CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2024, n. 30096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30096 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da FO IA, nata a [...] il [...] RO AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/1/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30096 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello cautelare presentato da IA FO e AN RO nei confronti dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 della Corte d'appello di Brescia, con la quale era stata respinta la loro richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, disposta in relazione a plurime contestazioni di reati in materia tributaria. 2. Avverso tale ordinanza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Lorenzo Cinquepalmi, costituito procuratore speciale, che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della persistente sussistenza del pericolo di recidiva, affermato in termini incerti già nella sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, con riferimento alla loro richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata in sede di conclusioni ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di pericolosità sociale e alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante la collaborazione prestata nel corso delle indagini e il riconoscimento da parte del Tribunale, nel giudizio di merito, delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dello stesso e l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di modificare le valutazioni già formulate a carico dei ricorrenti circa il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle loro contestate. 4. Con memoria del 30 aprile 2024 il difensore e procuratore speciale di entrambi i ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna ed essendo, di conseguenza, cessato l'interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicata in pendenza di giudizio ai ricorrenti medesimi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata dal loro comune difensore e procuratore speciale, che ha dato atto della cessazione dell'interesse dei ricorrenti medesimi alla 2 impugnazione, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna degli imputati e, di conseguenza, cessato il loro interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicatagli in pendenza di giudizio (divenuta inefficace proprio a seguito della intervenuta definitività della sentenza di condanna). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non potendo escludersi che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), in quanto la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenuta definitività della sentenza di condanna dei ricorrenti (che ha determinato il venire meno del loro interesse a ricorrere stante la sopravvenuta inefficacia della misura) e non dal riconoscimento della fondatezza delle loro richieste, somma che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00 per ciascun ricorrente. In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/5/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30096 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello cautelare presentato da IA FO e AN RO nei confronti dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 della Corte d'appello di Brescia, con la quale era stata respinta la loro richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, disposta in relazione a plurime contestazioni di reati in materia tributaria. 2. Avverso tale ordinanza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Lorenzo Cinquepalmi, costituito procuratore speciale, che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della persistente sussistenza del pericolo di recidiva, affermato in termini incerti già nella sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, con riferimento alla loro richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata in sede di conclusioni ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. 2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di pericolosità sociale e alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante la collaborazione prestata nel corso delle indagini e il riconoscimento da parte del Tribunale, nel giudizio di merito, delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dello stesso e l'assenza di elementi di novità idonei a consentire di modificare le valutazioni già formulate a carico dei ricorrenti circa il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle loro contestate. 4. Con memoria del 30 aprile 2024 il difensore e procuratore speciale di entrambi i ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna ed essendo, di conseguenza, cessato l'interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicata in pendenza di giudizio ai ricorrenti medesimi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è inammissibile per rinuncia, ritualmente depositata dal loro comune difensore e procuratore speciale, che ha dato atto della cessazione dell'interesse dei ricorrenti medesimi alla 2 impugnazione, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna degli imputati e, di conseguenza, cessato il loro interesse a una pronuncia sul merito della misura cautelare applicatagli in pendenza di giudizio (divenuta inefficace proprio a seguito della intervenuta definitività della sentenza di condanna). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non potendo escludersi che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), in quanto la rinuncia è stata determinata dalla sopravvenuta definitività della sentenza di condanna dei ricorrenti (che ha determinato il venire meno del loro interesse a ricorrere stante la sopravvenuta inefficacia della misura) e non dal riconoscimento della fondatezza delle loro richieste, somma che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00 per ciascun ricorrente. In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/5/2024