CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: D'NG LA, nata ad [...], il [...], avverso la sentenza del 5/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, con le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore della ricorrente, avv. Giuseppe Cicchella, che replicando alle conclusioni del P.g. ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 903 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sui ricorsi (convertiti in appello ex art. 580 cod. proc. pen., sul presupposto dell'appello proposto dalla parte civile) prodotti dal Pubblico ministero di primo grado e dal procuratore Generale territoriale avverso la sentenza di proscioglimento (per irritualità della querela) pronunciata dal Tribunale di RA in data 7 maggio 2019, ha riformato la decisione impugnata, affermando la responsabilità dell'imputata per il delitto di appropriazione indebita contestato, applicando la sanzione di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa (pena condizionalmente sospesa). 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente descritte, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. inosservanza delle norme processuali penali, previste a pena di inammissibilità della impugnazione (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 586, comma 4, 580, cod. proc. pen.) in relazione al ribaltamento del proscioglimento nel merito per difetto di querela (Sez. U., n. 35599 del 21/6/2012, Rv. 253242) operato in sede di appello, in accoglimento della impugnazione proposta dalle parti pubbliche e dalla parte civile;
atteso che, a fronte del tenore delle rispettive impugnazioni (inammissibile per difetto di interesse quella della parte civile) non poteva operare il meccanismo di trasformazione del ricorso in appello consentito dal testo dell'art. 580 del codice di rito, giacché l'appello proposto dalla parte civile (a fini punitivi) era geneticamente inammissibile. 2.2. Violazione della legge penale, carenza di motivazione, travisamento di motivazione e difetto di dolo (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito riconosciuto la responsabilità penale e civile della ricorrente, pur in assenza di prova del fatto e del dolo di appropriazione, diverso dal dolo di inadempimento, che caratterizza la responsabilità civile. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono infondati. 1 Avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado (per vizio processuale della condizione di procedibilità) sono state proposte tre impugnazioni, una (appello della parte civile, stimabile come inammissibile per carenza di interesse, Sez. U., 35599/2012 cit.) e due della parte pubblica, ricorsi per cassazione ex art. 569 cod.proc.pen. (del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 2 RA e del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila), poi convertiti in appello ex art. 580 cod. proc. pen.. 1.1. Orbene, ad avviso del Collegio, la stimata inammissibilità originaria della impugnazione proposta dalla parte civile non inibisce (come prospettato dalla ricorrente) l'attivazione del meccanismo di conversione descritto dall'art. 580 del codice di rito. Sul punto si registra un non recente contrasto nella giurisprudenza della Corte, che sembra ormai sopito dopo la decisione massimata della terza Sezione di questa Corte (n. 41709 del 22/5/2018, Rv. 274303; seguita da Sez. 1, n. 43060 del 13/6/2019 e da Sez. 7, n. 18784 del 10/2/2022, entrambe non massimate) che dà conto del contrasto (ultima sentenza avversata del 2008). Tale più recente orientamento appare invero più aderente al dato letterale della norma e più rispettoso del diritto di difesa, giacché consente la congiunta trattazione dei mezzi d'impugnazione da parte del giudice d'appello, che gode di ampia cognizione di merito, sia pure nei limiti del devoluto. Né in senso contrario può invocarsi una lesione della tassatività dei mezzi d'impugnazione, siccome il giudice d'appello conosce del ricorso per cassazione riconvertito con i canoni del giudice di legittimità. D'altra parte, il ricorso per cassazione per saltum costituisce strumento residuale (dovuto al principio scolpito in Costituzione all'art. 111) del sistema processuale ed espone naturalmente al rischio che l'obiettivo che s'intende guadagnare, anche in termini di riduzione dei tempi di definizione del processo, sia neutralizzato dalla scelta della controparte di presentare l'appello. E' l'ordinaria dinamica dei rapporti tra i mezzi d'impugnazione che sono nella disponibilità delle parti, nella quale il giudice non può intervenire con interpretazioni ortopediche volte a censurare strategie difensive, in assenza di precisi parametri legali. Il ricorso per cassazione, una volta convertito in appello, dev'essere conosciuto e deciso necessariamente dal giudice d'appello, che è il giudice naturale secondo il meccanismo delineato dall'art. 580 cod. proc. pen. 1.2. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 2. Col secondo motivo, il difensore lamenta, violazione e falsa applicazione dell'art. 646 cod. pen., travisamento della prova, difetto dell'elemento soggettivo del delitto contestato;
carenza di motivazione. La Corte non avrebbe tenuto conto di elementi di prova forniti dalle dichiarazioni dell'imputata, parzialmente riscontrate dalla teste Esposito. Difetterebbe la prova della volontà di intervesio, la sola che consente di avvincere alla penalità l'inadempimento civilistico della prestazione. 2.1. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della deducibilità in;
7/ 3 cassazione del vizio di travisamento della prova che si risolve nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria avrebbe scardinato ed inficiato il ragionamento del giudice (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Il ricorrente non può limitarsi, pertanto, ad addurre l'esistenza di prove non esplicitamente prese in considerazione ovvero non adeguatamente interpretate dal giudicante, ma deve viceversa indicare le ragioni per cui l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie tale decisività, non solo non è stata adeguatamente ostensita dal ricorrente, ma è stata espressamente confutata dal percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che hanno sul punto valorizzato la incompatibilità logico-fattuale tra, da un lato, la manifestazione della volontà del concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, correlata all'inadempimento del conduttore all'obbligazione di corresponsione dei canoni della stipulata locazione e l'intimata restituzione del bene di proprietà e, dall'altro, la mancata consegna del bene, tanto da indurre il Pubblico ministero ad attivare lo strumento del sequestro. Questa Corte ha più volte già spiegato che «in tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto» (tra le tante, Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072). Il ricorrente lamenta genericamente l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato contestatogli, ai fini della cui configurabilità è, peraltro, sufficiente, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o (come nella specie) della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 4996 del 25 marzo 1974, Draghi, Rv. 128040), la cui configurabilità nella specie emerge con evidenza dalla motivazione della sentenza impugnata. 4 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, con le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore della ricorrente, avv. Giuseppe Cicchella, che replicando alle conclusioni del P.g. ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 903 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sui ricorsi (convertiti in appello ex art. 580 cod. proc. pen., sul presupposto dell'appello proposto dalla parte civile) prodotti dal Pubblico ministero di primo grado e dal procuratore Generale territoriale avverso la sentenza di proscioglimento (per irritualità della querela) pronunciata dal Tribunale di RA in data 7 maggio 2019, ha riformato la decisione impugnata, affermando la responsabilità dell'imputata per il delitto di appropriazione indebita contestato, applicando la sanzione di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa (pena condizionalmente sospesa). 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente descritte, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. inosservanza delle norme processuali penali, previste a pena di inammissibilità della impugnazione (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 586, comma 4, 580, cod. proc. pen.) in relazione al ribaltamento del proscioglimento nel merito per difetto di querela (Sez. U., n. 35599 del 21/6/2012, Rv. 253242) operato in sede di appello, in accoglimento della impugnazione proposta dalle parti pubbliche e dalla parte civile;
atteso che, a fronte del tenore delle rispettive impugnazioni (inammissibile per difetto di interesse quella della parte civile) non poteva operare il meccanismo di trasformazione del ricorso in appello consentito dal testo dell'art. 580 del codice di rito, giacché l'appello proposto dalla parte civile (a fini punitivi) era geneticamente inammissibile. 2.2. Violazione della legge penale, carenza di motivazione, travisamento di motivazione e difetto di dolo (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito riconosciuto la responsabilità penale e civile della ricorrente, pur in assenza di prova del fatto e del dolo di appropriazione, diverso dal dolo di inadempimento, che caratterizza la responsabilità civile. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono infondati. 1 Avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado (per vizio processuale della condizione di procedibilità) sono state proposte tre impugnazioni, una (appello della parte civile, stimabile come inammissibile per carenza di interesse, Sez. U., 35599/2012 cit.) e due della parte pubblica, ricorsi per cassazione ex art. 569 cod.proc.pen. (del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 2 RA e del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila), poi convertiti in appello ex art. 580 cod. proc. pen.. 1.1. Orbene, ad avviso del Collegio, la stimata inammissibilità originaria della impugnazione proposta dalla parte civile non inibisce (come prospettato dalla ricorrente) l'attivazione del meccanismo di conversione descritto dall'art. 580 del codice di rito. Sul punto si registra un non recente contrasto nella giurisprudenza della Corte, che sembra ormai sopito dopo la decisione massimata della terza Sezione di questa Corte (n. 41709 del 22/5/2018, Rv. 274303; seguita da Sez. 1, n. 43060 del 13/6/2019 e da Sez. 7, n. 18784 del 10/2/2022, entrambe non massimate) che dà conto del contrasto (ultima sentenza avversata del 2008). Tale più recente orientamento appare invero più aderente al dato letterale della norma e più rispettoso del diritto di difesa, giacché consente la congiunta trattazione dei mezzi d'impugnazione da parte del giudice d'appello, che gode di ampia cognizione di merito, sia pure nei limiti del devoluto. Né in senso contrario può invocarsi una lesione della tassatività dei mezzi d'impugnazione, siccome il giudice d'appello conosce del ricorso per cassazione riconvertito con i canoni del giudice di legittimità. D'altra parte, il ricorso per cassazione per saltum costituisce strumento residuale (dovuto al principio scolpito in Costituzione all'art. 111) del sistema processuale ed espone naturalmente al rischio che l'obiettivo che s'intende guadagnare, anche in termini di riduzione dei tempi di definizione del processo, sia neutralizzato dalla scelta della controparte di presentare l'appello. E' l'ordinaria dinamica dei rapporti tra i mezzi d'impugnazione che sono nella disponibilità delle parti, nella quale il giudice non può intervenire con interpretazioni ortopediche volte a censurare strategie difensive, in assenza di precisi parametri legali. Il ricorso per cassazione, una volta convertito in appello, dev'essere conosciuto e deciso necessariamente dal giudice d'appello, che è il giudice naturale secondo il meccanismo delineato dall'art. 580 cod. proc. pen. 1.2. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 2. Col secondo motivo, il difensore lamenta, violazione e falsa applicazione dell'art. 646 cod. pen., travisamento della prova, difetto dell'elemento soggettivo del delitto contestato;
carenza di motivazione. La Corte non avrebbe tenuto conto di elementi di prova forniti dalle dichiarazioni dell'imputata, parzialmente riscontrate dalla teste Esposito. Difetterebbe la prova della volontà di intervesio, la sola che consente di avvincere alla penalità l'inadempimento civilistico della prestazione. 2.1. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della deducibilità in;
7/ 3 cassazione del vizio di travisamento della prova che si risolve nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria avrebbe scardinato ed inficiato il ragionamento del giudice (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Il ricorrente non può limitarsi, pertanto, ad addurre l'esistenza di prove non esplicitamente prese in considerazione ovvero non adeguatamente interpretate dal giudicante, ma deve viceversa indicare le ragioni per cui l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie tale decisività, non solo non è stata adeguatamente ostensita dal ricorrente, ma è stata espressamente confutata dal percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che hanno sul punto valorizzato la incompatibilità logico-fattuale tra, da un lato, la manifestazione della volontà del concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, correlata all'inadempimento del conduttore all'obbligazione di corresponsione dei canoni della stipulata locazione e l'intimata restituzione del bene di proprietà e, dall'altro, la mancata consegna del bene, tanto da indurre il Pubblico ministero ad attivare lo strumento del sequestro. Questa Corte ha più volte già spiegato che «in tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un contratto di leasing, il mero inadempimento dei canoni, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto» (tra le tante, Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072). Il ricorrente lamenta genericamente l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato contestatogli, ai fini della cui configurabilità è, peraltro, sufficiente, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o (come nella specie) della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 4996 del 25 marzo 1974, Draghi, Rv. 128040), la cui configurabilità nella specie emerge con evidenza dalla motivazione della sentenza impugnata. 4 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.