Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6093/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6093/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MAURI MARIA (c.f.: ), dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA ROMA 41 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PAROLA
MASSIMO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA contumace
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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giudizio sebbene ritualmente citata.
In punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende ad uno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
Inoltre, al fine di individuare correttamente il thema decidendum è opportuno evidenziare quanto segue.
Le domande proposte dall'attrice e dal convenuto si inquadrano nell'azione ripristinatoria e risarcitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 871 e 872 c.c. (art. 871: Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche;
art. 872: Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate).
Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria (Cass. 5605/2019).
Va anche precisato che la S.C. ha avuto più volte modo di affermare che la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con
Pagina 2 di 14 l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 del 2017, in motiv.). In effetti, le norme di cui all'art. 872 c.c., comma
2, in tema di distanze tra costruzioni nonchè quelle che in tale materia sono integrative del codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia e la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss. (Cass. SU n. 5143 del 1998).
Nello stesso modo, le disposizioni dettate dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 trovano applicazione in relazione alla situazione concreta, a prescindere dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici (C.d.S. n. 2086 del 2017, in motiv.). In effetti, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, deve essere inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. n. 7563 del 2006, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la violazione delle distanze da parte del fabbricato del ricorrente: questi aveva censurato la decisione sostenendo che i resistenti avevano costruito in assenza di concessione ma la S.C. ha affermato, conclusivamente, che una volta che il fabbricato sia stato costruito, anche in assenza di concessione, il secondo frontista, in osservanza del
Pagina 3 di 14 principio della prevenzione, è tenuto a rispettare la distanza legale tra gli edifici, a meno che non abbia acquistato in base ad un titolo valido il corrispondente diritto di servitù; conf., per l'affermazione dello stesso principio, C:ass. n. 10173 del 1998; Cass. n. 10875 del 1997; Cass.
n. 4372 del 2002; in seguito, Cass. n. 17286 del 2011; Cass. n. 4833 del 2019).
Va, infine, precisato che “In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento e/o demolizione della costruzione deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, non sussistendo litisconsorzio necessario tra l'usufruttuario (nel caso di specie e il nudo proprietario Controparte_2
( )” (cfr. Cass. 5147/2019). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene che rilevano, ai fini della decisione della causa, gli accertamenti ed i rilievi effettuati dal ctu, pienamente condivisibili in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e della congruità della stessa rispetto alla documentazione agli atti.
Il ctu ha accertato che “Gli strumenti urbanistici attualmente vigenti nel Comune di
Sant'Egidio del Monte Albino sono il P.R.G. approvato con decreto del Presidente della
Provincia di Salerno n. 576 del 20/03/1996, pubblicato sul BURC n.21 del 15/04/1996, il
P.U.T. dell'Area L.R. 27/06/1987 n. 35 ed il Regolamento Edilizio Controparte_3
approvato con Delibera di ConIGlio Comunale n. 15 del 15 luglio 2008.
L'intera consistenza immobiliare ricade in zona E7 “territorio rurale – agricolo – seminativo irriguo” del P.R.G. del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Inoltre, non ricade nel perimetro del P.U.T. dell' . Controparte_4
“Nella zona E7 del citato P.R.G. è consentito per gli edifici esistenti:
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- la ristrutturazione edilizia;
- il consolidamento statico.
Sono consentiti gli interventi di adeguamento funzionale fino ad un massimo di 30 mq di S.U.
a fini abitabili.
Le costruzioni esistenti, a destinazione agricola, possono essere ampliate fino ad un massimo del 20% del volume attuale riferito alle pertinenze agricole, purché l'utilizzazione di tale volumetria sia opportunamente documentata e solo per le zone Z.T.O. non ricadenti nel perimetro del P.U.T.. É consentita la nuova edilizia rurale, nel rispetto dei seguenti parametri:
- per le abitazioni l'indice di fabbricabilità fondiario è 0,03 mc/mq;
- per le pertinenze agricole l'indice di fabbricabilità è 0,03 mc/mq;
Pagina 4 di 14 - altezza degli edifici 7,50 m;
- lotto minimo 5000 mq;
- distanza dai confini 5,00 m;
- distanza dagli edifici 10,00 m.”
Inoltre, la fabbricazione in aderenza è ammessa su due lati nelle zone A/1, B/1, D1/1, D1/2, su di un lato nelle zone C/2, C/3, F/3, G, è vietata nelle restanti zone”.
Il ctu, in particolare, ha accertato che la tettoia realizzata dal convenuto sulla part.lla 660, è aperta su tre lati, è collocata in aderenza al fabbricato individuato alla part. 308 in corrispondenza del lato nord e a confine in corrispondenza del lato sud, inoltre, la distanza tra il calpestio del balcone al piano primo e la copertura della tettoia è di circa 40 cm. E non rispetta le distanze dal confine con la corte individuata catastalmente alla part. 659, né dall'immobile identificato catastalmente al foglio 1 part. 308 sub. 3, entrambi di proprietà della IG.ra è posta a confine in corrispondenza del lato sud, ha la Parte_1
pendenza rivolta verso la proprietà della IG.ra ed è priva di grondaia, per Parte_1 tale conformazione ed ubicazione confluisce le acque meteoriche all'interno della corte privata individuata catastalmente alla part. 659 di proprietà della IG.ra Parte_1
Pertanto, il convenuto va condannato alla rimozione di tale tettoia.
Per quanto concerne la realizzazione, da parte del convenuto, del vano al piano terra insistente sulla part.lla 658, il ctu ha accertato che esso è stato costruito in aderenza al fabbricato indicato alla lettera “B” in corrispondenza del lato ovest, e dunque a ridosso del confine ovest, mentre a sud una parte è posta a ridosso del confine dell'area comune annessa al fabbricato identificato catastalmente alla part. 308, e la restante parte ad una distanza minima di circa
2,72 m dal confine sud della part. 659 e a circa 3,16 m dal muro su cui poggia la tettoia “I” di proprietà della IG.ra pertanto, il convenuto va condannato alla Parte_1
demolizione di tale locale di 110 mc.
Quanto alla doglianza circa il cambio di destinazione d'uso del capannone individuato catastalmente al Foglio 1 part. 658 sub.2 da locale destinato ad attività artigianale a locale ad uso residenziale ed alla violazione delle distanze legali, il ctu ha accertato che detto fabbricato
è posto ad una distanza minima di circa 60 cm dal confine sud e dal muro realizzato all'interno della proprietà della IG.ra e dagli immobili a sud di proprietà Parte_1 di parte attrice, anch'essi realizzati in assenza di titolo abilitativo;
che dall'atto di rettifica del
12 settembre 2007, redatto dal Notaio Rep. 2602 Racc. 1974, si evince Persona_1 che il fabbricato “D” è stato edificato anteriormente al 1 settembre 1967.
Pagina 5 di 14 Pertanto, nel caso di specie, il mero cambio di destinazione d'uso, per come chiarito nella premessa, non legittima la richiesta di riduzione in pristino ma solo quella eventuale di risarcimento del danno.
Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice al riguardo sia infondata.
Invero, l'attrice non ha allegato né provato specifici e concreti danni che avrebbe patito a seguito del cambio di destinazione d'uso del capannone in oggetto.
Analogo discorso vale per il denunciato ampliamento abusivo del fabbricato individuato al
Foglio 1 part. 658 sub. 2, della realizzazione abusiva del forno a legna e del cambio di destinazione dell'area comune.
L'abuso, infatti, rileva ai soli fini dell'esercizio di azione risarcitoria e non ripristinatoria e, anch'essa, in assenza di prove in ordine agli asseriti danni, va rigettata.
La parte attrice lamenta la violazione delle distanze di sicurezza imposte dal DM del
14/05/2004 e dall'art. 890 del Codice Civile del serbatoio di gas “G” posto a sud-est della part. 658 sub. 2 e delle distanze imposte dall'art. 889 del Codice Civile delle tubazioni attraversate da acqua o gas a sud della stessa particella.
A seguito dei sopralluoghi effettuati, il ctu ha rilevato l'effettiva presenza di un serbatoio di gas a pochi centimetri dal confine sud e delle tubazioni a servizio della rete domestica a circa
60 cm dallo stesso.
Il DM del 14/05/2004 impone per serbatoi di capacità fino a 3 mc una distanza di 5,00 m dai fabbricati e di 3,00 m dai confini, riducibili fino alla metà mediante interramento dei serbatoi o interposizione di un muro, che si elevi di almeno 50 cm oltre il più alto elemento pericoloso da schermare, in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza.
Per quanto concerne l'apposizione di tubazioni l'art.889 del Codice Civile impone la distanza legale minima di un metro dal confine.
Dunque, il serbatoio e le tubazioni su dette non rispettano le distanze prescritte e pertanto, il primo va spostato/interrato nel rispetto delle distanze imposte dal D.M. del 14/05/2014, mentre le tubazioni devono essere spostate secondo quanto imposto dall'art. 889 del Codice
Civile (almeno un metro dal confine).
La parte attrice lamenta la chiusura delle aperture lucifere poste in corrispondenza del prospetto nord del proprio garage eseguita dal IG. con apposizione esterna Controparte_1
di tavole di legno.
Pagina 6 di 14 Le aperture lucifere oggetto del contendere sono collocate in corrispondenza del prospetto nord del locale garage insistente sulla part. 659.
Il ctu ha accertato, in proposito, lo sbarramento con tavole di legno delle aperture lucifere a nord, realizzato da parte convenuta al fine di tutelare la propria privacy. Queste hanno una lunghezza di 2,00 m ed un'altezza di circa 14 cm, sono poste ad una quota di circa 1,90 m dal piano di calpestio e a filo del soffitto del locale garage, inoltre sono poste a filo del piano di calpestio della corte di parte convenuta e ad una distanza minima di 35 cm e 40 cm dal confine nord (si rimanda ai grafici in allegato).
Il comma 3 dell'art. 901 del Codice Civile definisce “luce” un'apertura che, se pur non rispettando la distanza minima dal suolo del vicino, ovvero se pur l'apertura sia posta a filo del suolo del vicino, gode di un'altezza della soglia di 2,50 m dal pavimento, ed inoltre sia a filo del proprio soffitto. Dunque, le aperture oggetto di contenzioso non rispettano l'altezza minima interna di 2,50 m e, secondo quanto indicato dall'art. 902 del Codice Civile, essendo luci irregolari, il vicino ha il diritto di richiederne la regolarizzazione. Tuttavia, il locale garage non è dotato dell'altezza interna necessaria a realizzare detta regolarizzazione.
Ne discende, il rigetto della domanda di parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata dal convenuto, di chiusura delle suddette aperture lucifere.
La parte attrice lamenta l'apposizione di piante rampicanti lungo il lato sud della particella
660 con conseguente invasione della propria proprietà.
Il ctu ha rilevato l'effettiva presenza di piante rampicanti lungo il muro interno alla particella
660 e che invadono la corte privata di parte attrice.
Ai sensi dell'art. 896 c.c. il convenuto va condannato, a proprie spese, a tagliare i rami che protendono nella proprietà attrice.
La parte attrice lamenta la rimozione dell'elettropompa utilizzata per l'irrigazione.
A seguito dei sopralluoghi effettuati e dall'esamina dei documenti agli atti si evince quanto segue.
Il pozzo è stato oggetto di scritture private, delle quali l'ultima datata 14/07/2015 per la definizione del contenzioso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore avente R.G. 2024/15 e sottoscritta dai germani con la quale il IG. si impegnava a Parte_1 Controparte_1
“ripristinare a sue spese l'elettropompa per l'irrigazione prima posta nel pozzetto apposito ed ora scollegata, in favore di , nel pozzetto sito nella sua proprietà ove Parte_1
è già collocata l'elettropompa in uso all'abitazione di ed alla comune Parte_1
genitrice IG.ra . Detta elettropompa dovrà essere collegata al tubo che Parte_2
Pagina 7 di 14 unitamente all'interruttore dovrà essere condotto nel viale di così da Parte_1 permettere alla stessa di irrigare senza dover accedere alla proprietà del germano ”. CP_1
Durante l'accesso ai luoghi oggetto di causa il ctu ha rilevato la presenza dell'elettropompa per l'irrigazione originariamente utilizzata da parte attrice all'interno del pozzetto, un collegamento elettrico in corrispondenza del viale della IG.ra , ma non Parte_1 dotato di interruttore per l'attivazione. Inoltre, sono stati rilevati dei lucchetti a chiusura dei pozzetti che sono collocati all'interno della particella 660 di proprietà esclusiva del IG.
Controparte_1
Tuttavia, si precisa che, entrambe le donazioni del 02 marzo 2001 comprendono i proporzionali diritti di comunione ai servizi ed impianti comuni del fabbricato e che in data 14 maggio 2001, è stata redatta una seconda scrittura privata con cui i germani si sono Parte_1 dati atto che il pozzo di irrigazione collocato all'interno dell'area assegnata ad
[...]
con le relative pompe idrauliche, sarebbe stato usato per l'irrigazione anche dalla CP_1
IG.ra Parte_1
Ne discende la condanna di parte convenuta ad apporre l'interruttore per l'attivazione dell'elettropompa.
Quanto alle violazioni denunciate da parte convenuta, il ctu ha accertato che il fabbricato indicato con la lettera “B” insiste sulla corte individuata catastalmente al Foglio 1 part. 657, è realizzato in muratura perimetrale in blocchi di cemento-lapillo e solaio di copertura in cemento armato, ha dimensioni in pianta pari a 5,50 m per 6,20 m, altezza pari a 3,65 m, per una superficie coperta di circa 34,10 mq e volume di circa 124,50 mc. È collocato a ridosso del confine sud con l'area comune annessa al fabbricato identificato catastalmente alla part. 308, in aderenza al fabbricato identificato catastalmente al Foglio 1 part. 308 in corrispondenza del prospetto ovest e in aderenza al fabbricato “C” in corrispondenza del prospetto est.
Pertanto, parte attrice va condannata alla demolizione totale del locale cucina “B” posto in piano terra di 124,50 mc.
La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva della tettoia “I” al piano terra e del garage “H” sottostante con le relative aperture lucifere in corrispondenza del prospetto nord di quest'ultimo con conseguente violazione della privacy, nonché la violazione delle distanze dal confine.
A seguito dei sopralluoghi effettuati la ctu ha rilevato la presenza di una tettoia al piano terra ad uso tavernetta e di un garage sottostante.
Pagina 8 di 14 La tettoia si presenta aperta in corrispondenza dei prospetti nord ed est, parzialmente chiusa in corrispondenza del prospetto ovest e totalmente chiusa con muratura ed infissi in alluminio in corrispondenza del prospetto sud. É costituita da struttura portante verticale ed orizzontale in tubolari di ferro rivestiti con mattoni rossi e copertura a falde inclinate rivestita con tegole, ha dimensioni in pianta di 10,20 m per 6,15 m e altezza media di circa 2,80 m, pertanto una superficie coperta di circa 62,70 mq. A nord dista circa 35 cm dalla particella 658 e circa 3,16
m dal manufatto “C”, entrambi di proprietà del IG. circa 24 cm dall'area Controparte_1
comune annessa al fabbricato identificato catastalmente alla part. 308.
Pertanto, parte attrice va condannata alla rimozione della suddetta tettoia.
La parte convenuta lamenta lo stillicidio delle acque provenienti dal balcone dell'appartamento di parte attrice con conseguenti danni alla pavimentazione e all'intonaco sottostanti.
Il ctu ha rilevato il distacco e la rottura delle piastrelle lungo l'intera superficie della corte privata, causati dalle sollecitazioni di carico per effetto della sosta e del transito veicolare a cui la pavimentazione è sottoposta. Inoltre, la presenza di lesioni all'interno della pavimentazione ha favorito l'infiltrazione delle acque meteoriche all'interno del sottosuolo, e per effetto della risalita capillare l'umidità ha raggiunto le zone al piede del fabbricato, causandone l'ammaloramento e il distacco dell'intonaco.
Dunque, in sede di accesso, il ctu non ha rilevato alcun fenomeno né elemento di causa di stillicidio delle acque provenienti dal balcone dell'appartamento al piano primo.
La parte convenuta lamenta alcuni interventi eseguiti da parte attrice in adiacenza al muro posto lungo le particelle 660 e la particella 659, consistenti in: installazione del cancello in ferro, realizzazione di una nicchia per il contatore idrico, posa in opera di mattonelle e colla.
Il ctu, a seguito dei sopralluoghi effettuati, ha rilevato l'effettiva presenza delle opere indicate da parte convenuta poste in adiacenza al muro lungo la particella 660, che dal rilievo topografico del 30/11/2018 è risultato di proprietà del IG. e precisamente si Controparte_1 rileva l'installazione di un cancello in ferro in adiacenza, l'apposizione di rivestimento lungo la superficie del muro ed un incavo per l'alloggio del contatore idrico all'interno dello stesso.
Tuttavia, la S.C. di recente ha chiarito che le distanze dal confine non si applicano a cancelli e recinzioni bassi.
L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni prevista dall'articolo 878 Cc, si applica «sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore ai tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di
Pagina 9 di 14 alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo».
Se dunque il cancello non supera i tre metri – calcolando la superficie che emerge dal suolo e non anche quella infossata, pertanto non visibile – esso rientra pienamente tra i muri di cinta di cui parla l'articolo 878 cod. civ. a cui non si applicano le distanze minime tra costruzioni (cfr Cass. 26713/2020).
Nel caso di specie, non risulta che il cancello abbia un'altezza superiore ai 3 metri e dunque la domanda riconvenzionale formulata sul punto dal convenuto va rigettata.
La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva del vano “L” utilizzato come bagno esterno e la violazione delle distanze dal confine.
Il ctu ha rilevato un manufatto ad est della tettoia “I”, utilizzato come bagno, di dimensioni in pianta pari a 2,25 m per 2,10 m e altezza media di circa 2,50 m, per una superficie coperta di circa 4,70 mq e volume di circa 11,80 mc. È realizzato con muratura in blocchi di lapilcemento poggianti su platea in conglomerato cementizio e copertura in lamiera coibentata, dotato di impianto idrico ed elettrico sottotraccia. Detto manufatto dista circa 4,50
m dal confine nord e circa 5,10 m dal capannone identificato catastalmente alla part. 658/2.
Pertanto, parte attrice va condanna a demolire detto bagno di circa 11,80 mc.
La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva della cella frigorifera “M” e la violazione delle distanze dal confine.
Il ctu, al riguardo, ha accertato la presenza di un manufatto ad est del bagno esterno “L”, costituito da struttura portante verticale ed orizzontale in pannelli coibentati, di dimensioni in pianta pari a 2,00 m per 2,45 m e altezza pari a 2,00 m, per una superficie di copertura pari a circa 4,90 mq e volume di 9,80 mc. L'opera dista circa 4,35 m dal confine nord e circa 4,90 m dal capannone “D”.
Pertanto, parte attrice va condannata a demolire la cella frigorifera “M” di 9,80 mc.
La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva del manufatto “N” e la violazione delle distanze dal confine.
Il ctu ha rilevato la presenza di un manufatto posto in aderenza alla cella frigorifera “M”, destinato a pollaio, di dimensioni in pianta di 3,60 m per 3,30 m e altezza di circa 2,30 m, per una superficie coperta di circa 11,90 mq ed una volumetria di circa 27,30 mc. Detto manufatto dista circa 3,50 m dal confine nord e 4,10 m dal capannone “D”. É realizzato in muratura con blocchi di lapilcemento poggianti su platea in conglomerato cementizio con copertura in lamiera ed è dotato di impianto elettrico ed infissi esterni.
Pertanto, parte attrice va condannata alla demolizione del pollaio “N” di circa 27,30 mc.
Pagina 10 di 14 La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva di un manufatto (stalla) e la violazione delle distanze dal confine.
Il ctu ha accertato la presenza di un manufatto posto in aderenza al pollaio precedentemente descritto, destinato a stalla, di dimensioni in pianta pari a 3,00 m per 3,00 m, e altezza di circa
2,30 m, per una superficie coperta di 9,00 mq ed una volumetria di 20,70 mc. L'opera dista circa 3,85 m dal confine nord e circa 4,45 m dal capannone “D”.
Pertanto, parte attrice va condannata alla demolizione della stalla “P” di circa 20,70 mc.
La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva di una tettoia e la violazione delle distanze dal confine.
Il ctu ha rilevato la presenza di una tettoia prospiciente la cella frigorifera “M”, il pollaio “N”
e la stalla “P”. Detta tettoia si presenta aperta su tre lati, costituita da struttura portante verticale ed orizzontale in tubolari di ferro e copertura in lamiera di plastica, di superficie in pianta pari a circa 24,90 mq e altezza media di 2,20 m, realizzata ad una distanza minima di circa 25 cm dal confine nord e di 84 cm dal capannone “D”.
Ne discende, la condanna di parte attrice a rimuovere la suddetta tettoia.
Per quanto concerne la lamentata realizzazione abusiva di un ampliamento dell'appartamento al piano primo identificato catastalmente alla part. 308 sub. 3, il ctu ha rilevato l'effettiva realizzazione di detto ampliamento a sud-est dell'appartamento al piano primo di proprietà di parte attrice, ed esattamente trattasi di un ampliamento della cucina realizzato mediante apposizione di muratura perimetrale in blocchi e vetromattoni al di sopra del balcone esistente, di dimensioni in pianta pari a circa 1,10 m per 2,00 m, ha altezza pari a circa 2,95
m, per una superficie coperta di circa 2,20 mq ed una volumetria pari a circa 6,50 mc.
Ne discende, la condanna di parte attrice a demolire l'ampliamento della cucina al piano primo “Q”, di 6,80 mc.
La parte convenuta lamenta la realizzazione abusiva di una finestra al piano primo in corrispondenza del prospetto sud dell'immobile identificato catastalmente alla part. 308 sub.
3.
Il ctu ha rilevato l'effettiva realizzazione di un vano finestra di dimensioni pari a circa 0,60 m per 1,30 m.
Pertanto, parte attrice va condanna alla chiusura del vano finestra.
Quanto alla denunciata realizzazione abusiva di una tettoia al di sopra del manufatto “B", il ctu ha rilevato l'effettiva realizzazione di una tettoia in ferro, aperta su tre lati, costituita da struttura portante orizzontale in tubolari e ferro e copertura in lamiera zincata. Detta tettoia ha una superficie coperta di circa 12,65 mq ed un'altezza media di circa 2,15 m.
Pagina 11 di 14 Parte attrice va condannata alla demolizione della tettoia per le medesime ragioni per le quali va disposta la demolizione del manufatto “B”.
La parte convenuta lamenta la realizzazione di un vano porta ad est del vano scala del fabbricato individuato catastalmente alla particella 308.
Il ctu ha accertato l'effettiva realizzazione di detta opera di dimensioni pari a 0,80 m per 2,30
m.
Pertanto, parte attrice va condannata a chiudere tale vano.
Quanto alla lamentata realizzazione abusiva e la violazione delle distanze di una tettoia “U" posta a nord-est della proprietà della parte ricorrente, il ctu ha rilevato l'effettiva realizzazione di una tettoia in legno e lamiera coibentata di circa 1,50 m per 1,50 m, di altezza media pari a
2,20 m, posta in corrispondenza del confine tra le proprietà finitime.
Pertanto, parte attrice va condannata a demolire tale tettoia.
La parte convenuta lamenta l'installazione di telecamere che inquadrano la proprietà comune.
Il ctu ha accertato l'effettiva presenza di due telecamere, collocate ad est e ad ovest del balcone dell'immobile al piano primo, identificato catastalmente al foglio 1 part. 308 sub. 3, che inquadrano parte della strada interpoderale, parte della particella 659 di proprietà esclusiva della IG.ra e parte della corte comune antistante il fabbricato Parte_1
identificato catastalmente alla part. 308.
Al riguardo, va osservato come il Garante della privacy (v. provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile del 2010, che riprende e sostituisce quello del 29 aprile
2004) abbia chiarito che l'installazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condomini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), richieda l'adozione di cautele a tutela dei terzi.
In particolare, l'angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini.
Orbene, nel concreto parte attrice non ha dimostrato di aver rispettato le prescrizioni del
Garante in punto di rispetto dei propri spazi di esclusiva pertinenza;
ed invero, le telecamere installate - per come accertato dal ctu – consentono la ripresa di parte della corte comune antistante il fabbricato identificato catastalmente alla part. 308.
Pagina 12 di 14 Tale essendo la posizione delle telecamere, essa può essere sì consentita, ma solo per riprendere l'angolo visuale della propria proprietà e null'altro, con esclusione di ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relativa alle aree comuni.
Ed invero, il condominio (anche quello minimo composto da due soli proprietari) è un luogo in cui i singoli condomini non possono sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.
Sulla base delle superiori considerazioni, va imposto alla parte attrice di rispettare le prescrizioni del Garante in tema di ripresa di angolo visuale limitato agli spazi di propria pertinenza, in modo da escludere dall'angolo visuale delle telecamere la possibilità di ripresa delle aree comuni.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate, mentre quelle della ctu vanno poste a carico dell'attrice e del convenuto per Controparte_1
metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna : a) a rimuovere la Controparte_1
tettoia realizzata sulla part.lla 660; b) alla demolizione del vano al piano terra insistente sulla part.lla 658 di 110 mc;
c) a spostare /interrare il serbatoio gpl nel rispetto delle distanze imposte dal D.M. del 14/05/2014 ed a spostare le tubazioni in modo da rispettare la distanza di un metro dal confine;
d) a tagliare i rami che protendono nella proprietà attrice;
e) ad apporre l'interruttore per l'attivazione dell'elettropompa;
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta condanna
: a) chiudere le aperture lucifere collocate in corrispondenza del prospetto Parte_1
nord del locale garage insistente sulla part. 659; b) demolizione del locale cucina indicato dal ctu con la lettera “B” posto in piano terra di 124,50 mc.; c) a rimuovere la tettoia indicata dal ctu con la lettera “I” posta al piano terra;
d) a demolire il bagno indicato dal ctu con la lettera
“L”di 11,80 mc;
e) a demolire la cella frigorifera indicata dal ctu con la lettera “M” di 9,80 mc;
f) alla demolizione del pollaio indicato dal ctu con lettera “N” di 27,30 mc;
g) alla demolizione della stalla indicata dal ctu con la lettera “P” di 20,70 mc;
h) a rimuovere la tettoia indicata dal ctu con la lettera “O”; i) a demolire l'ampliamento della cucina al piano primo (“Q”), di 6,80 mc.; l) alla chiusura del vano finestra al piano primo in corrispondenza del prospetto sud dell'immobile identificato catastalmente alla part. 308 sub. 3; m) alla demolizione della tettoia indicata dal ctu con la lettera “S”; n) alla chiusura del vano porta ad
Pagina 13 di 14 est del vano scala del fabbricato individuato catastalmente alla particella 308; o) a demolire la tettoia indicata dal ctu con la lettera “U”; p) a riposizionare le telecamere in modo da escludere dall'angolo visuale delle stesse la possibilità di ripresa delle aree comuni;
4) compensa integralmente le spese di lite;
5) pone a carico di e , per metà ciascuno, le spese della Parte_1 Controparte_1
ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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