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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 498/2022 r.g.,
proposto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Spina;
Parte_1
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, RO
contumace;
E , rappresentati e Parte_2 Parte_3
difesi dagli Avv.ti Luciano Ghirga e Stefano Bogini;
E , rappresentati e difesi dagli CP_2 Controparte_3
Avv.ti Enrico Biscarini e Nicodemo Gentile;
, contumace - appellati Controparte_4
1 SOMMARIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 22.10.2010 Parte_1
e hanno chiesto la nomina di un CTU al fine di
[...] Controparte_4
accertare lo stato dei luoghi susseguente a un intervento di sbancamento effettuato dalla finalizzato alla costruzione di un fabbricato RO
edilizio su un terreno posto a confine con le loro proprietà.
A seguito di deposito della relazione da parte dell'Ing. con ricorso ex CP_5
art. 702 bis c.p.c. e hanno convenuto in Parte_1 Controparte_4
giudizio la società esecutrice dei lavori nonché i proprietari RO
degli edifici , , Parte_3 Parte_2 CP_2 CP_3
, al fine di sentirli condannare all'esecuzione di tutte le opere ritenute
[...]
necessarie per l'eliminazione di ogni pericolo per cose e persone, in relazione alla creazione della scarpata, al ripristino della servitù di passaggio, al rispetto delle distanze tra edifici, all'eliminazione delle difformità rispetto alla concessione edilizia, al risarcimento dei danni.
Si erano costituiti i convenuti contestando le domande attoree ed a seguito di passaggio dal rito sommario a quello ordinario, era stata ammessa CTU
finalizzata alla verifica dell'esistenza della servitù di passaggio in favore degli attori sui terreni dei convenuti.
Con Sentenza n. 326/2022 il Tribunale di Perugia ha rigettato tutte le domande attoree, compensando interamente tra le parti le spese di lite e di CTU, ponendo a carico di quelle di ATP. Parte_1
ha proposto appello avverso la suddetta Sentenza, Parte_1
censurando con il primo motivo la parte in cui è stata rigettata la domanda di
2 condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al fine di eliminare ogni pericolo in relazione alla scarpata a confine tra le proprietà
e (ex Euroediliza s.r.l.), con il secondo motivo ha Pt_1 Controparte_6
censurato la parte in cui è stata rigettata la domanda di ripristino della servitù
di passo pedonale che insisteva, prima dello sbancamento effettuato da per la costruzione dell'edificio, a carico del terreno RO
contraddistinto al foglio 81 particella 615 di proprietà (ex Controparte_6
ed a favore del terreno di , contraddistinto RO Parte_1
al catasto al foglio 81 particella 99 del Comune di Magione.
In relazione al primo motivo, ha sostenuto che la Parte_1 CP_1
ha operato uno sbancamento del terreno ed ha creato una scarpata di
[...]
estrema pendenza sul confine con la sua proprietà, tanto da avere un fronte quasi verticale, che precedentemente non esisteva. Il CTU Ing. ha CP_5
rilevato che al confine tra la proprietà ed ovvero lungo Pt_1 CP_1
il ciglio superiore della scarpata, non è presente alcuna opera di protezione contro la caduta dall'alto, invero necessaria (pag. 13 ATP), non sono presenti opere di regimentazione delle acque meteoriche che quindi ruscellano liberamente verso la scarpata, favorendo i fenomeni di erosione stessa che potrebbe estendersi nella proprietà andando a determinare gravi Pt_1
situazioni di pericolo sia per la proprietà a valle sia per le proprietà a monte. Il
CTU ha ritenuto necessario regimentare le acque meteoriche e realizzare una recinzione di opportune caratteristiche a confine con la proprietà e Pt_1
(ex nel tratto lungo la scarpata ove è presente il Parte_3 RO
rischio di caduta dall'alto. A fronte delle suddette risultanze della CTU la
3 domanda di condanna alla esecuzione di tutte le opere necessarie ad eliminare ogni pericolo doveva essere accolta.
In relazione al secondo motivo, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui è stata rigettata la domanda di ripristino della servitù di passaggio,
avendo il Tribunale ritenuto che non esisteva alcuna servitù all'epoca della costruzione del fabbricato da parte di oggi di proprietà di RO
. Il Tribunale avrebbe dovuto integrare Controparte_7 Parte_2
quanto accertato dal CTU con la prova orale tendente a dimostrare che il passaggio lungo la gradinata in cemento di cui alla particella 621 di proprietà
di e il conseguente tragitto venuto meno a seguito dello Controparte_4
sbancamento di , non era utilizzato solo per il passaggio di CP_1
tubazioni per irrigazione, ma anche e soprattutto per il passaggio pedonale, con conseguente prova dell'usucapione della servitù di passo pedonale sul tragitto apparente. Invece il giudice ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali sulla sussistenza della servitù, poiché tale circostanza “avrebbe dovuto essere inserita nell'atto di acquisto”. L'appellante insiste pertanto nella escussione dei testimoni indicati sui capitoli di cui alla Memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto il CP_2 Controparte_3
rigetto dell'appello nei loro confronti, avendo il ricorrente esercitato un'azione aquiliana e non un'azione reale, per cui essi non sono titolari della pretesa attorea in quanto meri acquirenti degli immobili;
unico legittimato passivo è
l' che ha materialmente effettuato le opere di sbancamento. RO
In ogni caso il CTU ha rilevato che lo sbancamento è stato realizzato a perfetta regola d'arte, conseguentemente la scarpata non rappresenta alcun pericolo per
4 le proprietà dei ricorrenti e/o di terzi, che non sono visibili segni di sgretolamento della scarpata, che l'intervento per la regimentazione delle acque meteoriche riguarda esclusivamente la proprietà dei ricorrenti, trattandosi di fondi posti a livello superiore. Inoltre il nuovo ausiliario del giudice ha affermato che, dalle indagini eseguite presso l'Ufficio Pubblicità immobiliare di Perugia, sulle particelle 615 e 616 del foglio 81 del Comune di Magione, non esistono servitù di passaggio, mentre nelle mappe storiche si rileva un tratteggio che indica un passaggio privato sulla particella 615 e 99 la cui ubicazione è
sulla continuazione della scalinata posta sulla particella 621.
In via riconvenzionale subordinata trasversale gli appellati hanno chiesto: “a)
per le ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dai ricorrenti
condannare la in persona del legale rappresentante pro RO
tempore a garantire e manlevare i convenuti e CP_2 Controparte_3
da ogni onere, spesa e opera alle quali dovessero essere condannati. All'uopo
ordinando direttamente alla il relativo pagamento ed RO
esecuzione; in ogni caso condannare la a rimborsare RO
qualsiasi somma che i convenuti e dovessero CP_2 Controparte_3
sostenere per qualsiasi titolo conseguente all'esito del giudizio. b) In ipotesi di
riconoscimento della esistenza della servitù di passaggio disporre ex art. 1480
c.c. la riduzione del prezzo di vendita nella misura che verrà determinata a
seguito di C.T.U. o in via equitativa e alla conseguente condanna alla
restituzione della relativa somma cosi determinata. Oltre al risarcimento dei
danni conseguenti. c) Sempre in via subordinata e per la denegata ipotesi che
l'accoglimento delle domande attoree dovesse comportare la retrocessione del
5 fabbricato i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, chiedono
l'applicazione dell' art. 398 c.c., con diritto di rivalsa sul prezzo da
corrispondere nei confronti della Società dante causa. In via istruttoria: per la
denegata ipotesi di riconoscimento della esistenza di servitù di passaggio e
l'accoglimento della domanda attorea di retrocessione dell'immobile si chiede
C.T.U., con esperto del settore, per determinare: -il minor valore della
porzione di fabbricato ad uso abitativo acquistato dai convenuti
[...]
con rogito notarile del 18.11.2011, Dr. rep.n. 2664 CP_8 Persona_1
prezzo di euro 190.000,00 , con valutazione anche delle eventuali limitazioni
alla fruibilità e godimento del relativo bene;
-l'ammontare del doppio del
valore della superficie occupata dall'intero fabbricato ai sensi dell' art. 938
ultimo comma c.c.. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali”.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto Parte_3 Parte_2
il rigetto dell'appello perché la sentenza ha fatto corretta applicazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il tecnico incaricato in sede di ATP. Le
situazioni problematiche riscontrate derivano infatti non tanto dai lavori di sbancamento della quanto dalla presenza del muro realizzato RO
sulla proprietà emerge dalla CTU che non vi sono situazioni di CP_4
pericolo da eliminare, la scarpata è stabile ed il margine della stessa è
irraggiungibile, protetto dalla siepe che non consente di andare oltre la stessa.
Circa la domanda di ripristino della servitù di passaggio, non è stata accertata l'esistenza di alcuna servitù come prospettata dagli attori sulla base dell'atto pubblico del 1953. Le richieste istruttorie al riguardo non sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e quindi debbono intendersi rinunciate.
6 In via subordinata ed in via riconvenzionale c.d. trasversale costoro hanno formulato le seguenti domande: “condannare la in persona RO
del legale rappresentante pro tempore a garantire e tenere indenni i convenuti
e da quanto fossero condannati ad Parte_3 Parte_2
eseguire o pagare a favore dell'appellante, disponendo che opere e pagamenti
vengano eseguiti direttamente dalla in persona del legale RO
rappresentante pro tempore, a favore dell'appellante o, in ogni caso,
condannare la in persona del legale rappresentante pro RO
tempore a rimborsare i coniugi delle somme che gli stessi Parte_3
dovessero pagare per effetto di eventuali condanne a loro carico, oltre al
risarcimento dei danni;
per il caso di riconoscimento dell'esistenza della
servitù di passaggio disporre la diminuzione del prezzo di vendita ex art. 1480
c.c. e condannare la in persona del legale rappresentante pro RO
tempore, alla restituzione della somma così determinata, oltre al risarcimento
dei danni, da liquidare anche in via equitativa;
condannare, in via principale
l'appellante ed in via subordinata la in persona del legale RO
rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi di causa, con il
rimborso delle spese generali al 15% e degli altri accessori nelle percentuali
di legge”.
La e , benché ritualmente citati a mezzo pec RO Controparte_4
presso lo studio del procuratore domiciliatario, non si sono costituiti in giudizio rimanendo contumaci.
7 All'udienza del 07/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello è fondato perché l'ATP svolto in primo grado,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha in parte confermato gli assunti attorei, con riferimento allo sbancamento eseguito dalla per la realizzazione di una nuova costruzione a confine con RO
le loro proprietà.
Il CTU, con ampia, esaustiva e puntuale Relazione e in accordo con i CTP, ha invero accertato in sede di sopralluogo che è ben visibile:
“-la scarpata creata con lo sbancamento eseguito da per la RO
realizzazione del fabbricato e dell'area di pertinenza;
sul lato ovest verso il confine con la proprietà tale scarpata inizia nella parte inferiore con CP_4
un muro in c.a. di altezza pari a 1,40 mt., è poi presente la scarpata vera e propria che ha pendenza pari a circa 60° e supera una differenza di quota pari a
2,70 mt., per finire con un tratto in leggera pendenza della larghezza di circa 40
cm., in sommità è presente il muro di contenimento e di confine preesistente della proprietà sul lato verso la proprietà è presente il muro CP_4 Pt_1
di base con altezza variabile che da 1,35 mt. tende a morire sul piano di campagna, al di sopra del quale c'è la scarpata vera e propria che nel punto più
alto arriva a coprire un salto di 2,10 mt. con pendenza di circa 70°, essendo il confine con la proprietà disposto lungo la pendenza naturale del Pt_1
8 versante, la scarpata tende a morire sul piano di campagna alla quota del piano terra dell'edificio” (pag. 11 ATP Ing. ; CP_5
- “al confine tra la proprietà ed , ovvero lungo il ciglio Pt_1 CP_1
superiore della scarpata attualmente è presente una fitta siepe che non consente di avvicinarsi al dirupo;
in ogni caso non è presente alcuna opera di
protezione contro la caduta dall'alto, invero necessaria essendo nel punto
più alto presente un salto di circa 3,5 mt. dalla proprietà quella Pt_1
del sig. (ex ); Parte_3 CP_1
- non sono presenti, né al confine con la proprietà né a confine CP_4
con la proprietà opere di regimentazione delle acque meteoriche Pt_1
che quindi ruscellano liberamente verso la scarpata, favorendo i fenomeni
di erosione della stessa” (pag. 13 ATP Ing. . CP_5
L'Ing. ha aggiunto che, “per quanto concerne la stabilità della scarpata CP_5
realizzata, essa risulta soddisfatta e il muro di contenimento alla base non rappresenta opera necessaria a garantire la stabilità, bensì opera per garantire la pulizia del versante, regimentare le acque e proteggere dalla caduta di parti erose. Per quanto concerne i fenomeni erosivi sulla scarpata gli stessi sono presenti perché connaturati alla natura del terreno e sono favoriti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia e soprattutto gelo); a limitare tali azioni sono stati disposti dei teli protettivi sulla scarpata, ma che in ogni caso non possono impedire il fenomeno. Allo stato attuale non sono visibili segni di evidente sgretolamento della scarpata a monte alla base del muro dell' CP_4
e in testa alla scarpata del che possano destare pericolo imminente, Pt_1
ma resta inteso che andranno realizzate opere protettive e di
9 regimentazione delle acque meteoriche, ad oggi del tutto assenti” (pagg. 16
e 17 ATP).
“Quanto alle condizioni di potenziale pericolo, non sono evidenti situazioni di pericolo per instabilità del versante... È invece presente una situazione di pericolo dovuta alla presenza del muro dell' che in caso evento CP_4
sismico disastroso potrebbe essere soggetto a ribaltamento o altri cinematismi con sua caduta nelle proprietà sottostanti. All'uopo è bene precisare che la
situazione di pericolo deriva non solo dalla potenziale instabilità del muro,
ma dalla morfologia della scarpata realizzata che, essendosi spinta con
grande pendenza fino alle fondazioni del soprastante muro, fa si che
un'eventuale caduta del muro o parte di esso andrebbe a finire
rovinosamente nelle proprietà sottostanti” (pag. 18 ATP).
“I fenomeni erosivi in atto non costituiscono situazione di pericolo immediato se non per il rischio di distacchi di materiale che possono cadere nella proprietà
sottostante la scarpata;
soprattutto a breve termine non c'è motivo di credere che i fenomeni erosivi possano generare problemi di instabilità che vadano ad interessare le altre proprietà. Ma a lungo termine in mancanza di opportuni
accorgimenti l'erosione in testa alla scarpata potrebbe anche raggiungere
la fondazione dell' e provocare l'instabilità dello stesso o della CP_4
recinzione provvisionale posta a termine del camminamento o estendersi
nella proprietà andando a determinare gravi situazioni di Pt_1
pericolo sia per le proprietà a valle, sia per le proprietà a monte. Infine, un
pericolo significativo è rappresentato dal rischio di caduta dall'alto della
proprietà n cui a monte della scarpata non è stata posta in essere Pt_1
10 alcuna protezione (recinzione o simile) e dal camminamento interrotto
dove la recinzione è del tutto provvisionale e non di certo rispondente ai
requisiti normativi (pag. 19 ATP).
Le situazioni di pericolo imminente così come le opere tecnicamente non a regola d'arte dovranno essere sottoposte alla realizzazione di una serie di interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza e di stabilità del sito a breve e a lungo termine.. Il CTU ha convenuto con i CTP che in particolare sarà
necessario:
1) mettere in sicurezza il muro di contenimento a confine della proprietà
con opere di consolidamento e ancoraggio da determinare con CP_4
necessario progetto-strutturale; tale intervento potrà essere realizzato costruendo un idoneo ponteggio che dal piede della scarpata raggiunga il muro dell' e consolidando il muro di contenimento con un rivestimento in CP_4
intonaco armato, ancorato sia in fondazione (con opportuno cordolo in c.a.) sia a due terzi dell'altezza con perforazioni armate inclinate che raggiungano le conformazioni di “marne siltose” al di sotto del riporto disposto a monte;
andranno infine realizzate forature per consentire l'eventuale drenaggio del muro;
2) regimentare le acque meteoriche che allo stato attuale, attraverso il passaggio dalla proprietà e dalla proprietà ruscellano sulla scarpata CP_4 Pt_1
in oggetto, nonché le acque che potrebbero giungere da monte del muro dell' per l'esecuzione di tali opere dovrà essere realizzata una cunetta CP_4
a monte della scarpata, capace di intercettare le acque meteoriche prima che
11 possano raggiungere le conformazioni affioranti della scarpata ed allontanarle opportunamente;
3) garantire anche in futuro la protezione dei versanti con teli o analoghi accorgimenti sia per limitare l'afflusso diretto delle acque meteoriche sia per proteggere dalla caduta di eventuali parti erose;
4) sostituire la recinzione provvisoria posta ad interruzione del passaggio con una recinzione di opportuna geometria e resistenza, rispondente alle attuali norme tecniche e di sicurezza nei luoghi accessibili, tale recinzione dovrà
quindi avere opportune caratteristiche di invalidità e resistenza alle spinte orizzontali, come disciplinato dalle normative vigenti (UNI 10809, Nuove
norme tecniche sulle costruzioni emanate con D.M. del 14.01.08);
5) necessità di realizzare una recinzione di opportune caratteristiche a confine tra le proprietà e (ex ) nel tratto lungo la Pt_1 Parte_3 CP_1
scarpata ove è presente rischio di caduta dall'alto; anche tale recinzione dovrà
avere opportune caratteristiche di invalicabilità e resistenza alle spinte orizzontali e quindi eventualmente con opportuna fondazione costituita da un cordolo in c.a. incassato nella conformazione geologica del sito” (pagg. 21 e 22
ATP).
Non è dunque condivisibile quanto sostenuto nella sentenza di primo grado,
secondo cui non è “ascrivibile alcuna responsabilità né al costruttore venditore
dell'immobile, non avendo causato alcuna delle anomalie lamentate dagli
attori, men che meno alcuna responsabilità può essere ascritta ai sigg.ri
e da un lato, dall'altro, meri acquirenti di Parte_3 Pt_2 CP_2 CP_3
porzioni dell'immobile di che trattasi senza alcuna ingerenza nella
12 progettazione od esecuzione dello stesso” (pagg. 12 e 13 Sentenza n.
326/2022).
L'Ing. ha invece espressamente affermato che la scarpata realizzata CP_5
dalla unitamente al muro di contenimento preesistente RO
realizzato al confine da , ha creato una situazione di pericolo Controparte_4
per cose e persone anche se non imminente, che deve essere eliminata attraverso le opere dallo stesso analiticamente elencate.
L' in quanto autrice dello sbancamento e responsabile del RO
fatto illecito lamentato dall'appellante, deve essere pertanto condannata all'esecuzione delle opere di cui ai numeri da 1) a 5) indicate alle pagg. 21 e 22
dell'ATP sopra menzionate.
Tali opere dovranno essere eseguite limitatamente alla proprietà di Parte_1
avendo rinunciato alla domanda poiché lo stesso
[...] Controparte_4
non ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, la quale pertanto nei confronti del medesimo è passata in giudicato.
La condanna non può essere estesa ai sigg.ri , Parte_3 [...]
, e i quali, benché acquirenti ed Parte_2 Controparte_3 CP_2
attuali proprietari delle porzioni dell'edificio bifamiliare realizzato dalla non hanno posto in essere alcun comportamento illecito nelle RO
opere di sbancamento eseguite unicamente dalla ditta costruttrice.
2) Il secondo motivo d'appello non è fondato perché aveva Parte_1
chiesto nelle conclusioni di cui al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Perugia, “il ripristino della servitù di passaggio”, nella parte motiva aveva affermato che: “ mediante lo sbancamento e la realizzazione del
13 fabbricato, la ha del tutto ostruito il passaggio esistente sulla CP_1
particella 615 di sua proprietà, sulla quale il ricorrente ha sempre Pt_1
esercitato il transito per accedere alla propria particella 99, vantando servitù di passaggio, esistente ab immemorabile e la cui esistenza è provata dal rogito
14.03.1953 rep. 4529/827 Notar . Il ricorrente aveva dunque fatto Per_2
riferimento ad un diritto di servito acquisito per atto pubblico e non ha formulato domanda di acquisto della servitù di fatto per intervenuta usucapione.
Tanto è ciò vero che in primo grado è stata svolta CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti di causa ed in particolare la
perizia di ATP già espletata, effettuati i necessari sopralluoghi, accerti la
sussistenza di una servitù di passaggio a favore degli attori”. Il CTU Geom.
, dopo aver preso visione dei luoghi e delle mappe catastali, ha Per_3
affermato che prima dello sbancamento esisteva una scalinata di cemento a gradoni che consentiva il passaggio pedonale dalla proprietà del sig. Pt_1
lungo tutta la proprietà e detto collegamento risulta graficamente Parte_3
dalle mappe catastali remote ed attuali, come evidenziato in rosso sulla mappa di cui all'allegato E della CTU. A tali conclusioni era pervenuto anche l'Ing.
in sede di ATP. Il Geom. ha però concluso affermando che: CP_5 CP_9
“non esiste alcuna servitù di transito lungo detto tratto, ma solo di passaggio di tubazioni per irrigazioni”, posto che la servitù di transito richiamata negli atti pubblici è quella che collega il podere Vignoglia con la strada comunale
Solomeo”.
Dunque, essendo stata accertata una servitù di fatto diversa da quella menzionata nell'atto notarile del 1953 richiamato dall'appellante, costui
14 avrebbe dovuto domandare il riconoscimento del diritto di passaggio sulla servitù di fatto per intervenuta usucapione. Tale domanda, come detto, non è
stata spiegata e le prove richieste a tal fine sono state legittimamente disattese;
le stesse peraltro non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e la richiesta formulata in appello è inammissibile anche per tale motivo.
Sul versante probatorio si è precisato infatti che l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto,
mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e segg. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. In buona sostanza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore in confessoria servitutis ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo costitutivo del suo diritto. Nella specie ha dimostrato, Parte_1
attraverso l'ATP e la CTU, l'esistenza di opere visibili e permanenti della servitù di passaggio pedonale ostruita dallo sbancamento effettuato da ma non ha dimostrato l'acquisto della medesima servitù per RO
contratto, per testamento, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
3) Il parziale accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame delle domande riconvenzionali effettuate in via subordinata trasversale dagli appellati regolarmente costituiti, che restano assorbite.
15 4) Tale accoglimento legittima altresì la riforma della sentenza di primo grado anche relativamente alla condanna alle spese, che devono essere poste a carico della in favore di , il quale a sua volta deve RO Parte_1
essere condannato al pagamento del 50% di quelle in favore degli altri appellati,
dovendo il restante 50% essere compensato in virtù della parziale soccombenza.
Le spese di ATP devono essere poste a carico della RO
riconosciuta responsabile dall'Ing. in relazione alle opere di CP_5
sbancamento dalla stessa effettuate, mentre le spese di CTU devono essere poste a carico di non avendo il Geom. Parte_1 Per_3
riconosciuto alcuna servitù di passaggio in suo favore.
Le spese anche di secondo grado vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione valore indeterminabile – complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria del secondo grado per la quale viene applicato il valore minimo in quanto non espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna RO
all'esecuzione a sua cura e spese, di tutte le opere di cui ai numeri da 1) a 5)
delle pagg. 21 e 22 della CTU, come riportate nella parte motiva della sentenza,
limitatamente alla scarpata a confine con la proprietà del sig. ; Parte_1
16 2) rigetta la domanda di ripristino della servitù di passo pedonale avanzata da sul terreno di sua proprietà contraddistinto al catasto del Parte_1
Comune di Magione al foglio 81, particella 90;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di RO
che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 oltre 15% Parte_1
rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva, per il secondo grado in € 8.469,00, oltre
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
4) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite in Parte_1
favore di e , che si liquidano in tale misura Parte_2 Parte_3
per il primo grado in € 3.808,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22%
iva, per il secondo grado in € 4.234,50, oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e
22% iva;
5) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite in Parte_1
favore di e che si liquidano in tale misura per CP_2 Controparte_3
il primo grado in € 3.808,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva,
per il secondo grado in € 4.234,50, oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22%
iva;
6) pone definitivamente le spese di ATP a carico della RO
7) pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
Così deciso in Perugia il 21/12/2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 498/2022 r.g.,
proposto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Spina;
Parte_1
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, RO
contumace;
E , rappresentati e Parte_2 Parte_3
difesi dagli Avv.ti Luciano Ghirga e Stefano Bogini;
E , rappresentati e difesi dagli CP_2 Controparte_3
Avv.ti Enrico Biscarini e Nicodemo Gentile;
, contumace - appellati Controparte_4
1 SOMMARIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 22.10.2010 Parte_1
e hanno chiesto la nomina di un CTU al fine di
[...] Controparte_4
accertare lo stato dei luoghi susseguente a un intervento di sbancamento effettuato dalla finalizzato alla costruzione di un fabbricato RO
edilizio su un terreno posto a confine con le loro proprietà.
A seguito di deposito della relazione da parte dell'Ing. con ricorso ex CP_5
art. 702 bis c.p.c. e hanno convenuto in Parte_1 Controparte_4
giudizio la società esecutrice dei lavori nonché i proprietari RO
degli edifici , , Parte_3 Parte_2 CP_2 CP_3
, al fine di sentirli condannare all'esecuzione di tutte le opere ritenute
[...]
necessarie per l'eliminazione di ogni pericolo per cose e persone, in relazione alla creazione della scarpata, al ripristino della servitù di passaggio, al rispetto delle distanze tra edifici, all'eliminazione delle difformità rispetto alla concessione edilizia, al risarcimento dei danni.
Si erano costituiti i convenuti contestando le domande attoree ed a seguito di passaggio dal rito sommario a quello ordinario, era stata ammessa CTU
finalizzata alla verifica dell'esistenza della servitù di passaggio in favore degli attori sui terreni dei convenuti.
Con Sentenza n. 326/2022 il Tribunale di Perugia ha rigettato tutte le domande attoree, compensando interamente tra le parti le spese di lite e di CTU, ponendo a carico di quelle di ATP. Parte_1
ha proposto appello avverso la suddetta Sentenza, Parte_1
censurando con il primo motivo la parte in cui è stata rigettata la domanda di
2 condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie al fine di eliminare ogni pericolo in relazione alla scarpata a confine tra le proprietà
e (ex Euroediliza s.r.l.), con il secondo motivo ha Pt_1 Controparte_6
censurato la parte in cui è stata rigettata la domanda di ripristino della servitù
di passo pedonale che insisteva, prima dello sbancamento effettuato da per la costruzione dell'edificio, a carico del terreno RO
contraddistinto al foglio 81 particella 615 di proprietà (ex Controparte_6
ed a favore del terreno di , contraddistinto RO Parte_1
al catasto al foglio 81 particella 99 del Comune di Magione.
In relazione al primo motivo, ha sostenuto che la Parte_1 CP_1
ha operato uno sbancamento del terreno ed ha creato una scarpata di
[...]
estrema pendenza sul confine con la sua proprietà, tanto da avere un fronte quasi verticale, che precedentemente non esisteva. Il CTU Ing. ha CP_5
rilevato che al confine tra la proprietà ed ovvero lungo Pt_1 CP_1
il ciglio superiore della scarpata, non è presente alcuna opera di protezione contro la caduta dall'alto, invero necessaria (pag. 13 ATP), non sono presenti opere di regimentazione delle acque meteoriche che quindi ruscellano liberamente verso la scarpata, favorendo i fenomeni di erosione stessa che potrebbe estendersi nella proprietà andando a determinare gravi Pt_1
situazioni di pericolo sia per la proprietà a valle sia per le proprietà a monte. Il
CTU ha ritenuto necessario regimentare le acque meteoriche e realizzare una recinzione di opportune caratteristiche a confine con la proprietà e Pt_1
(ex nel tratto lungo la scarpata ove è presente il Parte_3 RO
rischio di caduta dall'alto. A fronte delle suddette risultanze della CTU la
3 domanda di condanna alla esecuzione di tutte le opere necessarie ad eliminare ogni pericolo doveva essere accolta.
In relazione al secondo motivo, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui è stata rigettata la domanda di ripristino della servitù di passaggio,
avendo il Tribunale ritenuto che non esisteva alcuna servitù all'epoca della costruzione del fabbricato da parte di oggi di proprietà di RO
. Il Tribunale avrebbe dovuto integrare Controparte_7 Parte_2
quanto accertato dal CTU con la prova orale tendente a dimostrare che il passaggio lungo la gradinata in cemento di cui alla particella 621 di proprietà
di e il conseguente tragitto venuto meno a seguito dello Controparte_4
sbancamento di , non era utilizzato solo per il passaggio di CP_1
tubazioni per irrigazione, ma anche e soprattutto per il passaggio pedonale, con conseguente prova dell'usucapione della servitù di passo pedonale sul tragitto apparente. Invece il giudice ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali sulla sussistenza della servitù, poiché tale circostanza “avrebbe dovuto essere inserita nell'atto di acquisto”. L'appellante insiste pertanto nella escussione dei testimoni indicati sui capitoli di cui alla Memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto il CP_2 Controparte_3
rigetto dell'appello nei loro confronti, avendo il ricorrente esercitato un'azione aquiliana e non un'azione reale, per cui essi non sono titolari della pretesa attorea in quanto meri acquirenti degli immobili;
unico legittimato passivo è
l' che ha materialmente effettuato le opere di sbancamento. RO
In ogni caso il CTU ha rilevato che lo sbancamento è stato realizzato a perfetta regola d'arte, conseguentemente la scarpata non rappresenta alcun pericolo per
4 le proprietà dei ricorrenti e/o di terzi, che non sono visibili segni di sgretolamento della scarpata, che l'intervento per la regimentazione delle acque meteoriche riguarda esclusivamente la proprietà dei ricorrenti, trattandosi di fondi posti a livello superiore. Inoltre il nuovo ausiliario del giudice ha affermato che, dalle indagini eseguite presso l'Ufficio Pubblicità immobiliare di Perugia, sulle particelle 615 e 616 del foglio 81 del Comune di Magione, non esistono servitù di passaggio, mentre nelle mappe storiche si rileva un tratteggio che indica un passaggio privato sulla particella 615 e 99 la cui ubicazione è
sulla continuazione della scalinata posta sulla particella 621.
In via riconvenzionale subordinata trasversale gli appellati hanno chiesto: “a)
per le ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dai ricorrenti
condannare la in persona del legale rappresentante pro RO
tempore a garantire e manlevare i convenuti e CP_2 Controparte_3
da ogni onere, spesa e opera alle quali dovessero essere condannati. All'uopo
ordinando direttamente alla il relativo pagamento ed RO
esecuzione; in ogni caso condannare la a rimborsare RO
qualsiasi somma che i convenuti e dovessero CP_2 Controparte_3
sostenere per qualsiasi titolo conseguente all'esito del giudizio. b) In ipotesi di
riconoscimento della esistenza della servitù di passaggio disporre ex art. 1480
c.c. la riduzione del prezzo di vendita nella misura che verrà determinata a
seguito di C.T.U. o in via equitativa e alla conseguente condanna alla
restituzione della relativa somma cosi determinata. Oltre al risarcimento dei
danni conseguenti. c) Sempre in via subordinata e per la denegata ipotesi che
l'accoglimento delle domande attoree dovesse comportare la retrocessione del
5 fabbricato i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, chiedono
l'applicazione dell' art. 398 c.c., con diritto di rivalsa sul prezzo da
corrispondere nei confronti della Società dante causa. In via istruttoria: per la
denegata ipotesi di riconoscimento della esistenza di servitù di passaggio e
l'accoglimento della domanda attorea di retrocessione dell'immobile si chiede
C.T.U., con esperto del settore, per determinare: -il minor valore della
porzione di fabbricato ad uso abitativo acquistato dai convenuti
[...]
con rogito notarile del 18.11.2011, Dr. rep.n. 2664 CP_8 Persona_1
prezzo di euro 190.000,00 , con valutazione anche delle eventuali limitazioni
alla fruibilità e godimento del relativo bene;
-l'ammontare del doppio del
valore della superficie occupata dall'intero fabbricato ai sensi dell' art. 938
ultimo comma c.c.. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali”.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto Parte_3 Parte_2
il rigetto dell'appello perché la sentenza ha fatto corretta applicazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il tecnico incaricato in sede di ATP. Le
situazioni problematiche riscontrate derivano infatti non tanto dai lavori di sbancamento della quanto dalla presenza del muro realizzato RO
sulla proprietà emerge dalla CTU che non vi sono situazioni di CP_4
pericolo da eliminare, la scarpata è stabile ed il margine della stessa è
irraggiungibile, protetto dalla siepe che non consente di andare oltre la stessa.
Circa la domanda di ripristino della servitù di passaggio, non è stata accertata l'esistenza di alcuna servitù come prospettata dagli attori sulla base dell'atto pubblico del 1953. Le richieste istruttorie al riguardo non sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e quindi debbono intendersi rinunciate.
6 In via subordinata ed in via riconvenzionale c.d. trasversale costoro hanno formulato le seguenti domande: “condannare la in persona RO
del legale rappresentante pro tempore a garantire e tenere indenni i convenuti
e da quanto fossero condannati ad Parte_3 Parte_2
eseguire o pagare a favore dell'appellante, disponendo che opere e pagamenti
vengano eseguiti direttamente dalla in persona del legale RO
rappresentante pro tempore, a favore dell'appellante o, in ogni caso,
condannare la in persona del legale rappresentante pro RO
tempore a rimborsare i coniugi delle somme che gli stessi Parte_3
dovessero pagare per effetto di eventuali condanne a loro carico, oltre al
risarcimento dei danni;
per il caso di riconoscimento dell'esistenza della
servitù di passaggio disporre la diminuzione del prezzo di vendita ex art. 1480
c.c. e condannare la in persona del legale rappresentante pro RO
tempore, alla restituzione della somma così determinata, oltre al risarcimento
dei danni, da liquidare anche in via equitativa;
condannare, in via principale
l'appellante ed in via subordinata la in persona del legale RO
rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi di causa, con il
rimborso delle spese generali al 15% e degli altri accessori nelle percentuali
di legge”.
La e , benché ritualmente citati a mezzo pec RO Controparte_4
presso lo studio del procuratore domiciliatario, non si sono costituiti in giudizio rimanendo contumaci.
7 All'udienza del 07/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello è fondato perché l'ATP svolto in primo grado,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha in parte confermato gli assunti attorei, con riferimento allo sbancamento eseguito dalla per la realizzazione di una nuova costruzione a confine con RO
le loro proprietà.
Il CTU, con ampia, esaustiva e puntuale Relazione e in accordo con i CTP, ha invero accertato in sede di sopralluogo che è ben visibile:
“-la scarpata creata con lo sbancamento eseguito da per la RO
realizzazione del fabbricato e dell'area di pertinenza;
sul lato ovest verso il confine con la proprietà tale scarpata inizia nella parte inferiore con CP_4
un muro in c.a. di altezza pari a 1,40 mt., è poi presente la scarpata vera e propria che ha pendenza pari a circa 60° e supera una differenza di quota pari a
2,70 mt., per finire con un tratto in leggera pendenza della larghezza di circa 40
cm., in sommità è presente il muro di contenimento e di confine preesistente della proprietà sul lato verso la proprietà è presente il muro CP_4 Pt_1
di base con altezza variabile che da 1,35 mt. tende a morire sul piano di campagna, al di sopra del quale c'è la scarpata vera e propria che nel punto più
alto arriva a coprire un salto di 2,10 mt. con pendenza di circa 70°, essendo il confine con la proprietà disposto lungo la pendenza naturale del Pt_1
8 versante, la scarpata tende a morire sul piano di campagna alla quota del piano terra dell'edificio” (pag. 11 ATP Ing. ; CP_5
- “al confine tra la proprietà ed , ovvero lungo il ciglio Pt_1 CP_1
superiore della scarpata attualmente è presente una fitta siepe che non consente di avvicinarsi al dirupo;
in ogni caso non è presente alcuna opera di
protezione contro la caduta dall'alto, invero necessaria essendo nel punto
più alto presente un salto di circa 3,5 mt. dalla proprietà quella Pt_1
del sig. (ex ); Parte_3 CP_1
- non sono presenti, né al confine con la proprietà né a confine CP_4
con la proprietà opere di regimentazione delle acque meteoriche Pt_1
che quindi ruscellano liberamente verso la scarpata, favorendo i fenomeni
di erosione della stessa” (pag. 13 ATP Ing. . CP_5
L'Ing. ha aggiunto che, “per quanto concerne la stabilità della scarpata CP_5
realizzata, essa risulta soddisfatta e il muro di contenimento alla base non rappresenta opera necessaria a garantire la stabilità, bensì opera per garantire la pulizia del versante, regimentare le acque e proteggere dalla caduta di parti erose. Per quanto concerne i fenomeni erosivi sulla scarpata gli stessi sono presenti perché connaturati alla natura del terreno e sono favoriti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia e soprattutto gelo); a limitare tali azioni sono stati disposti dei teli protettivi sulla scarpata, ma che in ogni caso non possono impedire il fenomeno. Allo stato attuale non sono visibili segni di evidente sgretolamento della scarpata a monte alla base del muro dell' CP_4
e in testa alla scarpata del che possano destare pericolo imminente, Pt_1
ma resta inteso che andranno realizzate opere protettive e di
9 regimentazione delle acque meteoriche, ad oggi del tutto assenti” (pagg. 16
e 17 ATP).
“Quanto alle condizioni di potenziale pericolo, non sono evidenti situazioni di pericolo per instabilità del versante... È invece presente una situazione di pericolo dovuta alla presenza del muro dell' che in caso evento CP_4
sismico disastroso potrebbe essere soggetto a ribaltamento o altri cinematismi con sua caduta nelle proprietà sottostanti. All'uopo è bene precisare che la
situazione di pericolo deriva non solo dalla potenziale instabilità del muro,
ma dalla morfologia della scarpata realizzata che, essendosi spinta con
grande pendenza fino alle fondazioni del soprastante muro, fa si che
un'eventuale caduta del muro o parte di esso andrebbe a finire
rovinosamente nelle proprietà sottostanti” (pag. 18 ATP).
“I fenomeni erosivi in atto non costituiscono situazione di pericolo immediato se non per il rischio di distacchi di materiale che possono cadere nella proprietà
sottostante la scarpata;
soprattutto a breve termine non c'è motivo di credere che i fenomeni erosivi possano generare problemi di instabilità che vadano ad interessare le altre proprietà. Ma a lungo termine in mancanza di opportuni
accorgimenti l'erosione in testa alla scarpata potrebbe anche raggiungere
la fondazione dell' e provocare l'instabilità dello stesso o della CP_4
recinzione provvisionale posta a termine del camminamento o estendersi
nella proprietà andando a determinare gravi situazioni di Pt_1
pericolo sia per le proprietà a valle, sia per le proprietà a monte. Infine, un
pericolo significativo è rappresentato dal rischio di caduta dall'alto della
proprietà n cui a monte della scarpata non è stata posta in essere Pt_1
10 alcuna protezione (recinzione o simile) e dal camminamento interrotto
dove la recinzione è del tutto provvisionale e non di certo rispondente ai
requisiti normativi (pag. 19 ATP).
Le situazioni di pericolo imminente così come le opere tecnicamente non a regola d'arte dovranno essere sottoposte alla realizzazione di una serie di interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza e di stabilità del sito a breve e a lungo termine.. Il CTU ha convenuto con i CTP che in particolare sarà
necessario:
1) mettere in sicurezza il muro di contenimento a confine della proprietà
con opere di consolidamento e ancoraggio da determinare con CP_4
necessario progetto-strutturale; tale intervento potrà essere realizzato costruendo un idoneo ponteggio che dal piede della scarpata raggiunga il muro dell' e consolidando il muro di contenimento con un rivestimento in CP_4
intonaco armato, ancorato sia in fondazione (con opportuno cordolo in c.a.) sia a due terzi dell'altezza con perforazioni armate inclinate che raggiungano le conformazioni di “marne siltose” al di sotto del riporto disposto a monte;
andranno infine realizzate forature per consentire l'eventuale drenaggio del muro;
2) regimentare le acque meteoriche che allo stato attuale, attraverso il passaggio dalla proprietà e dalla proprietà ruscellano sulla scarpata CP_4 Pt_1
in oggetto, nonché le acque che potrebbero giungere da monte del muro dell' per l'esecuzione di tali opere dovrà essere realizzata una cunetta CP_4
a monte della scarpata, capace di intercettare le acque meteoriche prima che
11 possano raggiungere le conformazioni affioranti della scarpata ed allontanarle opportunamente;
3) garantire anche in futuro la protezione dei versanti con teli o analoghi accorgimenti sia per limitare l'afflusso diretto delle acque meteoriche sia per proteggere dalla caduta di eventuali parti erose;
4) sostituire la recinzione provvisoria posta ad interruzione del passaggio con una recinzione di opportuna geometria e resistenza, rispondente alle attuali norme tecniche e di sicurezza nei luoghi accessibili, tale recinzione dovrà
quindi avere opportune caratteristiche di invalidità e resistenza alle spinte orizzontali, come disciplinato dalle normative vigenti (UNI 10809, Nuove
norme tecniche sulle costruzioni emanate con D.M. del 14.01.08);
5) necessità di realizzare una recinzione di opportune caratteristiche a confine tra le proprietà e (ex ) nel tratto lungo la Pt_1 Parte_3 CP_1
scarpata ove è presente rischio di caduta dall'alto; anche tale recinzione dovrà
avere opportune caratteristiche di invalicabilità e resistenza alle spinte orizzontali e quindi eventualmente con opportuna fondazione costituita da un cordolo in c.a. incassato nella conformazione geologica del sito” (pagg. 21 e 22
ATP).
Non è dunque condivisibile quanto sostenuto nella sentenza di primo grado,
secondo cui non è “ascrivibile alcuna responsabilità né al costruttore venditore
dell'immobile, non avendo causato alcuna delle anomalie lamentate dagli
attori, men che meno alcuna responsabilità può essere ascritta ai sigg.ri
e da un lato, dall'altro, meri acquirenti di Parte_3 Pt_2 CP_2 CP_3
porzioni dell'immobile di che trattasi senza alcuna ingerenza nella
12 progettazione od esecuzione dello stesso” (pagg. 12 e 13 Sentenza n.
326/2022).
L'Ing. ha invece espressamente affermato che la scarpata realizzata CP_5
dalla unitamente al muro di contenimento preesistente RO
realizzato al confine da , ha creato una situazione di pericolo Controparte_4
per cose e persone anche se non imminente, che deve essere eliminata attraverso le opere dallo stesso analiticamente elencate.
L' in quanto autrice dello sbancamento e responsabile del RO
fatto illecito lamentato dall'appellante, deve essere pertanto condannata all'esecuzione delle opere di cui ai numeri da 1) a 5) indicate alle pagg. 21 e 22
dell'ATP sopra menzionate.
Tali opere dovranno essere eseguite limitatamente alla proprietà di Parte_1
avendo rinunciato alla domanda poiché lo stesso
[...] Controparte_4
non ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, la quale pertanto nei confronti del medesimo è passata in giudicato.
La condanna non può essere estesa ai sigg.ri , Parte_3 [...]
, e i quali, benché acquirenti ed Parte_2 Controparte_3 CP_2
attuali proprietari delle porzioni dell'edificio bifamiliare realizzato dalla non hanno posto in essere alcun comportamento illecito nelle RO
opere di sbancamento eseguite unicamente dalla ditta costruttrice.
2) Il secondo motivo d'appello non è fondato perché aveva Parte_1
chiesto nelle conclusioni di cui al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Perugia, “il ripristino della servitù di passaggio”, nella parte motiva aveva affermato che: “ mediante lo sbancamento e la realizzazione del
13 fabbricato, la ha del tutto ostruito il passaggio esistente sulla CP_1
particella 615 di sua proprietà, sulla quale il ricorrente ha sempre Pt_1
esercitato il transito per accedere alla propria particella 99, vantando servitù di passaggio, esistente ab immemorabile e la cui esistenza è provata dal rogito
14.03.1953 rep. 4529/827 Notar . Il ricorrente aveva dunque fatto Per_2
riferimento ad un diritto di servito acquisito per atto pubblico e non ha formulato domanda di acquisto della servitù di fatto per intervenuta usucapione.
Tanto è ciò vero che in primo grado è stata svolta CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti di causa ed in particolare la
perizia di ATP già espletata, effettuati i necessari sopralluoghi, accerti la
sussistenza di una servitù di passaggio a favore degli attori”. Il CTU Geom.
, dopo aver preso visione dei luoghi e delle mappe catastali, ha Per_3
affermato che prima dello sbancamento esisteva una scalinata di cemento a gradoni che consentiva il passaggio pedonale dalla proprietà del sig. Pt_1
lungo tutta la proprietà e detto collegamento risulta graficamente Parte_3
dalle mappe catastali remote ed attuali, come evidenziato in rosso sulla mappa di cui all'allegato E della CTU. A tali conclusioni era pervenuto anche l'Ing.
in sede di ATP. Il Geom. ha però concluso affermando che: CP_5 CP_9
“non esiste alcuna servitù di transito lungo detto tratto, ma solo di passaggio di tubazioni per irrigazioni”, posto che la servitù di transito richiamata negli atti pubblici è quella che collega il podere Vignoglia con la strada comunale
Solomeo”.
Dunque, essendo stata accertata una servitù di fatto diversa da quella menzionata nell'atto notarile del 1953 richiamato dall'appellante, costui
14 avrebbe dovuto domandare il riconoscimento del diritto di passaggio sulla servitù di fatto per intervenuta usucapione. Tale domanda, come detto, non è
stata spiegata e le prove richieste a tal fine sono state legittimamente disattese;
le stesse peraltro non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e la richiesta formulata in appello è inammissibile anche per tale motivo.
Sul versante probatorio si è precisato infatti che l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto,
mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e segg. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. In buona sostanza, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore in confessoria servitutis ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo costitutivo del suo diritto. Nella specie ha dimostrato, Parte_1
attraverso l'ATP e la CTU, l'esistenza di opere visibili e permanenti della servitù di passaggio pedonale ostruita dallo sbancamento effettuato da ma non ha dimostrato l'acquisto della medesima servitù per RO
contratto, per testamento, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
3) Il parziale accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame delle domande riconvenzionali effettuate in via subordinata trasversale dagli appellati regolarmente costituiti, che restano assorbite.
15 4) Tale accoglimento legittima altresì la riforma della sentenza di primo grado anche relativamente alla condanna alle spese, che devono essere poste a carico della in favore di , il quale a sua volta deve RO Parte_1
essere condannato al pagamento del 50% di quelle in favore degli altri appellati,
dovendo il restante 50% essere compensato in virtù della parziale soccombenza.
Le spese di ATP devono essere poste a carico della RO
riconosciuta responsabile dall'Ing. in relazione alle opere di CP_5
sbancamento dalla stessa effettuate, mentre le spese di CTU devono essere poste a carico di non avendo il Geom. Parte_1 Per_3
riconosciuto alcuna servitù di passaggio in suo favore.
Le spese anche di secondo grado vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione valore indeterminabile – complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria del secondo grado per la quale viene applicato il valore minimo in quanto non espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna RO
all'esecuzione a sua cura e spese, di tutte le opere di cui ai numeri da 1) a 5)
delle pagg. 21 e 22 della CTU, come riportate nella parte motiva della sentenza,
limitatamente alla scarpata a confine con la proprietà del sig. ; Parte_1
16 2) rigetta la domanda di ripristino della servitù di passo pedonale avanzata da sul terreno di sua proprietà contraddistinto al catasto del Parte_1
Comune di Magione al foglio 81, particella 90;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di RO
che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 oltre 15% Parte_1
rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva, per il secondo grado in € 8.469,00, oltre
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
4) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite in Parte_1
favore di e , che si liquidano in tale misura Parte_2 Parte_3
per il primo grado in € 3.808,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22%
iva, per il secondo grado in € 4.234,50, oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e
22% iva;
5) condanna al pagamento del 50% delle spese di lite in Parte_1
favore di e che si liquidano in tale misura per CP_2 Controparte_3
il primo grado in € 3.808,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva,
per il secondo grado in € 4.234,50, oltre 15% rimborso forfettario, 4% ca e 22%
iva;
6) pone definitivamente le spese di ATP a carico della RO
7) pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
Così deciso in Perugia il 21/12/2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
17