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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De ANti Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. V.G. n. 109 /2025 riservata in decisone all'udienza sostituiva del 2.7.2025 , avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ) con l'avv. Vinci Francesco Parte_1 C.F._1
- giusta procura in atti-;
E
(C.F. ) con l'avv. Tassone Controparte_1 C.F._2
Francesco -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 9.9.2017 scegliendo il regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli: (cl. 2019) e Per_1
(cl. 2022) entrambi minorenni- chiedevano, per le ragioni indicate Per_2 nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
DeIGnato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 2.7.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Pag. 1 a 3 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e ribadito in questa sede la volontà di non voler riconciliarsi.
Sugli aspetti accessori i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“A) l figli minori e verranno affidati con modalità condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e dimoreranno con la madre presso la casa coniugale, meglio descritta di seguito.
B) La casa coniugale sita in RR AN BR, Via Alfonso Scrivo n° 3, in locazione e di proprietà del IG. viene assegnata alla IG.ra , Parte_2 Controparte_1 quale genitore collocatario, ivi compresi beni mobili e suppellettili.
Il IG. fissa la sua dimora presso l'abitazione sita in Brognaturo, Parte_1
Corso Roma 109. Lo stesso ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i beni di natura strettamente personali.
C) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , la somma pari Parte_1 Controparte_1 ad € 300,00 (trecento/00) mensili, come contributo per il mantenimento dei figli minori. Detta somma verrà corrisposta mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla IG.ra entro il giorno 27 (ventisette) di ogni Controparte_1 mese a far data da quello successivo alla omologazione delle condizioni di separazione.
L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal secondo anno di corresponsione.
Il IG. si obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie il 50% delle Parte_1 spese straordinarie che dovessero occorrere e per eventuali cure mediche, spese sportive e spese scolastiche.
D) Il padre, avrà la facoltà, compatibilmente con le eIGenze dei figli e della madre, di tenere con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che, i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- i giorni infrasettimanali di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
- dalle ore 11:00 di sabato alle ore 18:00 di domenica, a settimane alterne escluse quelle coincidenti con i periodi di festività e fatta eccezione per i periodi di assenza preventivamente comunicati dalla madre (vacanze, ricorrenze o spostamenti di varia natura).
Il IG. inoltre, avrà anche la facoltà di tenere con sé i figli in una Parte_1 delle due festività natalizie, ad anni alterni con la moglie con attribuzione del primo anno alla madre e previo accordo sugli orari;
avrà, ancora, facoltà di tenere con sé i figli ad anni alterni con la moglie, dal Venerdì ANto alla domenica successiva, con attribuzione del primo anno alla madre.
Il IG. avrà, infine, il diritto di tenere con sé i figli nel periodo estivo Parte_1
Pag. 2 a 3 per 10 giorni nel mese di settembre, che eserciterà con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data. Durante tale ultimo periodo la madre avrà la facoltà di vedere i figli quando lo riterrà opportuno e di tenerla con sé, con un preavviso da dare al padre almeno 24 ore prima, ogni sabato e domenica.
E) I coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di eventuali assegni di mantenimento.
F) I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
G) L'assegno unico universale per i figli verrà percepito interamente (100%) dalla madre IG.ra ”. Controparte_1
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RR AN BR (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2017, atto n° 32, parte II, serie
A, Ufficio 1);
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 14.7.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De ANti Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. V.G. n. 109 /2025 riservata in decisone all'udienza sostituiva del 2.7.2025 , avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ) con l'avv. Vinci Francesco Parte_1 C.F._1
- giusta procura in atti-;
E
(C.F. ) con l'avv. Tassone Controparte_1 C.F._2
Francesco -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 9.9.2017 scegliendo il regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli: (cl. 2019) e Per_1
(cl. 2022) entrambi minorenni- chiedevano, per le ragioni indicate Per_2 nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
DeIGnato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 2.7.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Pag. 1 a 3 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e ribadito in questa sede la volontà di non voler riconciliarsi.
Sugli aspetti accessori i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“A) l figli minori e verranno affidati con modalità condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e dimoreranno con la madre presso la casa coniugale, meglio descritta di seguito.
B) La casa coniugale sita in RR AN BR, Via Alfonso Scrivo n° 3, in locazione e di proprietà del IG. viene assegnata alla IG.ra , Parte_2 Controparte_1 quale genitore collocatario, ivi compresi beni mobili e suppellettili.
Il IG. fissa la sua dimora presso l'abitazione sita in Brognaturo, Parte_1
Corso Roma 109. Lo stesso ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i beni di natura strettamente personali.
C) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , la somma pari Parte_1 Controparte_1 ad € 300,00 (trecento/00) mensili, come contributo per il mantenimento dei figli minori. Detta somma verrà corrisposta mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla IG.ra entro il giorno 27 (ventisette) di ogni Controparte_1 mese a far data da quello successivo alla omologazione delle condizioni di separazione.
L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dal secondo anno di corresponsione.
Il IG. si obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie il 50% delle Parte_1 spese straordinarie che dovessero occorrere e per eventuali cure mediche, spese sportive e spese scolastiche.
D) Il padre, avrà la facoltà, compatibilmente con le eIGenze dei figli e della madre, di tenere con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che, i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- i giorni infrasettimanali di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
- dalle ore 11:00 di sabato alle ore 18:00 di domenica, a settimane alterne escluse quelle coincidenti con i periodi di festività e fatta eccezione per i periodi di assenza preventivamente comunicati dalla madre (vacanze, ricorrenze o spostamenti di varia natura).
Il IG. inoltre, avrà anche la facoltà di tenere con sé i figli in una Parte_1 delle due festività natalizie, ad anni alterni con la moglie con attribuzione del primo anno alla madre e previo accordo sugli orari;
avrà, ancora, facoltà di tenere con sé i figli ad anni alterni con la moglie, dal Venerdì ANto alla domenica successiva, con attribuzione del primo anno alla madre.
Il IG. avrà, infine, il diritto di tenere con sé i figli nel periodo estivo Parte_1
Pag. 2 a 3 per 10 giorni nel mese di settembre, che eserciterà con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data. Durante tale ultimo periodo la madre avrà la facoltà di vedere i figli quando lo riterrà opportuno e di tenerla con sé, con un preavviso da dare al padre almeno 24 ore prima, ogni sabato e domenica.
E) I coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di eventuali assegni di mantenimento.
F) I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
G) L'assegno unico universale per i figli verrà percepito interamente (100%) dalla madre IG.ra ”. Controparte_1
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RR AN BR (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2017, atto n° 32, parte II, serie
A, Ufficio 1);
c) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 14.7.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3