CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4189/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria A Vico - Piazza Roma 81028 Santa Maria A Vico CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2117/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 02/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222-2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7792/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, il contribuente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento nr. 222/2023 del 07/12/2023 notificato in data 10/12/2024 dal Comune di Santa Maria a Vico, con il quale veniva richiesto il pagamento complessivo di euro 231,00 avente ad oggetto T.A.R.I., dovuta al Comune di Santa Maria a Vico per l'anno 2018, per l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1.
Il ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale per il tributo richiesto relativo all'annualità
2018 da ritenersi non più esigibile, in quanto tutto ciò che doveva pagarsi periodicamente per anno, come il tributo in questione, si prescriveva in 5 anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Pertanto il contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso opposto con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta al netto dell'annualità prescritta.
Si costituiva il Comune di Santa Maria a Vico eccependo il corretto operato e la validità dell'atto impugnato stante la mancata prescrizione dell'annualità in contestazione in considerazione della maturazione della prescrizione da calcolarsi dal 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui il tributo è da considerarsi dovuto.
Pertanto partendo dal 20 gennaio 2019 la TARI 2018 avrebbe maturato il termine prescrizionale in data
31.12.2024 data successiva rispetto alla notifica dell'avviso opposto avvenuta il 10.12.2024.
Pertanto il Comune chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente conferma dell'atto impugnato.
Con sentenza n. 2117/12/2025 depositata in data 02.05.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta rigettava il ricorso ritenendo non maturata l'invocata prescrizione del tributo relativo all'annualità
2018.
Riteneva la CGT di Caserta che il tributo non poteva dirsi prescritto in ossequio a quanto statuito dall'art. 161 L. 296/2006 il quale prevedeva espressamente che gli avvisi in rettifica o d'ufficio dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto nel caso de qua per l'anno 2018 l'avviso andava notificato entro il 31 dicembre del 2024 cosa, in effetti, avvenuta, per tali motivi non poteva ritenersi accogliibile il ricorso spiegato dalla società ricorrente.
Avverso la cennata decisione proponeva appello il contribuente, il quale chiedeva riformarsi la gravata sentenza in quanto viziata nell'iter logico giuridico.
Secondo il ricorrente la CGT di Caserta sarebbe incorsa in un'errata valutazione dei fatti e degli atti di causa non tenendo conto, preliminarmente, la chiusura del fallimento avvenuta nel 2014 della società di cui il
Nominativo_1 era amministratore tra il 1986 ed il 1989, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo il tributo non poteva ritenersi esigibile e, infine, ribadiva la maturata prescrizione del tributo attesa la tardiva notifica dell'avviso impugnato.
Per tali motivi l'appellante chiedeva la riforma della gravata sentenza con conseguente annullamento in parte qua dell'avviso di accertamento impugnato. Si costituiva il Comune di Santa Maria a Vico ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza della gravata decisione di cui chiedeva conferma.
All'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va' rigettato.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di Tari la denuncia dei locali ed aree tassabili deve essere effettuata dai soggetti tenuti al pagamento del tributo entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
Secondo la ripartizione dell'onere della prova che vige nel processo tributario è il contribuente che si oppone alla pretesa tributaria a dover far valere, mediante fatti impeditivi, estintivi ovvero modificativi la non debenza del tributo.
Certamente in tale ipotesi la dichiarazione di occupazione ovvero altra documentazione equipollente sotto il profilo probatorio, avrebbe giovato la difesa del ricorrente.
Non essendo utile, d'altra parte, la questione inerente la cessazione della carica di legale rappresentante della società ovvero la chiusura del fallimento atteso che dalla visura ordinaria in atti, datata 17.02.2025, il Nominativo_1 risulta ancora legale rappresentante e lo stato della società attivo.
Per tali ragioni, dunque, in adesione al principio giurisprudenziale appena enunciato espressione della giurisprudenza maggioritaria, dunque, si ritenere che il calcolo del termine decadenziale per la pretesa tributaria avrà inizio dall'anno successivo a quello oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto fin qui detto si dovrà rigettare l'appello proposto dal Nominativo_1 stante la tempestiva notifica dell'accertamento effettuata entro il 31.12.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza n. 2117/12/2025 depositata in data 02.05.2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore del Comune di Santa Maria a Vico che si liquidano in
€ 650,00 oltre oneri se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4189/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria A Vico - Piazza Roma 81028 Santa Maria A Vico CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2117/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 02/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222-2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7792/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, il contribuente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento nr. 222/2023 del 07/12/2023 notificato in data 10/12/2024 dal Comune di Santa Maria a Vico, con il quale veniva richiesto il pagamento complessivo di euro 231,00 avente ad oggetto T.A.R.I., dovuta al Comune di Santa Maria a Vico per l'anno 2018, per l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1.
Il ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale per il tributo richiesto relativo all'annualità
2018 da ritenersi non più esigibile, in quanto tutto ciò che doveva pagarsi periodicamente per anno, come il tributo in questione, si prescriveva in 5 anni, come previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c.
Pertanto il contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso opposto con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta al netto dell'annualità prescritta.
Si costituiva il Comune di Santa Maria a Vico eccependo il corretto operato e la validità dell'atto impugnato stante la mancata prescrizione dell'annualità in contestazione in considerazione della maturazione della prescrizione da calcolarsi dal 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui il tributo è da considerarsi dovuto.
Pertanto partendo dal 20 gennaio 2019 la TARI 2018 avrebbe maturato il termine prescrizionale in data
31.12.2024 data successiva rispetto alla notifica dell'avviso opposto avvenuta il 10.12.2024.
Pertanto il Comune chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente conferma dell'atto impugnato.
Con sentenza n. 2117/12/2025 depositata in data 02.05.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta rigettava il ricorso ritenendo non maturata l'invocata prescrizione del tributo relativo all'annualità
2018.
Riteneva la CGT di Caserta che il tributo non poteva dirsi prescritto in ossequio a quanto statuito dall'art. 161 L. 296/2006 il quale prevedeva espressamente che gli avvisi in rettifica o d'ufficio dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto nel caso de qua per l'anno 2018 l'avviso andava notificato entro il 31 dicembre del 2024 cosa, in effetti, avvenuta, per tali motivi non poteva ritenersi accogliibile il ricorso spiegato dalla società ricorrente.
Avverso la cennata decisione proponeva appello il contribuente, il quale chiedeva riformarsi la gravata sentenza in quanto viziata nell'iter logico giuridico.
Secondo il ricorrente la CGT di Caserta sarebbe incorsa in un'errata valutazione dei fatti e degli atti di causa non tenendo conto, preliminarmente, la chiusura del fallimento avvenuta nel 2014 della società di cui il
Nominativo_1 era amministratore tra il 1986 ed il 1989, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo il tributo non poteva ritenersi esigibile e, infine, ribadiva la maturata prescrizione del tributo attesa la tardiva notifica dell'avviso impugnato.
Per tali motivi l'appellante chiedeva la riforma della gravata sentenza con conseguente annullamento in parte qua dell'avviso di accertamento impugnato. Si costituiva il Comune di Santa Maria a Vico ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza della gravata decisione di cui chiedeva conferma.
All'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va' rigettato.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte in tema di Tari la denuncia dei locali ed aree tassabili deve essere effettuata dai soggetti tenuti al pagamento del tributo entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
Secondo la ripartizione dell'onere della prova che vige nel processo tributario è il contribuente che si oppone alla pretesa tributaria a dover far valere, mediante fatti impeditivi, estintivi ovvero modificativi la non debenza del tributo.
Certamente in tale ipotesi la dichiarazione di occupazione ovvero altra documentazione equipollente sotto il profilo probatorio, avrebbe giovato la difesa del ricorrente.
Non essendo utile, d'altra parte, la questione inerente la cessazione della carica di legale rappresentante della società ovvero la chiusura del fallimento atteso che dalla visura ordinaria in atti, datata 17.02.2025, il Nominativo_1 risulta ancora legale rappresentante e lo stato della società attivo.
Per tali ragioni, dunque, in adesione al principio giurisprudenziale appena enunciato espressione della giurisprudenza maggioritaria, dunque, si ritenere che il calcolo del termine decadenziale per la pretesa tributaria avrà inizio dall'anno successivo a quello oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto fin qui detto si dovrà rigettare l'appello proposto dal Nominativo_1 stante la tempestiva notifica dell'accertamento effettuata entro il 31.12.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza n. 2117/12/2025 depositata in data 02.05.2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore del Comune di Santa Maria a Vico che si liquidano in
€ 650,00 oltre oneri se dovuti.