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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2983 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCRIMALI ROSANNA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 5.12.23 conveniva in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1 corresponsione dell'Assegno Temporaneo per il figlio minore, già richiesta con domanda assunta al protocollo al n. e CP_1 Controparte_2 respinta in data 04/03/2022 per mancanza di ISEE.
Si costituiva tardivamente contestando le avverse pretese e chiedendo il CP_1 rigetto della domanda
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 27.2.25
*
Va premesso che perimetro di cognizione del presente giudizio va limitato al diritto alla corresponsione dell'Assegno Temporaneo
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
1 Giova premettere che il decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto, all'articolo 1,
l'Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che tale prestazione sia destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto ai trattamenti al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto- legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.
Più in particolare, l'art. 1 del DL n. 79/2021 chiede il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in
Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità; calcolato ai sensi dell'articolo
7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
L'art. 2 del D.L. 79/2021 prevede che “l'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall' nel limite massimo complessivo Controparte_3 di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L' provvede al monitoraggio del CP_1 rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze […]”.
Quanto alle modalità di richiesta del beneficio, il successivo art. 3 del medesimo D.L. prevede che “La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è presentata in modalità telematica all' ovvero presso gli CP_1
2 istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall' entro il 30 giugno 2021. CP_1
L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021”.
Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c.
Per quanto concerne il requisito reddituale, parte ricorrente non ha offerto prova alcuna in questa sede al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno richiesto.
Nemmeno nel presente giudizio, infatti, è stato prodotto l'ISEE del nucleo familiare.
Da tali rilievi consegue che l'istante non ha minimamente assolto all'onere probatorio a suo carico stante l'assenza di idonea prova di un elemento costitutivo del proprio diritto.
Le osservazioni formulate in ricorso in ordine alla possibilità di percepire il beneficio anche in assenza di ISEE si riferiscono all'Assegno Unico, misura diversa e successiva rispetto all'assegno temporaneo per cui è causa e rispetto al quale la legge prevede espressamente come requisito la presentazione dell'ISEE.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1 liquidano in euro 886,00 in favore di . CP_1
Così deciso in Agrigento, 28/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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