914; conf. Cass. 3/3/2023 n.6395).
Nell'ambito, poi, della predetta natura negoziale di tali accordi, ai fini della differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso s'inserisca, o meno, nell'ambito di un più ampia sistemazione “solutoria-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali pagina 7 di 11 maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 3/3/2023 n.6395;
13/5/2008 n.11914; 12/4/2006 n.8516; 26/7/2005 n.15603).
Nel caso di specie, la rilevata mancanza, nel predetto atto dispositivo, di uno specifico riferimento alla ventilata funzione solutorio-compensativa della cessione di ben 19 cespiti,
a fronte di un indeterminato obbligo contributivo, senza alcuna evidenziata corrispondenza tra il valore dei singoli cespiti e quello contrapposto e capitalizzato dell'assegno contributivo, depone per la qualifica di un atto a titolo gratuito della cessione medesima con conseguente irrilevanza, per l'accoglibilità della proposta revocatoria, della consapevolezza o meno del pregiudizio arrecante ai terzi creditori da parte del terzo beneficiario dell'atto.
In ogni caso, anche in disparte il rilievo suddetto, pur ammettendo l'allegata funzione solutoria della cessione, qualificando la stessa quale atto negoziale a titolo oneroso, non può sfuggire al Collegio l'incontestabile presunzione di conoscenza gravante a carico della moglie del disponente, tanto rilevandosi, in primo luogo, dalla scansione temporale degli atti, laddove, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo da parte del , CP_1 debitamente eseguita presso il domicilio coniugale in data 11/10/18, a distanza di pochi giorni, in data 2/11/18, i coniugi provvedevano a depositare il ricorso congiunto per la loro separazione consensuale, i cui accordi ad omologarsi prevedevano appunto la cessione di quasi tutto il patrimonio immobiliare di proprietà del in favore della Pt_1 moglie nonché, in secondo luogo, dalla convivenza domiciliare protrattosi sin dalla data di notifica del decreto monitorio fino al luglio del 2019, con conseguente plausibile conoscenza della delle vicende attinenti ai due mandati conferiti dal marito al Parte_2
fin dal 2015 ed agli sviluppi dei rapporti interni del marito con le due società CP_1 cui lo stesso partecipava fino all'estate del 2017, epoca in cui gli veniva liquidata la quota associativa ed assegnata un ulteriore e rilevante controvalore della stessa.
A tale riguardo, invero, costituisce principio ben consolidato quello per cui: “la partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile
pagina 8 di 11 che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v.
Cass. n.1404 del 26/1/2016; conf. Cass. n.8390 del 29/4/2020).
Applicate tali coordinate interpretative al caso di specie, deve convenirsi che appariva altamente inverosimile che la moglie, convivente con il disponente all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo ad iniziativa del che riguardava, tra laltro, obbligazioni CP_1 contrattuali assunte dal marito nel corso del 2017, non potesse conoscere la vicenda che aveva dato origine all'obbligazione debitoria del coniuge di cui al predetto decreto ingiuntivo del 16/8/2018.
Venendo, quindi, all'ulteriore profilo della censura in esame, ovvero a quella con cui si contesta l'omessa considerazione da parte del primo giudice di un'allegata rilevante
“residualità patrimoniale” del in grado di garantire il soddisfacimento del credito Pt_1 del , in tesi, notevolmente inferiore, al valore dei cespiti rimasti intestati al CP_1 debitore medesimo, finalizzato ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo del c.d. eventus damni, se ne deve rilevare, anche in questo caso, la manifesta infondatezza sulla scorta di consolidati approdi di legittimità, palesemente sovrapponibili al caso di specie.
A tale riguardo, infatti, devesi, in primo luogo evidenziare che l'effettivo pregiudizio dell'atto dispositivo alle ragioni creditorie deve intendersi non necessariamente di integrale disfacimento patrimoniale da parte del disponente atto ad eludere la garanzia patrimoniale dello stesso, ritenendosi sufficiente anche una mera diminuzione patrimoniale tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, tanto rilevandosi anche con un semplice modificazione, non solo quantitativa ma anche meramente qualitativa del patrimonio medesimo, principio oramai “granitico” della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis la recente Cass. n.3512 dell'11/2/2025; Cass.
222 del 4/1/2024; Cass. 7078 del 9/3/2023; Cass. 17987 del 14/8/2014).
In secondo luogo, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, incombeva al debitore il rigoroso onere di dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo, quale la sufficienza del proprio residuo patrimonio immobiliare e mobiliare a garantire l'agevole soddisfacimento coattivo del credito vantato (v. tra tante, Cass. 25/9/2019 n.23907) onere probatorio rimasto, nel caso di specie, assolutamente inevaso da parte del Pt_1 il quale si è limitato ad allegare un valore presunto dei beni patrimoniali residui, senza pagina 9 di 11 specificare l'effettiva intestazione di tali cespiti (di pertinenza della società cui lo stesso partecipava) e la mancanza di trascrizioni pregiudizievoli o gravami ipotecari sugli stessi, conseguendone la inidoneità dell'eccezione a confutare l'allegato pregiudizio subito dal in diretto rapporto causale con l'atto dispositivo in esame e quindi, CP_1
l'inaccoglibilità della proposta censura.
Il gravame in esame, pertanto, inadeguatamente supportato da assunti difensivi in palese contrasto con alcuni principi cardine in tema di azione revocatoria ordinaria, è destinato ad un inevitabile rigetto, con le conseguenziali statuizioni di rito anche in ordine alla regolamentazione delle spese del grado da porre ad esclusivo cari dell'appellante, determinando le stesse in base al valore del credito vantato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.1708/2022, resa dal Tribunale ordinario di Trani Parte_2 in composizione monocratica in data 10/11/2022, pubblicata il successivo 11/11/2022, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore dell'appellato, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato dagli stessi già versato.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025
Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione)
Il IU AR estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE
Presidente
dott. Alberto BINETTI
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IU AR OR
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato in [...] il [...] e , nata in Parte_1 Parte_2
Bisceglie il 27/7/2975, coniugi ivi residenti ed elettivamente domiciliati in Trani al C.so
Italia n.8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Loconte, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
pagina 1 di 11 , nato in [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Controparte_1 domiciliato alla P.zza V. Emanuele II n. 60 presso lo studio dell'avv. Mauro Amato, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.1708/2022, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 10/11/2022, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.218/2020 r.g. promosso dall' odierno appellato in danno degli odierni appellanti ed avente ad oggetto “revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 21/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “in via principale e nel merito, riformare l'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa, rigettando la domanda revocatoria ex adverso formulata, soprattutto in considerazione della mancanza di consapevolezza del debito da parte dell'odierna appellante e della Parte_2 capienza dei beni residui in capo all'odierno appellante , ovvero, in via Parte_1 subordinata, ridurre la revocatoria ad alcuni dei beni ceduti;
con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con ognib statuizione in merito alla restituzione delle somme eventualmente pagate a tale titolo in virtù della sentenza impugnata” ; per l' appellato, si insisteva per la conferma della gravata sentenza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale in esame trae origine da una duplice intercorsa scrittura privata del 16/10/2015 con la quale l'odierno appellante, , imprenditore edile e Parte_1 socio di due distinte società operanti nel correlativo settore in quel di Bisceglie, conferiva all'odierno appellato, noto procacciatore d'affari e mediatore Controparte_1 professionale in ambito locale, due distinti mandati con rappresentanza, con riferimento agli affari ed all'interesse di esso mandante nell'ambito delle due società in cui lo stesso operava.
pagina 2 di 11 In particolare, con i ridetti mandati, in esecuzione dei quali conferiva al mandatario due distinte e contestuali procure notarili del 20/10/2015, incaricava il mandatario suo rappresentante a gestire i propri interessi patrimoniali in seno alle due società, ad accertare le condizioni economiche delle stesse e determinare il valore attuale della quota di partecipazione al fine di cedere la stessa agli altri soci ovvero, eventualmente, a terzi interessati, convenendosi tra le parti il corrispettivo dovuto per le ridette prestazioni professionali da parte del mandatario, pattuendo un compenso di €150.000,00 da corrispondersi in sei rate semestrali di pari importo e , per l'attività finalizzata alla determinazione del valore della quota societaria a cedersi nella misura percentuale del
10% della stessa, da corrispondersi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto di cessione, con i predetti compensi cumulabili tra loro.
In effetti, esso mandatario eseguiva diligentemente il duplice mandato conferitogli inducendo il mandante a recedere dalle due società, conseguita una vantaggiosa determinazione della quota sociale a cedersi, tant'è che, in data 17/717 l'assemblea della
Edilbisceglie deliberava il recesso del con liquidazione della propria quota Pt_1 partecipativa cui assegnava il valore di €764.600,00, mentre, il successivo 29/9/17, i soci dell'altra società, Eredi Ferrante srl, provvedevano ad assegnarsi i beni della stessa, attribuendo al un controvalore di €49.304,79. Pt_1
A fronte, pertanto, dell'attività procuratoria svolta, il , maturava un credito per CP_1 complessivi €381.390,47, poi rideterminatosi, al netto di un acconto di €70.000,00, nella somma di €311.390,42.
Il perdurante mancato riscontro del mandante a riconoscere al mandatario il compenso per la prestazione svolta, determinava la proposizione, da parte di questi, di un'azione monitoria dinanzi il competente Tribunale di Trani cui richiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il predetto importo di €311.390,42 per il titolo contrattuale di cui innanzi.
Ottenuto il richiesto provvedimento monitorio e tempestivamente notificato lo stesso al predetto e pregresso mandante, assumeva costui un comportamento finalizzato al proprio depauperamento patrimoniale, svilendo rilevantemente la propria garanzia patrimoniale a tutela del credito vantato dal rappresentato dal concesso decreto ingiuntivo CP_1
e così determinando lo stesso a promuovere il giudizio revocatorio in esame.
pagina 3 di 11 In effetti, con successiva citazione del del 10/1/20202, introduttiva del giudizio che ci occupa, il conveniva dinanzi il Tribunale tranese il e la propria moglie, CP_1 Pt_1
, per ivi sentire dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti ed ai sensi Controparte_2 dell'art.2901 c.c., di un atto dispositivo con il quale il aveva ceduto in favore Pt_1 della propria moglie tutti i beni patrimoniali di sua proprietà liberi da pesi e trascrizioni pregiudizievoli.
Esponeva l'attore, integrando lo sviluppo della vicenda già sunteggiata come innanzi, che,
a seguito della notifica del decreto ingiuntivo di cui sopra, solo a pochi giorni di distanza, il 2/11/2018, i coniugi richiedevano, congiuntamente ed in forma Controparte_3 consensuale, al Tribunale tranese la propria separazione personale e, il successivo
13/11/18 il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo attestante il credito Pt_1 vantato in suo danno dal , convenendo lo stesso sempre dinanzi il Tribunale CP_1 tranese per l'udienza del 5/6/19.
Nell'ambito, poi, degli accordi formalizzati dai coniugi con la richiesta separazione consensuale, omologata con successivo provvedimento giudiziale dell'8/2/19, con atto del
27/12/19, costituente, nella specie, l'atto dispositivo impugnato dal , il CP_1 Pt_1 cedeva in favore della moglie i propri diritti di proprietà su di un rilevante e cospicuo patrimonio immobiliare, composto da ben diciannove cespiti, dettagliatamente descritti in citazione.
Nelle more, lo stesso , aveva conseguito la richiesta provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto ed aveva, altresì, intrapreso un distinto contenzioso contro il finalizzato all'ottenimento di quanto versato dallo stesso a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria in un precedente preliminare di compravendita immobiliare con lo stesso convenuto, per la somma di 140.000,00, così conseguendo una complessiva aspettativa di credito pari ad €451.390,47.
A supporto della domanda revocatoria, assumeva il la piena sussistenza dei CP_1 presupposti di legge attinenti sia all'effettivo pregiudizio subito a seguito della cessione immobiliare di cui innanzi e sia alla consapevolezza del debitore e del terzo beneficiario del pregiudizio medesimo.
pagina 4 di 11 Con comparsa del 7/10/20 si costituivano, con unico atto e medesimo difensore, entrambi i convenuti, richiedendo il rigetto dell'avversa domanda per assrita carenza dei presupposti costitutivi.
In particolare, evidenziavano l'insussistenza di ogni ragione di credito del in CP_1 conseguenza della proposta opposizione al decreto ingiuntivo di cui innanzi, l'inesistenza del pregiudizio e della consapevolezza dello stesso da parte del disponente, desumibile dall'entità del credito vantato a fronte del rilevante valore dei beni ceduti alla moglie.
Così radicatosi il giudizio, senza necessità di ulteriore attività istruttoria oltre a quella documentale in atti, lo stesso, all'esito della fase di trattazione ex art.183 c.p.c. con il rigetto di ulteriori richieste istruttorie da parte attorea, perveniva all'udienza decisoria del
10/11/2022 fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'esito della quale veniva resa la sentenza di cui appresso, oggetto della presente impugnativa.
Con contestuale sentenza l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia, accogliendo la proposta domanda revocatoria con le conseguenziali statuizioni di rito e condannava in solido in convenuti alla refusione delle spese processuali come in dispositivo liquidate.
A supporto dell'adottata soluzione decisoria, rilevava il Tribunale, la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti costitutivi della domanda ex art.2901 c.c. ovvero, in primo luogo, la esistenza di un credito anche se litigioso, in favore dell'attore precedente l'atto dispositivo contestato con evidente nesso di causalità con il pregiudizio subito in conseguenza dello stesso da parte dell'attore per l'effettivo soddisfacimento del proprio credito, integrato dai presupposti soggettivi della consapevolezza di tale pregiudizio in capo ad entrambe le parti dell'impugnato atto dispositivo, ovvero, sia in capo al disponente , ben consapevole della propria obbligazione debitoria, avendo Pt_1 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ancor prima di procedere alla separazione consensuale con la propria moglie e sia alla stessa beneficiaria , sulla Parte_2 scorta della presumibile conoscenza della situazione debitoria del coniuge con il quale aveva convissuto in precedenza.
Disattendeva il Tribunale la contrapposta eccezione difensiva dei convenuti di mancanza del pregiudizio effettivo per la consistente residualità patrimoniale in capo al , Pt_1
pagina 5 di 11 ritenuta inidonea ed insufficiente a garantire un'agevole soddisfacimento del credito, atteso la titolarità di tali beni alla società cui il disponente partecipava, ribadendo la compartecipazione della moglie nel processo vanificatorio della garanzia patrimoniale , essendosi protratta la convivenza coniugale fine al mese di luglio del 2019, ravvisandosi, nella specie, una separazione personale solamente simulata, con il richiamo alla molteplice e consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al processo cognitivo del terzo sulla scorta della presunzione di conoscenza rinveniente dallo strettissimo vincolo coniugale.
Avverso la predetta statuizione insorgevano i coniugi convenuti, proponendo congiuntamente il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure, di fatto rappresentate dalla reiterazione della tesi difensiva già proposta in primo grado e disattesa dal Tribunale.
In particolare, prospettavano un vizio per errata ritenuta sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda attorea sia con riguardo al requisito oggettivo del c.d. eventus damni, escluso, in tesi, dalla rilevante residua disponibilità patrimoniale del disponente e sia in ordine al presupposto soggettivo del c.d. consilium fraudis in capo alla , Parte_2 avallando l'eccezione sulla scorta di un asserito duplice rilievo oggettivo, rappresentato, in primo luogo, dalla rilevata natura onerosa dell'atto di cessione, in quanto, in tesi, finalizzato alla capitalizzazione del convenuto assegno alimentare dovuto dal in Pt_1 favore della mogie quale concorso contributivo al suo mantenimento ed a quello dei figli minori e sia alla inidoneità, nel caso di specie, della presunzione di conoscenza in capo alla stessa della situazione debitoria del proprio coniuge, suffragata dalla allegata residenza distinta all'atto della citazione introduttiva del giudizio, concludendo quindi gli appellanti per la riforma integrale della gravata sentenza con il rigetto dell'originaria domanda revocatoria e refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni ed insistendo per la integrale conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17/11/2023, la causa veniva rinviata pe rla p.c. a quella successiva di cui in epigrafe del 21/6/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta,
pagina 6 di 11 veniva riservata in decisione sulle trascritte rispettive conclusioni, con concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Reputa il Collegio inaccoglibile il proposto gravame in quanto inadeguatamente supportato da infondate argomentazioni ed eccezioni difensive prive di pregio.
In particolare, non può condividersi la doglianza in ordine alla ventilata insussistenza del consilum fraudis in capo alla , conseguente, in tesi appellante, alla forma ed Parte_2 alla natura dell'atto di cessione che si configurava quale atto esecutivo di accordi tra coniugi in sede di separazione consensuale, ritualmente omologati, aventi funzione solutoria degli obblighi contributivi posti a carico del in favore della moglie Pt_1 [...]
. Pt_2
A tale riguardo, invero, deve ritenersi oramai consolidata la rilevata natura negoziale di tali accordi (cfr. Cass. n.26127 del 7/10/2024; 2571/2024; Cass. 3/5/2008 n.1194).
In particolare: “L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria-compensativa dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma la concreta modalità del suo assolvimento” (v. Cass.
13/5/2008 n.11914; conf. Cass. 3/3/2023 n.6395).
Nell'ambito, poi, della predetta natura negoziale di tali accordi, ai fini della differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso s'inserisca, o meno, nell'ambito di un più ampia sistemazione “solutoria-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali pagina 7 di 11 maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (cfr. Cass. 3/3/2023 n.6395;
13/5/2008 n.11914; 12/4/2006 n.8516; 26/7/2005 n.15603).
Nel caso di specie, la rilevata mancanza, nel predetto atto dispositivo, di uno specifico riferimento alla ventilata funzione solutorio-compensativa della cessione di ben 19 cespiti,
a fronte di un indeterminato obbligo contributivo, senza alcuna evidenziata corrispondenza tra il valore dei singoli cespiti e quello contrapposto e capitalizzato dell'assegno contributivo, depone per la qualifica di un atto a titolo gratuito della cessione medesima con conseguente irrilevanza, per l'accoglibilità della proposta revocatoria, della consapevolezza o meno del pregiudizio arrecante ai terzi creditori da parte del terzo beneficiario dell'atto.
In ogni caso, anche in disparte il rilievo suddetto, pur ammettendo l'allegata funzione solutoria della cessione, qualificando la stessa quale atto negoziale a titolo oneroso, non può sfuggire al Collegio l'incontestabile presunzione di conoscenza gravante a carico della moglie del disponente, tanto rilevandosi, in primo luogo, dalla scansione temporale degli atti, laddove, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo da parte del , CP_1 debitamente eseguita presso il domicilio coniugale in data 11/10/18, a distanza di pochi giorni, in data 2/11/18, i coniugi provvedevano a depositare il ricorso congiunto per la loro separazione consensuale, i cui accordi ad omologarsi prevedevano appunto la cessione di quasi tutto il patrimonio immobiliare di proprietà del in favore della Pt_1 moglie nonché, in secondo luogo, dalla convivenza domiciliare protrattosi sin dalla data di notifica del decreto monitorio fino al luglio del 2019, con conseguente plausibile conoscenza della delle vicende attinenti ai due mandati conferiti dal marito al Parte_2
fin dal 2015 ed agli sviluppi dei rapporti interni del marito con le due società CP_1 cui lo stesso partecipava fino all'estate del 2017, epoca in cui gli veniva liquidata la quota associativa ed assegnata un ulteriore e rilevante controvalore della stessa.
A tale riguardo, invero, costituisce principio ben consolidato quello per cui: “la partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando il vincolo sia tale da rendere estremamente inverosimile
pagina 8 di 11 che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v.
Cass. n.1404 del 26/1/2016; conf. Cass. n.8390 del 29/4/2020).
Applicate tali coordinate interpretative al caso di specie, deve convenirsi che appariva altamente inverosimile che la moglie, convivente con il disponente all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo ad iniziativa del che riguardava, tra laltro, obbligazioni CP_1 contrattuali assunte dal marito nel corso del 2017, non potesse conoscere la vicenda che aveva dato origine all'obbligazione debitoria del coniuge di cui al predetto decreto ingiuntivo del 16/8/2018.
Venendo, quindi, all'ulteriore profilo della censura in esame, ovvero a quella con cui si contesta l'omessa considerazione da parte del primo giudice di un'allegata rilevante
“residualità patrimoniale” del in grado di garantire il soddisfacimento del credito Pt_1 del , in tesi, notevolmente inferiore, al valore dei cespiti rimasti intestati al CP_1 debitore medesimo, finalizzato ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo del c.d. eventus damni, se ne deve rilevare, anche in questo caso, la manifesta infondatezza sulla scorta di consolidati approdi di legittimità, palesemente sovrapponibili al caso di specie.
A tale riguardo, infatti, devesi, in primo luogo evidenziare che l'effettivo pregiudizio dell'atto dispositivo alle ragioni creditorie deve intendersi non necessariamente di integrale disfacimento patrimoniale da parte del disponente atto ad eludere la garanzia patrimoniale dello stesso, ritenendosi sufficiente anche una mera diminuzione patrimoniale tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, tanto rilevandosi anche con un semplice modificazione, non solo quantitativa ma anche meramente qualitativa del patrimonio medesimo, principio oramai “granitico” della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis la recente Cass. n.3512 dell'11/2/2025; Cass.
222 del 4/1/2024; Cass. 7078 del 9/3/2023; Cass. 17987 del 14/8/2014).
In secondo luogo, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, incombeva al debitore il rigoroso onere di dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo, quale la sufficienza del proprio residuo patrimonio immobiliare e mobiliare a garantire l'agevole soddisfacimento coattivo del credito vantato (v. tra tante, Cass. 25/9/2019 n.23907) onere probatorio rimasto, nel caso di specie, assolutamente inevaso da parte del Pt_1 il quale si è limitato ad allegare un valore presunto dei beni patrimoniali residui, senza pagina 9 di 11 specificare l'effettiva intestazione di tali cespiti (di pertinenza della società cui lo stesso partecipava) e la mancanza di trascrizioni pregiudizievoli o gravami ipotecari sugli stessi, conseguendone la inidoneità dell'eccezione a confutare l'allegato pregiudizio subito dal in diretto rapporto causale con l'atto dispositivo in esame e quindi, CP_1
l'inaccoglibilità della proposta censura.
Il gravame in esame, pertanto, inadeguatamente supportato da assunti difensivi in palese contrasto con alcuni principi cardine in tema di azione revocatoria ordinaria, è destinato ad un inevitabile rigetto, con le conseguenziali statuizioni di rito anche in ordine alla regolamentazione delle spese del grado da porre ad esclusivo cari dell'appellante, determinando le stesse in base al valore del credito vantato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n.1708/2022, resa dal Tribunale ordinario di Trani Parte_2 in composizione monocratica in data 10/11/2022, pubblicata il successivo 11/11/2022, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore dell'appellato, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato dagli stessi già versato.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025
Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione)
Il IU AR estensore
(avv. Leonardo Nota)
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