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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2799/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Arcangelo e Paolo D'Avino e Parte_1 con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paura e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvana Mariotti, Ida
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzopoli, Gianluca Tellone e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2017, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva quanto segue: - in data 13.05.2002 stipulava contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal
14.05.2002, a tempo pieno con l'Azienda Ospedaliera Villa Scassi, Ospedale Civile di
Genova Sampierdarena;
- successivamente chiedeva il trasferimento in mobilità volontaria presso l'Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate, specificando che veniva stipulato il contratto individuale in data 03.01.2003 con decorrenza del rapporto dal 07.01.2003; - sempre per mobilità volontaria transitava alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale n.
20 di Alessandria;
- a seguito di nulla osta espresso con Deliberazione del Direttore Sanitario Contr della con decorrenza dal 15.06.2005, per mobilità volontaria, venina trasferito alla
[...]
; - con decorrenza dal 28.10.2007 passava alle dipendenze dell' Parte_2 Controparte_3
(“ ) di Benevento per mobilità volontaria e nella medesima
[...] Controparte_4 posizione funzionale;
- con delibera n. 309 del 28.11.2011, per mobilità volontaria, transitava alle dipendenze dell' ; - chiedeva ed otteneva un'aspettativa senza assegni CP_1
per mesi dodici dall'01.05.2013 al 30.04.2014; - il rapporto cessava per dimissioni con decorrenza 01.05.2014; - con racc.te del 29.09.2016 chiedeva a tutti gli Enti presso cui aveva prestato servizio il TFR spettante con decorrenza dalla prima assunzione del 14.05.2002 senza ottenere riscontro, lamentando che l' provvedeva alla liquidazione del TFR CP_2 esclusivamente per il periodo alle dipendenze della e che senza riscontro CP_1
Contr sarebbe rimasta la richiesta inoltrata all' di e all' per il trattamento di fine CP_1 CP_2 servizio (TFS) per l'intero periodo dalla prima assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e l in persona del legale rappresentante p.t., per sentire dichiarare CP_2
il suo diritto alla liquidazione dell'intero trattamento di fine servizio (TFS) dalla data di assunzione (14.05.2002) alla cessazione del rapporto (01.05.2014), per complessivi anni undici, tenuto conto dell'anno di aspettativa senza retribuzione, e condannare, in conseguenza, l' e l' a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo CP_1 CP_2 di euro 31.719,391, a lordo di quanto già corrisposto (lordo 4.309,30) e dell'imposta erariale, oltre interessi e valutazione.
Instauratosi regolarmente il contradditorio, si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza CP_2 del ricorso nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa e che, nel merito, con una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l'ente previdenziale deduceva l'inapplicabilità ratione temporis del regime normativo del TFS nonché la consequenziale erroneità del calcolo delle spettanze richieste;
evidenziava, in ogni caso, il venir meno, nei periodi richiamati in ricorso, della continuità contributiva e previdenziale.
Si costituiva altresì l' , che eccepiva la nullità e l'infondatezza della domanda CP_1
nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa;
nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso. Contr Più specificamente, l' deduceva la circostanza secondo cu risultano aventi diritto al trattamento di fine servizio (TFS) quei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato incluso nella Gestione Dipendenti Pubblici dell' CP_2 assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione e non anche il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il
31.12.2000, per i quali troverebbe, invece, applicazione la disciplina del Trattamento di Fine
Rapporto (TFR), oggetto di meccanismo di calcolo differente.
A sostegno della spiegata eccezione di difetto di legittimazione, evidenziava, in ogni caso, che, anche in caso di accertamento di un'eventuale debenza a titolo di TFS o a diverso titolo, unico soggetto competente ad erogare i relativi importi sarebbe l' contestava, infine, i CP_2 conteggi come formulati in ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata Contr dall' resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, appare opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio (TFS), che viene in rilievo ai fini della decisione.
L'istituto del Trattamento di Fine Servizio (TFS) costituisce una indennità prevista e disciplinata dal d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato
e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001 in quanto per il personale del comparto pubblico c.d. contrattualizzato il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto
(TFR).
Il Trattamento di Fine Servizio è versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in questi termini, cfr. Cassazione n. 9646/12).
Il Trattamento di Fine Servizio, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il Legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del Trattamento di Fine Servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza;
l'importo viene, infatti, liquidato dall' istituto CP_2
succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento.
Va, tuttavia, evidenziato che, nel caso in esame, la disciplina del TFS non può trovare applicazione. Ed, invero, parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il proprio diritto alla liquidazione del TFS in relazione al periodo di lavoro che va dal 14.05.2002 al 01.05.2014.
Per tale periodo, a ben vedere, ratione temporis, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M.
20/12/1999, trova applicazione la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (c.d. TFR).
Quest'ultimo rappresenta una forma di retribuzione differita che viene calcolato non sull'ultima retribuzione, bensì sulla retribuzione annualmente percepita e rivalutata, allo scopo di riflettere più fedelmente la storia retributiva di ogni lavoratore senza sperequazioni a favore di chi ha repentini avanzamenti di carriera alla fine del rapporto (o a danno, in caso di regresso) e senza penalizzazioni per chi cambia rapporto nel corso della propria vita lavorativa.
Pertanto, sotto tale profilo, va, innanzitutto, rigettata la domanda spiegata nei confronti dell' CP_2
Parimenti, va rigettata la domanda nei confronti dell' . CP_1
Ed, invero, anche a voler qualificare nei termini di TFR la domanda spiegata a titolo di TFS
– pur in assenza, nel caso di specie, dei relativi presupposti – considerando l' CP_1
quale cessionaria dei precedenti rapporti lavorativi instaurati dal ricorrente con i vari datori di lavoro, a partire dal 2002, indicati in ricorso, non vi è prova della continuità del rapporto.
In particolare, a sostegno della sua domanda, il ricorrente adduce il principio della continuità contributiva e previdenziale.
Giova qui ricordare che, in tema di mobilità di personale da un'amministrazione all'altra, il passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente (Cass., Sez.
6-L, n. 16846 del 9 agosto 2016). Più esattamente, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., sicché l'individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell'inquadramento dell'ente di provenienza, nell'ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all'interno delle aree, si realizza la progressione in carriera (Cass., Sez. L, n. 86 del 7 gennaio 2021).
Detta circostanza è da escludersi nel caso di specie. Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che dalla documentazione versata in atti – generica e comunque carente al fine di supportare quanto dedotto in ricorso – emerge che, con riferimento al periodo di lavoro presso l' di Benevento della Controparte_3
Provincia di San Pietro dell CP_5 Controparte_6
), a partire dal 28.10.2007, quest'ultimo provvedeva in
[...]
modo autonomo alla liquidazione del TFR e al suo pagamento.
Così, la domanda spiegata – comunque azionata a titolo di TFS in luogo di TFR – va esaminata in relazione al periodo che va dal 14.05.2002 – periodo in cui il ricorrente iniziava a lavorare presso l'Azienda Ospedaliera Villa Scassi, ospedale Civile di Genova
Sampierdarena – fino al 2007.
Ebbene, con riferimento a tale periodo, non vi è prova della cessione dei precedenti rapporti Contr all' resistente né risulta dimostrata la continuità contributiva e previdenziale.
Al riguardo, va evidenziato che parte ricorrente si limita ad invocare l'applicazione del principio di continuità contributiva e previdenziale, senza nulla specificamente dedurre in merito alla continuità del rapporto.
Risulta, infatti, omessa in ricorso qualsivoglia puntuale indicazione di elementi a sostegno della dedotta continuità.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso – conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156, comma 2, c.p.c., per violazione del dettato di cui al n. 4) dell'art. 414 c.p.c., alla sola ipotesi in cui non sia possibile individuare la causa petendi (cfr.
Cass. 10048/2001), che, viceversa, nella specie risulta ben identificabile – attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
È appena il caso di sottolineare come le suddette lacune non possano essere colmate dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno al ricorso, che assolve alla diversa ed esclusiva funzione di provare quanto già oggetto di specifica e puntuale allegazione.
Le dedotte carenze allegative e probatorie impediscono l'accoglimento della domanda, incidendo altresì sotto il profilo della prescrizione. Contr Ed, invero, esaminando l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' resistente, alla luce della mancata prova in ordine alla continuità del rapporto, il termine di prescrizione quinquennale va considerato spirato. Al riguardo, non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive. Contr Così, in accoglimento della specifica e tempestiva eccezione formulata dall' resistente, considerato il mancato raggiungimento della prova in ordine alla continuità del rapporto, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto del quale l'istante chiede riconoscimento, in quanto, risulta compiutamente decorso, all'atto della notifica del ricorso introduttivo, il termine prescrizionale.
Difatti, il diritto azionato dall'istante riguarda il periodo di tempo che va dal maggio 2002 all'ottobre 2007, in ricorso indicato come periodo di riferimento per l'asserito svolgimento di lavoro presso le strutture sanitarie indicate nell'atto introduttivo e per effetto del ricorso alla c.d. mobilità volontaria.
Alla eccepita prescrizione, del resto, il ricorrente non ha validamente opposto l'esistenza di idonei atti di interruzione medio tempore intervenuti.
Alla luce di tali argomentazioni, dunque, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
3.500,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 18.07.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico