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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice ZI RE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
(avv.ti Giuliano Di Giuseppe Hasani e Maurizio Parte_1
Cannizzo);
Opponente
e in persona del procuratore speciale Controparte_1
(avv. ; CP_2
Opposto
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 09/04/2024 da Controparte_1
fondato sulla sentenza n. 3548\23 e sulla sentenza n. 3436\19 del
[...]
Tribunale di Palermo, chiedendo dichiararne la nullità. In via preliminare, ha chiesto sospendere l'esecuzione iniziata con la notifica del precetto e sospendere il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del ricorso per SS.
A sostegno della domanda, l'opponente ha esposto che avverso la sentenza n.
3548/23 era stato proposto ricorso per SS (ancora pendente). Quanto al contenzioso definito con la sentenza n.3436\19, ha contestato l'avversa pretesa, deducendo che le somme richieste dal Servizio Elettrico non erano da lui dovute, ma dal , con conseguente necessità di riesaminare tutta la questione Controparte_3
creditoria e debitoria intercorsa tra l'opponente, l'EL ed il . Controparte_3
costituitasi in giudizio, ha contestato variamente Controparte_1
l'atto di opposizione avverso, chiedendone il rigetto. L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che, con sentenza n. 3436\19 in data
11/07/2019, il Tribunale di Palermo ha condannato , n.q. di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore di Controparte_1
(già della somma di € 441.812,25, oltre
[...] Controparte_4
interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo.
Con sentenza n. 3548/23 in data 25/05/2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione al precetto del 21/10/2019 proposta da , condannando Parte_1
l'opponente al pagamento delle spese nella misura di € 5.500,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Avverso la suddetta sentenza n. 3548/23 ha proposto ricorso Parte_1
per cassazione e tale giudizio non è stato ancora definito.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
Nel caso in esame, non risulta che abbia chiesto ed ottenuto ex Parte_1 art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 3548/23.
Conseguentemente, il precetto notificato il 09/04/2024 è, in quanto fondato sulla predetta sentenza, pienamente legittimo.
Deve, inoltre, essere rigettata l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Invero, il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione.
Come più volte riconosciuto dalla Suprema Corte, la suddetta norma fa espresso riferimento al “processo di cognizione” e quindi ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro giudizio di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico ex art. 295 c.p.c. (Cass. n. 17003/2025; Cass. n.
4035/2018; Cass., n. 16601/2005; Cass. n. 7631/2002). È infondato, inoltre, il motivo di opposizione a precetto fondato sulla contestazione della sentenza n. 3436\19 e sulla asserita necessità di riesaminare tutta la questione creditoria e debitoria intercorsa tra l'opponente, l'EL ed il . Controparte_3
Invero, è principio pacifico in giurisprudenza che "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso" (Cass. n. 26089/2005; Cass. n. 10504/2004; Cass. n. 17632/2002).
Ne consegue che, in questa sede, l'opponente non può invocare il riesame della vicenda, già definita con il titolo posto a fondamento del precetto.
Per le ragioni esposte, l'opposizione a precetto notificato il 09/04/2024 va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a €
520.000), tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
La parte opponente deve, inoltre, essere condannata al risarcimento del danno in favore della opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sezioni unite, n. 9912/2018).
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio nei confronti della parte soccombente e non richiede la prova del danno subito dalla controparte.
Tanto premesso, in primo luogo, sussiste, come detto, il requisito della soccombenza in capo all'opponente. Quanto al piano dell'elemento psicologico, deve ritenersi certamente sussistente quantomeno la colpa grave di parte opponente, in quanto la domanda è stata sostenuta con argomentazioni palesemente infondate.
Passando alla quantificazione della somma oggetto della possibile condanna, il criterio è solo equitativo, non essendo più previsto il limite del doppio dei massimi tariffari. La “somma equitativamente determinata” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost., n. 152/2016; Cass. civ., sezioni unite, n.
16601/2017; Cass. civ., n. 3003/2014).
In punto di liquidazione dell'importo, la giurisprudenza di legittimità premettendo che la stessa “deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza”
(Cass. civ., n. 21570/2012. In senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 e Cass. civ., n.
26435/2020) ha, anche di recente, rinviato al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi. La somma prevista da tale disposizione può essere, quindi, rapportata
“sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass. civ., n. 26435/2020, in senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 ove, in massima, si legge che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può “essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite”).
Sulla base delle superiori considerazioni - e valutati anche l'intensità dell'elemento soggettivo della parte abusante e l'affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario - l'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere determinato nella misura del 50% del compenso defensionale liquidato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 09/04/2024 da
[...]
Controparte_1
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in € 11.229,00, oltre spese generali, iva e
[...]
cpa come per legge;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 5.614,50, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi
[...]
dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Palermo, 18/12/2025
Il Giudice
ZI RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice ZI RE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
(avv.ti Giuliano Di Giuseppe Hasani e Maurizio Parte_1
Cannizzo);
Opponente
e in persona del procuratore speciale Controparte_1
(avv. ; CP_2
Opposto
Oggetto: opposizione a precetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 09/04/2024 da Controparte_1
fondato sulla sentenza n. 3548\23 e sulla sentenza n. 3436\19 del
[...]
Tribunale di Palermo, chiedendo dichiararne la nullità. In via preliminare, ha chiesto sospendere l'esecuzione iniziata con la notifica del precetto e sospendere il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del ricorso per SS.
A sostegno della domanda, l'opponente ha esposto che avverso la sentenza n.
3548/23 era stato proposto ricorso per SS (ancora pendente). Quanto al contenzioso definito con la sentenza n.3436\19, ha contestato l'avversa pretesa, deducendo che le somme richieste dal Servizio Elettrico non erano da lui dovute, ma dal , con conseguente necessità di riesaminare tutta la questione Controparte_3
creditoria e debitoria intercorsa tra l'opponente, l'EL ed il . Controparte_3
costituitasi in giudizio, ha contestato variamente Controparte_1
l'atto di opposizione avverso, chiedendone il rigetto. L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti emerge che, con sentenza n. 3436\19 in data
11/07/2019, il Tribunale di Palermo ha condannato , n.q. di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore di Controparte_1
(già della somma di € 441.812,25, oltre
[...] Controparte_4
interessi di mora nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo.
Con sentenza n. 3548/23 in data 25/05/2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione al precetto del 21/10/2019 proposta da , condannando Parte_1
l'opponente al pagamento delle spese nella misura di € 5.500,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Avverso la suddetta sentenza n. 3548/23 ha proposto ricorso Parte_1
per cassazione e tale giudizio non è stato ancora definito.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
Nel caso in esame, non risulta che abbia chiesto ed ottenuto ex Parte_1 art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 3548/23.
Conseguentemente, il precetto notificato il 09/04/2024 è, in quanto fondato sulla predetta sentenza, pienamente legittimo.
Deve, inoltre, essere rigettata l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Invero, il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione.
Come più volte riconosciuto dalla Suprema Corte, la suddetta norma fa espresso riferimento al “processo di cognizione” e quindi ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro giudizio di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico ex art. 295 c.p.c. (Cass. n. 17003/2025; Cass. n.
4035/2018; Cass., n. 16601/2005; Cass. n. 7631/2002). È infondato, inoltre, il motivo di opposizione a precetto fondato sulla contestazione della sentenza n. 3436\19 e sulla asserita necessità di riesaminare tutta la questione creditoria e debitoria intercorsa tra l'opponente, l'EL ed il . Controparte_3
Invero, è principio pacifico in giurisprudenza che "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso" (Cass. n. 26089/2005; Cass. n. 10504/2004; Cass. n. 17632/2002).
Ne consegue che, in questa sede, l'opponente non può invocare il riesame della vicenda, già definita con il titolo posto a fondamento del precetto.
Per le ragioni esposte, l'opposizione a precetto notificato il 09/04/2024 va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 260.001 a €
520.000), tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
La parte opponente deve, inoltre, essere condannata al risarcimento del danno in favore della opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sezioni unite, n. 9912/2018).
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio nei confronti della parte soccombente e non richiede la prova del danno subito dalla controparte.
Tanto premesso, in primo luogo, sussiste, come detto, il requisito della soccombenza in capo all'opponente. Quanto al piano dell'elemento psicologico, deve ritenersi certamente sussistente quantomeno la colpa grave di parte opponente, in quanto la domanda è stata sostenuta con argomentazioni palesemente infondate.
Passando alla quantificazione della somma oggetto della possibile condanna, il criterio è solo equitativo, non essendo più previsto il limite del doppio dei massimi tariffari. La “somma equitativamente determinata” di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, non corrisponde a un “danno” in senso tecnico, avendo una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria (Corte Cost., n. 152/2016; Cass. civ., sezioni unite, n.
16601/2017; Cass. civ., n. 3003/2014).
In punto di liquidazione dell'importo, la giurisprudenza di legittimità premettendo che la stessa “deve solo osservare il criterio equitativo…con l'unico limite della ragionevolezza”
(Cass. civ., n. 21570/2012. In senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 e Cass. civ., n.
26435/2020) ha, anche di recente, rinviato al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi. La somma prevista da tale disposizione può essere, quindi, rapportata
“sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr. Cass. civ., n. 26435/2020, in senso analogo Cass. civ., n. 17902/2019 ove, in massima, si legge che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può “essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite”).
Sulla base delle superiori considerazioni - e valutati anche l'intensità dell'elemento soggettivo della parte abusante e l'affaticamento derivato alla parte abusata dal processo temerario - l'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere determinato nella misura del 50% del compenso defensionale liquidato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 09/04/2024 da
[...]
Controparte_1
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che si liquidano in € 11.229,00, oltre spese generali, iva e
[...]
cpa come per legge;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 5.614,50, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi
[...]
dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Palermo, 18/12/2025
Il Giudice
ZI RE