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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli DI
HR CO DI
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 20 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ; CUI: 05AAC3Q), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
6/10/1998, con il patrocinio dell'avv. LAERTIBONI ANDREA
RICORRENTE
e
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/10/2024 nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A11/IV^Sez./Imm/Nr. Reg. 40/2024, emesso dal Questore della provincia di il 24/04/2024, notificato il 25/09/2024, con il quale era stata rigettata CP_1
l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co.
1.2 sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Brescia.
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso, in data 27/02/2023, aveva avanzato istanza di protezione speciale, producendo documentazione lavorativa attestante il radicamento sul territorio nazionale. In particolare, ha lamentato l'errata valutazione da parte dell'amministrazione della situazione del rappresentando che quest'ultimo dal gennaio del 2023 ha prestato attività Pt_1 lavorativa come operatore agricolo con contratto a tempo determinato, scaduto il 12/09/2024 e con possibilità di proroga in caso di rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.
Quanto all'inserimento sociale e familiare ha aggiunto che il ricorrente ha intessuto varie relazioni sociali e di colleganza e che ha stipulato un regolare contratto di locazione con decorrenza dall'1/10/2024.
Ha insistito pertanto per il riconoscimento della protezione speciale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso
Con nota scritta il difensore di ha precisato le proprie conclusioni, insistendo per Controparte_2
l'accoglimento del ricorso.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che il procedimento pendeva alla data del l'11 marzo 2023, e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, stima il Collegio che nel caso di specie non siano ravvisabili i presupposti delle ipotesi di non-refoulement previste dall'art. 19, comma 1.1, II periodo,
d.lgs. 286/1998. Alla luce delle COI esaminate non emerge, infatti, un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani in Gambia, seppur si sia in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone
(omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), tra le quali non figura l'istante.
In effetti, i recenti sviluppi della situazione socioeconomica e politica di tale Paese evidenziano un notevole superamento delle criticità un tempo presenti in termini di violazione dei diritti umani. La transizione dal regime dittatoriale di che aveva conquistato il potere nel 1994 dopo Persona_1 un colpo di Stato, a quello democratico si è attuata con il pacifico dissolvimento del primo a séguito delle elezioni del 1° dicembre 2016. è pacificamente subentrato nella carica CP_3 presidenziale dopo un breve periodo d'incertezza, caratterizzato dall'iniziale contestazione del risultato elettorale da parte del presidente uscente.
Durante il mandato di la sicurezza si era concentrata principalmente sulla protezione del Per_1 regime, trascurando i diritti dei cittadini. Un rapporto 2015 di Human Rights Watch citava numerosi casi di sparizioni forzate, arresti arbitrari, torture ed esecuzioni extragiudiziali, la maggior parte dei quali erano stati perpetrati dai servizi segreti contro sospetti oppositori dell'ex presidente. Le forze di sicurezza erano spesso usate come armi contro i cittadini e sono state implicate in molteplici violazioni dei diritti umani.
Il nuovo presidente ha reintrodotto dopo ventidue anni di censura, la libertà di stampa, ha CP_3 scarcerato molti prigionieri politici riconoscendo loro un indennizzo, ha cambiato i vertici della sicurezza gambiana ed avviato una riforma del sistema carcerario. Risulta attualmente ridimensionato il potere delle forze di polizia, che invece sotto il Governo godevano di fin troppe ampie Per_1 libertà di intervento (è stato, infatti, sviluppato il Security Sector Reform, “SSR”, con l'obiettivo di riformare gli otto corpi di sicurezza del Paese, introducendo maggiori responsabilità, professionalità
e controllo civile-democratico sulle stesse).
La sfida più ardua resta l'economia: la povertà in Gambia è una piaga che affligge il Paese da molti anni. Il nuovo Governo è chiamato a fronteggiare il grande aumento del tasso di disoccupazione passato dal 22% del 2008/2010 al 29,80% attuale, soprattutto considerando che la disoccupazione giovanile ha raggiunto un tragico 38%.
Nelle Relazioni con l'Occidente è degno di nota il tentativo del Gambia di reinserirsi nel
Commonwealth, dal quale era uscito nel 1970.
Il successo del processo di riforma democratica realizzato dal nuovo Presidente è CP_3 attestato dal recente ritorno in Gambia della maggior parte delle migliaia di persone che erano sfollate in Senegal e Guinea-Bissau, temendo lo scoppio di una guerra civile.
Nonostante una parziale battuta d'arresto rispetto a questo processo di evoluzione democratica si sia verificata nel gennaio 2020 (quando si è rifiutato di onorare la sua promessa elettorale di CP_3 dimettersi entro il terzo anno, scatenando scontri e proteste nel Paese, duramente represse con azioni che hanno portato all'uccisione di tre manifestanti antigovernativi e quasi 140 arresti di oppositori politici), la situazione non sembra ancora aver riportato il Paese al clima dittatoriale della Presidenza
AM né aver determinato la nascita di un vero e proprio fronte armato nemico del Governo tale da far perdere a quest'ultimo il controllo del territorio.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998. È, infine, da escludere che nel caso in esame il ricorrente abbia raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione in atti emerge l'avvio di un percorso di integrazione, tuttavia incompleto.
Dall'estratto conto previdenziale INPS si evince che ha iniziato a prestare Parte_1 regolare attività lavorativa dal primo gennaio 2023, pur essendo da molti anni in Italia, in quanto giunto nell'anno 2016, come si evince dal provvedimento oggetto di censure.
L'attività lavorativa prestata dal ricorrente presso la Società agricola Boccasanta s.a.s. come operatore agricolo è durata sino al 12/09/2024 e nel corso del procedimento non sono state documentate ulteriori prestazioni lavorative da parte di Parte_1
Allo stesso modo non risultano documentati legami familiari in Italia e non constano altre situazioni di vulnerabilità soggettiva rilevanti ai fini della concessione del titolo di soggiorno richiesto.
Non sussistono, pertanto, all'evidenza i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, neppure ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), e 5, comma
6, d.lgs. 286/1998.
Il ricorso va, quindi, totalmente rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in considerazione della circostanza che l'esito del ricorso è dipeso dalla valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente in assenza della preannunciata, da parte del resistente, e mai depositata documentazione relativa alla fase CP_1 amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso presentato da (C.F. ; CUI: Parte_1 C.F._1
05AAC3Q), nato in [...] il [...];
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli DI
HR CO DI
all'esito della udienza di trattazione cartolare del 20 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ; CUI: 05AAC3Q), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
6/10/1998, con il patrocinio dell'avv. LAERTIBONI ANDREA
RICORRENTE
e
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/10/2024 nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A11/IV^Sez./Imm/Nr. Reg. 40/2024, emesso dal Questore della provincia di il 24/04/2024, notificato il 25/09/2024, con il quale era stata rigettata CP_1
l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co.
1.2 sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Brescia.
La difesa di parte ricorrente ha evidenziato che lo stesso, in data 27/02/2023, aveva avanzato istanza di protezione speciale, producendo documentazione lavorativa attestante il radicamento sul territorio nazionale. In particolare, ha lamentato l'errata valutazione da parte dell'amministrazione della situazione del rappresentando che quest'ultimo dal gennaio del 2023 ha prestato attività Pt_1 lavorativa come operatore agricolo con contratto a tempo determinato, scaduto il 12/09/2024 e con possibilità di proroga in caso di rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.
Quanto all'inserimento sociale e familiare ha aggiunto che il ricorrente ha intessuto varie relazioni sociali e di colleganza e che ha stipulato un regolare contratto di locazione con decorrenza dall'1/10/2024.
Ha insistito pertanto per il riconoscimento della protezione speciale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso
Con nota scritta il difensore di ha precisato le proprie conclusioni, insistendo per Controparte_2
l'accoglimento del ricorso.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che il procedimento pendeva alla data del l'11 marzo 2023, e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, stima il Collegio che nel caso di specie non siano ravvisabili i presupposti delle ipotesi di non-refoulement previste dall'art. 19, comma 1.1, II periodo,
d.lgs. 286/1998. Alla luce delle COI esaminate non emerge, infatti, un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani in Gambia, seppur si sia in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone
(omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), tra le quali non figura l'istante.
In effetti, i recenti sviluppi della situazione socioeconomica e politica di tale Paese evidenziano un notevole superamento delle criticità un tempo presenti in termini di violazione dei diritti umani. La transizione dal regime dittatoriale di che aveva conquistato il potere nel 1994 dopo Persona_1 un colpo di Stato, a quello democratico si è attuata con il pacifico dissolvimento del primo a séguito delle elezioni del 1° dicembre 2016. è pacificamente subentrato nella carica CP_3 presidenziale dopo un breve periodo d'incertezza, caratterizzato dall'iniziale contestazione del risultato elettorale da parte del presidente uscente.
Durante il mandato di la sicurezza si era concentrata principalmente sulla protezione del Per_1 regime, trascurando i diritti dei cittadini. Un rapporto 2015 di Human Rights Watch citava numerosi casi di sparizioni forzate, arresti arbitrari, torture ed esecuzioni extragiudiziali, la maggior parte dei quali erano stati perpetrati dai servizi segreti contro sospetti oppositori dell'ex presidente. Le forze di sicurezza erano spesso usate come armi contro i cittadini e sono state implicate in molteplici violazioni dei diritti umani.
Il nuovo presidente ha reintrodotto dopo ventidue anni di censura, la libertà di stampa, ha CP_3 scarcerato molti prigionieri politici riconoscendo loro un indennizzo, ha cambiato i vertici della sicurezza gambiana ed avviato una riforma del sistema carcerario. Risulta attualmente ridimensionato il potere delle forze di polizia, che invece sotto il Governo godevano di fin troppe ampie Per_1 libertà di intervento (è stato, infatti, sviluppato il Security Sector Reform, “SSR”, con l'obiettivo di riformare gli otto corpi di sicurezza del Paese, introducendo maggiori responsabilità, professionalità
e controllo civile-democratico sulle stesse).
La sfida più ardua resta l'economia: la povertà in Gambia è una piaga che affligge il Paese da molti anni. Il nuovo Governo è chiamato a fronteggiare il grande aumento del tasso di disoccupazione passato dal 22% del 2008/2010 al 29,80% attuale, soprattutto considerando che la disoccupazione giovanile ha raggiunto un tragico 38%.
Nelle Relazioni con l'Occidente è degno di nota il tentativo del Gambia di reinserirsi nel
Commonwealth, dal quale era uscito nel 1970.
Il successo del processo di riforma democratica realizzato dal nuovo Presidente è CP_3 attestato dal recente ritorno in Gambia della maggior parte delle migliaia di persone che erano sfollate in Senegal e Guinea-Bissau, temendo lo scoppio di una guerra civile.
Nonostante una parziale battuta d'arresto rispetto a questo processo di evoluzione democratica si sia verificata nel gennaio 2020 (quando si è rifiutato di onorare la sua promessa elettorale di CP_3 dimettersi entro il terzo anno, scatenando scontri e proteste nel Paese, duramente represse con azioni che hanno portato all'uccisione di tre manifestanti antigovernativi e quasi 140 arresti di oppositori politici), la situazione non sembra ancora aver riportato il Paese al clima dittatoriale della Presidenza
AM né aver determinato la nascita di un vero e proprio fronte armato nemico del Governo tale da far perdere a quest'ultimo il controllo del territorio.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998. È, infine, da escludere che nel caso in esame il ricorrente abbia raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dalla documentazione in atti emerge l'avvio di un percorso di integrazione, tuttavia incompleto.
Dall'estratto conto previdenziale INPS si evince che ha iniziato a prestare Parte_1 regolare attività lavorativa dal primo gennaio 2023, pur essendo da molti anni in Italia, in quanto giunto nell'anno 2016, come si evince dal provvedimento oggetto di censure.
L'attività lavorativa prestata dal ricorrente presso la Società agricola Boccasanta s.a.s. come operatore agricolo è durata sino al 12/09/2024 e nel corso del procedimento non sono state documentate ulteriori prestazioni lavorative da parte di Parte_1
Allo stesso modo non risultano documentati legami familiari in Italia e non constano altre situazioni di vulnerabilità soggettiva rilevanti ai fini della concessione del titolo di soggiorno richiesto.
Non sussistono, pertanto, all'evidenza i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, neppure ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), e 5, comma
6, d.lgs. 286/1998.
Il ricorso va, quindi, totalmente rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti in considerazione della circostanza che l'esito del ricorso è dipeso dalla valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente in assenza della preannunciata, da parte del resistente, e mai depositata documentazione relativa alla fase CP_1 amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso presentato da (C.F. ; CUI: Parte_1 C.F._1
05AAC3Q), nato in [...] il [...];
Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi